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Cass., Sez. 1, 19 gennaio 2022, n. 1649, Pres. Genovese, Est. Falabella

FALLIMENTO – Ammissione allo stato passivo – Indennità supplementare del TFR contemplata dall’Accordo sindacale del 27 aprile 1995 e riconosciuta ai dirigenti in caso di licenziamento per crisi aziendale – Licenziamento intimato per dare attuazione al concordato preventivo – Spettanza – Esclusione.

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Non può essere ammessa al passivo del successivo fallimento l’indennità supplementare del TFR contemplata dall’Accordo sindacale - interconferderale del 27 aprile 1995 e riconosciuta ai dirigenti in caso di licenziamento per crisi aziendale qualora, in presenza di una situazione di crisi, sia stata proposta domanda di concordato preventivo e il licenziamento del dirigente sia stato poi adottato per dare attuazione a quest’ultimo; opera in tal caso l’esclusione a riconoscimento dell’indennità posta dall’Accordo interconfederale, a nulla rilevando che l’ammissione alla procedura concorsuale sia stata pronunciata in un momento successivo. 

Massima Ufficiale
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art. 93 L. fall.
art. 160 L. fall.