Loading…

Commento

Composizione negoziata e tutela delle trattative: test pratico, sostenibilità giuridica del piano e protezione dalle garanzie pubbliche e personali*

Bruno Inzitari, Ordinario Diritto Civile f.r. nell’Università Bicocca di Milano

26 Ottobre 2026

*Il commento è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Visualizza: Trib. Avellino, 30 giugno 2026, Est. Russolillo

Il Tribunale di Avellino conferma le misure protettive richieste da un'impresa insolvente in composizione negoziata, applicando il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 sul test pratico, qualifica come protettivo il divieto di autotutela contrattuale delle società di leasing, concede la misura cautelare dell'inibitoria dell'escussione della garanzia del Fondo PMI e nega l'estensione della tutela ai soci garanti, il divieto di segnalazione in Centrale dei rischi e il divieto di pignoramento esattoriale. L'autore condivide l'impostazione funzionale dell'ordinanza, rilevando i limiti derivanti dall'esclusione dei debiti previdenziali dall'accordo transattivo ex art. 23, comma 2 bis, CCII e la necessità di proporzionare la tutela al contributo dei terzi al piano.
 
The Court of Avellino confirmed the protective measures requested by an insolvent company in a negotiated settlement procedure, applying the Ministerial Directorate Decree of 23 April 2026 on the practical test. The Court qualified the ban on contractual self-help remedies by leasing companies as a protective measure, granted an interim measure preventing banks from enforcing the public guarantee of the SME Guarantee Fund, and refused to extend protection to the shareholders acting as guarantors, to prohibit reporting to the Central Credit Register and to restrain garnishment by the tax collection agency. The author agrees with the functional approach of the decision, while highlighting the limits deriving from the exclusion of social security debts from the tax settlement under art. 23(2 bis) of the Insolvency Code and the need to make protection proportionate to third parties' contribution to the plan. 
Riproduzione riservata
1 . Il caso e le questioni
L’efficacia delle negoziazioni e la costruzione degli elementi necessari per il buon esito della composizione negoziata richiedono l’applicazione di misure protettive e cautelari che ne consentano lo sviluppo al riparo di turbative che ne comprometterebbero l’esito[1]. 
Con l'ordinanza in commento il Tribunale di Avellino si è pronunciato sull'istanza di conferma delle misure protettive e di concessione di misure cautelari proposta, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, da una società operante nel settore dell'autotrasporto e del noleggio di automezzi che, dopo aver ottenuto la nomina dell'esperto, si trovava in uno stato di insolvenza conclamato: pignoramenti presso terzi promossi dall'amministrazione finanziaria avevano arrestato i flussi di cassa, mentre la contabilizzazione del debito fiscale aveva determinato una perdita d'esercizio tale da azzerare il capitale e rendere negativo il patrimonio netto. 
Il provvedimento, che accoglie solo in parte l'istanza, offre un ventaglio ampio ed articolato delle più rilevanti questioni in un ambito, quello delle misure protettive, in cui si concentra la gran parte del contenzioso relativo alla composizione negoziata [2]: la natura del procedimento di conferma; il contenuto del fumus quando l'impresa è insolvente; la corretta redazione del test pratico secondo il nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile 2026; il rapporto tra test, progetto di piano e analisi di coerenza dell'esperto; la sostenibilità di un piano che fa leva sull'accordo transattivo con il fisco previsto dall'art. 23, comma 2 bis, CCII, ma che non può estendersi ai debiti previdenziali; la qualificazione del divieto di autotutela contrattuale nei confronti delle società di leasing; l'ammissibilità di misure cautelari atipiche volte a inibire l'escussione della garanzia pubblica del Fondo PMI, a proteggere i soci fideiussori, a impedire le segnalazioni in Centrale dei rischi e i pignoramenti esattoriali. 
La decisione è tra le prime ad applicare il decreto dirigenziale 23 aprile 2026, che ha aggiornato il test pratico, la lista di controllo e il protocollo di conduzione delle trattative [3].
2 . La natura del giudizio di conferma e il fumus dell'insolvenza reversibile
Il Tribunale, in linea con un proprio precedente [4], qualifica il procedimento di conferma come cautelare e ne individua i presupposti nel fumus boni iuris e nel periculum in mora, avvertendo però che essi assumono nella materia una «speciale declinazione». La precisazione è opportuna in quanto le misure protettive tipiche non nascono dal provvedimento del giudice, ma si producono ex lege dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese (art. 18, comma 3, CCII); il giudice è chiamato a confermarle, modificarle o revocarle, secondo il rito cautelare uniforme espressamente richiamato dall'art. 19 CCII. Il fumus, d'altra parte, non ha ad oggetto la probabile esistenza di un diritto da cautelare, ma la ragionevole perseguibilità del risanamento, cioè la plausibilità di un risultato negoziale ancora da costruire. 
Da tempo è stata rilevata la peculiare finalità funzionale del modello cautelare [5], mentre la definizione della natura delle misure è rimasta aperta anche dopo che la Prima Presidente della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato sul punto, osservando che entrambe le tipologie di misure presentano una «compresenza dei caratteri propri della tutela cautelare» [6]. Ciò che rileva, sul piano applicativo, è che l'oggetto dell'incidente di cognizione aperto dall'istanza di conferma non è l'ammissibilità dell'imprenditore alla composizione negoziata, che non conosce filtri di accesso, ma la verifica che la crisi o l'insolvenza siano potenzialmente reversibili e che le misure siano funzionali alle trattative, così da escludere un uso meramente dilatorio dello strumento a danno dei creditori [7]. 
In questa prospettiva va condivisa l'affermazione per cui il fumus consiste nell'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, «sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché sempre reversibile». Il testo dell'art. 12, comma 1, CCII, come riformulato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, richiama ormai espressamente le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), e ha così superato i dubbi che avevano indotto alcuni tribunali a negare l'accesso all'impresa insolvente [8]. Nel caso di specie l'insolvenza è accertata senza reticenze dal Tribunale, che ne individua la reversibilità nella possibilità di ristrutturare il debito fiscale e di ricostituire il patrimonio netto attraverso l'accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria. Il risanamento, del resto, è il superamento dello stato di insolvenza attraverso un nuovo equilibrio tra le pretese dei creditori e la capacità di adempimento del debitore, determinato dall'accordo con le modalità (stralci, dilazioni, finanza esterna, dismissioni) che le parti ritengono adeguate [9].
3 . Test pratico, progetto di piano e analisi di coerenza dell'esperto alla luce del decreto dirigenziale 23 aprile 2026
Attuale e rilevante è la parte della motivazione relativa al test pratico. La società aveva calcolato un indice pari a 2,07, che il Tribunale riconduce, secondo il nuovo decreto dirigenziale, a un grado di difficoltà «contenuto»; ma aveva inserito nel denominatore, flussi al servizio del debito, il margine operativo prospettico derivante dalla ristrutturazione del debito fiscale anziché considerare quello dell’esercizio in corso normalizzato. Conseguentemente l’esperto, ricalcolando il rapporto sul margine dell'esercizio in corso normalizzato, lo aveva stimato secondo un grado di difficoltà superiore a cinque. 
Il Tribunale condivide la critica dell'esperto e ne individua il fondamento nella novità più significativa del decreto del 2026. Quest'ultimo, che non sostituisce ma integra il decreto dirigenziale 21 marzo 2023 [10], chiarisce che il test «non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi» e che il debito e i flussi al suo servizio «sono assunti nell'ipotesi di stazionarietà dell'andamento aziendale», con riferimento alla «stima del margine operativo lordo dell'esercizio in corso, normalizzato» per escludere gli elementi non ricorrenti. Il decreto del 2021 assumeva invece, quale base dei flussi, il margine operativo lordo «prospettico normalizzato annuo, a regime» [11]. Le soglie restano quelle del 2023: un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute, che rimangono tali fino a un livello che, in assenza di particolari specificità, non è superiore a 3; oltre tale soglia il risanamento dipende dall'efficacia delle iniziative industriali; superato il livello pari a 5, un margine positivo potrebbe non bastare e potrebbe rendersi necessaria la cessione dell'azienda o di rami di essa. 
Se ne trae che il test non può incorporare gli effetti del piano, perché il suo compito è proprio quello di misurare la distanza tra la situazione attuale e il risanamento. Gli effetti del piano tornano a rilevare nel momento successivo, quando, individuate le iniziative, l'esperto può «svolgere nuovamente l'esercizio del test tenendo conto degli effetti previsti nel piano per valutarne la coerenza ai fini del risanamento» [12]. La sequenza delineata dal Tribunale (test in condizioni di stazionarietà, progetto di piano, nuovo esercizio del test alla luce del piano, analisi di coerenza) è dunque fedele all'impianto del decreto e ha il merito di sottrarre il test a un uso strumentale, mantenendo distinti il momento diagnostico e quello progettuale. 
Va considerato che un indice superiore a 5 corrisponde, nella scala del decreto, all'area in cui la sola continuità diretta potrebbe non essere sufficiente. Il Tribunale supera il rilievo valorizzando il giudizio dell'esperto, che ha ritenuto coerente il piano in regime di continuità diretta, subordinandone la riuscita a tre condizioni (dismissione dei mezzi programmata, buon esito delle trattative con banche, fornitori ed erario, generazione di un flusso di cassa operativo costante). La soluzione è corretta, perché le soglie operano «in assenza di particolari specificità» e non costituiscono requisiti di accesso; essa conferma però che, in casi come questo, l'intera prognosi di risanamento grava sulla fattibilità giuridica ed economica della ristrutturazione del debito fiscale, sulla quale si tornerà. 
Quanto al progetto di piano, che l'art. 17, comma 3, CCII richiede sin dall'istanza di nomina dell'esperto, il Tribunale ne afferma la natura non necessariamente completa, suscettibile di adattamenti nel corso delle trattative, ma pretende che esso individui l'obiettivo programmatico e le iniziative intermedie in termini di «regolarità causale». È l'impostazione prevalente: si è ritenuto sufficiente un progetto coerente e documentato, non manifestamente pretestuoso [13], e si è affermato che, ai fini della conferma, la realizzabilità del piano va apprezzata in termini di verosimiglianza [14]; lo stesso decreto del 2026 conferma che al momento dell'accesso non è necessario disporre già del piano completo. 
Una riserva va espressa, invece, sulla qualificazione dell'analisi di coerenza dell'esperto consistente nel vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica ovvero in ultima analisi, in una attestazione di veridicità dei dati contabili forniti dall'imprenditore e di fattibilità del piano. L'esperto della composizione negoziata è un facilitatore delle trattative, terzo e indipendente, e la sua analisi di coerenza, condotta sulla base della lista di controllo, non coincide con l'attestazione del professionista indipendente richiesta per gli strumenti di regolazione della crisi, né ne assume le responsabilità; il parere che rende al giudice ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII ha ad oggetto la funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative [15]. Il Tribunale stesso, del resto, opportunamente non si limita a recepire il parere, ma ne verifica la «logica motivazione» e ricerca «riscontri estrinseci» (mantenimento delle linee di credito, della forza lavoro e dei beni in leasing), secondo un metodo che restituisce al giudice la responsabilità della valutazione. 
4 . La sostenibilità giuridica del piano: l'accordo transattivo con il fisco e i debiti previdenziali
Il progetto di piano poggia in larga misura sull'accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria e con l'agente della riscossione, introdotto nella composizione negoziata dal D.Lgs. n. 136 del 2024 con il nuovo comma 2 bis dell'art. 23 CCII. La norma consente all'imprenditore di formulare, nel corso delle trattative, una proposta di pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori, corredata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e da quella del revisore sulla completezza e veridicità dei dati; l'accordo produce effetti con il deposito presso il tribunale, che ne autorizza l'esecuzione previa verifica della regolarità della documentazione [16]. 
Il Tribunale rileva che l'istituto non si estende ai debiti previdenziali, «circostanza di cui non sembra essersi tenuto conto», e si limita a richiedere, per il prosieguo, un maggiore dettaglio della proposta. Il rilievo è condiviso: il comma 2 bis riguarda i soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali [17]. La conseguenza tratta dal Tribunale di Avellino si distingue però da quella, più severa, cui è pervenuto il Tribunale di Milano, che ha negato la conferma delle misure a un'impresa il cui piano prevedeva lo stralcio dei debiti contributivi, affermando che la tutela protettiva presuppone «un piano non soltanto economicamente plausibile, ma anche conforme agli strumenti giuridici effettivamente disponibili» [18]. 
L’indirizzo dell’ordinanza in commento è condivisibile. Il requisito della sostenibilità giuridica del piano è condivisibile, perché la ragionevole perseguibilità del risanamento non può fondarsi su un effetto esdebitatorio che l'ordinamento non consente. Ma esso va calibrato sul peso che la previsione non realizzabile assume nell'economia del piano e sullo stadio delle trattative. Nel caso deciso dal Tribunale di Avellino la falcidia riguardava essenzialmente il debito tributario, mentre per quello previdenziale il piano prevedeva la rateizzazione, che resta praticabile secondo la disciplina ordinaria. In alternativa l'eventuale necessità di una falcidia anche dei contributi potrà essere soddisfatta, all'esito delle trattative, ricorrendo agli strumenti indicati dall'art. 23, comma 2, CCII, e in particolare all'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva ai sensi dell'art. 63 CCII. La composizione negoziata, del resto, è un percorso atipico, i cui esiti negoziali non sono predeterminati e che costituisce sempre più spesso la porta d'ingresso verso lo strumento di regolazione più adatto [19]. 
Il dato statistico conferma, peraltro, la prudenza con cui va apprezzata la prospettiva di un accordo con l'erario: a quasi due anni dall'entrata in vigore del comma 2 bis, gli accordi con l'amministrazione finanziaria sottoscritti nell'ambito della composizione negoziata risultano ancora assai pochi [20].
5 . Il periculum in mora: buona fede, strumentalità, proporzionalità
Il periculum è declinato dal Tribunale in tre profili: la correttezza e buona fede dell'imprenditore nella conduzione delle trattative, presidiata dal dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente (art. 16, comma 4, CCII); la strumentalità delle misure rispetto al negoziato; il contemperamento con gli interessi dei creditori, affinché le misure non risultino sproporzionate. Lo schema, che riprende la formula del «rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative» già impiegata dallo stesso ufficio [21], ha il pregio di trasformare il giudizio sul pericolo in un giudizio di proporzionalità, coerente con il potere del giudice di revocare o abbreviare le misure quando non soddisfino più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate (art. 19, comma 6, CCII). 
Un'osservazione merita il profilo della strumentalità. Il Tribunale la ravvisa nel fatto che il blocco dei conti derivante dal pignoramento erariale impedisce la normale operatività aziendale. Occorre però considerare che il divieto di proseguire azioni esecutive sospende le procedure in corso, ma non determina la liberazione delle somme già vincolate: la giurisprudenza ha precisato che le misure sospendono il pignoramento presso terzi «senza liberazione delle somme» [22] e ha negato, in sede cautelare, lo svincolo delle somme pignorate o la loro restituzione, trattandosi di effetti irreversibili incompatibili con la provvisorietà della tutela [23]. L'utilità concreta della protezione sta piuttosto nell'impedire che nuovi pignoramenti presso terzi intercettino i flussi futuri derivanti dai rapporti con la clientela, preservando la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività; è in questi termini che la strumentalità delle misure va apprezzata. 
Quanto alla proporzionalità, condivisibile è il rilievo per cui l'inibitoria non pregiudica in modo irreparabile l'amministrazione finanziaria, che conserva i vincoli già acquisiti e può riattivare le esecuzioni in caso di insuccesso delle trattative; e altrettanto condivisibile è la considerazione che il sacrificio imposto ai contraenti è compensato dall'obbligo dell'imprenditore di adempiere le obbligazioni sorte successivamente alla pubblicazione dell'istanza.
6 . Le autotutele negoziali come misura protettiva: i contratti di leasing
La ricorrente aveva chiesto, in via cautelare, di inibire alle società concedenti di risolvere i contratti di leasing aventi ad oggetto autoveicoli, trattori e rimorchi. Il Tribunale riqualifica la domanda, osservando che il divieto di attivare le autotutele negoziali costituisce misura protettiva, già efficace per effetto della pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII, e la conferma come tale nel dispositivo. 
L'art. 18, comma 5, CCII stabilisce infatti che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive, ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza; la stessa norma consente loro di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione fino alla conferma delle misure. Si tratta di un effetto che opera ex lege nei confronti dei destinatari dello stay, al pari del divieto di azioni esecutive, con un contrappeso costituito dalla facoltà di sospensione [24]. Il contratto di leasing con canoni ancora a scadere è senz'altro un contratto pendente, e i beni concessi in leasing rientrano tra i «beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa» protetti dall'art. 18, comma 3 [25]. 
La protezione, tuttavia, riguarda soltanto l'inadempimento di crediti anteriori. Come è stato precisato proprio con riguardo al leasing, essa non si estende ai canoni che maturano nel corso delle trattative, la cui sospensione richiederebbe una rinegoziazione e non può essere imposta dal giudice, il quale non può alterare le pattuite condizioni sinallagmatiche dei contratti in corso[26]. Il dispositivo dell'ordinanza è coerente con questo limite, poiché estende l'inibitoria alle società di leasing «per le medesime ragioni», cioè per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; e la motivazione lo esplicita, ricordando che la ricorrente è tenuta ad onorare i debiti venuti successivamente in scadenza. Ne consegue che un nuovo inadempimento, successivo alla pubblicazione, riespande i rimedi contrattuali del concedente. Il piano, d'altra parte, prevede la rinegoziazione dei contratti di leasing con allungamento della durata e riduzione dei canoni: è in quella sede negoziale, non attraverso la tutela giudiziale, che potrà essere riequilibrato il rapporto.
7 . Misure protettive e misure cautelari: tipicità, atipicità e destinatari
Il Tribunale distingue le misure cautelari dalle protettive per «il carattere dell'atipicità» e per la «necessità che si rivolgano a singoli creditori», con la conseguenza che esse non operano in via provvisoria ma solo per effetto del provvedimento del giudice. Il primo criterio è pienamente coerente con le definizioni dell'art. 2, comma 1, lett. p) e q), CCII: le misure protettive sono le misure temporanee, tipizzate dal legislatore, volte a evitare che determinate azioni o condotte dei creditori pregiudichino il buon esito delle trattative; le misure cautelari sono i provvedimenti emessi dal giudice a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative [27]. 
L'art. 18, comma 1, CCII consente di chiedere le misure protettive non solo nei confronti di tutti i creditori, ma anche di determinate iniziative, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori; e le misure cautelari ben possono essere rivolte a una pluralità indeterminata di soggetti. Il tratto distintivo risiede piuttosto nel contenuto (tipico per le une, atipico per le altre) e nella fonte dell'effetto (la legge, a seguito della pubblicazione, per le prime; il provvedimento giudiziale per le seconde). Da tale distinzione la giurisprudenza ha tratto un corollario che trova applicazione proprio nell'ordinanza in commento: i provvedimenti cautelari trovano un limite esterno nelle misure protettive tipiche e non possono avere contenuto ed effetti sovrapponibili a questi ultimi [28]. Entro questo limite, la prassi ha ammesso misure atipiche del più vario contenuto, dalla sospensione di pagamenti erariali alla sospensione di contratti bancari di affidamento, fino alla sospensione di pagamenti a fornitori strategici [29].
8 . L'inibitoria dell'escussione della garanzia pubblica
La misura cautelare concessa, la più significativa sul piano sistematico, consiste nel divieto per le banche finanziatrici di escutere la garanzia prestata dal Fondo di garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale (MCC) a fronte dei finanziamenti concessi alla società[30]. Il Tribunale la fonda su quattro argomenti: l'utilità della misura per un più agevole e attivo coinvolgimento delle banche garantite nel negoziato, come richiesto dall'art. 16, comma 5, CCII; la circostanza che il creditore garantito, potendo traslare sul soggetto pubblico il rischio dell'insolvenza nella misura dell'ottanta per cento, privilegi l'interesse individuale su quello definito nell’ordinanza collettivo alla cui tutela è diretta la disciplina della composizione negoziata; la nozione di misura protettiva dell'art. 2, comma 1, lett. p), CCII, volte ad evitare che azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza; la rilevanza della previsione nel decreto dirigenziale del 2026 dell’obbligo dell’imprenditore di fornire la stima precisa del valore di liquidazione (Sez. 2 par.6) al fine di mettere i creditori in grado di valutare la convenienza dell’iniziativa intrapresa con la composizione negoziata rispetto alla liquidazione giudiziale ed orientare anche la posizione del gestore del Fondo, il cui credito è assistito da privilegio, verso la soluzione concordata quando essa offra prospettive di recupero superiori all'alternativa liquidatoria. 
L'ordinanza si colloca nell'orientamento prevalente, del quale richiama i più recenti arresti [31], e che conta numerose altre pronunce [32]. La posizione contraria muove da argomenti di diverso segno: che il privilegio nasce dalla causa del credito e quindi già al momento della concessione della garanzia, sicché il piano deve comunque considerare ab origine i crediti assistiti dalla garanzia del Fondo e prevedere adeguati accantonamenti[33]; che l'inibitoria richiede un periculum concreto e non può fondarsi sulla mera pendenza della garanzia, tanto più che le disposizioni operative del Fondo consentono la sospensione e la transazione anche nel corso dell'escussione[34]; che essa presuppone la prova di un comportamento ostruzionistico o inerte della banca nel trasmettere al gestore le proposte transattive del debitore[35]. 
Il quadro va oggi riletto alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla natura del credito del garante. La Cassazione aveva già chiarito che il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998 assiste l'intervento di garanzia pubblica, mentre il credito della banca finanziatrice resta chirografario[36], e che con la surroga il Fondo acquista un diritto restitutorio di natura pubblicistica, privilegiato e riscuotibile mediante ruolo[37]. Più di recente ha precisato che il privilegio spetta al soggetto pubblico che, dopo l'escussione della garanzia, esercita il diritto di rivalsa, e non si estende alla banca finanziatrice nella fase anteriore all'escussione[38]. 
La soluzione accolta dal Tribunale tiene correttamente conto della circostanza che finché la garanzia non è escussa, la banca è un creditore chirografario, che partecipa alle trattative con le logiche di un operatore privato e può valutare la convenienza di uno stralcio o di una moratoria mentre l'escussione determina la sostituzione di quel creditore con un creditore pubblico privilegiato, assoggettato a regole interne di gestione delle transazioni più rigide, e altera così, nel corso del negoziato, la struttura del passivo sulla quale il piano è stato costruito. 
La misura non ha dunque ad oggetto il patrimonio del debitore, ma la stabilità del tavolo delle trattative, che l'art. 2, lett. p) e q), CCII collocano espressamente tra gli interessi tutelati. Non a caso è stato sottolineato che l'accordo con il creditore garantito è inscindibilmente connesso con l'assenso del garante pubblico, e che proprio per questo la misura consente di condurre la trattativa con il finanziatore senza dover attivare la più gravosa procedura di transazione con il gestore del Fondo[39]. 
L'ammissibilità della misura incontra peraltro dei limiti. Essa deve essere temporanea e proporzionata, e il Tribunale ne ha correttamente allineato la durata a quella delle misure protettive. Infatti, non possono essere imposti al garante obblighi ulteriori, quale la proroga della garanzia, che richiederebbero determinazioni negoziali espressione del libero esercizio della volontà contrattuale[40]. Inoltre, tale misura deve essere sorretta da un periculum concreto, che nel caso di specie è ravvisabile nella circostanza che il piano prevede la ristrutturazione del debito bancario, sicché la trasformazione del creditore privato in creditore pubblico privilegiato avrebbe inciso direttamente sulla fattibilità della manovra. Sarebbe inoltre opportuno che il provvedimento precisasse la neutralità del periodo di inibitoria rispetto ai termini previsti dalle disposizioni operative del Fondo per l'attivazione della garanzia, così da evitare che la misura si risolva in un pregiudizio definitivo per il creditore garantito [41].
9 . La protezione dei soci garanti e il nesso con la finanza esterna
Il Tribunale nega l'inibitoria delle azioni esecutive sul patrimonio dei soci garanti, pur ammettendone l'astratta configurabilità quando il piano preveda un loro apporto finanziario, «sia che la responsabilità solidale derivi dalla legge, come nel caso del socio illimitatamente responsabile, sia che consegua alla prestazione di una garanzia fideiussoria». 
Si tratta di un positivo superamento dell’interpretazione manifestata in passato che escludeva che le misure protettive potessero estendersi al patrimonio dei soci fideiussori, non essendo le garanzie personali equiparabili ai beni strumentali al complesso produttivo[42]. 
Il mutamento è coerente con l'evoluzione della giurisprudenza. A fronte di un orientamento restrittivo, che esclude l'applicazione delle misure ai fideiussori perché l'art. 18 CCII protegge soltanto il patrimonio dell'imprenditore e i beni utilizzati nell'esercizio dell'attività[43], si è affermato un indirizzo funzionale, che ammette la tutela quando i garanti partecipino attivamente al risanamento mettendo a disposizione propri beni o proprie risorse[44]. 
L’estensione della tutela ai garanti è stata ammessa, in quanto ritenuta necessaria al raggiungimento del risanamento aziendale, in ragione della posizione dei garanti quali condebitori solidali per i medesimi debiti[45]; oppure, riconoscendo che la protezione possa incidere anche sul patrimonio dei garanti, richiedendo in concreto un bilanciamento con l'interesse dei creditori garantiti[46] o ancora in quanto il periculum consiste nel possibile pregiudizio tutte le volte in cui il garante si sia impegnato ad intervenire con ulteriori risorse destinate al risanamento[47]. 
Il criterio adottato dal Tribunale (protezione del garante solo se e nella misura in cui egli contribuisca al piano) è quello che meglio si accorda con la funzione delle misure, che tutelano il patrimonio del debitore e il terzo solo in quanto strumentali al risanamento. La protezione dei soci fideiussori è stata infatti accordata quando la mancata escussione costituiva la condizione della finanza esterna messa a disposizione dall'amministratore mediante la dismissione di un proprio immobile[48]. Quando, come nel caso deciso ad Avellino, il piano è interamente fondato su risorse endogene, la protezione del garante non ha un nesso con le trattative e si risolverebbe in un ingiustificato vantaggio per il terzo e in una compressione delle garanzie dei creditori. 
Una precisazione va fatta, tuttavia, quanto al socio accomandatario, la cui responsabilità illimitata deriva dalla legge (art. 2313 c.c.) e non da un atto di garanzia. Per tale socio si è sostenuto che le misure protettive possono estendersi ai suoi beni, in ragione dello stretto collegamento tra la sua responsabilità e quella della società[49], mentre altra giurisprudenza recente ha escluso che quel patrimonio rientri nell'ambito dell'art. 18 CCII, indicando quale strada percorribile la misura cautelare ex art. 19[50]. Il Tribunale di Avellino tratta unitariamente le due posizioni, applicando a entrambe il criterio dell'apporto al piano: la scelta è coerente con l'impostazione funzionale accolta, ma la diversa fonte della responsabilità potrebbe consentire una distinta considerazione, posto che l'aggressione esecutiva del patrimonio del socio illimitatamente responsabile può riflettersi più direttamente sulla governance e sulla continuità dell'impresa.
10 . Le misure negate: segnalazioni in Centrale dei rischi e pignoramento esattoriale
Il Tribunale nega il divieto di segnalazione alla Centrale dei rischi e alla CRIF (Centrale dei rischi di intermediazione finanziaria), sia per la genericità della domanda, sia perché la misura appare poco conferente rispetto agli scopi della composizione negoziata: il piano non prevede il ricorso al credito di altri istituti e, soprattutto, la pubblicazione dell'istanza di misure protettive determina già di per sé la discovery della crisi che la società vorrebbe evitare. 
La questione è controversa. Alcuni tribunali hanno accolto il divieto, ritenendo che la segnalazione a sofferenza comporti il rischio di revoca degli affidamenti e di un peggioramento del rating incompatibile con le trattative[51]; altri lo hanno negato, sottolineando che la segnalazione costituisce un elemento essenziale di trasparenza informativa a presidio della stabilità del sistema creditizio e non ha valenza sanzionatoria, e che la pubblicità dell'istanza rende comunque nota la crisi[52]. L'ordinanza aderisce motivatamente al secondo orientamento. L'art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l'accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito; ma l'art. 18, comma 5, fa salve la sospensione e la revoca disposte in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Il legislatore ha dunque voluto evitare che la composizione negoziata sia di per sé causa di un trattamento strumentale volto a sottrarre le esposizioni dell'impresa alla valutazione dell'intermediario e ai relativi obblighi informativi. 
Quanto al divieto per l'agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi dei crediti verso clienti ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973, il Tribunale rileva esattamente che esso duplica la misura protettiva del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, «evidentemente comprensive dell'esecuzione esattoriale». Il pignoramento presso terzi dell'agente della riscossione è una forma di espropriazione forzata, sia pure con modalità speciali, e rientra nell'ambito dell'art. 18, comma 3, CCII; la richiesta cautelare, avendo contenuto sovrapponibile a quello della misura tipica, incontra il limite esterno sopra ricordato. Si è del resto affermato che, durante l'efficacia delle misure protettive, non trova applicazione il meccanismo dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973[53], e che le misure incidono anche sui pignoramenti presso terzi già pervenuti all'assegnazione, con accantonamento delle somme su un conto vincolato[54].
11 . Durata delle misure e considerazioni conclusive
Il Tribunale fissa la durata delle misure protettive in centoventi giorni, il massimo consentito dall'art. 19, comma 4, CCII per il provvedimento di conferma, con decorrenza dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, e allinea alla stessa scadenza la misura cautelare concessa. La decorrenza dalla pubblicazione corrisponde all'orientamento prevalente[55] e trova fondamento nel fatto che gli effetti protettivi si producono da quella data; essa comporta, tuttavia, che il periodo di protezione effettivamente residuo dopo la conferma risulti sensibilmente ridotto (e potenzialmente problematico quando l’emissione del provvedimento di conferma avviene a distanza di un significativo lasso di tempo dal deposito dell’istanza), restando affidata alla proroga, entro il limite complessivo di duecentoquaranta giorni previsto dall'art. 19, comma 5, CCII, la possibilità di adeguare la protezione ai tempi effettivi del negoziato. Opportunamente, poi, il Tribunale incarica l'esperto di segnalare ogni fatto sopravvenuto che possa giustificare la revoca o l'abbreviazione delle misure, valorizzandone il ruolo di garante della correttezza del percorso. 
L'ordinanza applica con rigore il nuovo decreto dirigenziale, distinguendo il momento prognostico del test da quello progettuale del piano; esercita un controllo effettivo sul parere dell'esperto, ricercandone riscontri esterni; seleziona le misure richieste secondo un criterio funzionale, accordando la protezione là dove essa è strumentale alla stabilità delle trattative (il divieto di autotutele contrattuali, l'inibitoria dell'escussione della garanzia pubblica) e negandola dove si risolverebbe in un vantaggio per terzi estranei al piano (i soci garanti) o in una inutile duplicazione (il pignoramento esattoriale) o in una compressione non giustificata dei presidi informativi del sistema creditizio (le segnalazioni in Centrale dei rischi). Ne risulta confermata la natura della composizione negoziata come percorso negoziale agevolato e sorvegliato, nel quale l'intervento del giudice non ha ad oggetto l'ammissione a una procedura, ma la verifica che le limitazioni imposte ai diritti dei creditori siano proporzionate a una prospettiva di risanamento ragionevolmente perseguibile.

Note:

[1] 
La composizione negoziata, come è ormai ampiamente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non è riconducibile ad una procedura concorsuale ma piuttosto ad un percorso di carattere volontaristico e di natura essenzialmente privatistica volto a favorire una soluzione per il risanamento, mentre il ricorso a misure protettive e cautelari con il controllo del tribunale è eventuale e discende dalla scelta unilaterale e volontaria del debitore. Cfr. N. Misilmeri, La composizione negoziata della crisi nella giurisprudenza, in Banca, borsa e tit. cred., 2026, I, p. 111.
[2] 
Secondo il IX Rapporto semestrale Unioncamere sulla composizione negoziata (maggio 2026, dati al 15 maggio 2026), in www.unioncamere.gov.it, le istanze presentate dall'avvio dell'istituto sono 4.489, di cui 1.724 negli ultimi dodici mesi, e le misure protettive sono richieste nell'83% dei casi. Sul tema v. P. Russolillo, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi, in Dirittogiustiziaecostituzione.it, 2023.
[3] 
Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.
[4] 
Trib. Avellino, 16 maggio 2022, in Dirittodellacrisi.it, secondo cui la conferma delle misure protettive impone la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, come pure delle concrete prospettive di risanamento dell’impresa. Nel medesimo senso, tra le molte, Trib. Vasto, 28 dicembre 2024, in Ilcaso.it; Trib. Verona, 13 maggio 2025, ivi.
[5] 
L. Baccaglini, F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali, in Dirittodellacrisi.it, A. Carratta, Misure protettive e cautelari e composizione negoziata della crisi, in Ristrutturazioni aziendali, che avanza la tesi di una strumentalità «sui generis»; L. Baccaglini, S. Leuzzi, Su natura, funzione e limiti delle misure protettive e cautelari nel sistema concorsuale, in Dirittodellacrisi.it.
[6] 
Cass., decreto della Prima Presidente, 2 aprile 2025, n. 8794 che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto da Trib. Brindisi, 3 dicembre 2024, in Dirittodellacrisi.it. 
[7] 
B. Inzitari, Composizione negoziata e liquidazione dell'attivo per il risanamento dell'impresa, nota a Trib. Firenze, 6 agosto 2025, in Banca borsa tit. cred., 2026, I, p. 74 ss., spec. § 5.
[8] 
App. Trieste, 22 maggio 2024, in Ilcaso.it, secondo cui l'insolvenza non preclude l'accesso se reversibile; in senso contrario, nel vigore del testo originario, Trib. Siracusa, 14 settembre 2022, ivi. In dottrina v. A. Farolfi, Composizione negoziata della crisi, in Crisi d'impresa e procedure concorsuali, Trattato diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, I, 1023, Torino.
[9] 
B. Inzitari, Composizione negoziata e liquidazione dell'attivo, cit., §§ 3 e 6.
[10] 
Il dispositivo del decreto 23 aprile 2026 si limita a recepire l'aggiornamento del documento; le premesse ne chiariscono la funzione di integrazione del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.
[11] 
Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, Sez. I, che faceva riferimento al «Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, a regime» e collocava le difficoltà contenute fino a un rapporto «attorno a 2». Il passaggio alla soglia di 3 si deve al decreto dirigenziale 21 marzo 2023, la cui scala è stata mantenuta dal decreto del 2026.
[12] 
Sul rapporto tra test e piano v. R. Ranucci, Il progetto di piano: l'inizio della composizione negoziata, in Ilcaso.it, 10 gennaio 2025.
[13] 
Trib. Nola, 15 maggio 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[14] 
Trib. Verona, 13 maggio 2025, cit., per il quale ai fini del fumus è sufficiente la verosimiglianza del risanamento, senza necessità di verificare la piena fattibilità del piano; Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023, in Dirittodellacrisi.it.
[15] 
Art. 19, comma 4, CCII. Per l'ampiezza dei profili sui quali il tribunale può chiedere all'esperto di riferire, B. Inzitari, Composizione negoziata e liquidazione dell'attivo, cit., nt. 13; già Trib. Avellino, 27 gennaio 2022, in Dirittodellacrisi.it, aveva affermato che il giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza, può richiedere all'esperto una relazione sui presupposti dell'accesso e sulle prospettive di risanamento.
[16] 
Art. 23, comma 2 bis, CCII, introdotto dall'art. 5, comma 9, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136; sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea. Sul controllo giudiziale dell'accordo v. Agenzia delle entrate, circ. 16 luglio 2026, n. 5/E, dedicata al codice della crisi.
[17] 
L. Gambi, Composizione negoziata della crisi e transazione fiscale, in Dirittodellacrisi.it; CNDCEC, L'accordo transattivo con l'Erario nella composizione negoziata, novembre 2025, in www.commercialisti.it, che esclude i contributi INPS e INAIL; critico sull'esclusione, ritenuta priva di giustificazione, il commento di G. Andreani, Le norme fiscali del terzo decreto correttivo del codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it. 
[18] 
Trib. Milano, 19 giugno 2026, in Dirittodellacrisi.it.
[19] 
B. Inzitari, Composizione negoziata e liquidazione dell'attivo, cit., §§ 3 e 7; ID., Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407, in Dir. fall., 2025, I, p. 458.
[20] 
Secondo il IX Rapporto semestrale Unioncamere, cit., alla data del 15 maggio 2026 risultavano sottoscritti soltanto nove accordi con l'erario ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, CCII.
[21] 
Trib. Avellino, 16 maggio 2022, cit.
[22] 
Trib. Milano, 26 gennaio 2022, in Ilcaso.it; nello stesso senso Trib. Padova, 20 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[23] 
Trib. Firenze, 1° agosto 2025, Trib. Milano, 4 luglio 2025, in Dirittodellacrisi.it che ha negato la restituzione delle somme pignorate in quanto effetti irreversibili.
[24] 
L. Baccaglini, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi, in Trattato della crisi e dell'insolvenza, a cura di M. Arato, G. D'Attorre, M. Fabiani, I, 307 e seg.; L. Panzani, I contratti pendenti nella composizione negoziata con speciale riferimento ai rapporti di credito bancario, in Dirittodellacrisi.it. 
[25] 
L. Baccaglini, L. Calcagno, Le misure protettive e cautelari nel CCII, in Dirittodellacrisi.it, che includono tra i beni protetti quelli detenuti in leasing o in locazione.
[26] 
Trib. Trento, 23 settembre 2022, in Ilcaso.it. Sull'operatività del divieto v. anche Trib. Ivrea, 10 febbraio 2022, in Dirittodellacrisi.it, e Trib. Padova, 25 settembre 2023, in Dirittodellacrisi.it. 
[27] 
Art. 2, comma 1, lett. p) e q), CCII. Sulla distinzione v. P. Russolillo, op. cit.; A. Didone, Appunti su misure protettive e cautelari nel D.L. n. 118/2021, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it. T. Senni, Misure protettive e misure cautelari: una «staffetta» possibile?, in Dirittodellacrisi.it.
[28] 
Trib. Milano, 22 novembre 2023, in Dirittodellacrisi.it: il contenuto delle misure cautelari, contrassegnato da evidenti profili di atipicità, rinviene un limite esterno nell'istituto delle misure protettive tipiche. Ne consegue che i provvedimenti cautelari [...] non possono presentare contenuto ed effetti sovrapponibili a quelli tipici delle misure protettive.
[29] 
Trib. Catania, 14 giugno 2022, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Parma, 10 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Sulmona, 22 novembre 2022, in Dirittodellacrisi.it, Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, in Ilcaso.it.
[30] 
Sui finanziamenti bancari assistiti da garanzie pubbliche v. M. Perrino, Garanzie pubbliche del credito bancario e crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it.
[31] 
Trib. Piacenza, 21 maggio 2026, in Dirittodellacrisi.it, che ammette l'inibitoria quando l'escussione immediata sia idonea ad alterare l'assetto del passivo e a compromettere il tavolo delle trattative, con nota di L. Scaccaglia, F. Ceolin; Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, in Ilcaso.it e in Dirittodellacrisi.it; Trib. Verona, 13 maggio 2025, in Ilcaso.it e in Dirittodellacrisi.it; Trib. Modena, 8 marzo 2025 in Ilcaso.it e in Dirittodellacrisi.it. 
[32] 
Trib. Milano, 12 maggio 2024, in Ilcaso.it; Trib. Milano, 4 settembre 2024, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it. Trib. Gorizia, 19 marzo 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Vasto, 28 dicembre 2024, cit.; Trib. Padova, 13 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it, 15 aprile 2025; Trib. Genova, 22 settembre 2025, in Ilcaso.it; Trib. Pavia, 19 dicembre 2025, in Dirittodellacrisi.it. 
[33] 
Trib. Pordenone, 26 febbraio 2025, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.
[34] 
Trib. Bologna, 12 maggio 2025, in Ilcaso.it.
[35] 
Trib. Verona, 11 dicembre 2025, in Ilcaso.it.
[36] 
Cass., 15 maggio 2023, n. 13180.
[37] 
Cass., ord. 30 giugno 2025, n. 17652. Sulle ricadute nella liquidazione giudiziale v. S. Leuzzi, L'ingresso di MCC nello stato passivo della liquidazione giudiziale, in Dirittodellacrisi.it, 2 febbraio 2026; A. Azzarà, F. Miranda, Il trattamento dei crediti garantiti da SACE e MCC nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo, ivi, 5 dicembre 2024; P. Manganelli, T. Paltrinieri, Il trattamento concorsuale dei crediti garantiti da SACE e MCC, ivi, 19 febbraio 2024. 
[38] 
Cass., 3 agosto 2026, n. 24405, la pronuncia dà atto che il D.Lgs. n. 123 del 1998 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2026, dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), il cui art. 25 detta la disciplina transitoria e dispone che i rinvii al decreto abrogato si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice.
[39] 
L. Panzani, Note sulle questioni relative alla garanzia pubblica dei finanziamenti alle imprese, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 22 giugno 2026; ID., Alcune riflessioni sulla disciplina delle misure protettive e cautelari, in Dirittodellacrisi.it; A. Crivelli, Il garante pubblico e le misure cautelari e protettive nella composizione negoziata, ivi, 30 ottobre 2025; C. Pirozzi, La partecipazione delle banche assistite da garanzia MCC nel percorso di composizione negoziata, ivi, 12 marzo 2024. L'argomento della trattativa con il finanziatore garantito «senza dover attivare la ben più gravosa trafila volta alla transazione con il gestore del Fondo» è in Trib. Modena, 8 marzo 2025, in Dirittodellacrisi.it. 
[40] 
Trib. Gorizia, 19 marzo 2024, in Dirittodellacrisi.it.
[41] 
Sulle disposizioni operative del Fondo e sui termini ivi previsti v. A. Crivelli, op. cit.; D. Ajese, Composizione negoziata: quale sorte per i finanziamenti garantiti dal Fondo MCC?, in NT+ Diritto, 28 settembre 2026, che sottolinea la necessaria temporaneità e proporzionalità della misura.
[42] 
Trib. Avellino, 5 dicembre 2022, in Dirittodellacrisi.it.
[43] 
Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Napoli, 4 febbraio 2026, in Dirittodellacrisi.it. Sull'assenza di legittimazione dei garanti a chiedere in proprio le misure v. Trib. Milano, 8 febbraio 2025, in Ilcaso.it. 
[44] 
Trib. Venezia, 6 febbraio 2023, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Firenze, 9 novembre 2024, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Palermo, 4 aprile 2025, segnalata in www.filodiritto.com; Trib. Vicenza, 29 maggio 2025, segnalata in www.casaeassociati.it; Trib. Venezia, 26 giugno 2026, su cui D. Ajese, Patrimonio personale dei soci e composizione negoziata: misure protettive o cautelari?, in www.dirittodelrisparmio.it, 24 luglio 2026. Per una soluzione intermedia, limitata al divieto di pignoramento delle quote sociali, Trib. Roma, 23 aprile 2026, R.G. 4371/2026, in www.lexced.com. In dottrina L. Baccaglini, op. cit., ritiene possibile una misura cautelare volta a inibire l'escussione dei fideiussori, nel contraddittorio con il terzo.
[45] 
Trib. Brescia, 17 aprile 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[46] 
Trib. Milano, 10 febbraio 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[47] 
Trib. Modena, 8 marzo 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[48] 
Trib. Firenze, 6 agosto 2025, con nota di B. Inzitari, Composizione negoziata e liquidazione dell'attivo, cit., spec. § 6.
[49] 
Trib. Torino, 22 dicembre 2023, in Dirittodellacrisi.it.
[50] 
Trib. Brescia, 9 luglio 2026, in Dirittodellacrisi.it.
[51] 
Trib. Crotone, gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Padova, 13 gennaio 2025, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Trapani, 11 marzo 2025, in Dirittodellacrisi.it; Trib. Roma, 1° aprile 2025, segnalata in www.scln.it.
[52] 
Trib. Nola, 15 maggio 2025, cit.; Trib. Napoli, 4 febbraio 2026, cit.; Trib. Milano, 19 giugno 2026, cit. Trib. Piacenza, 21 maggio 2026, cit., ha escluso che possa disporsi in via cautelare la cancellazione delle segnalazioni già effettuate. Sul tema S. Rizzo, La sospensione degli affidamenti ed i riflessi sulla classificazione del credito nella composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it, 28 aprile 2025.
[53] 
Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023, in Dirittodellacrisi.it.
[54] 
Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025, in Ilcaso.it.
[55] 
Trib. Brescia, 2 dicembre 2021, in Dirittodellacrisi.it; sulla proroga v. T. Nigro, La proroga della composizione negoziata e delle connesse misure protettive: due strade che (non sempre) si incontrano, in Dirittodellacrisi.it.

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza di navigazione per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google

IMPLEMENTAZIONE SITO

Elementor (Elementor)

Utilizzato nell'ambito del tema WordPress del sito web. Il cookie consente al proprietario del sito di implementare o modificare il contenuto del sito in tempo reale.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

https://elementor.com/about/privacy/

GESTIONE PAGAMENTI

I dati dei pagamenti, gestiti in formato criptato e secondo i requisiti di sicurezza previsti, non transitano sui server di Zucchetti Software Giuridico ma vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto il quale agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento.

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dei gestori dei pagamenti:

Axerve Ecommerce Solutions: https://www.axerve.com/privacy-policy/servizi-di-pagamento

Nexi: https://www.nexi.it/it/privacy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • - accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • - rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • - cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • - limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • - portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • - opposizione al marketing diretto;
  • - revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ufficio.privacy@zucchettisofwaregiuridico.it oppure chiamando il numero 0444. 346211 o inviando una missiva a Zucchetti Software Giuridico srl via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Zucchetti Software Giuridico s.r.l., con sede legale in via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI); Tel 0444.346211 - fax 0444.1429728; e-mail: ufficio.privacy@zucchettisofwaregiuridico.it, pec: zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati è ZHolding SPA nella persona del dott. Mario Brocca, tel. 0371/5943191, e-mail: dpo@zucchetti.it; pec: dpogruppozucchetti@gruppozucchetti.it.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Zucchetti Software Giuridico s.r.l.

REV 05