L’art. 53, comma 5 bis, prevede che la Corte di appello possa pronunziare sentenza di conferma dell’omologa con tutela risarcitoria solo “su richiesta delle parti”. L’utilizzo del plurale sembra presupporre una richiesta congiunta o, in ipotesi, alternativa[5].
La Corte di Cassazione, disattendendo le conclusioni della procura generale[6], in sostanza “corregge” il legislatore e trasforma in via pretoria l’indeterminato ma testuale plurale in uno specifico singolare: la domanda di tutela risarcitoria, nonostante quello che è scritto, può essere formulata solo ed esclusivamente dal debitore reclamato (eventualmente, come nel caso, in via subordinata, rispetto al rigetto del reclamo), a prescindere dall’opposizione od adesione delle controparti.
Normalmente la legittimazione è correlata all’interesse, ma in questo caso l’interesse che il legislatore dichiara espressamente di voler tutelare non è propriamente né del debitore né del creditore reclamante, ma piuttosto “generale dei creditori e dei lavoratori”.
Altro criterio, che però qui non pare funzionare: la legittimazione a chiedere un danno spetta ordinariamente alla sola parte che l’ha subito, che ha pure il correlato onere di provare l’effettiva sussistenza ed ammontare del pregiudizio subito.
Il plurale indeterminato utilizzato dal legislatore, le difficoltà ad applicare alla peculiare fattispecie normativa i criteri generali dell’interesse e dell’onere probatorio hanno portato la dottrina a dividersi.
Secondo una prima tesi si potrebbe prescindere dalla richiesta del reclamante danneggiato: sarebbe sufficiente la domanda di conferma di altro soggetto e la corte potrebbe comunque procedere, quale conseguenza, ad accordare il “danno” anche alla parte che non l’ha richiesto: la ratio dell’istituto, il termine indemnisation utilizzato dalla direttiva orienterebbero “nel senso che il riconoscimento dovuto al reclamante abbia natura (e quindi, conseguentemente, contenuto) indennitaria” e “sul piano processuale, la corte potrebbe accordarlo d’ufficio, a condizione che risulti, almeno ex actis la perdita monetaria da ristorare” [7].
Secondo altra tesi, invece, “stante il principio della domanda (che governa ogni giudizio di cognizione ordinaria), a dispetto della formulazione un po' "ambigua" della norma, la richiesta di parte appare necessaria tanto per ottenere la conferma dell'omologa, quanto per ottenere il risarcimento del danno” [8] e quindi occorrerebbe sia la richiesta di omologa del debitore reclamato che del creditore reclamante danneggiato.
Proprio per evitare tali aporie ed insanabili contraddizioni in altre fattispecie nelle quali si è ritenuto opportuno escludere la tutela “reale” di annullamento per ragioni di interesse (non particolare ma) generale, tale scelta non è stata incongruamente rimessa all’iniziativa di una o più parti e ad un singolare “bilanciamento” giudiziale, ma è stata compiuta a monte dallo stesso legislatore, che si è fatto anche carico di individuare concretamente le fattispecie[9] o è stata affidata ad una valutazione officiosa giudice [10].
La Corte di Cassazione “nonostante il plurale e generico riferimento nella legge alla richiesta delle parti”, ritiene che l’unica soluzione “ragionevole” sia quella della necessaria richiesta del debitore, a prescindere dalla posizione del creditore.
Tale conclusione correttiva del testo normativo è argomentata in modo lineare dalla Corte sulla base di un principio generale, ritenuto prevalente ed “inderogabile” (neppure dal legislatore?): (non l’interesse o l’onere di chiedere e provare il danno subito ma) il “monopolio del proponente sul contenuto del concordato”. Osservano i giudici di legittimità che la conferma del concordato con tutela risarcitoria comporta, in sostanza, una modifica della proposta, posto che alle originarie obbligazioni concordatarie si aggiunge l’ulteriore obbligo di risarcire il danno liquidato dal giudice e quindi è una scelta che compete in via esclusiva al debitore, senza che sia “necessaria la richiesta – o l’adesione – della parte reclamante”, checché ne dica un confusionario legislatore. Per “conferire alla corte d’appello il potere di surrogare la revoca dell’omologazione con il risarcimento del danno” sarebbe quindi necessaria ma anche sufficiente la sola richiesta del debitore.
In pratica la disposizione introdurrebbe una sorta di (ri)omologazione in ipotesi pure “forzosa” di una proposta concordataria che viene modificata dal debitore preponente in sede di reclamo e parzialmente riempita di contenuto, con riferimento alla quantificazione dell’obbligazione risarcitoria, dalla Corte di appello, a prescindere dall’adesione del creditore.
In verità il “monopolio del proponente sul contenuto del concordato” presuppone la necessaria richiesta del debitore ma di per sé non rende irrilevante la posizione del creditore. Le conclusioni della Corte potrebbero essere ribaltate a favore di una necessaria legittimazione congiunta, aderente al dato testuale, richiamando un altro principio generale di un istituto non a caso denominato concordato: l’ordinaria necessità di un accordo tra debitore e creditore, salve solo le ipotesi eccezionali, previste espressamente dal legislatore, di omologazione forzosa o cram down. Peraltro nella fattispecie la modifica dell’originaria proposta con la tutela risarcitoria è diretta (non alla generalità dei creditori ma) ad uno specifico creditore: il reclamante.
Sinceramente i dubbi rimangono e sono difficilmente risolvibili perché la disposizione è intrinsecamente contraddittoria: il plurale e la natura ordinariamente consensuale del concordato orienterebbero per una necessaria domanda congiunta, ma la possibilità di procedere alla conferma dell’omologa solo a fronte di un interesse generale “prevalente” sul pregiudizio del creditore reclamante farebbe invece propendere per una pronunzia giudiziale che obbliga quest’ultimo ad accettare qualcosa di non richiesto.
Forse (ma è solo un’ipotesi) una soluzione di tali contraddizioni potrebbe essere individuata nella eventuale articolazione in via principale e subordinata delle domande delle parti? In pratica: pur a fronte di una domanda in via principale del creditore reclamante di riformare la sentenza con il diniego di omologa e solo in via subordinata di omologa con risarcimento (e speculare posizione del debitore di rigetto integrale dell’impugnazione e, solo in via subordinata, di conferma con risarcimento), la corte, in presenza di un interesse generale prevalente potrebbe non accogliere la domanda principale, pure fondata, del reclamante (far “buttare giù” a forza solo tale boccone) e consentire invece la prosecuzione del concordato con indennizzo, in base ad una richiesta (sua pure subordinata ma comunque) congiunta “delle parti” in tal senso ?
Certo che anche tale soluzione si presterebbe ad irrazionalità: al creditore sarebbe consentito di anteporre sostanzialmente il proprio eventuale interesse particolare a far “saltare tutto” rispetto a quello generale, prevalente, dei creditori e lavoratori alla prosecuzione della procedura, chiedendo esclusivamente la riforma, senza prestare il proprio consenso, neppure in ipotesi, a soluzioni alternative indennitarie.
Non so, mi pare che si tratti di un ginepraio; preferisco usare il condizionale ed i punti interrogativi, avvalendomi una volta tanto della scappatoia consentita al commentatore sul modello dell’antico processo formulare romano ed invece preclusa al moderno al giudice (e, quindi, nella specie, alla Corte di Cassazione): il “non liquet”.
La mancanza di chiarezza circa il nodo preliminare della legittimazione è, peraltro, indicativa di ambiguità di fondo sulla configurazione dell’istituto, se cioè la tutela solo risarcitoria contro le invalidità del concordato in continuità sia costruita un accordo tra debitore e creditore (ed allora, forse, anche la quantificazione del danno da “riconoscere” potrebbe essere rimessa a tale accordo; l’interesse generale prevalente rappresenterebbe un requisito aggiuntivo rispetto alla domanda congiunta, reso necessario per consentire eccezionalmente la prosecuzione di un concordato altrimenti illegittimo) oppure come una omologazione in ipotesi anche forzosa nel dissenso del creditore che pure ha mosso contestazioni fondate, ma giudicate non sufficienti per arrestare la procedura.