Commento
Brevi note sulla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi ex art. 40, comma 10 CCII presentata dopo la “prima udienza” rinviata per bonario componimento*
Chiara Briguglio, Dottoranda in Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
25 Gennaio 2024
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Visualizza: Trib. Salerno, 29 ottobre 2023, Pres. Est. Jachia
Sommario:
Si trattava, in particolare, di un primo procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale richiesto dai creditori, cui ha fatto seguito il ricorso di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, presentato dal debitore ex artt. 40 e 44 CCII, in data 24 ottobre 2023. Occorre segnalare che nel procedimento sub. 1 si era già tenuta la prima udienza (20 giugno 2023), «in forma scritta nel corso della quale si è accolta la richiesta di rinvio per bonario componimento formulata dalla società debitrice». Il collegio, esaminando gli atti e la documentazione relativi al proc. sub. 2, rappresentava alle parti, con ordinanza del 24 ottobre 2023, che era ormai decorso il termine di decadenza previsto all’art. 40, comma 10, CCII per la proposizione di istanze di accesso a strumenti di regolazione della crisi alternativi alla liquidazione giudiziale (quest’ultima già pendente). Veniva, così, fissata l’udienza del 25 ottobre 2023, «contestuale a quella già fissata nella procedura di liquidazione giudiziale davanti al G.D. autorizzando il deposito di memorie scritte».
Secondo il collegio, a far venir meno il carattere di prima udienza tout court non sarebbe, di certo, la modalità telematica (che, infatti, sostituisce in toto e appieno l’udienza in presenza), quanto piuttosto la (non) attività in essa svolta. Si è trattato, infatti, di un momento processuale in cui le parti hanno – sic et simpliciter – reso edotto l’organo giudiziario della comune volontà di rinviare la trattazione. Non vi è stato, dunque, un vero e proprio contatto tra le parti e il giudice avente ad oggetto la pretesa alla regolazione del credito secondo con le garanzie offerte dalla liquidazione giudiziale, ma il deposito di note scritte concordate, che hanno indotto il Tribunale a parlare di «accordo di rinvio con salvaguardia dei diritti di prima udienza». Entro questi termini, il ragionamento valorizzato dal collegio merita adesione, dal momento che un mero passaggio interlocutorio in attesa della definizione bonaria e stragiudiziale della lite (poi mai raggiunta) non può propriamente esaurire il contraddittorio che normalmente caratterizza la prima udienza di trattazione. Pare difficile, del resto, immaginare che un’udienza di mero rinvio, priva di qualsivoglia attività difensiva e priva di contraddittorio, sostituisca una di trattazione e – ad abuntantiam – faccia maturare delle preclusioni processuali previste dal legislatore «a pena di decadenza».
Il margine di incertezza creato dalla norma aumenta, inoltre, se si considera la contraddizione insita all’interno dell’art. 40, comma 10, CCII. Mentre, infatti, nella prima parte si dispone che il termine di decadenza vale tanto per la domanda di accesso a strumenti negoziali proposta «nel medesimo procedimento» quanto per quella incardinata «separatamente», nella seconda e ultima parte della disposizione sembra che ad essere colpita dalla “sanzione” dell’improponibilità sia la sola domanda proposta - oltre la prima udienza - «autonomamente»[15] (non anche, quindi, quella proposta “in via riconvenzionale”).
Note: