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DURC e composizione negoziata: liquidità, regolarità contributiva e prevenzione dell’insolvenza

Michele Brignola, Dirigente INAIL

22 Settembre 2026

Il contributo [1] analizza il rapporto tra DURC e composizione negoziata della crisi nella fase anteriore all’accesso a uno strumento concorsuale. L’assunto di fondo è che, in tale contesto, il DURC non vada letto soltanto come attestazione di regolarità contributiva ma anche come variabile capace di incidere direttamente sulla liquidità dell’impresa. Muovendo dalla constatazione che nella composizione negoziata i pagamenti non sono inibiti, il contributo esamina perché il tradizionale argomento della sospensione legale dei pagamenti non risulti qui decisivo, e perché invece assuma rilievo centrale la possibilità di ricostruire la regolarità contributiva attraverso strumenti interni al sistema, primo tra tutti la rateazione. In questa prospettiva, la recente disciplina che consente la dilazione dei debiti previdenziali e assicurativi fino a sessanta rate mensili rappresenta una misura idonea non solo a favorire la regolarizzazione, ma anche a sostenere i flussi di cassa e a prevenire l’evoluzione della crisi in insolvenza. 

This paper examines the relationship between the single contribution compliance certificate (DURC) and the negotiated settlement of business distress at a stage prior to the opening of formal insolvency proceedings. The core argument is that, in this context, the DURC should not be viewed only as a certificate of contribution compliance, but also as a factor directly affecting the debtor’s liquidity and, therefore, the boundary between financial distress and insolvency. Starting from the premise that payments are not generally prohibited during negotiated settlement proceedings, the paper explains why the traditional argument based on the legal suspension of payments is not decisive here, whereas the possibility of restoring contribution compliance through internal legal tools, first and foremost instalment plans, becomes central. From this perspective, the recent rules allowing contribution and insurance debts to be paid in up to sixty monthly instalments are interpreted not only as a means of compliance, but also as a practical instrument to support cash flows and prevent financial distress from turning into insolvency.
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1 . Introduzione
Il tema del DURC è stato tradizionalmente affrontato soprattutto con riguardo alle procedure concorsuali già avviate, in particolare nel concordato preventivo in continuità. In quel contesto, la questione della regolarità contributiva si confronta con il divieto di pagamento dei crediti anteriori e con la disciplina dell’autorizzazione ai pagamenti essenziali (regolarità contributiva concorsuale). La casistica più recente in riferimento alla composizione negoziata della crisi sta delineando un quadro relativamente assestato nel quale il giudice della crisi in presenza di determinati elementi può intervenire almeno sul piano dell’accertamento dei presupposti per il rilascio del documento.[2] 
La prospettiva è diversa quando il tema si colloca nella composizione negoziata della crisi, cioè in quella fase nella quale l’impresa non è ancora entrata in una procedura concorsuale, ma affronta uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario iniziando le trattative assistite da un esperto indipendente. In questo spazio giuridico, il tema del DURC si presenta in termini più delicati e concreti. Se infatti l’impresa non può ottenere il DURC, rischia di non poter incassare, di perdere contratti, di vedersi precluso il rinnovo di autorizzazioni o la prosecuzione di rapporti essenziali. Il risultato è che la composizione negoziata, pur formalmente avviata, viene svuotata di effettività. [3] 
Muovendo da tale constatazione, il presente contributo propone una chiave di lettura: nella composizione negoziata il DURC non deve essere considerato soltanto come certificazione amministrativa della regolarità contributiva, ma anche come variabile che incide direttamente sulla liquidità dell’impresa e dunque sulla sua possibilità concreta di non scivolare dalla crisi all’insolvenza. [4]
2 . Il DURC come problema di continuità e non solo di regolarità
Sul piano formale, il DURC attesta la regolarità degli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Nella prassi economica, tuttavia, esso non opera come un mero attestato descrittivo, ma come un presupposto di operatività. In numerosi settori produttivi il DURC costituisce infatti la chiave per la prosecuzione di rapporti in essere e per la generazione stessa di flussi di cassa. [5] 
Questa dimensione funzionale del DURC è essenziale per comprenderne la rilevanza nella composizione negoziata. In tale contesto, il documento non è solo il risultato di un controllo amministrativo, ma un fattore idoneo a determinare la tenuta dei rapporti economici dai quali dipende la continuità aziendale. [6] 
È proprio questa funzione “abilitante” a suggerire un mutamento di prospettiva. Il DURC non va letto soltanto come esito di una verifica contributiva, ma come elemento suscettibile di incidere sulla capacità dell’impresa di restare sul mercato durante le trattative. Il tema, pertanto, non è confinato all’ambito previdenziale in senso stretto, ma si colloca nell’area di confine tra diritto della crisi, continuità aziendale e preservazione dei flussi finanziari. [7] 
3 . Crisi, liquidità e insolvenza nel Codice della crisi
Il Codice della crisi contiene una definizione di “crisi” che orienta in modo decisivo l’interprete. La crisi è infatti lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; l’insolvenza, per contro, è lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori idonei a dimostrare l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni. [8] 
Questa distinzione assume qui una funzione centrale. Se la crisi, secondo la legge, è anzitutto un problema di flussi di cassa prospettici, allora ogni fattore capace di compromettere i flussi in entrata deve essere considerato giuridicamente rilevante nella gestione della crisi. Il DURC rientra pienamente in tale categoria: quando il documento negativo impedisce all’impresa di produrre o incassare liquidità, esso incide direttamente sul parametro attraverso il quale il legislatore identifica la crisi. [9] 
Ne deriva una conseguenza sistematica importante: DURC nella composizione negoziata è, prima ancora che un tema di regolarità contributiva, anche un tema di governo della liquidità. In altri termini, il problema non è soltanto se l’impresa sia o meno regolare. Il problema è se il sistema giuridico consenta all’impresa di restare in quella zona nella quale la crisi è ancora reversibile, impedendo che il blocco della liquidità la trasformi rapidamente in insolvenza. [10] 
4 . La composizione negoziata e la persistenza della facoltà di pagamento.
Nella composizione negoziata i pagamenti non sono inibiti. Le misure protettive non determinano infatti un blocco generalizzato dei pagamenti. Il debitore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può continuare a svolgere l’attività, fermo restando che gli atti compiuti devono essere coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento. [11]
Il Codice prevede, tuttavia, un presidio di coerenza: l’imprenditore deve informare preventivamente l’esperto, per iscritto, dell’esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; l’esperto, a sua volta, può esprimere dissenso e, nei casi previsti, attivare i meccanismi di pubblicità stabiliti dalla legge. [12] 
Questa disciplina è molto diversa da quella del concordato preventivo, nel quale il pagamento dei crediti anteriori è, di regola, sottoposto a una logica assai più restrittiva e trova una specifica eccezione nell’art. 100 CCII, limitata ai pagamenti essenziali per la continuità aziendale e autorizzati dal tribunale. [13] 
Questa differenza non è meramente procedurale. Essa impone di evitare indebite trasposizioni concettuali da un istituto all’altro. Se nel concordato il tema del DURC può essere costruito, almeno in parte, sulla base della sospensione legale dei pagamenti, nella composizione negoziata il problema si colloca su un terreno diverso: quello della compatibilità tra regolarità contributiva, continuità operativa e tenuta dei flussi finanziari. [14]
5 . La diversità rispetto al concordato preventivo
Invero, proprio la possibilità di effettuare pagamenti nella CNC rende evidente la differenza strutturale rispetto al concordato. Nel concordato preventivo, il debitore si trova in una procedura concorsuale già formalizzata, con effetti protettivi e vincoli tipici; nella composizione negoziata, invece, si è ancora in una fase negoziale e anticipata, nella quale il CCI mira a favorire il risanamento prima che l’insolvenza si stabilizzi. [15] 
Da ciò consegue che, se nel concordato il DURC può essere ricondotto alla logica della sospensione legale dei pagamenti e del concorso, nella composizione negoziata il tema va affrontato su un terreno diverso. Si tratta, infatti, di verificare se il sistema offra strumenti che consentano di ricostruire la regolarità contributiva in modo compatibile con la continuità aziendale, senza svuotare la disciplina del DURC del suo significato. [16] 
L’idea di fondo è che il DURC, nella CNC, debba essere trattato come “nodo di effettività” del percorso negoziale. Se il debitore può pagare, ma non riesce comunque a ottenere il documento necessario per lavorare o incassare, lo spazio negoziale resta teoricamente aperto ma economicamente sterile. Da qui la necessità di valorizzare gli strumenti che permettono di riallineare la posizione contributiva alla finalità del risanamento. [17]
6 . Il DURC come leva di liquidità
Il passaggio logico fondamentale può essere riassunto in questi termini. Se il debitore si trova in uno stato di tensione finanziaria, il DURC negativo può aggravare immediatamente tale tensione, impedendo all’impresa di incassare pagamenti già maturati, di accedere a nuovi rapporti contrattuali, di conservare autorizzazioni o titoli essenziali e, in definitiva, di proseguire attività che generano flussi. [18] 
Questa dinamica produce un effetto moltiplicatore. La crisi di liquidità si approfondisce; i flussi prospettici peggiorano; il margine per il risanamento si riduce; la composizione negoziata perde effettività. Da qui la tesi che si propone: ottenere o ricostruire un DURC positivo nella fase della composizione negoziata può avere valore non solo amministrativo, ma strettamente finanziario e sistemico, in quanto consente di preservare la capacità dell’impresa di generare cassa e, così, di contenere il rischio di evoluzione della crisi in insolvenza. [19] 
Sotto questo profilo, il DURC non è un premio. È uno strumento di presidio della continuità e, indirettamente, di tutela anche dell’interesse dei creditori e degli stessi creditori pubblici qualificati. Un’impresa che continua a operare e a produrre flussi ha maggiori probabilità di onorare il debito pregresso e, soprattutto, di mantenersi regolare sul corrente. [20]
7 . La rateazione come strumento interno al sistema DURC
Il dato normativo più rilevante, in questa prospettiva, è offerto dalla disciplina del DURC. La regolarità contributiva sussiste comunque, infatti, in presenza di determinate condizioni previste dall’ordinamento, e tra queste vi è la rateazione concessa da INPS, INAIL o dagli agenti della riscossione, secondo la normativa e i regolamenti vigenti. [21] 
Questa regola è di straordinaria importanza pratica. Essa significa che il sistema non concepisce la regolarità contributiva come un concetto rigidamente binario, fondato esclusivamente sul pagamento immediato e integrale del debito. Ammette invece che la regolarità possa essere ricostruita anche mediante una gestione dilazionata e ordinata dell’esposizione debitoria. [22] 
Nel contesto della composizione negoziata, la rateazione si presenta così come lo strumento più lineare e meno conflittuale per ricondurre l’impresa entro una situazione di regolarità ai fini del DURC. Non si tratta di ottenere, in via eccezionale, una deroga esterna alla disciplina contributiva; si tratta di utilizzare una figura che appartiene allo stesso sistema della regolarità contributiva e che quel sistema considera idonea a fondare il rilascio del DURC. [23] 
In questa chiave, la rateazione assume una funzione ulteriore rispetto alla mera dilazione del pagamento. Essa diventa infatti un meccanismo di stabilizzazione della liquidità, perché consente di sostituire a un esborso immediato insostenibile un piano compatibile con la continuità aziendale, senza perdere la possibilità di mantenere o recuperare la regolarità documentale. [24]
8 . La nuova disciplina della rateazione fino a sessanta rate per INPS e INAIL
La funzione della rateazione come strumento di governo della crisi risulta oggi notevolmente rafforzata dalla recente evoluzione normativa. L’art. 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha introdotto, per i debiti per contributi, premi e accessori non ancora affidati alla riscossione, la possibilità per INPS e INAIL di concedere piani di ammortamento fino a sessanta rate mensili. [25] 
Il successivo decreto interministeriale 24 ottobre 2025 ha distinto due fasce applicative: fino a trentasei rate mensili per debiti fino a 500.000 euro e fino a sessanta rate mensili per debiti superiori a tale soglia, sempre in presenza di una dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. [26] 
INAIL, ha disciplinato la materia con la circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, che richiama l’art. 23 della legge n. 203/2024, il decreto ministeriale 24 ottobre 2025 e le delibere del Consiglio di amministrazione dell’Istituto. Sul lato INPS, la circolare n. 60 del 21 maggio 2026 ha disciplinato il nuovo regolamento della dilazione del pagamento dei debiti contributivi e accessori fino a un massimo di sessanta rate mensili. [27] 
Questa novità incide direttamente sul tema qui esaminato. La rateazione lunga consente infatti di trasformare un debito insostenibile in un piano compatibile con il cash flow dell’impresa; di ricostruire la regolarità contributiva ai fini del DURC; di non interrompere i canali di produzione della liquidità; di rafforzare il percorso di risanamento nella fase negoziale. [28] 
Si può dunque sostenere che la nuova rateazione fino a sessanta rate costituisca non soltanto una misura di agevolazione del pagamento, ma anche una vera e propria misura di prevenzione dell’insolvenza, nella misura in cui evita che la mancanza di DURC aggravi l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici. [29] 
9 . Il ruolo dell’esperto nella gestione negoziale del rapporto con gli enti previdenziali
La conseguenza operativa riguarda il ruolo dell’esperto che dovrebbe agire con una sequenza logica precisa. [30]
In primo luogo, verificare se il DURC sia effettivamente “liquidity critical”, vale a dire se esso incida in modo immediato sulla possibilità dell’impresa di incassare, mantenere contratti o continuare a operare. In secondo luogo, individuare con precisione la causa ostativa, distinguendo tra debiti in fase amministrativa, posizioni già affidate alla riscossione, contenziosi o mere disfunzioni applicative. In terzo luogo, privilegiare, ogniqualvolta possibile, le soluzioni interne al sistema DURC, e quindi in particolare la rateazione. Solo, infine, e in via residuale, valutare il possibile ricorso alla tutela giudiziale. [31] 
In questa sequenza, il discrimine tra pregresso e corrente resta decisivo. La rateazione del debito pregresso non può infatti tradursi in una nuova irregolarità sul corrente: la credibilità del percorso negoziale passa dalla capacità dell’impresa di rientrare dal debito pregresso senza compromettere il rispetto degli obblighi via via maturandi. [32] 
Ne consegue che l’esperto, nell’interlocuzione con gli enti previdenziali, non dovrebbe limitarsi a rappresentare l’esistenza della composizione negoziata, ma dovrebbe costruire un vero “protocollo di tenuta” della continuità che inizi con la mappatura dell’impatto del DURC sulla liquidità, prosegua con la verifica della posizione debitoria, la scelta della misura di regolarizzazione più idonea, il monitoraggio del corrente e, solo in ultima battuta, valuti l’eventuale ricorso al giudice. [33]
10 . Il possibile intervento del giudice: limiti e funzioni
La giurisprudenza di merito più recente ha mostrato crescente attenzione ai casi in cui l’assenza di DURC compromette in modo immediato la continuità aziendale. In tale contesto si è delineata una distinzione di rilievo: imporre alla pubblica amministrazione un ordine di facere o consentire al giudice una cognizione cautelare sull’assenza di motivi ostativi al rilascio del DURC. [34] 
Il provvedimento del Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025, come commentato in dottrina, si muove proprio in questa direzione: reputa inammissibile l’ordine diretto all’ente previdenziale di rilascio del documento, ma ammette una misura cautelare atipica di accertamento interinale dei presupposti, quando essa sia funzionale alla continuità aziendale e alle trattative, in presenza di un piano non manifestamente implausibile e di un percorso di soddisfacimento, anche rateale, del credito previdenziale. [35] 
Tale impostazione appare utile anche per la composizione negoziata. Il giudice non dovrebbe sostituirsi all’ente nel rilascio del DURC, ma può essere chiamato, in ipotesi limite, a verificare se l’ostacolo opposto sia compatibile con il quadro normativo e con la funzione delle misure cautelari nella CNC. 
Tuttavia, proprio alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso alla tutela giudiziale dovrebbe mantenere una funzione residuale. La centralità della rateazione lunga e degli strumenti interni di regolarizzazione mostra infatti che l’ordinamento dispone già di meccanismi idonei a ricostruire la regolarità contributiva senza forzare, almeno in prima battuta, il rapporto tra amministrazione e giurisdizione. [36]
11 . Conclusioni
Il rapporto tra DURC e composizione negoziata non può essere trattato come una semplice proiezione del dibattito sviluppatosi sul concordato preventivo. La ragione è che nella composizione negoziata i pagamenti non sono inibiti, l’impresa continua a gestire la propria attività e la crisi si colloca ancora in una fase nella quale il problema decisivo è la tenuta dei flussi di cassa e quindi la prevenzione dell’insolvenza. [37] 
In questo quadro, il DURC non è soltanto il risultato di una verifica contributiva, ma una condizione che può incidere direttamente sulla liquidità dell’impresa e, per questa via, sulla possibilità stessa di successo della composizione negoziata. 
La recente disciplina della rateazione fino a trentasei o sessanta rate per i debiti verso INPS e INAIL consente oggi di valorizzare una soluzione sistematicamente più coerente: non la ricerca immediata di eccezioni giudiziali, ma la ricostruzione della regolarità contributiva attraverso strumenti già accolti dalla disciplina del DURC. Ciò permette di coniugare il rispetto della legalità previdenziale con la funzione propria della composizione negoziata, che è quella di intercettare il deterioramento della liquidità prima che esso si traduca in insolvenza conclamata. 
In questa prospettiva, la rateazione non appare più soltanto come una tecnica di riscossione dilazionata. Essa può essere letta, più ampiamente, come uno strumento di stabilizzazione dei flussi di cassa, di preservazione della continuità e, in definitiva, di prevenzione dell’insolvenza.

Note:

[1] 
Il presente contributo esprime esclusivamente riflessioni personali dell’Autore, formulate a fini scientifici e di studio. Esso non rappresenta posizioni ufficiali dell’INAIL né può in alcun modo impegnare l’Istituto.
[2] 
Sul tema, in prospettiva generale, v. art. 100 CCII. In giurisprudenza, per il nesso tra DURC e tutela cautelare nel contesto delle procedure di crisi, v. Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025, con postilla di F. Sbraletta, La composizione negoziata della crisi e il DURC: verso un’interpretazione sistematica e funzionale delle misure cautelari ex art. 19 CCII, in Dirittodellacrisi.it, 29 dicembre 2025.
[3] 
Sul ruolo delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, v. L. Baccaglini – F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali, in Dirittodellacrisi.it, 12 ottobre 2021; T. Senni, Misure protettive e misure cautelari: una “staffetta” possibile?, in Dirittodellacrisi.it, 10 settembre 2024.
[4] 
Sul rapporto tra crisi e flussi di cassa prospettici, v. art. 2, comma 1, lett. a), CCII.
[5] 
V. D.M. 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
[6] 
In questo senso, v. ancora F. Sbraletta, op. ult. cit.
[7] 
Per una lettura funzionale delle misure cautelari nella composizione negoziata, v. T. Senni, op. cit.
[8] 
Art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII.
[9] 
Sul nesso tra crisi, flussi e continuità, v. già L. Baccaglini – F. De Santis, op. cit.
[10] 
Ancora art. 2, comma 1, lett. a), CCII.
[11] 
Art. 18 CCII. Nella medesima direzione, già art. 6, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif. dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
[12] 
Art. 21 CCII; in origine, art. 9, D.L. n. 118/2021.
[13] 
Art. 100 CCII.
[14] 
Sul punto, v. L. Baccaglini – F. De Santis, op. cit.
[15] 
Sulla funzione anticipatoria della composizione negoziata, v. il Titolo II della Parte prima del CCII e, in dottrina, L. Baccaglini – F. De Santis, op. cit. 
[16] 
La differenza strutturale discende dal combinato disposto degli artt. 18, 21 e 100 CCII.
[17] 
In termini sistematici, v. F. Sbraletta, op. ult. cit.
[18] 
Sulla rilevanza del DURC quale fattore di continuità, v. ancora D.M. 30 gennaio 2015 e, in giurisprudenza, Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025, cit.
[19] 
Sulla centralità dei flussi di cassa quale indice della crisi, v. art. 2 CCII.
[20] 
Sul versante funzionale, il mantenimento dell’operatività dell’impresa risponde anche all’interesse del ceto creditorio e alla tenuta del sistema.
[21] 
Art. 3, comma 2, lett. a), D.M. 30 gennaio 2015.
[22] 
Ibidem.
[23] 
Sulla rateazione come ipotesi normativa di regolarità contributiva, v. ancora art. 3, comma 2, lett. a), D.M. 30 gennaio 2015.
[24] 
In termini di politica del diritto della crisi, la rateazione consente di sostituire alla logica dell’immediato recupero una logica di continuità sostenibile.
[25] 
Art. 23, L. 13 dicembre 2024, n. 203.
[26] 
D.M. 24 ottobre 2025, Dilazione del pagamento dei debiti contributivi.
[27] 
INAIL, Circ. n. 19 dell’8 maggio 2026, Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo; INPS, Circ. n. 60 del 21 maggio 2026, Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge.
[28] 
Sulla funzione della rateazione lunga quale strumento di continuità, v. il combinato disposto dell’art. 23, L. n. 203/2024, del D.M. 24 ottobre 2025 e dell’art. 3, comma 2, lett. a), D.M. 30 gennaio 2015.
[29] 
Il riferimento teorico resta la nozione di crisi di cui all’art. 2 CCII.
[30] 
Sul ruolo dell’esperto e sul rapporto tra atti dell’imprenditore e coerenza con il risanamento, v. art. 21 CCII.
[31] 
Per la priorità degli strumenti interni rispetto al contenzioso, v. ancora art. 3, comma 2, lett. a), D.M. 30 gennaio 2015.
[32] 
Sulle condizioni di permanenza della rateazione e sul rilievo del corrente, v. INAIL, Circ. n. 19/2026, cit.; INPS, Circ. n. 60/2026, cit.
[33] 
Sul ruolo dell’esperto quale presidio di coerenza del percorso negoziale, v. art. 21 CCII.
[34] 
Sul discrimine tra ordine diretto all’ente e accertamento interinale dei presupposti, v. Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025, cit. 
[35] 
Ibidem; v. anche F. Sbraletta, op. ult. cit.
[36] 
Sul punto, in chiave sistematica, v. il rapporto tra art. 19 CCII e art. 3, comma 2, lett. a), D.M. 30 gennaio 2015.
[37] 
Artt. 18, 21 e 2 CCII.

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  • - accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • - rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • - cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • - limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • - portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • - opposizione al marketing diretto;
  • - revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ufficio.privacy@zucchettisofwaregiuridico.it oppure chiamando il numero 0444. 346211 o inviando una missiva a Zucchetti Software Giuridico srl via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Zucchetti Software Giuridico s.r.l., con sede legale in via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI); Tel 0444.346211 - fax 0444.1429728; e-mail: ufficio.privacy@zucchettisofwaregiuridico.it, pec: zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati è ZHolding SPA nella persona del dott. Mario Brocca, tel. 0371/5943191, e-mail: dpo@zucchetti.it; pec: dpogruppozucchetti@gruppozucchetti.it.

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