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Saggio

La diversa natura del piano di risanamento nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi*

Gerardo Spaltro, Avvocato in Roma

30 Marzo 2026

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’istituto della Composizione Negoziata della Crisi (di seguito, per brevità, “CNC”), originariamente introdotto nel nostro ordinamento attraverso il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (successivamente convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147) e in seguito incorporato nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ad opera del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, rappresenta senza dubbio uno snodo epocale nell’evoluzione del diritto della crisi e dell’insolvenza. Il legislatore nazionale, muovendosi in ossequio ai principi direttivi tracciati dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (nota come Direttiva Insolvency) [1], ha inteso codificare un percorso di natura eminentemente stragiudiziale, negoziale e volontaria, finalizzato a intercettare i segnali di declino aziendale in una fase precoce, prevenendo la disgregazione dei complessi produttivi [2]. 
Il fulcro logico, giuridico ed economico dell’intera architettura di questo istituto è rappresentato dal piano di risanamento. L’accesso alla CNC è infatti subordinato non solo alla sussistenza di un presupposto oggettivo di natura patologica − ossia l’esistenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza − ma soprattutto a un presupposto di natura prognostica, proattiva e prospettica: la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa. Il piano di risanamento non si configura, dunque, come un mero allegato documentale formale, bensì come l’architrave concettuale su cui si fonda l’intera legittimazione dell’imprenditore a godere delle stringenti misure protettive e delle favorevoli misure premiali offerte dall’ordinamento. 
Con questo contributo si vuole indagare la funzione che il piano di risanamento assume nel contesto della CNC, onde metterne in evidenza la radicale differenza rispetto alla funzione che esso riveste negli strumenti di regolazione della crisi in senso stretto. Si tratta di una differenza che non attiene soltanto al grado di dettaglio o alla maggiore o minore rigidità formale del documento, ma che investe la sua stessa ragion d’essere, come riflesso della peculiare natura della CNC. Per comprendere perché il piano assume connotati così differenti nei due contesti, occorre infatti muovere dalla ricostruzione delle caratteristiche dell’istituto nel quale esso si inscrive. Sulla scorta della premessa che la CNC è un “percorso” si può apprezzare la ragione per cui, in quell’ambito, il piano non può che essere un documento dinamico e aperto ad aggiustamenti, dunque radicalmente diverso da quello tendenzialmente statico e non modificabile degli strumenti di regolazione.
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1 . La natura della composizione negoziata
Poiché, come si intende dimostrare, la particolare configurazione del piano nell’ambito della CNC è conseguenza della peculiare natura di questo istituto, occorre preventivamente esaminare proprio tale aspetto. 
La CNC, per espressa previsione dell’art. 2, comma 1, lett. m-bis) del CCII, non è uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, né tantomeno una procedura concorsuale [3]. Si tratta, piuttosto, di un “percorso”, caratterizzato da un’estrema flessibilità operativa [4], all’interno del quale l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente appositamente nominato, intende perseguire il risanamento dell’impresa e preservare il valore del complesso aziendale mediante trattative con i propri creditori [5]. 
L’imprenditore conserva la piena gestione dell’impresa (art. 21 CCII), sia pure nel rispetto degli obblighi di buona fede e di trasparenza che l’accesso alla CNC comporta, e continua ad operare nel normale esercizio dell’attività d’impresa senza le limitazioni tipiche delle procedure concorsuali. 
L’intervento dell’autorità giudiziaria è meramente incidentale e si attiva esclusivamente su specifica istanza dell’imprenditore. Il suo perimetro è circoscritto ad alcuni precisi snodi funzionali: la conferma, la modifica o la revoca delle misure protettive; la concessione di misure cautelari atipiche a tutela delle trattative; l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili; infine, l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda − o di un suo ramo − in deroga alla responsabilità solidale di cui all’art. 2560 c.c. [6]. 
La funzione della CNC non è quella di regolare la crisi secondo uno schema procedimentale predeterminato, bensì di favorire l’emersione tempestiva dello stato di difficoltà e di creare le condizioni per un confronto strutturato − ma non rigidamente formalizzato − tra l’imprenditore, i creditori e l’esperto nominato dalla commissione istituita presso la Camera di commercio [7]. L’esperto non è un organo della procedura (perché procedura, in senso tecnico, non vi è), ma un facilitatore qualificato il cui compito è quello di agevolare le trattative e di prospettare le soluzioni idonee al superamento della crisi (art. 18, comma 1, CCII). La CNC si qualifica, dunque, come un contenitore negoziale assistito [8]. 
Questa configurazione costituisce il presupposto logico di tutto il ragionamento che segue. Ogni caratteristica del piano nella CNC − la sua dinamicità, la sua modificabilità, l’assenza di attestazione formale, la sua funzione strumentale al dialogo − discende coerentemente dalla natura non concorsuale e negoziale dell’istituto. La logica di un piano “in divenire” può comprendersi solo cogliendo come esso si collochi all’interno di un percorso aperto a soluzioni diverse e non necessariamente precostituite. 
Elemento di fondamentale importanza della CNC è la possibilità, per l’imprenditore che vi accede, di beneficiare di misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 5, e dell’art. 19 CCII. Tali misure, che possono consistere nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, non operano automaticamente per effetto del mero accesso alla CNC, ma necessitano di una specifica istanza dell’imprenditore e della loro successiva conferma da parte del tribunale [9]. 
La funzione delle misure protettive merita di essere inquadrata nella giusta luce, poiché illumina la logica complessiva dell’istituto. Le misure sono infatti concepite come condizione per il proficuo e regolare svolgimento delle trattative. In altri termini, servono a creare quello spazio protetto all’interno del quale il dialogo negoziale può svolgersi senza il rischio che iniziative aggressive di singoli creditori ne possano compromettere l’esito [10]. Il loro scopo è strumentale al negoziato: accompagnano un processo di elaborazione che, per sua natura, è ancora in atto. La protezione non è accordata a un determinato risultato, ma al percorso che ne costituisce la precondizione [11]. 
Questo dato conferma, sul piano sistematico, che la CNC è orientata alla costruzione progressiva della soluzione, non alla sua immediata formalizzazione. 
In tale contesto, lo scopo delle misure protettive è di proteggere l’ambiente negoziale all’interno del quale il piano può − e deve − evolvere. Pretendere, infatti, che il piano rimanga immutato per tutta la durata delle misure protettive significherebbe contraddire la stessa ragione per la quale tali misure sono state concesse: consentire lo svolgimento di trattative effettive, che per definizione implicano adattamento e revisione delle ipotesi di partenza. Si tratta di un profilo di grande importanza pratica, che spesso non viene compreso adeguatamente [12].
2 . La pluralità dei possibili esiti
Elemento distintivo della CNC, che ne conferma la natura di percorso aperto, è la pluralità degli sbocchi possibili. L’art. 23 CCII delinea un ventaglio ampio e variegato di esiti cui le trattative possono condurre, senza stabilire una rigida gerarchia o preferenza (se non tendenziale) tra essi [13]. Più in particolare, la norma opera una distinzione tra le soluzioni puramente negoziali e stragiudiziali (elencate al primo comma) e l’accesso a strumenti di regolazione della crisi più strutturati o giudiziali (elencati al secondo comma) [14]. 
Le soluzioni negoziali spaziano dalla conclusione di un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, alla stipulazione di una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII, alla sottoscrizione di un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall’esperto, produttivo degli effetti di cui all’art. 25-bis CCII. 
Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile addivenire ad una di queste soluzioni, il secondo comma prevede che l’imprenditore possa alternativamente: predisporre il piano attestato di risanamento; domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario, agevolato o ad efficacia estesa e, in quest’ultimo caso, col forte incentivo che la soglia di maggioranza richiesta per imporre l’accordo ai creditori non aderenti è ridotta dal 75% al 60%, a condizione che il raggiungimento dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto; accedere ad altro degli ordinari strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza; infine, come extrema ratio, proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio [15]. Quest’ultima è una soluzione, di natura esclusivamente liquidatoria, alla quale l’imprenditore può accedere esclusivamente all’esito della CNC ed a condizione che l’esperto abbia dichiarato nella sua relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo, e che le altre soluzioni non sono in concreto praticabili [16]. 
L’ampiezza di questo catalogo non costituisce una mera enumerazione di alternative astrattamente possibili, ma riflette una precisa scelta di politica legislativa: la CNC non è strutturalmente orientata verso un risultato tipizzato, ma è concepita come luogo di valutazione e selezione della soluzione più adeguata al caso concreto [17]. L’imprenditore che accede alla CNC, in altri termini, non è tenuto ad aver già individuato ab origine la via d’uscita dalla crisi. Può, e anzi deve, esplorare le diverse possibilità attraverso il confronto con i creditori e sotto il fondamentale ausilio dell’esperto, per poi convergere sulla soluzione che si riveli più adeguata alla specifica situazione. 
Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di un imprenditore che acceda alla CNC con un progetto di piano orientato alla ristrutturazione del debito bancario attraverso la concessione di moratorie e la rinegoziazione dei tassi di interesse. Nel corso delle trattative, tuttavia, emerge che il principale creditore bancario non è disponibile a concessioni significative, ma che un operatore industriale ha manifestato interesse all’acquisto di un ramo d’azienda a condizioni che consentirebbero il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e parziale dei chirografari. In questo scenario, l’esito della CNC si discosta radicalmente dall’ipotesi iniziale: il percorso conduce alla stipulazione di un contratto di cessione del ramo d’azienda ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), CCII, oppure all’accesso ad un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, soluzioni entrambe non contemplate − e forse neppure immaginabili − al momento dell’avvio della composizione negoziata. 
Questo corollario è di importanza capitale per il tema in esame. Se l’esito della CNC non è predeterminato, il piano che accompagna il percorso non può avere funzione definitoria. Non ha lo scopo di supportare (come negli strumenti di regolazione della crisi) una soluzione già prescelta, ma serve da supporto proprio per la progressiva individuazione della soluzione più idonea. La non predeterminazione dell’esito, in altri termini, implica necessariamente la dinamicità del piano. 
3 . Il piano negli strumenti di regolazione della crisi
Occorre a questo punto esaminare la funzione che il piano assume negli strumenti di regolazione della crisi in senso stretto, i quali, a differenza della CNC, sono procedure e accordi formalizzati volti a ristrutturare il debito o liquidare il patrimonio del debitore sotto il controllo dell'autorità giudiziaria [18]. 
Il piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 56 CCII, costituisce lo strumento di regolazione della crisi nel quale il piano raggiunge il grado massimo di identificazione con lo strumento stesso: non è un documento accessorio o strumentale all’interno di un procedimento più ampio, ma coincide integralmente con lo strumento. 
La sua funzione tipica è quella di consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore in via stragiudiziale, al di fuori di qualsiasi coinvolgimento dell’autorità giudiziaria. L’imprenditore elabora un piano che indica le cause della crisi, le strategie per il suo superamento, le tempistiche e le modalità di adempimento delle obbligazioni, e lo sottopone al vaglio di un professionista indipendente che ne attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità (art. 56, comma 2, CCII). 
Il valore giuridico che il piano attestato produce è di natura eminentemente protettiva. L’effetto tipico dello strumento è l’esenzione degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione del piano sia dall’azione revocatoria (art. 166 CCII), sia dai reati di bancarotta (art. 324 CCII) in caso di successiva liquidazione giudiziale. Si tratta, dunque, di un effetto rilevantissimo, che incide sull’integrità patrimoniale del debitore e sulla posizione giuridica dei creditori, poiché sottrae alla possibilità di contestazione successiva atti che, in assenza del piano, sarebbero potenzialmente vulnerabili [19]. 
Dalla natura dell’effetto tipico discende, con necessità logica, il carattere di stabilità e compiutezza che il piano deve possedere al momento dell’attestazione [20]. L’attestatore è chiamato a pronunciarsi sulla fattibilità di un programma di risanamento in tutti i suoi elementi: la coerenza delle ipotesi economiche, la sostenibilità dei flussi di cassa prospettici, la congruità delle risorse disponibili rispetto agli impegni assunti, l’idoneità delle azioni previste a produrre gli effetti attesi. Un’attestazione siffatta presuppone, per definizione, un oggetto determinato e completo: non si può certificare la fattibilità di un documento il cui contenuto è ancora in evoluzione. Se il piano fosse un documento aperto e modificabile, come nella CNC, l’attestazione perderebbe qualsiasi significato giuridico, poiché il suo oggetto sarebbe indeterminato e la sua funzione di garanzia vanificata. La stabilità del piano, in altri termini, è la condizione necessaria e imprescindibile affinché il suo effetto tipico possa prodursi e, con esso, la funzione protettiva che giustifica l’esistenza dello strumento [21]. 
Ne consegue che, nel piano attestato di risanamento, la relazione tra piano e attestazione è di natura circolare e biunivoca: il piano è il presupposto dell’attestazione, l’attestazione è la condizione per la produzione degli effetti tipici, e questi ultimi presuppongono un piano la cui stabilità sia stata certificata [22]. Qualsiasi modifica sostanziale al piano dopo l’attestazione determina il venir meno della sua copertura, imponendo il rinnovo dell’attestazione stessa. 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati dagli artt. 57-60 CCII nelle loro diverse declinazioni (ordinari, agevolati e ad efficacia estesa), rappresentano lo strumento nel quale la funzione del piano si colloca in una posizione intermedia tra l’autosufficienza del piano attestato e la complessità procedimentale del concordato preventivo. Anche in questo contesto, il piano svolge una funzione definitoria di primaria importanza [23]. 
Il piano costituisce il presupposto sostanziale dell’accordo, di cui rappresenta il fondamento economico e giuridico [24]. Esso illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause della crisi, le strategie di risanamento e, soprattutto, le modalità con cui i creditori aderenti saranno soddisfatti e i creditori estranei integralmente pagati. Quest’ultimo profilo riveste importanza cruciale: l’art. 57, comma 1, CCII richiede che il piano preveda il regolare pagamento dei creditori estranei, ossia di coloro che non hanno sottoscritto l’accordo. L’attestazione del professionista indipendente deve certificare, tra l’altro, proprio l’idoneità dell’accordo e del piano che ne costituisce il presupposto ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori estranei [25]. 
Il piano funge, pertanto, da perimetro del consenso: i creditori che aderiscono all’accordo prestano il loro consenso in relazione a un progetto di risanamento i cui contenuti sono interamente definiti dal piano. La soglia minima di adesione – il 60% dei crediti per gli accordi ordinari, ridotta al 30% per gli accordi agevolati ex art. 60 CCII – è calcolata sulla base di un piano che definisce le condizioni dell’accordo. Se il piano fosse un documento mutevole, verrebbe meno la base stessa su cui i creditori hanno fondato la propria decisione di aderire, con evidente frustrazione del principio del consenso informato. 
Il carattere di stabilità del piano trova una conferma eloquente nella disciplina delle modifiche. Qualora intervengano modifiche sostanziali al piano prima dell’omologazione, è necessario non soltanto rinnovare l’attestazione del professionista indipendente, ma anche acquisire nuovamente il consenso dei creditori aderenti, poiché questi si erano espressi su un assetto diverso da quello risultante dalle modifiche. Il loro precedente consenso, in altri termini, è giuridicamente superato dal mutamento del piano. Se invece la necessità di modifiche sostanziali sorge dopo l’omologazione, l’imprenditore è tenuto a rinnovare l’attestazione e a pubblicarla nel registro delle imprese, aprendo un nuovo termine di trenta giorni per le opposizioni dei creditori. Questo duplice regime – rinnovo del consenso ante omologazione, rinnovo dell’attestazione con facoltà di opposizione post omologazione – dimostra che l’ordinamento concepisce la stabilità del piano come un presupposto essenziale dell’efficacia dell’accordo e degli effetti protettivi ad esso connessi. 
Negli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII), la stabilità del piano assume un’importanza ancora maggiore. In questi accordi, gli effetti della ristrutturazione vengono estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti, tra cui l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori interessati [26]. L’estensione degli effetti a soggetti che non hanno prestato il proprio consenso rende indispensabile che il piano su cui si fonda l’accordo sia un documento definito e completo: non sarebbe tollerabile, sul piano della tutela dei diritti dei creditori, imporre gli effetti di un accordo fondato su un piano ancora in formazione [27]. 
Nel concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 84 e seguenti CCII, il piano rappresenta l’elemento essenziale e inscindibile della proposta che il debitore sottopone all’approvazione dei creditori. La proposta di concordato, infatti, deve essere accompagnata dal piano, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, l’indicazione dell’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, nonché le azioni che il debitore intende compiere per garantire la fattibilità del piano stesso [28]. 
Il rapporto tra piano e proposta è di natura sinergica e funzionale. La proposta definisce cosa viene offerto ai creditori; il piano definisce come tale offerta verrà realizzata [29]. L’uno senza l’altro non ha significato giuridico: una proposta priva di piano sarebbe una promessa senza fondamento operativo; un piano privo di proposta sarebbe un programma senza destinatari e senza effetti giuridici. Questa inscindibilità implica che il piano debba raggiungere, al momento della presentazione della domanda, un livello di completezza e di dettaglio sufficiente a consentire ai creditori una valutazione consapevole e ponderata del contenuto della proposta. 
Nel concordato in continuità aziendale, il piano deve dimostrare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. L’art. 84, comma 2, CCII richiede che il piano preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa – direttamente, mediante cessione o conferimento dell’azienda o di un suo ramo – e che contempli, tra l’altro, il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario nell’interesse dei creditori. Ciò impone al piano un grado di dettaglio particolarmente elevato: proiezioni economico-finanziarie, analisi dei flussi di cassa, valutazione dei costi e dei ricavi prospettici, indicazione delle risorse necessarie per la prosecuzione, individuazione delle azioni da compiere per il ripristino della redditività. 
Nel concordato liquidatorio, il piano deve contenere l’indicazione analitica dei beni e dei diritti oggetto di liquidazione, dei criteri e delle modalità di realizzo, delle tempistiche previste e delle percentuali di soddisfacimento stimate per ciascuna classe di creditori. Anche in questo caso, la determinatezza e la completezza del piano costituiscono il presupposto per un voto consapevole. 
La funzione definitoria del piano nel concordato preventivo si manifesta con particolare evidenza nella fase del voto dei creditori. Ai sensi dell’art. 109 CCII, i creditori esprimono il proprio consenso o dissenso sulla proposta così come risulta dal piano. La votazione non può avere ad oggetto un documento indeterminato o in via di formazione: i creditori devono essere posti nelle condizioni di valutare compiutamente le prospettive di soddisfacimento, i rischi e le alternative. Un piano instabile o mutevole pregiudicherebbe irrimediabilmente la capacità dei creditori di esprimere un consenso informato, svuotando di significato l’intera procedura di voto. 
Il controllo giudiziale sulla fattibilità del piano conferma ulteriormente il suo carattere definitivo. Il tribunale, sia nella fase di ammissione sia in quella di omologazione, è chiamato a verificare la fattibilità del piano nella forma in cui è stato presentato e, rispettivamente, approvato dai creditori. Il controllo giudiziale riguarda la fattibilità giuridica del piano in senso pieno e la fattibilità economica nei limiti della verifica di non manifesta inadeguatezza delle ipotesi poste a fondamento dello stesso. Tale scrutinio presuppone, com’è evidente, un piano definito e completo: non sarebbe possibile valutare la fattibilità di un progetto i cui contorni siano ancora indefiniti [30]. 
L’attestazione del professionista indipendente opera, nel concordato preventivo, come ulteriore presidio di stabilità. L’attestatore certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 87, comma 3, CCII), offrendo ai creditori e al tribunale un giudizio tecnico qualificato che concorre a fondare l’affidamento sulle previsioni del piano. L’attestazione è possibile solo in quanto il piano è un documento compiuto; ed è necessaria proprio perché il piano è destinato a produrre effetti conformativi sui diritti dei creditori attraverso il meccanismo del voto e dell’omologazione [31]. 
Quanto al regime delle modifiche, l’art. 90 CCII disciplina le modifiche sostanziali alla proposta e al piano, prevedendo che esse debbano essere comunicate ai creditori con possibilità di riapertura del termine per il voto. Si tratta, tuttavia, di un meccanismo eccezionale e formalmente regolato, che conferma – piuttosto che smentire – la regola della tendenziale stabilità. La modifica è ammessa come deroga espressamente disciplinata, non come fisiologia del piano concordatario. L’ordinamento, in altri termini, tollera la modifica solo a condizione che siano rinnovate le garanzie di trasparenza e di consenso informato che la stabilità del piano assicura. 
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, disciplinato dagli artt. 64-bis e seguenti CCII, rappresenta lo strumento nel quale la rigidità e la definitività del piano raggiungono la loro espressione massima, in ragione della peculiare natura e della straordinaria incisività degli effetti che lo strumento è idoneo a produrre [32]. 
Questo strumento si caratterizza per la formazione obbligatoria di classi di creditori, suddivisi in ragione della posizione giuridica e degli interessi economici omogenei, i quali sono chiamati ad esprimersi sulla proposta attraverso un meccanismo di voto per classi. La sua peculiarità risiede nel meccanismo del cram-down cross-class, disciplinato dall’art. 64-bis, comma 8, CCII: esso consente l’omologazione del piano anche in presenza di una o più classi dissenzienti, purché almeno una classe di creditori colpiti abbia approvato la proposta e siano rispettate le condizioni di legge, tra cui il principio di priorità. 
È evidente che un effetto così invasivo esige che il piano su cui i creditori sono chiamati ad esprimersi sia un documento completo, definito e non più suscettibile di modifiche [33]. I creditori di ciascuna classe devono poter valutare con esattezza il trattamento che viene loro riservato, confrontarlo con il trattamento delle altre classi, verificare il rispetto del principio di priorità e, su questa base, compiere una scelta consapevole tra l’approvazione e il dissenso. 
La possibilità che il dissenso di una o più classi venga superato attraverso il cram-down rende ancor più stringente l’esigenza di stabilità del piano [34]. Il tribunale, nell’esercizio del sindacato di omologazione in presenza di classi dissenzienti, è chiamato a verificare il rispetto di una serie di condizioni articolate e complesse: la distribuzione di valore in conformità al principio di priorità, l’assenza di trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale per i creditori dissenzienti, la ragionevolezza delle ipotesi poste a fondamento del piano. Un sindacato di tale complessità e profondità sarebbe del tutto impossibile se avesse ad oggetto un piano ancora in fase di elaborazione o soggetto a modifiche successive [35]. 
Anche sotto il profilo dell’attestazione, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione presenta esigenze particolarmente stringenti. Il professionista indipendente è chiamato a valutare non soltanto la veridicità dei dati e la fattibilità complessiva del piano, ma anche la correttezza dei criteri di formazione delle classi, la congruità del trattamento riservato a ciascuna classe e il rispetto delle condizioni per l’eventuale cram-down. Si tratta, in definitiva, dello strumento nel quale il piano raggiunge il massimo livello di formalizzazione, compiutezza e vincolatività, come riflesso della massima incisività degli effetti che esso è destinato a produrre sui diritti dei creditori. 
Dall’esame sin qui condotto emerge, con evidenza, un tratto comune a tutti gli strumenti di regolazione della crisi: in ciascuno di essi, il piano, una volta presentato e formalizzato, diviene tendenzialmente immodificabile poiché costituisce il perimetro di affidamento per i creditori, il fondamento per il giudizio dell’attestatore e la base per l’eventuale vaglio del tribunale [36]. 
Il piano fonda il consenso dei creditori, nel senso che questi sono chiamati ad esprimersi – con il voto, con l’adesione o con il silenzio qualificato – su una proposta il cui contenuto tecnico-giuridico è racchiuso nel piano. Esso costituisce, inoltre, il parametro del controllo giudiziale: il tribunale, nella fase di omologazione, verifica la fattibilità del piano nella forma in cui è stato presentato e approvato. Si può anzi osservare una progressione crescente di rigidità: dal piano attestato, in cui la stabilità è funzionale alla deroga al regime revocatorio, si passa agli accordi di ristrutturazione, in cui la stabilità è funzionale al consenso dei creditori e alla tutela degli estranei, per giungere al concordato preventivo e, infine, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, dove la rigidità è massima in ragione del meccanismo del cram-down cross-class
La tendenziale immutabilità del piano è, dunque, funzionale alla tutela del diritto dei creditori di esprimere un consenso informato su una proposta definita e compiuta. Se il piano fosse liberamente modificabile anche dopo la sua presentazione, i creditori si troverebbero nella condizione paradossale di dover esprimere il proprio voto su un obiettivo incerto, con evidente pregiudizio per la loro capacità di assumere decisioni consapevoli e ponderate. La stabilità del piano è, in questo senso, una garanzia di trasparenza e certezza del procedimento. 
Nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, in definitiva, il piano è un documento tendenzialmente non modificabile, essendo il presupposto di un procedimento tipizzato e destinato a produrre effetti sui diritti dei creditori. Esso esprime una decisione già maturata, che il procedimento ha il compito di rendere vincolante ed efficace.
4 . Il piano nella composizione negoziata come documento evolutivo e dialogico
Alla luce dell’esame sin qui svolto, è ora possibile indagare la funzione svolta dal piano nell’ambito della CNC, per metterne in luce la differenza ontologica rispetto a quello da predisporre negli strumenti di regolazione della crisi. Nella CNC il piano si colloca al polo diametralmente opposto: è un documento aperto, dinamico, non attestato e non sottoposto al vaglio giudiziale di fattibilità [37], la cui funzione non è quella di convalidare una decisione già maturata, ma di accompagnare e strutturare il processo attraverso il quale tale decisione viene progressivamente formata. 
L’art. 17, comma 3, CCII prevede che l’imprenditore, nel momento in cui presenta l’istanza di accesso alla composizione negoziata, inserisca nella piattaforma telematica, tra l’altro, un progetto di piano di risanamento e la documentazione che ne costituisce il corredo informativo. 
La norma utilizza significativamente l’espressione “progetto di piano” , che evoca con immediatezza l’idea di un elaborato ancora in fieri, suscettibile di sviluppi e affinamenti successivi [38]. Non si tratta di una scelta terminologica casuale, ma del riflesso linguistico della natura stessa dell’istituto: un percorso in divenire richiede un piano flessibile. 
Il contrasto con il lessico normativo degli strumenti di regolazione è eloquente. L’art. 56 CCII, in tema di piano attestato di risanamento, parla di “piano” tout court, presupponendone la compiutezza. L’art. 57 CCII, in tema di accordi di ristrutturazione, riferisce il piano come documento che “accompagna” la proposta di accordo, evocando un elaborato già formato e definito. L’art. 87 CCII, in tema di concordato preventivo, configura il piano come elemento “inscindibile” della proposta, un documento che ha raggiunto un grado di completezza e determinatezza tale da consentire il voto dei creditori. In nessuno di questi contesti il legislatore ha avvertito la necessità di utilizzare il termine “progetto”, poiché in ciascuno di essi il piano è concepito come un prodotto finito, non come un elaborato in formazione. L’uso del termine “progetto” nell’art. 17 CCII è, dunque, un indicatore normativo preciso della diversa funzione dell’elaborato. 
Il piano nella CNC può essere definito, in una ricostruzione sistematica, il cuore dell’architettura normativa dell’istituto: è al contempo documento tecnico, indice di meritevolezza dell’iniziativa imprenditoriale e base per la verifica metodologica che l’esperto è chiamato a compiere [39]. Tuttavia – e qui risiede la differenza fondamentale – il piano non è una proposta definitiva rivolta ai creditori, ma uno strumento di dialogo che serve a strutturare le trattative e a rendere trasparente il ragionamento dell’imprenditore [40]. 
La differenza rispetto agli strumenti di regolazione si coglie con particolare nettezza se si muove dalla funzione che il piano svolge nel rapporto con i creditori. Come si è visto, nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il piano fonda il consenso dei creditori. Negli accordi di ristrutturazione, i creditori aderiscono sulla base di un piano che spiega le condizioni dell’accordo. Nel piano attestato, la stabilità del piano è il presupposto su cui si fonda l’effetto protettivo degli atti compiuti in sua esecuzione. 
Nella CNC, nulla di tutto ciò si verifica. Non esiste un voto dei creditori, né un'adesione formale. Il piano non è sottoposto ad approvazione, né la sua accettazione è richiesta per la prosecuzione del percorso. I creditori non sono chiamati a pronunciarsi su di esso, ma a confrontarsi con l’imprenditore sulle ipotesi in esso contenute. Il piano non cristallizza un risultato, ma apre un dialogo. Non delimita un perimetro di affidamento: offre una base di discussione. Non vincola le parti a un assetto predeterminato, ma invita alla ricerca congiunta della soluzione più adeguata. 
Questa radicale differenza funzionale spiega perché il piano nella CNC possa – e anzi debba – essere un documento aperto alla revisione. Negli strumenti di regolazione, la modificabilità del piano è l’eccezione, disciplinata da meccanismi formali che ne condizionano l’ammissibilità al rinnovo delle garanzie di trasparenza e di consenso (si pensi all’art. 90 CCII per il concordato preventivo, o al regime delle modifiche negli accordi di ristrutturazione ante e post omologazione). Nella CNC, la modificabilità del piano è, per converso, la regola e la fisiologia del percorso. La possibilità di revisione non è una deroga da disciplinare, ma la manifestazione naturale della funzione dialogica dell’elaborato. 
Le peculiarità del piano nella CNC si comprendono pienamente solo se si tiene presente la natura iterativa e collaborativa del percorso nel quale esso si inscrive. Il piano non è un documento statico che precede le trattative e ne fissa i confini, ma un elaborato che si sviluppa parallelamente al confronto con i creditori, gli intermediari finanziari e gli altri stakeholder [41]. Ogni fase del percorso può determinare un aggiornamento del piano, senza che ciò comporti alcuna delle conseguenze che, negli strumenti di regolazione, derivano dalla modifica del documento: non occorre rinnovare alcuna attestazione (perché l’attestazione non è prevista), né acquisire nuovamente il consenso dei creditori (perché un consenso formale non è mai stato prestato), né riaprire un termine per il voto (perché non vi è alcun voto). 
Questa natura dinamica può manifestarsi concretamente nella prassi applicativa attraverso molteplici modalità. Il piano può essere aggiornato per recepire le concessioni ottenute dai creditori nel corso delle trattative: si pensi, ad esempio, alla ridefinizione delle proiezioni economico-finanziarie a seguito della disponibilità di una banca a concedere una moratoria più estesa di quella inizialmente ipotizzata, oppure all’adeguamento del fabbisogno finanziario in conseguenza della rinegoziazione dei tassi di interesse sul debito esistente. Può essere integrato con nuove ipotesi operative emerse nel corso dei colloqui: come nel caso in cui emerga la possibilità di realizzare un’operazione di cessione di un ramo d’azienda non originariamente contemplata, di ottenere nuova finanza da un soggetto terzo, o di procedere a un’operazione societaria straordinaria che modifichi l’assetto proprietario dell’impresa. Può, infine, essere radicalmente ripensato qualora le trattative rivelino l’impraticabilità della soluzione originariamente prospettata e la percorribilità di un’alternativa diversa: un percorso avviato nell’ottica di un accordo di ristrutturazione può evolvere verso un concordato preventivo in continuità, o viceversa. 
Si consideri, a titolo di ulteriore chiarimento, il caso concreto, già più sopra prospettato, di un imprenditore che accede alla CNC con un progetto di piano orientato alla ristrutturazione del debito bancario. Nel corso delle trattative emerge la disponibilità di un operatore industriale all’acquisto di un ramo d’azienda. Il piano viene interamente rielaborato per recepire questa nuova ipotesi. In un contesto di concordato preventivo, una modifica di tale portata richiederebbe la comunicazione ai creditori e la riapertura dei termini per il voto ai sensi dell’art. 90 CCII, con possibilità di revoca dell’ammissione da parte del tribunale. Nel contesto di un accordo di ristrutturazione, si dovrebbe procedere al rinnovo dell’attestazione e alla riacquisizione del consenso dei creditori aderenti. Nella CNC, invece, la rielaborazione del piano è un evento fisiologico che non attiva alcun meccanismo formale: il piano rielaborato viene semplicemente sottoposto alla valutazione dell’esperto e al confronto con i creditori, nel proseguimento ordinario delle trattative. 
Va poi aggiunto che l’esperto svolge, nel processo evolutivo del piano, un ruolo di primo piano. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, CCII, egli agevola le trattative prospettando le soluzioni idonee al superamento della crisi. In questa funzione di facilitatore e, per così dire, di regista del dialogo negoziale, l’esperto contribuisce attivamente all’evoluzione del piano, segnalando all’imprenditore la necessità di apportare modifiche o integrazioni in funzione dell’andamento dei colloqui e delle informazioni via via acquisite [42]. 
Anche in questo caso, il contrasto con gli strumenti di regolazione è illuminante. Nel concordato preventivo, il commissario giudiziale è un organo della procedura che vigila sull’esecuzione del piano così come approvato dai creditori e omologato dal tribunale, senza contribuire alla sua formazione o evoluzione. Negli accordi di ristrutturazione, l’attestatore certifica la fattibilità di un piano già compiuto, senza intervenire nel suo processo di elaborazione. Nel piano attestato, il professionista indipendente si limita a valutare un documento che gli viene sottoposto nella sua versione definitiva. 
L’esperto della CNC non è un certificatore [43]. La sua funzione non è quella di apporre un sigillo di conformità, ma quella di stimolare, orientare e correggere il “percorso” [44]. L’esperto è chiamato a valutare il piano nelle sue successive versioni, a verificarne la coerenza con le informazioni emergenti dalle trattative, a segnalare le criticità e a prospettare le possibili soluzioni. La sua valutazione è, per sua natura, continua e immanente al percorso [45], non puntuale e successiva alla formazione del piano, come accade negli strumenti di regolazione. 
L’esperto è, inoltre, il soggetto deputato a valutare costantemente la sussistenza della concreta prospettiva di risanamento che costituisce il presupposto dell’istituto (art. 17, comma 1, CCII) [46]. Questa valutazione non può rimanere ancorata al piano originariamente depositato, ma deve necessariamente tenere conto delle evoluzioni intervenute: un piano inizialmente fragile può acquisire solidità a seguito di concessioni ottenute dai creditori; viceversa, un piano originariamente convincente può rivelarsi inadeguato qualora le trattative evidenzino criticità non previste. Il giudizio di perseguibilità del risanamento che l’esperto è tenuto a formulare è, in altri termini, un giudizio dinamico che si rinnova parallelamente all’evoluzione del piano, e che di tale evoluzione è al contempo effetto e causa. 
Poiché, dunque, il piano nella CNC è un documento aperto e modificabile, ci si potrebbe legittimamente chiedere quale garanzia abbiano i creditori circa la serietà e l’attendibilità delle proposte formulate dall’imprenditore. La questione è cruciale, poiché tocca il fondamento stesso della tutela creditoria: se il piano non è definitivo, non è attestato e non è sottoposto al vaglio del tribunale, quale meccanismo impedisce che l’imprenditore utilizzi la CNC come uno schermo protettivo dietro il quale coltivare ipotesi di risanamento fantasiose o pretestuose? 
La risposta risiede nel fatto che la CNC sostituisce al sistema di garanzie formali che caratterizza gli strumenti di regolazione – cristallizzazione del piano, attestazione, voto, omologazione – un sistema di garanzie sostanziali fondato su meccanismi diversi: la trasparenza delle assunzioni, il confronto strutturato con i creditori e la vigilanza continua dell’esperto. 
Il piano, perciò, deve essere trasparente nelle sue assunzioni, coerente nei suoi sviluppi e verificabile nei suoi presupposti fattuali. Queste qualità non sono garantite dalla stabilità formale del documento, ma dalla qualità del processo negoziale che lo accompagna. 
Gli strumenti metodologici messi a punto per la redazione del piano – il test pratico, le check-list operative e le tavole sinottiche – svolgono, in questa prospettiva, una funzione coerente con la natura dialogica dell’elaborato. Essi non hanno lo scopo di certificare la fattibilità del piano, come l’attestazione negli strumenti di regolazione, ma di rendere il ragionamento dell’imprenditore trasparente, strutturato e verificabile. Le check-list, in particolare, guidano la redazione del piano assicurando che tutte le variabili rilevanti siano state considerate, che le ipotesi siano chiaramente espresse e che le proiezioni poggino su dati controllabili. Il test pratico, dal canto suo, consente una valutazione preliminare e rapida della ragionevolezza delle prospettive di risanamento, fungendo da filtro iniziale che precede l’approfondimento del piano vero e proprio. Questi strumenti, tuttavia, sono funzionali proprio a un processo negoziale, rendendo il dialogo più strutturato e informato. 
Occorre, inoltre, evidenziare come l’assenza dell’attestazione del piano nell’ambito della CNC non sia un dettaglio tecnico, bensì un indicatore sistematico della differenza ontologica fin qui delineata. 
Si è visto come, in ciascuno degli strumenti di regolazione, l’attestazione del professionista indipendente costituisca un elemento strutturale del procedimento, la cui presenza è al contempo possibile e necessaria perché il piano è un documento compiuto e stabile: possibile, in quanto si può certificare solo ciò che è definito; necessaria, in quanto gli effetti che il piano è destinato a produrre esigono un presidio qualificato di affidabilità. 
Nella CNC, per contro, l’attestazione formale del piano è assente. L’assenza non è una lacuna normativa, né un’incompletezza della disciplina, ma una conseguenza coerente della natura dell’istituto. Un documento concepito per evolversi nel corso delle trattative non può essere oggetto di attestazione nel senso tecnico del termine: sarebbe incongruo, oltre che inopportuno, richiedere a un professionista di certificare la fattibilità di un piano che, per definizione, è destinato a mutare. L’attestazione presuppone un oggetto determinato e stabile; il piano della CNC, per sua natura, non soddisfa né potrà mai soddisfare questo requisito. 
Al posto dell’attestazione opera, nella CNC, un controllo progressivo e dialogico, fondato sulla trasparenza delle assunzioni, sulla coerenza degli sviluppi e sulla verificabilità dei presupposti fattuali. L’esperto, nel corso delle trattative, valuta l’attendibilità del piano nella sua versione di volta in volta aggiornata, esercitando una funzione di garanzia che, pur radicalmente diversa nella forma, risponde alla medesima esigenza sostanziale: assicurare che le ipotesi di lavoro dell’imprenditore siano serie, ragionevoli e fondate su dati reali. Si può dire che l’esperto non attesta il piano, ma lo accompagna: non ne certifica la fattibilità in un dato momento, ma ne sorveglia la ragionevolezza nel suo divenire. 
Accanto all’assenza dell’attestazione, un ulteriore profilo che distingue il piano della CNC da quello degli strumenti di regolazione è l’assenza di un controllo giudiziale sulla fattibilità del piano medesimo. 
Negli strumenti di regolazione, il tribunale svolge un ruolo di garanzia che si articola in momenti diversi. Nel concordato preventivo, il sindacato giudiziale si esercita sia nella fase di ammissione sia in quella di omologazione, investendo la fattibilità giuridica in senso pieno e la fattibilità economica nei limiti della verifica di non manifesta inadeguatezza delle ipotesi. Negli accordi di ristrutturazione, il tribunale verifica in sede di omologazione le condizioni per il regolare pagamento dei creditori estranei. Nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il sindacato giudiziale è particolarmente approfondito, in ragione del potere conformativo del cram-down. In ciascuno di questi contesti, il piano è l’oggetto su cui il controllo giudiziale si esercita, e la sua stabilità è il presupposto affinché tale controllo possa utilmente svolgersi. 
Nella CNC, il tribunale non è chiamato a pronunciarsi sulla fattibilità del piano. Il suo intervento, come si è visto, è circoscritto a profili specifici e incidentali: la conferma delle misure protettive, la concessione di misure cautelari, l’autorizzazione a finanziamenti prededucibili, l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda. Anche quando il tribunale è chiamato a pronunciarsi su questi profili, il suo scrutinio non investe la fattibilità del piano in quanto tale, ma la sussistenza delle condizioni specifiche previste dalla legge per la concessione della singola misura. 
L’assenza del controllo giudiziale sulla fattibilità del piano non è una riduzione delle garanzie, ma il riflesso della diversa funzione dell’elaborato. Un piano che non costituisce il fondamento del consenso dei creditori, che non incide sui loro diritti e non è destinato all’omologazione, non necessita di un vaglio giudiziale che ne certifichi la fattibilità. 
In altri termini, il piano della CNC non deve superare il vaglio del tribunale, ma deve convincere i creditori a sedersi al tavolo della trattativa e a cooperare nella ricerca della migliore soluzione.
5 . Conclusioni
Dall’analisi sin qui condotta emerge con evidenza il carattere antitetico del piano nella CNC rispetto al piano negli strumenti di regolazione della crisi. 
Sotto il profilo del consenso dei creditori, il piano negli strumenti di regolazione fonda e delimita il consenso (voto nel concordato, adesione negli accordi, acquiescenza nel piano attestato); nella CNC apre e struttura il dialogo, senza fondare alcun consenso formale. 
Sotto il profilo della modificabilità, il piano negli strumenti di regolazione è tendenzialmente immodificabile, e le modifiche, quando ammesse, attivano meccanismi formali di tutela (rinnovo dell’attestazione, riapertura del voto, nuove opposizioni); nella CNC è fisiologicamente modificabile, senza che ciò attivi alcun meccanismo formale. 
Sotto il profilo dell’attestazione, il piano negli strumenti di regolazione è oggetto di attestazione formale da parte di un professionista indipendente; nella CNC non è attestato, ed è invece sottoposto alla valutazione dinamica e continua dell’esperto. 
Sotto il profilo del controllo giudiziale, il piano negli strumenti di regolazione è oggetto di vaglio da parte del tribunale (ammissione e omologazione); nella CNC non è sottoposto ad alcun sindacato giudiziale di fattibilità. 
Sotto il profilo della funzione protettiva, la protezione del patrimonio negli strumenti di regolazione serve a preservare le condizioni per l’attuazione di un piano già definito; nella CNC serve a creare lo spazio per la formazione e l’evoluzione del piano. 
La coerenza di queste antitesi non è casuale: ciascuna discende dalla differenza fondamentale tra la CNC — percorso di formazione della decisione, che crea lo spazio e gli strumenti per comprendere la crisi e selezionare la soluzione più adeguata — e gli strumenti di regolazione — procedure di attuazione della decisione, che stabilizzano e rendono vincolante una soluzione già maturata. 
In definitiva, la diversa funzione del piano è il riflesso della diversa natura della CNC. È perché la CNC è un percorso non procedimentalizzato, fondato sul dialogo negoziale e aperto a una pluralità di esiti, che il piano assume in quel contesto una natura dinamica, aperta e non attestabile. È perché gli strumenti di regolazione sono procedure tipizzate, orientate alla produzione di effetti conformativi, che il piano deve essere in quel contesto un documento definitivo, compiuto e attestato. 
Laddove l’istituto è destinato alla formazione progressiva della decisione, il piano deve essere aperto, flessibile e non attestato. Laddove l’istituto è orientato all’attuazione della decisione, il piano deve essere stabile, attestato e procedimentalmente vincolato. La coerenza tra la natura dell’istituto e la funzione del piano è un vincolo sistematico [47]. 
Questa consapevolezza è essenziale per la comprensione dei criteri di redazione del piano: nella CNC non deve aspirare alla compiutezza e alla definitività fin dalla prima stesura, ma deve consistere in un documento che sia al contempo solido nelle sue premesse e duttile nelle sue proiezioni, idoneo a fungere da base per un dialogo che, per sua natura, è destinato a modificarne i contenuti. Negli strumenti di regolazione, al contrario, il piano deve raggiungere un livello di dettaglio, coerenza e completezza tali da reggere lo scrutinio dei creditori, dell’attestatore e del tribunale. 
La distinzione è essenziale, infine, per l’esperto che guida le trattative nella CNC. L’esperto deve accompagnare l’evoluzione del piano senza pretenderne l’immutabilità, valutandone costantemente l’attendibilità alla luce delle informazioni via via acquisite e delle prospettive che le trattative dischiudono. 
Qualora il percorso negoziale conduca all’apertura di uno strumento di regolazione della crisi, è in quel momento − e non prima − che il piano deve subire la metamorfosi che lo trasforma da strumento di dialogo in fondamento di una proposta vincolante: una vera e propria trasformazione di stato che segna il passaggio dal percorso alla procedura. 
In questa prospettiva, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies CCII rappresenta il caso paradigmatico di tale trasformazione: il piano che, nell’ambito della CNC, aveva costituito la base per trattative poi rivelatesi infruttuose, viene rielaborato e consolidato in una proposta liquidatoria sottoposta al vaglio del tribunale [48]. Il passaggio dalla CNC al concordato semplificato è, in questo senso, il punto in cui le due dimensioni − il percorso e la procedura − si incontrano, e nel quale la diversa natura del piano si manifesta con la massima evidenza [49].

Note:

[1] 
V. Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (GUUE L. 172 del 26 giugno 2019, p. 18), attuata nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. Sul rapporto tra la Direttiva e la composizione negoziata, v. R. Guidotti, La composizione negoziata e la direttiva Insolvency: prime note, in Dirittodellacrisi.it, 2 febbraio 2022; V. Minervini, Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi, ivi
[2] 
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, il legislatore ha introdotto un percorso di emersione anticipata della crisi finalizzato al risanamento precoce dell’impresa e alla preservazione della continuità aziendale. In tale prospettiva, la composizione negoziata si colloca fuori dal perimetro delle procedure concorsuali e degli strumenti di regolazione della crisi in senso stretto, configurandosi come percorso volontario e stragiudiziale assistito dall’esperto.
[3] 
Cfr. art. 2, comma 1, lett. m-bis), CCII, che esclude la composizione negoziata dal novero degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In dottrina, per un inquadramento sistematico della natura non concorsuale della CNC, v. ampiamente M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa, Torino, 2024, cap. VI, parr. 3 e 4, ove si evidenzia che la CNC non è una procedura concorsuale «neppure vicaria», né uno strumento di risoluzione della crisi, ma un percorso di negoziazione in cui non vi è alcuna apertura di un procedimento, alcun organo della procedura, alcun blocco nei pagamenti, alcuna formazione di una massa segregata. Inoltre, v. S. Ambrosini, La “miniriforma” del 2021: rinvio (parziale) del CCI, composizione negoziata e concordato semplificato, in Dir. fall., 2021, I, 901 ss.; I. Pagni – M. Fabiani, La transizione dal codice della crisi alla composizione negoziata (e viceversa), in Dirittodellacrisi.it; I. Pagni, L’entrata in vigore del Codice della Crisi: le nuove regole di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Esecuzione forzata, 2022, 3, 625; R. Guidotti, La crisi d’impresa nell’era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato, in Ristrutturazioni Aziendali, 08.09.2021. In giurisprudenza, v. Trib. Bologna, ord. 6 giugno 2024, n. 1456, in banca dati One Legale, secondo cui la CNC «rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale, all’esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività facendo ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice». 
[4] 
In dottrina, nel senso della natura stragiudiziale, flessibile e non concorsuale del percorso, v. S. Pacchi, Il giudice nella composizione negoziata e nel concordato semplificato, in Ristrutturazioni Aziendali, 11.06.2024. In giurisprudenza v. Tribunale di Torino, ord. 11/04/2024, in banca dati One Legale, che ha posto in rilievo, richiamando il Considerando 29 della Direttiva Insolvency 2019/1023/UE, come la CNC si fondi sui concetti di “procedure flessibili” e “ristrutturazione efficace”, privilegiando l’accordo tra debitore e creditori in un’ottica di salvataggio condiviso dell’impresa.
[5] 
V. S. Rossetti, Presupposti e condizioni per l’accesso alla composizione negoziata. Il valore perseguibile: il risanamento dell’impresa, in dirittodellacrisi.it, che illustra il concetto di “ragionevole perseguibilità del risanamento” quale presupposto dell’istituto, con ampio riferimento alla giurisprudenza di merito. 
[6] 
L’art. 22 CCII, rubricato “Autorizzazioni del tribunale”, così dispone: 
1. Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: 
a) autorizzare l’imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese; 
b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili; 
c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all’articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili; 
d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. 
1-bis. L’attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto. 
1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure. 
2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 
[7] 
R. Ranalli, Con il Codice della crisi il risanamento è con i creditori e non vi è più spazio per chi li pregiudica, in Dirittodellacrisi.it, il quale evidenzia come il piano di risanamento nel CCII sia concepito come esito di un confronto con i creditori, rafforzando la dimensione dialogica dell’istituto. 
[8] 
Sulla qualificazione della CNC come percorso stragiudiziale a base negoziale, distinto dalle procedure concorsuali, v. S. Bonfatti, La procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa: funzione, natura, presupposti ed incentivi, in Dirittodellacrisi.it; M. Montanari, I rapporti della composizione negoziata della crisi con i procedimenti concorsuali, ivi; V. Minervini, Composizione negoziata, norme unionali e (nuovo) Codice della crisi, cit. 
[9] 
L. Baccaglini, Le misure protettive e le misure cautelari nella composizione negoziata della crisi, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, Tomo I, Giappichelli, 2026, evidenzia come la protezione del patrimonio operi solo su richiesta del debitore, tanto nella composizione negoziata quanto negli strumenti. 
[10] 
V. M. Fabiani, Sistema, cit., Cap. VI, par. 7, per una ricostruzione della funzione delle misure come protezione dell’ambiente negoziale. 
[11] 
La disciplina positiva mostra con chiarezza che, nella composizione negoziata, le misure protettive non sono concepite per cristallizzare una soluzione già compiuta, ma per preservare le condizioni di svolgimento delle trattative. La stessa definizione generale di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), CCII collega tali misure all’esigenza di evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza; gli artt. 18 e 19 CCII confermano poi che esse operano come tutela funzionale del negoziato e possono essere modellate in relazione alle concrete esigenze del percorso. In tal senso, L. Baccaglini – F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali, in Dirittodellacrisi.it, osservano che le misure protettive e cautelari rivestono “centrale importanza per la prosecuzione ed il buon esito delle trattative”; nello stesso senso, S. Ambrosini, Alcune riflessioni sulla disciplina delle misure protettive e cautelari, ivi, sottolinea come, almeno nella composizione negoziata, il parametro di riferimento sia proprio il buon esito delle trattative, vale a dire la protezione dell’ambiente negoziale entro cui la soluzione è ancora in via di formazione. In giurisprudenza, sul regime e sulla funzione delle misure protettive nella CNC, v. Trib. Venezia, 6 febbraio 2023, in Dirittodellacrisi.it, ove si afferma che le misure protettive, estensibili anche ai garanti che partecipano attivamente alle trattative, sono finalizzate a impedire azioni esecutive e cautelari durante lo svolgimento del percorso negoziale; Trib. Mantova, 7 ottobre 2024, in Unijuris.it, che individua i presupposti della proroga delle misure protettive nel fumus boni iuris circa la ragionevole probabilità di risanamento, nel periculum in mora e nel progresso concreto delle iniziative di risanamento. 
[12] 
Come segnalato da I. Pagni, L’impresa collettiva tra squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, crisi e insolvenza: opportunità e criticità della composizione negoziata, in Le Società, n. 2, 2024, “c’è ancora chi, dinanzi agli interventi giurisdizionali selettivi, finisce erroneamente per concepire tutta la composizione negoziata come un procedimento che si svolge dinanzi al Tribunale, in cui l’esperto è più simile a un commissario giudiziale (quando invece è semmai il commissario giudiziale, nell’art. 92 CCII, ad assumere un ruolo vicino a quello dell’esperto affiancando debitore e creditori nella negoziazione del piano, ma non il contrario)”. 
[13] 
Sul punto, v. S. Bonfatti, La “conclusione delle trattative” nella procedura di Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa – Il contratto biennale “avallato” e la Convenzione di Moratoria (ordinaria e digitale) condotta dall’esperto, in Dirittodellacrisi.it; nonché L’incerta declinazione degli esiti positivi della composizione negoziata e la sorte degli accordi perfezionati dopo l’archiviazione, ivi, per un’analisi sistematica degli esiti dell’art. 23 CCII con distinzione tra esiti favorevoli (comma 1) ed esiti successivi (comma 2). Per un’analitica ricognizione degli esiti della CNC, v. M. Fabiani, Sistema, cit., Cap. VI, par. 10, che distingue tra esiti che presuppongono un accordo tra debitore e creditori ed esiti che derivano da una iniziativa unilaterale del debitore. 
[14] 
V. Zanichelli, Gli esiti possibili della composizione negoziata, in Dirittodellacrisi.it; nonché in La procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’Impresa: funzione, natura, presupposti ed incentivi, ivi
[15] 
Per un inquadramento del concordato semplificato, v. Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, seconda edizione, Cedam, par. 13, ove il concordato semplificato viene definito come estremo rimedio per evitare la liquidazione giudiziale, il cui accesso è subordinato alla dichiarazione dell’esperto sulla correttezza delle trattative; S. Leuzzi, Il concordato semplificato nel prisma delle prime applicazioni, in Dirittodellacrisi.it, che offre un’analisi approfondita del concordato semplificato come extrema ratio della CNC, esaminando il ruolo della relazione finale dell’esperto e la certificazione del naufragio delle trattative. 
[16] 
V. F. Slucca e A. Turchi, Contenuto della proposta di concordato semplificato e del piano di liquidazione: spunti dalla giurisprudenza, in Dirittodellacrisi.it, che esamina la residualità del concordato semplificato come strumento cui si accede quando risultino impraticabili gli strumenti di cui all’art. 23, commi 1 e 2, CCII. 
[17] 
L. Panzani, Gli esiti possibili delle trattative e gli effetti in caso di insuccesso, in Fallimento, 2021, 1591, afferma la natura esplorativa della CNC in funzione della pluralità e dall’apertura degli esiti possibili e sottolinea come le negoziazioni «coadiuvate dal fondamentale ruolo di facilitatore svolto dall’esperto, potranno portare ad una conclusione positiva — e ciò implica il raggiungimento di una soluzione alla crisi dell’impresa — o negativa». 
[18] 
V. M. Fabiani, Sistema, cit., Cap. IX, par. 9.2, ove piano di ristrutturazione, accordi di ristrutturazione, piano soggetto ad omologazione e concordato preventivo sono qualificati come modulazioni dell’unica sinfonia della composizione concordata della crisi, da non sovrapporre alla composizione negoziata. 
[19] 
Sul piano attestato di risanamento nel CCII, con particolare riguardo agli effetti di esenzione dall’azione revocatoria (art. 166 CCII) e dai reati di bancarotta (art. 324 CCII), v. A. Gervasio, Riflessione sul piano attestato di risanamento nel nuovo CCII, in Dirittodellacrisi.it, 17 febbraio 2023; F. Santangeli, Il piano attestato di risanamento ex art. 56 D.Lgs. n. 14/2019 a seguito del correttivo, in Dirittodellacrisi.it, 2020. 
[20] 
Cfr. artt. 56, 166, comma 3, lett. d), e 324 CCII, dai quali si ricava che il piano attestato di risanamento non si esaurisce in una funzione meramente programmatica interna all’impresa, ma costituisce il presupposto cui l’ordinamento ricollega specifici effetti protettivi, tanto sul versante dell’esenzione dalla revocatoria quanto su quello dell’irrilevanza penale degli atti compiuti in sua esecuzione. Proprio perché tali effetti presuppongono un giudizio professionale di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del risanamento, il piano deve presentarsi come elaborato sufficientemente determinato e compiuto, non potendo l’attestazione utilmente investire un documento ancora fluido o in via di formazione. In tal senso, v. F. Santangeli, Il piano attestato di risanamento ex art. 56 d.lgs. n. 14/2019 a seguito del correttivo, cit.; S. Leuzzi – M.R. Schiera, Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, in Dirittodellacrisi.it.
[21] 
Sulla funzione e sui limiti dell’attestazione nel piano attestato, v. R. Ranalli, L’attestazione dei piani di risanamento in continuità: quali novità?, in Dirittodellacrisi.it. In giurisprudenza, Cass., Sez. I Civ., 29 dicembre 2023, n. 36401, in Dirittodellacrisi.it, ha chiarito che il professionista attestatore è tenuto a fornire informazione esaustiva ai creditori, considerando tutti gli elementi preconcorsuali rilevanti e segnalando i dati essenziali per il consenso informato: l’omissione di tali elementi integra inadempimento alle obbligazioni professionali ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. 
[22] 
Il piano attestato persegue l’obiettivo di definire e risolvere le cause della difficoltà aziendale senza ricorrere a strumenti maggiormente invasivi, offrendo ai creditori e agli eventuali terzi coinvolti la garanzia di una protezione in caso di insuccesso del risanamento e di successiva apertura della liquidazione giudiziale. Proprio per questa ragione, il piano non può che presentarsi come documento strutturato, completo e idoneo a sorreggere un giudizio di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del risanamento: in tal senso, F. Santangeli, Il piano attestato di risanamento ex art. 56 d.lgs. n. 14/2019 a seguito del correttivo, in Dirittodellacrisi.it evidenzia che lo scopo del piano attestato e degli atti esecutivi dello stesso è il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il recupero della normalità economico-finanziaria, con la conseguenza che la protezione accordata dall’ordinamento agli atti esecutivi del piano presuppone necessariamente un elaborato sufficientemente definito e attestabile. 
[23] 
Sugli accordi di ristrutturazione dei debiti nella disciplina del CCII (artt. 57-61 CCII), v. V. Zanichelli, Gli accordi di ristrutturazione agevolati, in Dirittodellacrisi.it; N. Abriani, Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, in Dirittodellacrisi.it, 13 maggio 2021; E. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): una procedura concorsuale, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative, ivi, 2021, fasc. 5; A. Nigro, D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, 5ª ed., Il Mulino, 2023. 
[24] 
Come osserva S. Pacchi, La proposta negli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, in Dirittodellacrisi.it, il piano, l’accordo e la proposta operano qui su livelli distinti ma strettamente coordinati: il piano assolve a una funzione tecnico-economica, in quanto ricostruisce le cause della crisi, analizza la situazione patrimoniale, finanziaria e industriale dell’impresa e illustra le modalità attraverso le quali si intende generare la provvista necessaria all’adempimento degli impegni assunti, mentre è nell’accordo che si cristallizza il regolamento dei rapporti obbligatori e il contenuto dispositivo della proposta rivolta ai creditori. In termini coerenti, G. Bruno, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Contratto e Impresa, 2021, 436 ss., rileva che il programma di ristrutturazione, una volta ottenuto il consenso dei creditori, costituisce l’oggetto dell’accordo di ristrutturazione, quale contratto di diritto privato attuativo del piano, e che, con l’omologazione, l’accordo realizza un mutamento della struttura debitoria dell’impresa, con effetti novativi del rapporto obbligatorio. 
[25] 
Sull’obbligo di integrale pagamento dei creditori estranei quale condizione di omologabilità dell’accordo ai sensi dell’art. 57, comma 1, CCII, v. V. Zanichelli, op. cit. In giurisprudenza, v. Cass. 17 dicembre 2024, n. 32996, che si pronuncia sulle conseguenze della successiva liquidazione giudiziale del debitore sulla sorte dell’accordo di ristrutturazione omologato, con effetto retroattivo sulle obbligazioni e i pagamenti ivi previsti. 
[26] 
Sugli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) e sulla tutela dei creditori non aderenti cui vengono estesi coattivamente gli effetti dell’accordo, v. N. Abriani, Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, cit., che analizza i requisiti legali per l’estensione (omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori appartenenti alla medesima categoria) e le condizioni di tutela delle minoranze dissenzienti. 
[27] 
La necessità che il piano sia definito e stabile emerge con particolare evidenza negli accordi ad efficacia estesa, nei quali l’ordinamento consente di proiettare gli effetti dell’accordo anche verso creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. In tali ipotesi, la tutela dei creditori incisi dall’efficacia estensiva impone che la categoria sia costruita in modo rigoroso e che il contenuto della ristrutturazione sia cristallizzato in un piano non equivoco né mutevole. In questa prospettiva, R. Sgrò, Il requisito di doppia omogeneità nella creazione delle classi nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), in Il Fall., 2025, 1499 ss., pur con riferimento al PRO, osserva che il sacrificio del singolo creditore vincolato alla volontà della maggioranza è tollerabile solo se la maggioranza stessa sia espressione di una classe effettivamente omogenea per posizione giuridica e interessi economici, in funzione della genuinità del consenso e del corretto esercizio del principio di maggioranza; in termini coerenti, G. Bruno, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Contratto e Impresa, 2021, 436 ss., rileva che gli accordi di ristrutturazione, pur restando negozi di diritto privato, sono caratterizzati da una crescente procedimentalizzazione e da un concorso di regole autonome ed eteronome, tanto più intenso quando gli effetti dello strumento si estendono oltre i soli aderenti.
[28] 
Sul concordato preventivo nel CCII (artt. 84 ss.) e sul rapporto tra piano e proposta, v. S. Leuzzi, Il giudizio di omologazione del concordato preventivo: oggetto, regole, controlli, in Dirittodellacrisi.it; A. Elia, Il concordato preventivo nel Codice della crisi d’impresa: autonomia del debitore, controllo giudiziale e tutela della continuità aziendale, in Dirittodellacrisi.it
[29] 
Nel concordato preventivo, proposta e piano costituiscono elementi funzionalmente inscindibili della medesima operazione regolatoria: la prima individua il contenuto dell’offerta rivolta ai creditori, il secondo ne rende verificabile la concreta realizzabilità, descrivendo tempi, modalità e risorse dell’adempimento. In tal senso, S. Pacchi, La proposta negli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, cit., osserva che, negli strumenti giudiziali, la proposta rappresenta il contenuto regolativo destinato ai creditori, mentre il piano ne costituisce il supporto giustificativo e attuativo, indispensabile affinché il consenso possa formarsi su basi trasparenti e controllabili; nello stesso senso, M. Fabiano, Appunti sul regime disciplinare del concordato preventivo con piano di continuità, in Dirittodellacrisi.it, evidenzia che il piano concordatario assolve a una funzione essenziale di rappresentazione analitica delle modalità di soddisfacimento e delle condizioni di fattibilità della proposta, sì da consentire ai creditori una valutazione effettiva e consapevole dell’operazione sottoposta al loro voto. 
[30] 
Sul controllo giudiziale di fattibilità nel concordato preventivo, è fondamentale Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Ilcaso.it, che ha definitivamente statuito che il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio: si distinguono così la fattibilità giuridica (oggetto di pieno sindacato del tribunale) e la fattibilità economica (riservata ai creditori). V. anche Cass. 7 aprile 2017, n. 9061, sul sindacato di “manifesta inettitudine” del piano nel concordato in continuità; Cass. 23 luglio 2021, n. 21190, secondo cui la proposta è sindacabile quando risulti “manifestamente priva di ragionevole chance di successo”. 
[31] 
In tema di responsabilità e funzione dell’attestatore nel concordato preventivo, v. Cass., 29 dicembre 2023, n. 36401, che ha precisato che l’attestatore deve considerare “tutti gli elementi preconcorsuali rilevanti” e segnalare i dati essenziali per il consenso informato dei creditori, non potendo limitarsi a verifiche asetiche dei soli dati formalmente forniti dal debitore; in dottrina, v. A.I. Baratta, La verifica sulla veridicità dei dati aziendali nell’attestazione del professionista, in Dirittodellacrisi.it
[32] 
Sul piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO, artt. 64 bis ss. CCII), v. S. Bonfatti, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in Dirittodellacrisi.it, che esamina la formazione obbligatoria di classi di creditori, la possibilità di distribuzione del valore in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e la necessità dell’approvazione unanime di tutte le classi. 
[33] 
Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la definitività del piano costituisce un presupposto strutturale dello strumento. L’art. 64 bis CCII costruisce infatti il meccanismo su tre elementi tra loro strettamente connessi: formazione delle classi, espressione del voto su un contenuto determinato e possibile omologazione anche in presenza di classi dissenzienti, purché ricorrano le condizioni di legge. Ne deriva che il piano non può essere un elaborato ancora in via di formazione, poiché i creditori devono essere posti in condizione di valutare esattamente il trattamento loro riservato e il tribunale deve poter esercitare il controllo richiesto ai fini dell’omologazione, specie in presenza di cross-class cram-down. In tal senso, v. S. Pacchi, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dopo il decreto correttivo del 2024, in Ristrutturazioni Aziendali; L. Panzani, Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ivi.
[34] 
Nel PRO la stabilità del piano non risponde a una mera esigenza di ordine pratico, ma costituisce un presupposto strutturale dello strumento. Come osserva S. Pacchi, La proposta negli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, cit. la proposta nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è necessariamente costruita per classi e deve presentarsi come un disegno allocativo complessivo, idoneo a consentire una decisione a maggioranza e, se del caso, anche l’imposizione coattiva ai dissenzienti secondo i presupposti di legge; proprio per questo, essa non può ridursi a una sommatoria di pattuizioni né poggiare su un piano ancora in formazione. In termini coerenti, R. Sgrò, Il requisito di doppia omogeneità nella creazione delle classi nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), in Il Fall., 2025, 1499 ss., sottolinea che la correttezza della formazione delle classi e la genuinità del voto richiedono una verifica concreta dell’omogeneità delle posizioni e degli interessi, in funzione della tutela del consenso e del corretto esercizio del principio di maggioranza; mentre L. Panzani, Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, n. 8-9, 1 agosto 2022, p. 1025, evidenzia che, ai fini dell’omologazione, il tribunale è chiamato a controllare l’effettiva approvazione da parte di tutte le classi e, in presenza di opposizione, anche la non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale. Ne consegue che il piano, nel PRO, deve necessariamente presentarsi come documento definito, intelligibile e stabile, essendo esso la base del voto, del controllo e dell’eventuale cram-down.
[35] 
Sul meccanismo del cram-down cross-class nel PRO (art. 64 bis, comma 8, CCII) e sulle condizioni di esercizio del sindacato di omologazione in presenza di classi dissenzienti, v. S. Bonfatti, op. cit.; per un inquadramento sistematico del cram-down, v. A. Nigro, D. Vattermoli, op. cit.; per i profili relativi alla transazione fiscale nel PRO, v. A.M. Manco, La transazione fiscale nel Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.), in Dirittodellacrisi.it, 2024. 
[36] 
In tema di attestazione, v. R. Ranalli, L’attestazione dei piani di risanamento in continuità: quali novità?, in Dirittodellacrisi.it, che analizza il giudizio di fattibilità del professionista attestatore nei vari strumenti di regolazione; nonché A. I. Baratta La verifica sulla veridicità dei dati aziendali nell’attestazione del professionista, ivi, sulla funzione dell’attestazione nella verifica dei dati aziendali e della fattibilità del piano. 
[37] 
Nella composizione negoziata il tribunale non è investito di un generale sindacato sulla fattibilità del piano di risanamento, analogo a quello che caratterizza gli strumenti di regolazione della crisi, ma interviene solo in modo eventuale e funzionale, nei casi espressamente previsti dalla legge, ai fini della conferma, modifica o revoca delle misure protettive, dell’adozione di provvedimenti cautelari necessari a condurre a termine le trattative e del rilascio delle autorizzazioni contemplate dal codice: cfr. artt. 18, 19 e 21 CCII. In questa prospettiva, il piano rileva non come oggetto di un giudizio pieno e definitivo di fattibilità, bensì come base informativa delibativa per verificare la serietà del percorso e la funzionalità delle tutele richieste rispetto al buon esito delle trattative. In tal senso, L. Baccaglini – F. De Santis, Misure protettive e provvedimenti cautelari a presidio della composizione negoziata della crisi: profili processuali, in Dirittodellacrisi.it; S. Rossetti, Presupposti e condizioni per l’accesso alla composizione negoziata. Il valore perseguibile: il risanamento dell’impresa, ivi, ove si osserva che, in sede di conferma delle misure, il parametro del tribunale è la funzionalità delle stesse al buon esito delle trattative; A. Nastri, Le autorizzazioni del Tribunale nella composizione negoziata della crisi, ivi, che sottolinea il carattere residuale ed eccezionale dell’intervento giudiziale nel percorso compositivo.
[38] 
V. R. Ranucci, Piano di risanamento, progetto di piano e ruolo dell’esperto, in Il Fall., 2024, 570 ss., osserva che il progetto di piano è redatto e depositato nella fase di accesso alla CNC, mentre il piano definitivo si forma all’esito delle trattative, sempre ad opera dell’imprenditore e dei suoi consulenti, ma anche con l’intervento fattivo dell’esperto; nonché C. Ruffini e M. Garuti, Test pratico e check-list particolareggiata nella composizione negoziata: la portata delle novità poco esplorate introdotte dal nuovo decreto dirigenziale 21.03.2023, in Dirittodellacrisi.it, ove si sottolinea che, per l’accesso alla CNC, l’imprenditore deve aver già predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, proprio perché il percorso negoziale è destinato fisiologicamente a incidere sui contenuti dell’elaborato, che dunque è suscettibile di sviluppo, integrazione e rimodulazione nel corso delle trattative. In giurisprudenza, Trib. Bergamo, 8 maggio 2023, in Dirittodellacrisi.it, ha espressamente affermato che, nell’ambito della composizione negoziata, il deposito di un piano compiutamente definito non costituisce un onere gravante sull’impresa che accede al percorso, essendo quest’ultimo finalizzato proprio a individuare una strategia concreta di possibile risanamento in esito alla negoziazione condotta sotto le cure dell’esperto; la compiuta elaborazione del piano, pertanto, non è rimessa unicamente al debitore e ai suoi consulenti, ma si sviluppa nel concerto con i creditori sulla base del progetto depositato dall’imprenditore. 
[39] 
Cfr. V. Sollazzo, L’impatto della composizione negoziata della crisi su erogazione e qualità del credito, in Dirittodellacrisi.it, ove si evidenzia come la fase di avvio della CNC presupponga una preliminare disamina del progetto di piano, con valutazione condotta anche a seguito delle trattative con l’ausilio dell’esperto. 
[40] 
Cfr. Tribunale di Treviso, Ord., 04/10/2022, in banca dati One Legale, che ha espressamente dichiarato che «il piano di risanamento non deve necessariamente precedere la composizione negoziata ma può essere elaborato all’interno della stessa avvalendosi anche delle trattative con i creditori condotte con l’ausilio dell’Esperto». Nello stesso senso, v. Tribunale di Forlì, Ord. 31/10/2024, in banca dati One Legale, che ha chiarito che ai fini della conferma delle misure protettive non si può «pretendere che sin dall’inizio vi sia un piano con le stesse caratteristiche di completezza previste dall’art. 87 o dell’art. 56 CCII», essendo sufficiente la produzione di «un progetto di piano di risanamento e un piano finanziario per i successivi sei mesi che consenta di valutare la non irragionevolezza del perseguimento del risanamento». 
[41] 
La giurisprudenza di merito ha chiarito che, nella composizione negoziata, la mancata predisposizione iniziale di un piano completo non impedisce, di per sé, né l’accesso al percorso né la conferma delle misure protettive. In particolare, Trib. Avellino, 16 maggio 2022, in Dirittodellacrisi.it, ha affermato che la disciplina non richiede, neppure in caso di richiesta di misure protettive, la già intervenuta predisposizione del piano, sicché esso può essere redatto in forma anche solo embrionale, senza che il sindacato giudiziale debba estendersi sin da subito alla sua completezza e fattibilità, “la cui redazione verosimilmente avverrà nel corso delle trattative ed alla luce dell’interlocuzione con i creditori”; in senso analogo, Trib. Firenze 29 dicembre 2021, ivi, ha ritenuto sufficiente, ai fini della conferma delle misure, che le trattative fossero in procinto di essere avviate e che il piano fosse ancora in costruzione, purché emergessero dal parere dell’esperto l’affidabilità della situazione contabile, la completezza del quadro informativo e l’adeguatezza degli assetti.
[42] 
Per un’ampia trattazione del ruolo dell’esperto, v. Il nuovo codice della crisi d’impresa, cit., par. 5, ove si rileva che la CNC assegna alla figura dell’esperto una posizione di centralità e che il legislatore ha opportunamente distinto l’esperto-facilitatore dal professionista indipendente-attestatore di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), CCII; nonché G. Meo, L’esperto della composizione negoziata della crisi tra strategia e responsabilità, in Dirittodellacrisi.it, che analizza la funzione dell’esperto, con particolare attenzione alla valutazione immanente della perseguibilità del risanamento nel corso delle trattative. 
[43] 
A. Guiotto, Il ruolo dell’esperto nelle trattative con i soggetti rilevanti, in Dirittodellacrisi.it, osserva che all’esperto è richiesto di valutare la strategia e il piano di risanamento predisposti dall’imprenditore e dai suoi consulenti, nonché di concorrere all’impostazione della strategia negoziale; in termini analoghi, S. Pacchi, L’esperto: un’“alta” professionalità dinanzi alle trattative e alla gestione dell’impresa, in Ristrutturazioni Aziendali, sottolinea come l’esperto affianchi l’imprenditore senza sostituirlo, svolgendo una funzione di accompagnamento e mediazione incompatibile con la figura del semplice attestatore di un piano già definitivo.
[44] 
V. R. d’Alonzo, I compiti dell’esperto nella composizione negoziata, tra adempimenti e scadenze, in dirittodellacrisi.it, per un’analisi sistematica degli adempimenti dalla nomina alla relazione finale; L. Calcagno, La figura dell’esperto, ivi, sui requisiti e la funzione di mediatore-facilitatore. 
[45] 
Nella composizione negoziata, l’esperto non si limita a prendere atto del piano predisposto dall’imprenditore, ma è chiamato a interloquire attivamente sul suo contenuto e a contribuire all’affinamento delle soluzioni praticabili. Sul punto, R. Ranucci, Piano di risanamento, progetto di piano e ruolo dell’esperto, in Il Fall., 2024, 570 ss., evidenzia che il piano “definitivo” si forma all’esito delle trattative anche con l’intervento fattivo dell’esperto, il quale si fa portavoce e mediatore tra le istanze dei soggetti interessati; G. Meo, L’esperto della composizione negoziata della crisi tra strategia e responsabilità, in Dirittodellacrisi.it, sottolinea che la valutazione dell’utile prospettiva di superamento della crisi non è soltanto iniziale, ma permane per tutto il corso del percorso e deve essere costantemente aggiornata alla luce degli elementi via via emergenti; nello stesso senso, R. d’Alonzo, I compiti dell’esperto nella composizione negoziata, tra adempimenti e scadenze, cit., pone in luce il ruolo cardine dell’esperto quale guida del processo di risanamento e assistente dell’imprenditore nelle trattative con creditori e altri stakeholder.
[46] 
In proposito, Trib. Milano, Ord. 21/01/2026, n. 262, in banca dati One Legale, ha precisato che l’esperto è chiamato a raccogliere «le informazioni sulle concrete possibilità di risanamento dal confronto tra il debitore e i creditori e le eventuali ulteriori parti interessate, verificando poi la coerenza di tali informazioni e agevolando, infine, la composizione di tali interessi verso l’individuazione delle soluzioni più idonee a superare la situazione di crisi». 
[47] 
La diversa funzione del piano non può essere colta in modo adeguato se non la si correla alla struttura del singolo strumento di regolazione. Come osserva S. Pacchi, La proposta negli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, cit. piano e proposta non sono nozioni sovrapponibili: il piano appartiene alla dimensione tecnico-economica della soluzione, mentre la proposta ne traduce gli esiti in un assetto giuridicamente conformato delle utilità e dei sacrifici dei creditori; ne consegue che il ruolo concretamente assunto dal piano varia al mutare della struttura procedimentale e, soprattutto, dell’efficacia soggettiva dello strumento, risultando più elastico nei modelli prossimi alla logica negoziale e progressivamente più vincolato laddove aumentino il peso del meccanismo maggioritario e l’intensità del controllo di omologazione. In tal senso, la funzione del piano si atteggia quale variabile dipendente della natura dell’istituto nel quale esso si inserisce, secondo una relazione di coerenza sistematica che costituisce la chiave di lettura unitaria dell’intero sistema. 
[48] 
Il concordato semplificato costituisce, sul piano sistematico, il più chiaro punto di emersione del passaggio dalla logica del “percorso” a quella della “procedura”. Non si tratta, infatti, di uno strumento cui il debitore possa accedere autonomamente e sin dall’origine, ma di uno sbocco utilizzabile solo all’esito della composizione negoziata, quando le trattative, pur svoltesi utilmente, non abbiano consentito di individuare una soluzione alternativa idonea al superamento della crisi: cfr. art. 23, comma 2, lett. c), e art. 25 sexies CCII. In questa prospettiva, il piano che nella CNC aveva funzione esplorativa, dialogica ed evolutiva viene necessariamente rielaborato in chiave procedurale, assumendo la consistenza di piano di liquidazione posto a fondamento di una proposta sottoposta al vaglio del tribunale. In tal senso, G. Bozza, Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla l. n. 147 del 2021, in Dirittodellacrisi.it; S. Pacchi, Il ruolo del giudice nel concordato semplificato, cit.
[49] 
In giurisprudenza, sul concordato semplificato come esito terminale della CNC, v. Trib. Milano, 9 gennaio 2024, n. 24, in Unijuris.it, che ha dichiarato inammissibile la proposta “manifestamente inadeguata” o carente di “corredo informativo serio sulle linee economico-finanziarie”; Cass., 4 dicembre 2025, n. 31641, ove si afferma che il controllo del tribunale non è limitato alla verifica formale ma si estende alla “legittimità sostanziale”, con valutazione di esaustività, attendibilità e ragionevolezza della relazione finale dell’esperto. 

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  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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