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Cass., Sez. 1, 20 ottobre 2021, n. 29245, Pres. Genovese, Est. Vella

FALLIMENTO – Società cooperativa sociale – Svolgimento di attività commerciale – Fallibilità – Qualifica di ONLUS – Irrilevanza – Fondamento – Accertamento riservato all’autorità giudiziaria. 

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È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli art. 2545 terdecies c.c., art. 2082 c.c., e art. 1, L. fall., la società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'art. 2545 terdecies c.c. anzidetto. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 2545 terdecies c.c.
art. 2082 c.c.
art. 1 L. fall.