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Cass., Sez. 1, 18 gennaio 2022, n. 1453, Pres. Genovese, Est. Mercolino

FALLIMENTO – Finanziamenti pubblici alle imprese – Garanzia SACE – Revoca del beneficio pubblico – Obbligazione “ex lege” – Insorgenza – Applicabilità delle norme sulla fideiussione, degli istituti della surroga e del regresso – Esclusione – Conseguenze in tema di ammissione al passivo del credito di SACE.

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In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, coperti da garanzia SACE, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione “ex lege” della beneficiaria verso il garante, obbligazione che, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l’inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 L. fall. Ne deriva che, in caso di fallimento dell’impresa finanziata, SACE è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 61 L. fall.
art. 62 L. fall.
art. 1 D.Lgs. n. 123/1998
art. 9 D.Lgs. n. 123/1998