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Saggio

La prededuzione nel codice della crisi dopo il Correttivo-ter*

Filippo Rasile, Avvocato in Reggio Emilia

19 Ottobre 2026

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il contributo esamina la disciplina della prededuzione nel Codice della crisi dopo il correttivo-ter. Dopo aver ricostruito quando e in base a quali regole un credito acquista natura prededucibile, l’analisi si concentra sui crediti professionali, sui crediti sorti nella gestione e sui principali problemi emersi nella più recente giurisprudenza, soprattutto quando il credito viene fatto valere in una successiva liquidazione giudiziale. Sono infine esaminate le regole di accertamento e pagamento e il rapporto tra prededuzione e stabilità dei pagamenti già eseguiti. 

This article examines the rules governing priority claims under the Italian Crisis and Insolvency Code following the third corrective decree. After outlining when and under which rules a claim acquires priority status, the analysis focuses on claims arising from professional services, claims arising from the management of the debtor’s assets and the continuation of the business, and the main issues addressed by recent case law, particularly when such claims are asserted in subsequent judicial liquidation proceedings. The article finally examines the rules on the verification and payment of priority claims and the relationship between priority status and the finality of payments already made. 
Riproduzione riservata

Sommario:

* . Introduzione

1 . L’apertura del concorso

2 . Le fattispecie attributive della prededuzione

2.1 . I crediti espressamente qualificati dalla legge

2.2 . Le fattispecie direttamente previste dall’art. 6, comma 1

2.2.1 . Spese e compensi relativi alle funzioni dell’organismo di composizione della crisi

2.2.2 . I crediti professionali sorti «in funzione»

2.2.3 . I crediti per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa

2.2.4 . Il compenso degli organi e le prestazioni professionali richieste dagli organi o dal debitore

2.3 . La necessità di individuare il titolo della prededuzione

3 . La prededuzione nei diversi percorsi e nelle diverse fasi

3.1 . La composizione negoziata

3.2 . La fase ex art. 44 e gli effetti concorsuali anticipati

3.3 . Il successivo accesso allo specifico strumento

3.4 . Il concordato semplificato

3.5 . La liquidazione giudiziale

4 . Alcuni problemi di qualificazione del credito

4.1 . I crediti professionali: prededuzione «in funzione» e prestazioni professionali della lett. d)

4.1.1 . Il concordato preventivo

4.1.2 . Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

4.1.3 . Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

4.1.4 . Le prestazioni professionali della lett. d) e il rapporto con la prededuzione «in funzione»

4.1.5 . I crediti professionali nel periodo concesso ai sensi dell’art. 44

4.1.6 . La verifica del credito professionale

4.2 . I crediti della gestione: «crediti legalmente sorti» e «atti legalmente compiuti»

5 . La verifica della prededuzione nei casi concreti

5.1 . I crediti professionali

5.1.1 . Il professionista che predispone il concordato semplificato

5.1.2 . Le prestazioni successive all’apertura del concordato

5.1.3 . Attestatori, stimatori e consulenti tecnici

5.1.4 . Le prestazioni professionali relative alla gestione

5.2 . I crediti della gestione: natura dell’atto, autorizzazione e perimetro del credito

5.3 . Forniture, utenze e rapporti contrattuali pendenti

5.4 . I finanziamenti: identità del credito e permanenza del rango

5.5 . Le spese di lite: giudizi pendenti e nuove iniziative processuali

5.6 . I crediti tributari e previdenziali

5.7 . I crediti sorti dopo l’omologazione

6 . L’accertamento e il pagamento dei crediti prededucibili

6.1 . Prededuzione, esigibilità e pagamento

6.2 . Il pagamento nel corso degli strumenti di regolazione della crisi

6.3 . Accertamento e pagamento nella liquidazione giudiziale

6.4 . La liquidazione controllata

7 . Prededuzione e pagamenti già eseguiti

7.1 . Il pagamento quando i presupposti della prededuzione non sono ancora definiti

7.2 . La stabilità del pagamento non implica la prededuzione

7.3 . La verifica del curatore

8 . Conclusioni

* . Introduzione
La prededuzione è quella «qualità del credito» che gli attribuisce una precedenza processuale nel soddisfacimento; la prededuzione è distinta dalle cause di prelazione[1]. 
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha modificato la struttura della prededuzione rispetto alla legge fallimentare: alla clausola generale dei crediti sorti «in occasione o in funzione» della procedura si è sostituito un sistema fondato su specifiche fattispecie attributive[2]. 
Nel CCII la prededuzione trova oggi una disciplina generale nell’art. 6, collocato tra le disposizioni iniziali del Codice e destinato a individuarne le principali fattispecie e il momento di operatività. 
L’art. 6, comma 1, individua anzitutto quali crediti sono prededucibili: richiama i crediti «così espressamente qualificati dalla legge» e, nelle lett. a)-d), ulteriori fattispecie di prededuzione fondate su specifici presupposti. 
Il comma 2 disciplina invece il momento nel quale la prededuzione opera, stabilendo che essa «opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure». 
Occorre distinguere il momento in cui la prededuzione opera dal titolo che la attribuisce al singolo credito. Distinte sono anche le regole che ne governano l’accertamento e il pagamento: la qualità prededucibile non comporta, di per sé, un diritto al pagamento immediato, i cui tempi e modalità dipendono dalla disciplina della fase e dello strumento nel quale il credito viene fatto valere. 
Queste distinzioni assumono particolare rilievo quando un credito rimasto insoddisfatto viene fatto valere in una successiva liquidazione giudiziale, poiché in sede di accertamento del passivo occorre spesso verificare il titolo di prededuzione invocato e i presupposti della relativa fattispecie. 
La liquidazione giudiziale costituisce quindi uno dei principali momenti di verifica della prededuzione, ma non l’unico[3]. 
Il presente contributo si concentra prevalentemente sulla composizione negoziata, sul concordato semplificato, sul concordato preventivo, sul PRO, sugli accordi di ristrutturazione e sulla liquidazione giudiziale, con particolare attenzione ai crediti sorti nel corso di precedenti percorsi di regolazione della crisi e successivamente fatti valere in prededuzione. Da qui l’ordine dei paragrafi che seguono: prima l’operatività della prededuzione, poi le fattispecie attributive e i principali problemi di qualificazione; infine l’accertamento, il pagamento e la stabilità dei pagamenti già eseguiti. 
I principi generali richiamati possono trovare applicazione, con gli adattamenti richiesti dalle rispettive discipline, anche agli strumenti destinati ai soggetti sovraindebitati e alla liquidazione controllata.
1 . L’apertura del concorso
«La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure» (art. 6, comma 2, CCII). 
Poiché il Codice non individua un momento unitario di «apertura del concorso» per tutti gli strumenti, l’espressione può essere intesa, sul piano ricostruttivo, come riferita al momento in cui la posizione dei creditori cessa di essere regolata esclusivamente secondo la dinamica individuale dei rapporti obbligatori e viene assoggettata a una disciplina comune del soddisfacimento. 
Questa ricostruzione non consente, tuttavia, di ricondurre per tutti gli strumenti l’«apertura del concorso» a un unico momento formale. Va inoltre tenuto distinto tale momento dal provvedimento o dall’evento al quale una specifica fattispecie subordina l’acquisto della prededuzione. 
Nel concordato preventivo, ad esempio, l’art. 96 collega alla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione ivi indicata l’applicazione delle disposizioni degli artt. 145 e da 153 a 162. Il decreto di apertura ex art. 47 costituisce invece la condizione espressamente richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. c), per la prededuzione dei crediti professionali contemplati dalla disposizione. 
La fase aperta dalla domanda con riserva rende il punto ancora più evidente. L’art. 44, comma 1bis, rende applicabili gli effetti dell’art. 46, mentre il comma 1quater consente, alle condizioni previste, di chiedere l’applicazione del regime dello strumento prescelto. La fase prenotativa non è quindi estranea a effetti concorsuali, ma non può neppure essere assimilata indistintamente alla fase successiva alla presentazione della domanda completa [4]. 
Il rilievo dell’apertura del concorso emerge, allora, soprattutto sul piano degli effetti della prededuzione. Un credito può avere già acquistato la qualità prededucibile prima di tale momento; finché non si apre un concorso, tuttavia, quella qualità non esplica ancora la propria funzione di precedenza nel soddisfacimento. 
Quando invece il credito viene fatto valere in un contesto concorsuale, la qualità prededucibile incide sul suo trattamento secondo le regole proprie dello strumento o della liquidazione giudiziale interessati.
2 . Le fattispecie attributive della prededuzione
Chiarito il piano dell’operatività della prededuzione, occorre individuare le fattispecie alle quali la legge attribuisce tale qualità e i relativi presupposti. 
L’art. 6, comma 1, muove dai crediti «così espressamente qualificati dalla legge» e individua poi, nelle lett. a)-d), ulteriori fattispecie di prededuzione fondate su presupposti differenti. 
La distinzione non è meramente classificatoria. Quando viene affermata la natura prededucibile di un credito, occorre individuarne la specifica fonte e verificare i presupposti richiesti dalla disposizione attributiva[5]. 
2.1 . I crediti espressamente qualificati dalla legge
Lo stesso art. 6, comma 1, prima di individuare le fattispecie delle lett. a)-d), fa salvi i crediti «così espressamente qualificati dalla legge». La prededuzione può quindi derivare non soltanto dalle fattispecie direttamente disciplinate dall’art. 6, ma anche da altre disposizioni che la attribuiscono a determinati crediti. 
Numerose di queste previsioni sono contenute nello stesso CCII. 
Un primo gruppo riguarda la composizione negoziata. L’art. 22 CCII consente al tribunale, ricorrendone i presupposti, di autorizzare finanziamenti, anche dei soci o di società appartenenti al gruppo, ai fini del riconoscimento della prededuzione. 
Il comma 1 ter precisa che «la prededucibilità opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure». 
Sempre nella composizione negoziata, l’art. 25 ter, comma 12, CCII qualifica espressamente come prededucibile il compenso dell’esperto. 
Il rapporto tra le prededuzioni previste da specifiche disposizioni di legge e l’art. 6 è chiarito anche dalla Relazione illustrativa al correttivo-ter[6], secondo la quale, nei casi in cui la prededuzione è accordata per legge, il diritto del creditore discende dalla singola norma che la prevede e non dall’art. 6, salvo che ricorra una delle fattispecie specificamente disciplinate da quest’ultimo. 
Specifiche previsioni riguardano poi la nuova finanza. L’art. 99 CCII disciplina i finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione; l’art. 101 qualifica come prededucibili, alle condizioni previste dalla norma, i crediti derivanti dai finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano; l’art. 102 estende il beneficio della prededuzione, nei limiti stabiliti dalla disposizione, ai finanziamenti erogati dai soci. 
La relativa disciplina è resa applicabile, mediante specifici rinvii, anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al PRO[7]. 
Il Codice contiene inoltre altre disposizioni che attribuiscono espressamente la prededuzione. L’art. 46, comma 4, CCII stabilisce che sono prededucibili i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore; l’art. 53, comma 3, contiene una previsione analoga per gli atti legalmente compiuti dal debitore nel periodo successivo alla revoca della liquidazione giudiziale e anteriore al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
Altre disposizioni richiamano o specificano la prededuzione nell’ambito di particolari rapporti o fasi. È il caso, tra gli altri, della disciplina dei contratti pendenti e dell’esercizio dell’impresa. Tali previsioni non costituiscono necessariamente altrettante autonome fattispecie attributive, potendo rappresentare applicazioni o specificazioni di fattispecie generali già previste dall’art. 6. 
Ai fini della qualificazione occorre quindi distinguere la disposizione che attribuisce la prededuzione da quelle che ne disciplinano gli effetti, l’accertamento o le modalità di soddisfacimento. 
Quando una specifica disposizione attribuisce direttamente la prededuzione, la verifica deve muovere dai presupposti stabiliti da quella norma. In mancanza di uno specifico titolo legale, occorre verificare se il credito sia riconducibile a una delle fattispecie previste dall’art. 6, comma 1. 
2.2 . Le fattispecie direttamente previste dall’art. 6, comma 1
Accanto ai crediti espressamente qualificati dalla legge, l’art. 6, comma 1, individua direttamente diverse fattispecie di prededuzione. 
La disposizione non contiene un’unica fattispecie generale riferibile indistintamente ai crediti sorti durante la crisi, ma distingue ipotesi fondate sul soggetto titolare del credito, sulla funzione della prestazione, sul momento della sua insorgenza e, in alcuni casi, sul verificarsi di specifiche condizioni. 
2.2.1 . Spese e compensi relativi alle funzioni dell’organismo di composizione della crisi
La lett. a) considera prededucibili i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
La fattispecie resta ai margini dell’ambito principale della presente trattazione, dedicata soprattutto all’impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma completa il catalogo delle prededuzioni direttamente previste dall’art. 6.
2.2.2 . I crediti professionali sorti «in funzione»
Le lett. b) e c) sono specificamente dedicate ai crediti professionali sorti in funzione dell’accesso a determinati strumenti. 
La lett. b) riguarda i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del PRO e quelli relativi alla richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati. 
La lett. c) riguarda i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47. 
Le due fattispecie condividono quindi la natura professionale del credito e il collegamento funzionale con gli atti specificamente individuati dalle rispettive disposizioni, ma differiscono per gli atti cui la prestazione deve riferirsi e per la condizione cui è subordinata la prededuzione. 
Il confine delle prestazioni riconducibili alle lett. b) e c) diviene più problematico quando l’attività attraversa più fasi o più strumenti. 
2.2.3 . I crediti per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa
La prima parte della lett. d) considera prededucibili i crediti «legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza», per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa. 
La fattispecie non è limitata ai crediti professionali. Possono rientrarvi, secondo il concreto svolgimento della gestione, crediti derivanti da forniture, servizi, rapporti di lavoro, locazioni, utenze, manutenzioni e, più in generale, dalle obbligazioni assunte per la gestione del patrimonio o la prosecuzione dell’attività. 
Il dato cronologico è necessario, ma non sufficiente. La norma richiede che il credito sia sorto per la gestione del patrimonio o la continuazione dell’esercizio dell’impresa e lo qualifica inoltre come «legalmente sorto». 
Quest’ultima espressione pone un problema di coordinamento con la diversa formula degli «atti legalmente compiuti» utilizzata dall’art. 46, comma 4. I rispettivi ambiti possono sovrapporsi, ma non coincidono necessariamente. 
2.2.4 . Il compenso degli organi e le prestazioni professionali richieste dagli organi o dal debitore
La lett. d) comprende inoltre il compenso degli organi preposti, le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi e, a seguito del correttivo-ter, quelle richieste dal debitore per il buon esito dello strumento[8]. 
Per il compenso degli organi e per le prestazioni professionali da essi richieste, la prededuzione trova quindi espresso fondamento nella lett. d). 
La previsione relativa agli incarichi conferiti dal debitore deve, invece, essere coordinata con le fattispecie delle lett. b) e c), dedicate ai crediti professionali sorti «in funzione» degli atti ivi indicati. I presupposti sono diversi e, nella lett. d), assume autonomo rilievo la finalizzazione dell’attività al buon esito dello strumento. 
La nuova previsione non può tuttavia essere utilizzata per sottrarre ai limiti quantitativi e alle condizioni delle lett. b) e c) attività che, per oggetto e funzione, ricadono nelle fattispecie da esse disciplinate. 
Il confine non può essere tracciato sulla base del solo momento in cui l’attività è svolta, ma richiede di verificarne in concreto oggetto e funzione.
2.3 . La necessità di individuare il titolo della prededuzione
Per ciascun credito deve quindi essere individuato il titolo specifico che ne fonda la prededuzione.
Non bastano, da soli, la collocazione temporale del credito, il soggetto che ne è titolare o la sua generica utilità rispetto alla regolazione della crisi. 
Anche crediti sorti nella medesima fase o nell’ambito dello stesso rapporto possono dipendere da disposizioni diverse ed essere assoggettati a presupposti, condizioni e limiti differenti. 
3 . La prededuzione nei diversi percorsi e nelle diverse fasi
Individuate le fattispecie attributive della prededuzione, occorre verificare in quali percorsi e in quali fasi il credito possa sorgere o acquistare la qualità prededucibile, per poi affrontarne i problemi di qualificazione concreta. 
Il momento in cui il credito sorge e quello in cui acquista la qualità prededucibile, infatti, non coincidono necessariamente. In alcune fattispecie la legge attribuisce al credito la qualità prededucibile sin dalla sua insorgenza; in altre il credito può essere già sorto, ma la qualità prededucibile resta subordinata al successivo verificarsi delle condizioni previste dalla disposizione attributiva. 
La distinzione assume particolare rilievo nella composizione negoziata, nella fase aperta dalla domanda ex art. 44 e nel successivo accesso allo specifico strumento. 
3.1 . La composizione negoziata
La composizione negoziata offre un esempio particolarmente chiaro di crediti che acquistano la qualità prededucibile prima dell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o alla liquidazione giudiziale. È il caso, in particolare, del compenso dell’esperto (art. 25 ter, comma 12, CCII) e dei crediti derivanti dai finanziamenti autorizzati dal tribunale nei casi previsti dall’art. 22 CCII. 
La qualità prededucibile può essere acquisita durante la composizione negoziata senza esplicare la propria funzione distributiva: se l’impresa viene risanata e il credito dell’esperto o quello derivante dal finanziamento autorizzato è regolarmente pagato, non si apre alcun concorso nel quale far valere la precedenza. 
La situazione cambia quando la composizione negoziata si conclude senza che il credito prededucibile sia stato soddisfatto e la crisi prosegue attraverso un successivo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o attraverso la liquidazione giudiziale. 
In tal caso la qualità prededucibile già acquistata non viene meno per il solo fatto della conclusione della composizione negoziata. Il creditore può far valere la prededuzione nel successivo contesto secondo la disciplina ad esso applicabile e, in caso di successione di procedure, opera il principio di permanenza previsto dall’art. 6, comma 2. 
È quanto avviene, ad esempio, per il compenso dell’esperto rimasto insoddisfatto. Se alla composizione segue un concordato semplificato, un diverso strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o la liquidazione giudiziale, il credito conserva la qualità prededucibile già acquisita e la fa valere secondo la disciplina applicabile al successivo segmento della vicenda. 
L’esempio rende quindi evidente la distinzione tra acquisto della qualità e sua operatività: il primo può precedere l’apertura del concorso; è con quest’ultima che la prededuzione esplica la propria funzione di precedenza. 
3.2 . La fase ex art. 44 e gli effetti concorsuali anticipati
L’art. 44 CCII consente al debitore di presentare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza riservandosi di depositare la proposta, il piano e gli accordi e di individuare, entro il termine concesso dal tribunale, lo specifico sbocco tra quelli previsti dalla disposizione. 
Durante il termine concesso dal tribunale possono infatti essere depositati la proposta e il piano di concordato preventivo, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o la domanda di omologazione del PRO. Può tuttavia accadere che, alla scadenza del termine, non venga depositato alcuno di tali atti e che il procedimento non prosegua in uno degli strumenti indicati; può altresì seguire l’apertura della liquidazione giudiziale. 
Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine concesso si producono, ai sensi dell’art. 44, comma 1 bis, gli effetti dell’art. 46 CCII. La fase prenotativa è quindi già assoggettata a una disciplina speciale che incide sulla gestione del patrimonio e sulla posizione dei creditori. 
Tra tali effetti assume rilievo anche l’art. 46, comma 4, che attribuisce la prededuzione ai crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore. 
La fase aperta dalla domanda ex art. 44 può, quindi, essere il momento nel quale sorgono crediti che acquistano immediatamente la qualità prededucibile, oppure crediti per i quali tale qualità resta subordinata al successivo verificarsi delle condizioni previste dalla disposizione attributiva. 
Possono venire in considerazione i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore; i crediti legalmente sorti per la gestione del patrimonio o la continuazione dell’esercizio dell’impresa, riconducibili alla prima parte della lett. d) dell’art. 6; nonché i crediti professionali sorti in funzione dello strumento successivamente introdotto, la cui prededucibilità è disciplinata, a seconda dello sbocco, dalle lett. b) o c) e resta soggetta ai relativi presupposti e condizioni. 
La domanda con riserva produce dunque gli effetti espressamente previsti dall’art. 44, senza che debba attendersi il successivo provvedimento di apertura o di omologazione; il comma 1 quater consente inoltre al debitore, mediante il deposito del progetto richiesto dalla disposizione, di chiedere di giovarsi del regime dello strumento prescelto. 
Sul piano della prededuzione, tuttavia, ciascuna fattispecie conserva i propri presupposti: i crediti derivanti dagli atti legalmente compiuti possono acquistare tale qualità già nella fase prenotativa ai sensi dell’art. 46, comma 4, mentre i crediti professionali delle lett. b) e c) restano soggetti alle rispettive condizioni. 
3.3 . Il successivo accesso allo specifico strumento
Con l’accesso allo specifico strumento possono coesistere crediti che abbiano già acquistato la qualità prededucibile nelle fasi precedenti e nuovi crediti che la acquistino in forza dell’art. 6 o di altre disposizioni applicabili allo strumento. 
Nel concordato preventivo vengono in rilievo, in particolare, le fattispecie professionali della lett. c); negli accordi di ristrutturazione e nel PRO quelle della lett. b). In tutti questi strumenti possono inoltre operare, ricorrendone i presupposti, le fattispecie della lett. d) e le ulteriori prededuzioni previste dalla legge. 
La distinzione non va però trasformata in una rigida scansione per strumenti. Il medesimo titolo attributivo può operare in più contesti, mentre la stessa fase può vedere sorgere crediti riconducibili a fattispecie differenti. 
Per il singolo credito occorre quindi stabilire quale disposizione attributiva trovi applicazione e a quale momento debbano essere riferiti i relativi presupposti. 
3.4 . Il concordato semplificato
Il concordato semplificato presenta una disciplina peculiare, poiché l’art. 25 sexies, comma 2, CCII stabilisce che, dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’omologazione, si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. 
I crediti che abbiano già acquistato la qualità prededucibile durante la precedente composizione negoziata, come il compenso dell’esperto o i crediti derivanti dai finanziamenti autorizzati, non necessitano di una nuova attribuzione della qualità per effetto dell’accesso al concordato semplificato. 
Il rinvio all’art. 6 non riguarda soltanto i crediti già prededucibili. 
Dalla pubblicazione del ricorso possono sorgere ulteriori crediti che acquistano tale qualità quando ricorrano i presupposti delle fattispecie previste dalla disposizione. Il richiamo all’art. 6 non comporta, pertanto, che ogni credito sorto durante il concordato semplificato sia prededucibile: resta necessario individuarne lo specifico titolo attributivo. 
3.5 . La liquidazione giudiziale
Nella liquidazione giudiziale possono essere fatti valere crediti che abbiano già acquistato la qualità prededucibile in una fase o procedura anteriore e che la conservano ai sensi dell’art. 6, comma 2; possono inoltre sorgere nuovi crediti ai quali la legge attribuisce tale qualità. 
In particolare, l’art. 6, comma 1, lett. d), considera prededucibili i crediti legalmente sorti durante la liquidazione giudiziale per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, nonché il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 
Il requisito del «buon esito dello strumento» riguarda invece le prestazioni professionali richieste dal debitore; questa ulteriore fattispecie non è riferibile alla liquidazione giudiziale, che è esclusa dalla definizione di strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. 
Le regole di accertamento e di soddisfacimento del credito prededucibile — in sede di riparto o, nei casi previsti, al di fuori del riparto — saranno esaminate separatamente. 
4 . Alcuni problemi di qualificazione del credito
L’individuazione della fase nella quale il credito è sorto non ne determina, da sola, la qualificazione. Nella medesima fase possono sorgere crediti riconducibili a titoli diversi di prededuzione e uno stesso rapporto può attraversare più fasi, generando obbligazioni soggette a discipline differenti. 
Nella liquidazione giudiziale, la qualificazione del credito viene in rilievo in sede di accertamento del passivo. Di fronte a una domanda di ammissione in prededuzione, non è sufficiente accertare che il credito sia sorto durante un precedente percorso di regolazione della crisi: occorre ricostruire da quale fatto, atto o prestazione esso derivi e quale disposizione gli attribuisca la qualità prededucibile. 
Uno stesso professionista, incarico o rapporto può generare crediti riconducibili a titoli differenti; l’unitarietà formale del contratto o della fattura non comporta quindi l’unitarietà della qualificazione. 
È soprattutto nei punti di confine tra le diverse fattispecie che si concentrano i problemi di qualificazione. 
4.1 . I crediti professionali: prededuzione «in funzione» e prestazioni professionali della lett. d)
I crediti professionali costituiscono uno dei principali terreni di sovrapposizione tra le fattispecie dell’art. 6. 
Le lett. b) e c) attribuiscono la prededuzione ai crediti professionali sorti «in funzione» degli atti specificamente individuati dalle rispettive disposizioni; la lett. d) contempla, oltre ai crediti per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’impresa, le prestazioni professionali richieste dagli organi preposti e quelle richieste dal debitore «per il buon esito dello strumento». 
Le fattispecie sono soggette a presupposti diversi e, nel caso delle lett. b) e c), al limite del 75% del credito accertato e alle condizioni rispettivamente previste. 
La natura professionale del credito non consente, da sola, di individuarne il titolo di prededuzione. Occorre stabilire quale prestazione abbia generato il credito e quale funzione essa abbia concretamente svolto. 
Inoltre, anche un professionista può maturare un credito riconducibile alla prima parte della lett. d), quando la prestazione sia direttamente riferibile alla gestione del patrimonio o alla continuazione dell’esercizio dell’impresa. 
Il confine tra le diverse fattispecie non coincide necessariamente con una cesura cronologica: lo stesso incarico può attraversare più fasi e generare crediti soggetti a titoli e condizioni differenti. 
4.1.1 . Il concordato preventivo
Nel concordato preventivo la lett. c) considera prededucibili i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda, nonché del deposito della proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47. 
La fattispecie riguarda anzitutto l’attività professionale diretta alla predisposizione e all’accesso allo strumento. L’apertura del concordato realizza la condizione alla quale la norma subordina la prededuzione, mentre il limite del 75% incide sulla sola misura del credito prededucibile: la parte residua conserva il trattamento che le compete secondo la propria natura e le eventuali cause di prelazione. Se la procedura non viene aperta, non si verifica la condizione alla quale la lett. c) subordina l’acquisto della qualità prededucibile; resta fermo il credito e l’eventuale privilegio che lo assiste, ferma restando la distinta verifica dell’esatto adempimento della prestazione. 
Più delicata è la qualificazione delle prestazioni successive alla domanda e all’apertura del concordato. 
L’apertura ex art. 47 non costituisce infatti uno spartiacque esclusivamente cronologico. Anche dopo tale momento possono rendersi necessarie attività di completamento, integrazione o modificazione della proposta o del piano. Quando tali attività restino direttamente riferibili agli atti contemplati dalla lett. c), può ancora prospettarsi la loro riconduzione alla fattispecie specifica, non essendo decisiva la sola collocazione temporale della prestazione. 
Nella stessa fase possono, però, essere richieste ulteriori prestazioni che non abbiano più ad oggetto la predisposizione dell’accesso o del piano, per le quali può venire in considerazione la parte finale della lett. d), quando siano richieste dagli organi preposti ovvero, se richieste dal debitore, siano dirette al buon esito dello strumento. 
La collocazione temporale della prestazione non è quindi decisiva: occorre evitare sia di sottrarre automaticamente alla lett. c) ogni attività successiva all’apertura, sia di utilizzare la lett. d) per riconoscere la prededuzione integrale ad attività che, per oggetto e funzione, restano comprese nella fattispecie specifica della lett. c). 
Anche prima dell’omologazione possono quindi venire in considerazione prestazioni non più riferibili alla predisposizione o alla modificazione della proposta e del piano, ma richieste per lo svolgimento e il buon esito dello strumento. 
Dopo l’omologazione l’autonomia della fattispecie diviene ancora più evidente. L’art. 113 stabilisce che la procedura si chiude con la sentenza di omologazione, mentre l’art. 118 disciplina l’esecuzione del concordato e l’art. 118 bis, nel concordato in continuità aziendale, prevede espressamente il rinnovo dell’attestazione quando siano necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta. In questa fase la prestazione non è più riferibile all’accesso allo strumento, ma alla sua esecuzione e al suo buon esito. 
4.1.2 . Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti la lett. b) considera prededucibili, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati, i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione e per la richiesta delle misure protettive. 
La formulazione differisce da quella utilizzata dalla lett. c) per il concordato preventivo. La norma non fa riferimento alla sola presentazione o al deposito della domanda, ma ai crediti professionali sorti «in funzione della domanda di omologazione». Il deposito non costituisce pertanto, di per sé, il limite finale della fattispecie. 
L’art. 58 conferma che il deposito della domanda non segna necessariamente il limite finale della fattispecie della lett. b). Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano o degli accordi, devono essere rinnovate l’attestazione e, nei casi previsti, le manifestazioni di consenso dei creditori: si tratta di attività successive al deposito, ma ancora direttamente riferibili al conseguimento dell’omologazione. Il confine non è tuttavia testualmente univoco, poiché la disposizione non disciplina espressamente tutte le attività professionali svolte nel successivo procedimento[9]. 
L’autonomia della parte finale della lett. d) emerge con maggiore chiarezza dopo l’omologazione. L’art. 58, comma 2, offre un esempio significativo: quando siano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore deve apportare quelle idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi e richiedere il rinnovo dell’attestazione. 
La nuova prestazione non è più diretta a ottenere l’omologazione, ma all’esecuzione dell’accordo già omologato; può quindi venire in considerazione la fattispecie delle prestazioni richieste dal debitore per il buon esito dello strumento. 
Resta necessaria, in ogni caso, la verifica della concreta prestazione, poiché la nuova previsione non trasforma in prededucibile qualsiasi attività professionale successiva all’omologazione.
4.1.3 . Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Nel PRO il rapporto tra la lett. b) e la parte finale della lett. d) pone questioni analoghe a quelle esaminate per gli accordi di ristrutturazione, in un contesto procedimentale più articolato. 
La lett. b) considera prededucibili, nei limiti del 75% e a condizione che il piano sia omologato, i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione e per la richiesta delle misure protettive. 
Con il deposito della domanda si apre tuttavia una fase nella quale intervengono il tribunale, il giudice delegato e il commissario giudiziale, prosegue la gestione dell’impresa secondo il regime previsto dall’art. 64 bis, si svolgono le operazioni di voto e si giunge quindi alla decisione sull’omologazione. 
Questa articolazione impedisce di identificare la prestazione «in funzione della domanda di omologazione» con la sola attività anteriore al deposito. Anche una prestazione successiva può restare soggetta alla lett. b) quando sia ancora direttamente riferibile alla domanda e al conseguimento dell’omologazione. 
Resta da individuare, come già osservato per gli accordi di ristrutturazione, l’esatto limite della fattispecie. 
Non è quindi corretto adottare una scansione secondo la quale ogni attività anteriore al deposito appartiene alla lett. b) e ogni attività successiva alla lett. d). Prima dell’omologazione, il confine deve essere individuato in base alla funzione concreta della prestazione, tenendo conto della particolare forza attrattiva esercitata dalla fattispecie specifica della lett. b). 
Uno spazio autonomo della parte finale della lett. d) emerge con maggiore nettezza nella fase di esecuzione del piano omologato. In tale fase la domanda di omologazione ha ormai esaurito la propria funzione, mentre possono rendersi necessarie nuove prestazioni professionali richieste dal debitore per l’attuazione e il buon esito dello strumento. 
La modifica della domanda da PRO a concordato preventivo non determina, di per sé, la riqualificazione dei crediti professionali già maturati in funzione della domanda di omologazione del PRO. Se il piano non viene omologato, tali crediti non acquistano la prededuzione prevista dalla lett. b). L’eventuale riconducibilità alla lett. c) richiede una distinta verifica del rapporto funzionale tra le prestazioni remunerate e la domanda di concordato preventivo: il solo passaggio da uno strumento all’altro non è sufficiente a fondarla. Restano comunque necessari l’apertura del concordato ai sensi dell’art. 47 e il rispetto del limite del settantacinque per cento. 
Per le attività anteriori alla modifica della domanda occorre quindi verificare l’esistenza di un concreto collegamento funzionale con il successivo concordato, senza desumerlo dal mero riutilizzo del lavoro già svolto. 
4.1.4 . Le prestazioni professionali della lett. d) e il rapporto con la prededuzione «in funzione»
Esaminate separatamente le varie fattispecie, occorre ora delimitarne i rispettivi ambiti. La parte finale della lett. d) non costituisce una fattispecie residuale alla quale ricondurre ogni attività professionale che non trovi agevole collocazione nelle lett. b) e c). 
Occorre invece verificare se la singola prestazione appartenga, per oggetto e funzione, alle attività specificamente disciplinate dalle lett. b) o c), oppure ricada nelle diverse ipotesi contemplate dalla parte finale della lett. d), perché richiesta dagli organi preposti o, se richiesta dal debitore, per il buon esito dello strumento. 
Il criterio non può essere esclusivamente cronologico. 
Come emerge dalle fattispecie esaminate, una prestazione resa dopo il deposito della domanda o dopo l’apertura dello strumento può ancora rientrare nelle lett. b) o c), quando resti direttamente riferibile agli atti da esse contemplati. Nello stesso periodo possono però essere richieste attività diverse, riconducibili alla parte finale della lett. d), perché richieste dagli organi preposti o, se dal debitore, per il buon esito dello strumento. 
La qualificazione deve pertanto essere compiuta sulla base della funzione concretamente svolta dalla singola prestazione. Il momento nel quale essa viene resa costituisce un elemento della verifica, ma non è, da solo, decisivo. 
Una specifica difficoltà di qualificazione riguarda le prestazioni professionali rese per la richiesta di misure cautelari. La lett. b) menziona espressamente, accanto ai crediti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del PRO, quelli relativi alla richiesta delle misure protettive, senza richiamare le misure cautelari. 
L’omissione non sembra tuttavia consentire di concludere automaticamente che le prestazioni necessarie per ottenere una misura cautelare siano sempre estranee alla prededuzione. Occorre anche in questo caso individuare la funzione concretamente svolta. 
Quando la prestazione sia direttamente riferibile alla tutela cautelare della domanda e al conseguimento dell’omologazione, può prospettarsi la sua riconduzione alla prima fattispecie della lett. b), quale credito professionale sorto «in funzione della domanda di omologazione». Quando invece la misura sia richiesta nell’ambito dello strumento per preservarne le condizioni di svolgimento e di buon esito, può venire in considerazione la parte finale della lett. d). 
La mancata menzione delle misure cautelari accanto a quelle protettive impedisce, tuttavia, di considerare pacifica l’una o l’altra qualificazione[10]. 
L’autonomia della fattispecie relativa alle prestazioni richieste dal debitore emerge con maggiore evidenza dopo l’omologazione, quando la domanda di accesso o di omologazione ha esaurito la propria funzione e possono rendersi necessarie nuove attività per l’esecuzione dello strumento. Ne offrono esempi l’art. 58, comma 2, per gli accordi di ristrutturazione e l’art. 118 bis per il concordato in continuità aziendale. 
Ciò non significa, peraltro, che ogni attività professionale successiva all’omologazione sia prededucibile. Anche in questa fase occorre verificare che la prestazione sia stata richiesta dagli organi preposti oppure, se richiesta dal debitore, sia concretamente riferibile al buon esito dello specifico strumento. 
Con riferimento alle prestazioni richieste dal debitore, l’espressione «per il buon esito dello strumento» sembra individuare la finalizzazione della prestazione, non introdurre una condizione sospensiva consistente nell’effettivo successo dello strumento. A differenza delle lett. b) e c), che subordinano espressamente la prededuzione all’omologazione o all’apertura del concordato, la lett. d) non contiene una corrispondente condizione di risultato. Il successivo insuccesso dello strumento non dovrebbe quindi, di per sé, eliminare la qualità prededucibile già acquistata in presenza dei requisiti previsti dalla fattispecie. 
La conclusione non è tuttavia pacifica. È stata prospettata anche una lettura più restrittiva, volta a collegare il «buon esito» a una condizione ulteriore per il riconoscimento della prededuzione. Il dato letterale sembra però deporre in senso diverso: quando il legislatore ha inteso subordinare la prededuzione al conseguimento di un determinato esito lo ha fatto espressamente nelle lett. b) e c), mentre una corrispondente condizione non compare nella lett. d)[11]. 
Resta distinta la fattispecie dei crediti sorti per la gestione del patrimonio o la continuazione dell’esercizio dell’impresa. Una prestazione professionale può presentare, nel caso concreto, elementi riferibili tanto alla gestione o alla continuità quanto al buon esito dello strumento; l’eventuale sovrapposizione richiede di verificare autonomamente i presupposti delle diverse fattispecie. 
La parte finale della lett. d) non può quindi essere trasformata in una nuova clausola generale di prededuzione professionale. Nella verifica del singolo credito occorre accertare che si tratti di una prestazione distinta da quelle specificamente disciplinate dalle lett. b) e c), che sia stata richiesta dagli organi preposti oppure, se richiesta dal debitore, presenti un concreto collegamento con il buon esito dello specifico strumento. 
La questione assume particolare rilievo per i crediti sorti dopo l’omologazione, alla luce della recente giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare, che ha escluso una generale prededuzione dei crediti sorti nell’esecuzione del concordato omologato. 
Il rapporto tra tale orientamento e la nuova fattispecie delle prestazioni richieste dal debitore introdotta nella lett. d) dal correttivo-ter sarà esaminato, insieme alla relativa casistica, nel § 5.7.
4.1.5 . I crediti professionali nel periodo concesso ai sensi dell’art. 44
La domanda presentata con riserva presenta una peculiarità, poiché durante il termine concesso dal tribunale il debitore può non avere ancora definitivamente individuato lo strumento nel quale proseguire. 
Le prestazioni professionali dirette alla scelta e alla predisposizione dello sbocco della domanda con riserva appartengono, per la loro funzione, all’area delle prededuzioni «in funzione» disciplinate dalle lett. b) e c). La disposizione concretamente applicabile va individuata alla luce dello sbocco successivo: lett. b), se la prestazione risulti riferibile alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del PRO e intervenga l’omologazione; lett. c), se sia riferibile alla domanda, alla proposta o al piano di concordato preventivo e la procedura venga aperta ai sensi dell’art. 47. 
Se la fase ex art. 44 si arresta senza che si verifichi la condizione richiesta dalla lett. b) o dalla lett. c), il credito professionale preparatorio non acquista per tale via la qualità prededucibile. L’eventuale prededuzione deve quindi trovare fondamento in un diverso titolo specificamente applicabile alla prestazione; la parte finale della lett. d) non può essere utilizzata come fattispecie residuale per eludere le condizioni proprie delle lett. b) e c). 
Diversa è l’attività professionale direttamente riferibile alla gestione del patrimonio o alla continuazione dell’esercizio dell’impresa durante il periodo di riserva: il relativo credito può ricadere, ricorrendone i presupposti, nella prima parte della lett. d). 
Una volta introdotto lo specifico strumento, le ulteriori prestazioni devono essere qualificate secondo la funzione concretamente svolta. Lo stesso incarico professionale può quindi generare crediti soggetti a titoli diversi di prededuzione. 
4.1.6 . La verifica del credito professionale
Limitando la verifica alle fattispecie professionali riconducibili alle lett. b)-d) dell’art. 6, il credito può trovare titolo: 
a) nelle lett. b) o c), quando derivi dalle prestazioni «in funzione» degli atti ivi specificamente individuati, con il limite del 75% e subordinatamente, rispettivamente, all’omologazione o all’apertura del concordato; 
b) nella prima parte della lett. d), quando sia legalmente sorto per una prestazione direttamente riferibile alla gestione del patrimonio del debitore o alla continuazione dell’esercizio dell’impresa; 
c) nella parte finale della lett. d), quando derivi da una prestazione professionale richiesta dagli organi preposti ovvero da una prestazione richiesta dal debitore per il buon esito dello strumento. 
Le tre fattispecie non sono separate da rigide cesure cronologiche. Occorre ricostruire la singola prestazione dalla quale il credito deriva, anche quando essa sia compresa in un incarico unitario protrattosi attraverso più fasi. 
Ai fini della verifica assumono quindi rilievo l’oggetto della prestazione, il momento nel quale il credito è sorto, la fase nella quale l’attività è stata resa, il soggetto che l’ha richiesta e la specifica funzione svolta. Per le lett. b) e c) deve inoltre essere verificato il successivo avveramento della condizione prevista dalla disposizione attributiva. 
Ne consegue che un unico incarico può generare una parte di credito prededucibile nella misura del 75%, una parte integralmente prededucibile in forza della lett. d) e, in ipotesi, una parte priva di prededuzione. La fattura unitaria non modifica la qualificazione delle singole prestazioni dalle quali il credito deriva. 
4.2 . I crediti della gestione: «crediti legalmente sorti» e «atti legalmente compiuti»
Un ulteriore nucleo della lett. d), distinto sul piano della fattispecie dalle prededuzioni professionali appena esaminate, riguarda i crediti legalmente sorti, durante la liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa. 
La fattispecie ha portata generale e non è riferita a una particolare categoria soggettiva di creditori. Vi possono rientrare, secondo il concreto svolgimento della gestione, crediti derivanti da forniture, servizi, rapporti di lavoro, locazioni, utenze, manutenzioni e, più in generale, dalle obbligazioni assunte per la gestione del patrimonio o la prosecuzione dell’attività. 
Anche un professionista può esserne titolare quando la prestazione abbia direttamente tale oggetto. Ciò non consente, tuttavia, di ricondurre a questa fattispecie attività che appartengono, per la loro specifica funzione, alle diverse previsioni delle lett. b) e c) o alla parte finale della lett. d). 
Il dato cronologico è necessario ma non sufficiente. La norma richiede che il credito sia sorto per la gestione del patrimonio o la continuazione dell’esercizio dell’impresa e lo qualifica inoltre come «legalmente sorto». 
Quest’ultima espressione impone di considerare il regime giuridico nel quale l’obbligazione è stata assunta, senza però poter essere identificata automaticamente con la diversa formula degli «atti legalmente compiuti» utilizzata dall’art. 46, comma 4. 
L’art. 46, comma 4, costituisce infatti un’autonoma disposizione attributiva della prededuzione: i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. La previsione deve essere letta insieme alle regole che, nella singola fase o nello specifico strumento, determinano quali atti il debitore possa compiere e a quali condizioni. 
L’art. 46, comma 4, trova applicazione nel concordato preventivo e nella fase prenotativa alla quale l’art. 44, comma 1bis, ne estende gli effetti; può inoltre operare negli altri strumenti quando una specifica disposizione ne richiami la disciplina. Non costituisce, invece, una disciplina generale degli atti di gestione indistintamente applicabile a ogni strumento. 
Non esiste quindi un’equivalenza necessaria tra il credito «legalmente sorto» ai sensi dell’art. 6, lett. d), e quello sorto per effetto di un «atto legalmente compiuto» ai sensi dell’art. 46, comma 4: le due fattispecie possono sovrapporsi, ma conservano struttura e presupposti distinti. 
La prima attribuisce rilievo al fatto che il credito sia sorto per la gestione del patrimonio o la continuazione dell’impresa; la seconda collega la prededuzione al rapporto causale tra il credito e uno specifico atto del debitore compiuto nel rispetto del regime ad esso applicabile. 
La legalità dell’atto deve quindi essere verificata secondo la disciplina concretamente applicabile nella fase o nello strumento considerato. Ciò non significa che la prededuzione ex art. 46, comma 4, presupponga sempre un’autorizzazione giudiziale: l’autorizzazione è necessaria soltanto quando sia richiesta dal regime dello specifico atto. 
Nel concordato preventivo l’art. 46 distingue gli atti che il debitore può compiere da quelli soggetti ad autorizzazione; nel PRO l’art. 64bis richiama espressamente i commi 4 e 5 dell’art. 46 e detta un proprio regime della gestione dell’impresa. La verifica della «legalità» dell’atto deve dunque essere condotta sulla base della disciplina applicabile al caso concreto, non attraverso un modello autorizzativo unitario. 
L’autorizzazione dell’atto va inoltre distinta dal perimetro dei crediti che acquistano la prededuzione per effetto di esso: l’eventuale controllo giudiziale sull’operazione non estende tale qualità a qualsiasi obbligazione successivamente collegata, in senso economico o occasionale, al medesimo rapporto. 
La prededuzione presuppone che il credito costituisca effettivamente un effetto dell’atto legalmente compiuto. 
Le conseguenze applicative di questa distinzione emergono con particolare chiarezza nella casistica relativa agli atti di gestione e saranno esaminate nel § 5.2. 
La natura professionale del credito non esclude, in astratto, l’applicazione dell’art. 46, comma 4, quando esso derivi da un autonomo atto legalmente compiuto dal debitore; resta tuttavia necessario evitare che tale disposizione venga utilizzata per sottrarre ai limiti e alle condizioni delle lett. b) e c) prestazioni che, per oggetto e funzione, ricadono nelle fattispecie da esse specificamente disciplinate. 
Anche l’individuazione del momento in cui il credito è sorto deve essere compiuta secondo la disciplina sostanziale del rapporto. La data della fattura, della registrazione contabile o del pagamento non consente, da sola, di collocare il credito in una diversa fase della vicenda né di determinarne il titolo prededucibile. 
In sede di verifica occorre quindi ricostruire, nell’ordine: il momento genetico del credito; la funzione della prestazione o dell’obbligazione; il regime dell’atto dal quale il credito deriva; la specifica disposizione dalla quale si pretende di ricavare la prededuzione. 
Confondere questi quattro piani costituisce una delle principali fonti di errore nella qualificazione dei crediti della gestione. 
5 . La verifica della prededuzione nei casi concreti
Quando il percorso di regolazione della crisi non raggiunge l’esito previsto e il credito viene fatto valere nella successiva liquidazione giudiziale, l’analisi si sposta dalla ricostruzione astratta delle fattispecie alla verifica del rango concretamente richiesto. 
La difficoltà aumenta quando il credito proviene da una vicenda articolata attraverso più fasi o strumenti. 
I casi che seguono esaminano, attraverso la giurisprudenza, i principali problemi che emergono nell’applicazione concreta delle regole sin qui ricostruite. 
Resta fermo che incombe sul creditore l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito e i presupposti della prededuzione invocata. La verifica procede su due piani logicamente distinti: anzitutto l’esistenza e l’ammontare del credito; soltanto dopo, la sua eventuale collocazione in prededuzione. 
Questioni quali l’effettivo svolgimento della prestazione, l’esatto adempimento, la spettanza e la misura del compenso attengono al primo piano e precedono logicamente la verifica del rango. 
5.1 . I crediti professionali
Per i crediti professionali, la casistica mostra problemi che non si esauriscono nella verifica delle condizioni poste dalle lett. b) e c). Vengono in rilievo, in particolare, le prestazioni rese per il concordato semplificato, gli incarichi tecnici funzionali alla predisposizione o all’esecuzione dello strumento e le prestazioni professionali direttamente riferibili alla gestione del patrimonio o alla continuazione dell’impresa. 
5.1.1 . Il professionista che predispone il concordato semplificato
Un primo caso concreto riguarda il professionista incaricato di assistere il debitore nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato. 
La questione è stata affrontata da Cass. 8 febbraio 2026, n. 2779, in una vicenda nella quale la proposta prevedeva la prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione del concordato semplificato. La pronuncia applica, ratione temporis, l’art. 6 nella formulazione anteriore al correttivo-ter, pur richiamando nella motivazione anche la successiva modifica normativa[12]. 
La Corte ne ha escluso la prededuzione, osservando che l’art. 6 CCII ha sostituito alla precedente clausola aperta dell’art. 111 L. fall. un sistema nel quale le fattispecie attributive sono specificamente individuate dalla legge. 
La motivazione è particolarmente netta. Secondo la Corte, l’art. 6 «perimetra l’area della prededucibilità» dei crediti professionali in funzione delle sole fattispecie espressamente considerate dalle lett. b) e c); le disposizioni in materia hanno carattere eccezionale e tassativo e non consentono un’estensione analogica al di fuori dei casi previsti. La soppressione del precedente binomio occasionalità-funzionalità viene letta, inoltre, come scelta consapevole del legislatore diretta a restringere l’area della prededuzione. 
Ne deriva, per la Corte, che l’omessa previsione del credito del professionista che assiste il debitore nella predisposizione del concordato semplificato non integra una lacuna suscettibile di essere colmata per analogia. La decisione respinge così espressamente l’impostazione, prospettata nel ricorso anche sulla base di precedenti di merito, volta ad estendere la lett. c) a situazioni ritenute assimilabili al concordato preventivo. Il principio enunciato è che il credito per l’assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda ex art. 25 sexies non rientra nelle ipotesi tipiche e tassative dell’art. 6. 
Assume rilievo anche il modo nel quale la Corte interpreta il rinvio contenuto nell’art. 25 sexies, comma 2. Il richiamo agli «effetti» dell’art. 6 dalla data di pubblicazione del ricorso non consente di attribuire prededuzione alle attività professionali anteriori alla domanda. Esso lascia invece aperta, secondo la stessa decisione, la possibilità di riconoscere la prededuzione ai crediti maturati per attività professionali propriamente «endoconcorsuali», ove riconducibili alla lett. d). 
La pronuncia presenta quindi un interesse che supera il caso del concordato semplificato: conferma un metodo di lettura dell’art. 6 fondato sulla tipicità della fattispecie attributiva e preclude il ricorso all’analogia per ricostruire titoli di prededuzione non espressamente previsti. 
Sul piano della coerenza sistematica, la scelta può tuttavia lasciare qualche perplessità. Il concordato semplificato, pur strutturalmente distinto dal concordato preventivo, può richiedere prestazioni professionali complesse e decisive per la predisposizione della proposta e del piano; l’esclusione radicale della prededuzione per tali attività crea quindi una differenza di trattamento che, pur ritenuta dalla Corte consapevole e non irragionevole, non sembra necessariamente imposta dalla diversa struttura degli strumenti. Il dato positivo, tuttavia, dopo Cass. n. 2779/2026, lascia poco spazio a ricostruzioni analogiche.
5.1.2 . Le prestazioni successive all’apertura del concordato
Il caso riguarda l’attività professionale iniziata per la predisposizione del concordato e proseguita dopo l’apertura della procedura. 
La fattispecie emerge con chiarezza da Cass. 30 giugno 2022, n. 20949[13]. 
Il professionista aveva assistito la società in funzione dell’apertura del concordato, con procedura successivamente aperta, e l’attività aveva riguardato anche modifiche e rettifiche della proposta intervenute successivamente all’ammissione e prima del voto dei creditori. La Corte considera espressamente la prestazione nella sua complessità, comprendendovi le «modifiche successive ma antecedenti la fase del voto». 
Il dato conserva interesse nel sistema vigente. L’apertura ex art. 47 non costituisce, di per sé, il momento oltre il quale ogni successiva prestazione professionale debba essere sottratta alla lett. c). Se l’attività continua ad avere ad oggetto la proposta o il piano — mediante integrazioni, modificazioni o adeguamenti — resta necessario verificare se il relativo credito sia ancora riconducibile alla fattispecie specificamente contemplata dalla disposizione. 
Diverso è il caso in cui, dopo l’apertura, venga richiesta una nuova prestazione, non più riferibile alla predisposizione o alla modificazione della proposta e del piano: occorre allora verificare se essa rientri nella parte finale della lett. d). 
La distinzione è particolarmente rilevante in sede di verifica quando la domanda del professionista comprenda, sotto un unico incarico o in un’unica parcella, attività rese prima e dopo l’apertura: la cesura temporale non basta; occorre individuare l’oggetto delle singole prestazioni. 
5.1.3 . Attestatori, stimatori e consulenti tecnici
Una posizione specifica è quella dei professionisti chiamati a rendere attestazioni, perizie di stima, valutazioni aziendali o altre consulenze tecniche necessarie alla costruzione o al successivo sviluppo dello strumento. 
Nel concordato preventivo, quando tali prestazioni siano direttamente riferibili alla presentazione della domanda, alla proposta o al piano, il relativo credito può rientrare nella lett. c). La disposizione non riserva infatti la prededuzione all’attestatore, ma riguarda in generale i crediti professionali sorti in funzione degli atti da essa individuati. Perizie estimative e consulenze specialistiche possono quindi ricadere nella medesima fattispecie quando costituiscano parte della costruzione tecnica della proposta o del piano. 
La casistica offre esempi concreti. Cass. 30 maggio 2022, n. 17377 e Cass. 24 marzo 2026, n. 7000 riguardano crediti dell’attestatore riferiti a concordati non giunti all’apertura; nel sistema vigente la soluzione trova oggi fondamento diretto nella condizione prevista dalla lett. c).[14] 
Quando tali prestazioni siano riconducibili alla lett. c), la prededuzione opera nei limiti del 75% del credito accertato; il residuo conserva il trattamento spettante secondo la natura del credito e le eventuali cause di prelazione. 
Quando la prestazione tecnica interviene nel corso dello strumento, la sua qualificazione dipende dalla funzione concretamente svolta. Se l’attività resta riferibile alla proposta, al piano o al conseguimento dell’omologazione, può continuare a trovare applicazione la fattispecie professionale specifica delle lett. b) o c); se costituisce invece una nuova attività richiesta nella successiva attuazione dello strumento, può venire in considerazione la parte finale della lett. d). 
La distinzione emerge con particolare chiarezza negli accordi di ristrutturazione: il rinnovo dell’attestazione previsto dall’art. 58 prima dell’omologazione resta funzionale al percorso volto a conseguirla; quello richiesto dal comma 2 dopo l’omologazione per modifiche sostanziali necessarie all’esecuzione degli accordi appartiene invece a una fase diversa e può, ricorrendone i presupposti, trovare titolo nella lett. d). 
Resta distinta l’ipotesi della consulenza direttamente riferibile alla gestione del patrimonio o alla continuazione dell’impresa, riconducibile alla prima parte della lett. d).
5.1.4 . Le prestazioni professionali relative alla gestione
Anche dopo l’accesso allo strumento possono essere conferiti incarichi professionali estranei alla predisposizione della domanda, della proposta o del piano. In questi casi il problema non è quello delle lett. b) e c), ma l’eventuale riconducibilità del credito alla gestione del patrimonio o alla continuazione dell’esercizio dell’impresa ai sensi della prima parte della lett. d). 
Un esempio particolarmente significativo è offerto da Cass. 23 aprile 2025, n. 10652.[15] 
Dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva, un avvocato era stato incaricato di impugnare avvisi di accertamento tributario. La controversia sulla prededuzione riguardava quindi una prestazione professionale sorta durante il percorso concordatario, ma non resa per predisporre il concordato. 
La Corte, applicando la disciplina previgente, ha escluso che l’introduzione del giudizio potesse essere qualificata automaticamente come atto conservativo o di ordinaria amministrazione e ha richiesto una valutazione concreta dell’atto, della sua incidenza sul patrimonio e, ove necessario, del relativo regime autorizzativo. 
Trasposto nel CCII, il caso consente di isolare la questione che interessa in sede di verifica: un credito professionale può trovare titolo nella prima parte della lett. d) quando la prestazione sia direttamente riferibile alla gestione del patrimonio o alla continuazione dell’impresa, senza che la natura professionale del credito lo attragga nelle lett. b) o c). Resta naturalmente da verificare, secondo quanto già esaminato nel § 4.2, che il credito sia legalmente sorto nella fase considerata. 
Il medesimo professionista può quindi maturare, nel corso dello stesso percorso, crediti soggetti a titoli diversi: lett. b) o c) per l’attività funzionale all’accesso, prima parte della lett. d) per un distinto incarico di gestione, parte finale della stessa disposizione per le ulteriori prestazioni che ne presentino i presupposti.
5.2 . I crediti della gestione: natura dell’atto, autorizzazione e perimetro del credito
Per i crediti della gestione[16], la prima verifica riguarda il requisito della loro legale insorgenza. Come già osservato, esso non coincide necessariamente con la diversa nozione di credito sorto per effetto di un «atto legalmente compiuto» ai sensi dell’art. 46, comma 4. Nella pratica, tuttavia, i due profili frequentemente si incontrano: quando il credito deriva da un atto del debitore soggetto a uno specifico regime autorizzativo, occorre anzitutto verificare se quell’atto potesse essere compiuto liberamente o richiedesse autorizzazione. 
La casistica mostra quindi che il dato temporale non basta: occorre individuare l’atto dal quale il credito deriva, qualificarlo e verificarne il regime nella fase in cui è stato compiuto. 
Cass. 3 gennaio 2025, n. 82, relativa a crediti per forniture di beni e servizi maturati durante un concordato con riserva, ha ribadito che la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non può essere operata considerando soltanto la natura astratta dell’atto. Occorre valutarne, nel concreto contesto della crisi, l’incidenza sul patrimonio del debitore e sugli interessi dei creditori. Ne consegue che neppure un’operazione appartenente all’attività normalmente esercitata dall’impresa può essere considerata, per ciò solo, atto di ordinaria amministrazione.[17] 
La necessità di una valutazione concreta emerge ancora più chiaramente da Cass. 24 gennaio 2025, n. 1730. Il credito derivava da servizi di marketing prestati dopo il deposito della domanda con riserva. La Corte ha rilevato che, in mancanza di indicazioni sul tipo di proposta e sul contenuto del piano che il debitore intendesse presentare, non era possibile qualificare l’atto come ordinario sulla sola base della sua appartenenza alla gestione corrente. Per valutare l’incidenza dell’operazione è necessaria, secondo l’espressione utilizzata dalla decisione, una pur minima discovery sul piano. La pronuncia richiama sul punto anche l’attuale disciplina dell’art. 46 CCII.[18] 
Lo stesso criterio trova applicazione quando l’operazione si inserisca in un rapporto già esistente. Cass. 18 maggio 2026, n. 14638 ha esaminato la proroga, durante il concordato con riserva, di una fideiussione ormai scaduta. La Corte non l’ha considerata mera prosecuzione del rapporto originario, ma assunzione di una nuova obbligazione, qualificandola come atto di straordinaria amministrazione soggetto a specifica autorizzazione. Il precedente è particolarmente utile perché mostra che la continuità economica del rapporto non esclude che venga compiuto, sul piano giuridico, un nuovo atto del quale deve essere autonomamente verificato il regime.[19] 
Il medesimo criterio vale per gli incarichi professionali, come mostra Cass. 23 aprile 2025, n. 10652, già esaminata nel paragrafo precedente. 
Un secondo ordine di problemi riguarda il perimetro dell’atto legalmente compiuto o autorizzato. Non è sufficiente che nel rapporto dal quale trae origine la pretesa sia intervenuto un atto autorizzato: il credito per il quale viene richiesta la prededuzione deve derivare proprio da quell’atto. 
Il punto emerge da Cass. 3 giugno 2026, n. 17759. Con riferimento alla disciplina previgente, la Corte ha escluso che l’autorizzazione concessa per una transazione potesse estendere la prededuzione a un credito risarcitorio derivante da vizi occulti estranei all’atto sottoposto al controllo giudiziale. L’autorizzazione non si comunica quindi a tutte le obbligazioni comunque riconducibili al rapporto economico nel quale l’atto si inserisce: occorre verificare il fatto generatore dello specifico credito insinuato.[20] 
I precedenti consentono così di tradurre in termini applicativi la distinzione già svolta nel § 4.2. Nella verifica di un credito della gestione occorre chiedersi, in concreto, quale atto lo abbia generato, quale fosse il regime di quell’atto nella fase considerata e se il credito fatto valere rientri effettivamente nel suo perimetro. Nel concordato preventivo e nella fase ex art. 44 assume rilievo anche l’art. 46, comma 4; negli altri casi la verifica torna alla fattispecie dei crediti legalmente sorti per la gestione del patrimonio o la continuazione dell’impresa prevista dall’art. 6, comma 1, lett. d), salvo l’operatività di specifiche disposizioni dello strumento.
5.3 . Forniture, utenze e rapporti contrattuali pendenti
Le forniture, le utenze e gli altri rapporti contrattuali dell’impresa richiedono una distinta verifica quando il credito non deriva da un nuovo contratto o da una modificazione del rapporto, ma dalla prosecuzione di un contratto già pendente al momento della domanda. 
Nella fase aperta da una domanda ex art. 44, la prosecuzione del rapporto non richiede, di per sé, una specifica autorizzazione. Se il contratto continua a essere eseguito e le prestazioni successive alla domanda sono rese per la gestione del patrimonio o la continuazione dell’impresa, il relativo credito può rientrare nella prima parte dell’art. 6, comma 1, lett. d); nel perimetro in cui opera l’art. 46, comma 4, viene inoltre in considerazione la prededuzione dei crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore. 
La successiva rinuncia alla domanda non fa, di per sé, venir meno la prededuzione già acquisita. Sotto la disciplina previgente, Cass. 29 maggio 2019, n. 14713, decidendo proprio su crediti sorti dopo una domanda di concordato con riserva successivamente rinunciata, ha affermato che i crediti dei terzi scaturenti da atti legalmente compiuti sono in astratto prededucibili nella successiva procedura liquidatoria anche in caso di rinuncia, quando non vi sia discontinuità dello stato di insolvenza. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. 25 novembre 2019, n. 30697. Nel CCII il problema della conservazione della qualità trova oggi disciplina nell’art. 6, comma 2.[21] 
La distinzione resta però ancorata al momento genetico della singola obbligazione. Il credito relativo a una fornitura eseguita prima della domanda conserva il rango proprio del credito anteriore, anche se fatturato o divenuto esigibile successivamente; viceversa, il credito corrispondente a beni consegnati, energia consumata, servizi resi o altre prestazioni eseguite dopo la domanda deve essere qualificato sulla base della disciplina applicabile a quella fase. 
Questo criterio assume particolare rilievo nei rapporti continuativi. Una medesima somministrazione, utenza, locazione, subfornitura o consulenza periodica può quindi generare, senza alcuna contraddizione, crediti anteriori e crediti prededucibili. Ciò che rileva non è l’unicità del contratto, ma il momento in cui sorgono le singole obbligazioni e il titolo normativo che ne governa il rango. 
Diverso è il caso in cui, durante il percorso, il rapporto venga modificato, prorogato, rinnovato o altrimenti trasformato. In tal caso occorre verificare se si sia in presenza della semplice esecuzione del contratto pendente oppure di un nuovo atto del debitore, eventualmente soggetto al regime autorizzativo esaminato nel § 5.2. È in questa prospettiva che assume rilievo, ad esempio, Cass. 18 maggio 2026, n. 14638. 
Quando trova applicazione il regime proprio del concordato preventivo, viene inoltre in rilievo l’art. 97. Il comma 11 distingue l’indennizzo conseguente alla sospensione o allo scioglimento dai crediti «legalmente sorti per effetto del contratto» nel periodo individuato dalla disposizione, per i quali resta ferma la prededuzione. 
La disposizione non va però applicata indistintamente a ogni fase aperta dalla domanda ex art. 44. In tale fase l’art. 44, comma 1 bis, rende immediatamente applicabile la disciplina dell’art. 46; il regime proprio dei contratti pendenti nel concordato presuppone invece che ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni che ne consentono l’operatività nella fase prenotativa.[22] 
In sede di verifica, il controllo deve pertanto distinguere almeno tre ipotesi: prestazioni anteriori alla domanda; prestazioni successive rese in esecuzione del rapporto pendente; obbligazioni derivanti da modificazioni o nuovi atti relativi al rapporto. Soltanto dopo tale distinzione può essere individuato il corretto titolo della prededuzione. 
5.4 . I finanziamenti: identità del credito e permanenza del rango
Quando nella successiva liquidazione giudiziale viene chiesta la prededuzione di un credito finanziario, la questione non è più quella di individuare in astratto le fattispecie che possono attribuire il rango, già esaminate nel § 2.1, ma verificare se il credito insinuato corrisponda effettivamente al finanziamento al quale la legge aveva attribuito la prededuzione. 
La casistica pone, in particolare, due problemi: l’identità del debitore rispetto al quale è maturata la prededuzione e la permanenza del rango quando il finanziamento originario sia stato successivamente modificato o sostituito. 
Il primo profilo emerge da Cass. 13 agosto 2024, n. 22772. La Corte ha escluso che la prededuzione maturata rispetto alla procedura di un determinato debitore possa essere fatta valere nella procedura di un diverso soggetto per il solo fatto che tra i due vi sia continuità economica o che l’attività aziendale sia stata trasferita. La qualità prededucibile resta collegata al rapporto e alla procedura rispetto ai quali ne sono maturati i presupposti.[23]
Il precedente è particolarmente rilevante quando la continuità sia stata realizzata mediante cessione d’azienda, trasferimento di complessi produttivi o altre operazioni che determinino il passaggio dell’attività a un diverso soggetto. In sede di verifica non basta allora ricostruire la destinazione economica del finanziamento, ma occorre accertare nei confronti di quale debitore sia sorto il credito e nell’ambito di quale percorso abbia acquistato la qualità prededucibile. 
Diversa è l’ipotesi in cui rimangano invariati i soggetti, ma il rapporto finanziario venga successivamente modificato. Cass. 20 giugno 2026, n. 20959 ha esaminato finanziamenti originariamente assistiti da prededuzione e successivamente rinegoziati, dopo l’omologazione del concordato, nell’ambito di una diversa operazione di risanamento. La Corte ha escluso che il rango originario si comunicasse automaticamente ai crediti derivanti dalla successiva rinegoziazione, valorizzando l’autonomia delle nuove obbligazioni rispetto al rapporto iniziale.[24] 
La mera continuità economica tra le due operazioni non è quindi sufficiente. In presenza di proroghe, rinegoziazioni, novazioni o nuovi accordi occorre verificare se il credito fatto valere costituisca ancora attuazione dell’obbligazione originariamente assistita dalla prededuzione oppure trovi titolo in una nuova operazione, rispetto alla quale devono essere autonomamente verificati i presupposti del rango. 
I presupposti della fattispecie attributiva restano quelli già esaminati nel § 2.1; qui occorre verificare che il credito insinuato sia proprio quello al quale la prededuzione era stata attribuita.
5.5 . Le spese di lite: giudizi pendenti e nuove iniziative processuali
Un caso specifico riguarda il credito derivante dalla condanna alle spese pronunciata, dopo l’accesso allo strumento, in un giudizio instaurato anteriormente. 
Sotto la legge fallimentare la questione è stata affrontata distinguendo il momento nel quale il credito per le spese viene concretamente ad esistenza dal fatto al quale esso deve essere ricondotto ai fini concorsuali. Cass. 5 febbraio 2025, n. 2844, ha ritenuto concorsuale il credito derivante dalla condanna alle spese intervenuta durante il concordato in relazione a una controversia anteriore, valorizzandone il carattere accessorio rispetto al diritto sostanziale dedotto in giudizio. La Corte ha inoltre escluso la prededuzione funzionale, rilevando che il credito dell’avversario processuale del debitore non era diretto alla realizzazione degli scopi della procedura. 
La medesima impostazione è stata recentemente seguita da Trib. Spoleto 19 gennaio 2026. La decisione precisa che il credito per le spese sorge con la pronuncia giudiziale, ma trae la propria radice causale dalla domanda proposta anteriormente alla procedura. La sopravvenienza della sentenza non è quindi sufficiente a sottrarre il credito al concorso quando il giudizio costituisca la fisiologica prosecuzione di una controversia già pendente[25]. 
La distinzione conserva rilievo nel CCII, ma deve essere coordinata con la diversa struttura delle fattispecie di prededuzione. Anche quando la sentenza interviene dopo la domanda, occorre comunque individuare una specifica disposizione che gli conferisca tale qualità. Per le spese derivanti dalla mera prosecuzione di un giudizio anteriore non sembra sufficiente né la circostanza che la condanna intervenga dopo la domanda, né il fatto che il processo sia proseguito durante lo strumento. 
Diverso è il caso in cui, dopo l’accesso, il debitore assuma una nuova e autonoma iniziativa processuale. L’art. 46, comma 4, attribuisce infatti la prededuzione ai crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore. Se la condanna alle spese consegue a una causa introdotta dopo la domanda, o a un distinto atto processuale che determina autonomamente l’insorgenza del relativo rischio, può quindi porsi il problema della riconducibilità del credito a tale disposizione. La verifica deve riguardare tanto il nesso causale tra l’atto e il credito quanto la conformità dell’iniziativa al regime applicabile alla gestione del patrimonio nella fase considerata, secondo i criteri già esaminati nel § 5.2. 
Non sembra perciò possibile ricavare una regola unitaria dalla sola data della sentenza. Nel giudizio già pendente, la pronuncia successiva può determinare la concreta insorgenza del credito senza recidere il collegamento con la controversia anteriore; quando invece il credito derivi da una nuova attività processuale posta in essere dopo l’accesso, deve essere autonomamente verificata l’eventuale applicazione dell’art. 46, comma 4, o di altra specifica fattispecie attributiva della prededuzione. 
Lo stesso criterio vale per le controversie sorte o proseguite dopo l’omologazione. In tale fase non è sufficiente il collegamento temporale con l’esecuzione dello strumento: l’eventuale prededuzione deve essere ricondotta, secondo la natura dell’obbligazione e dell’attività processuale dalla quale deriva, a una delle fattispecie previste dall’art. 6 o da altra disposizione del Codice.
5.6 . I crediti tributari e previdenziali
La distinzione tra credito anteriore e credito sorto nel corso dello strumento va operata con riguardo al fatto costitutivo dell’obbligazione, e non al momento nel quale la pretesa viene accertata, liquidata o iscritta a ruolo. 
Il principio è ribadito da Cass. 23 luglio 2026, n. 23908, relativa a un credito IVA risultante da controllo automatizzato. La Corte afferma che l’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto cui la legge ricollega il tributo, mentre la successiva attività dell’amministrazione finanziaria attiene all’esercizio del diritto di credito. Se il presupposto impositivo si è verificato anteriormente all’apertura della procedura, il credito è quindi anteriore, anche se l’accertamento, l’iscrizione a ruolo o la cartella intervengono successivamente.[26] 
Il criterio assume rilievo diretto anche ai fini della prededuzione. L’art. 6, comma 1, lett. d), richiede infatti che il credito sia legalmente sorto successivamente alla domanda per la gestione del patrimonio o la continuazione dell’esercizio dell’impresa. Non è quindi sufficiente che il debito divenga esigibile o venga formalmente accertato dopo la domanda: occorre che in tale fase si sia verificato il fatto dal quale l’obbligazione trae origine. 
Un’applicazione particolarmente significativa è offerta da Cass. 27 gennaio 2025, n. 1859, relativa alle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendenti durante un concordato con riserva. La Corte distingue le ritenute riferite alle retribuzioni anteriori alla domanda da quelle relative alle retribuzioni maturate successivamente. Le prime costituiscono debiti pregressi; le seconde sorgono invece durante la gestione provvisoria e devono essere versate secondo la disciplina ordinaria, trattandosi di obbligazioni generate dalla prosecuzione dell’attività d’impresa.[27] 
La pronuncia è utile perché qualifica espressamente come prededucibile il credito relativo alle ritenute sorte in corso di procedura, richiamando, quale corrispondente disciplina vigente, l’art. 6, comma 1, lett. d), CCII. 
Lo stesso arresto consente di distinguere il credito tributario principale dalle conseguenze del suo mancato adempimento. Per le ritenute sorte durante la procedura, il mancato o tardivo versamento determina la maturazione di interessi e sanzioni; per quelle anteriori alla domanda, invece, la Corte esclude la sanzionabilità del ritardo nel periodo in cui il pagamento non poteva essere legittimamente eseguito senza autorizzazione. 
Quanto al rango, le due voci non sono però assimilabili. Gli interessi seguono il trattamento del credito prededucibile, poiché l’art. 222, comma 2, prevede espressamente il soddisfacimento dei crediti prededucibili per capitale, interessi e spese. Per le sanzioni manca invece una disposizione corrispondente: il relativo credito trova il proprio fatto costitutivo nella violazione dell’obbligo tributario e la sua eventuale prededucibilità non può essere desunta automaticamente dal rango del tributo principale.[28] 
In sede di verifica occorre pertanto ricostruire separatamente, per ciascuna voce, il fatto generatore e il momento della sua verificazione. Per l’IVA assumono rilievo le operazioni imponibili; per le ritenute, le retribuzioni e i relativi pagamenti cui è collegato l’obbligo di versamento; per i contributi previdenziali, il periodo di lavoro dal quale nasce l’obbligazione contributiva. Solo i crediti effettivamente sorti nella fase successiva alla domanda possono essere ricondotti, ricorrendone gli ulteriori presupposti, alla fattispecie dell’art. 6, comma 1, lett. d). 
I crediti tributari e previdenziali sorti dopo l’omologazione devono invece essere esaminati alla luce della disciplina della fase esecutiva dello strumento.
5.7 . I crediti sorti dopo l’omologazione
Il trattamento dei crediti maturati nella fase di esecuzione del concordato preventivo ha rappresentato, sotto la legge fallimentare, uno dei principali terreni di applicazione della prededuzione funzionale. 
Un primo orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto la prededuzione alle obbligazioni assunte dopo l’omologazione quando risultassero strumentali all’attuazione del piano. Cass. 9 settembre 2016, n. 17911 aveva valorizzato la conformità delle forniture al piano industriale approvato; Cass. 10 gennaio 2018, n. 380 aveva riconosciuto il rango al credito derivante da una fornitura di energia necessaria alla prosecuzione dell’attività; Cass. 14 maggio 2018, n. 12044 aveva seguito lo stesso orientamento. Ancora Cass. 3 gennaio 2023, n. 43, pur negando nel caso concreto la prededuzione a un finanziamento risultato estraneo alle esigenze attuative del concordato, richiamava quell’impostazione e ammetteva, in linea di principio, che anche contratti stipulati dopo l’omologazione potessero generare crediti prededucibili quando conformi al piano e diretti alla sua attuazione.[29] 
L’impostazione è stata espressamente superata da Cass. 18 aprile 2025, n. 10307. La Corte, rileggendo l’art. 111, comma 2, L. fall. alla luce delle Sezioni Unite n. 42093/2021, ha escluso che i crediti sorti dopo la chiusura del concordato possano essere qualificati come prededucibili per il solo fatto di essere funzionali alla sua esecuzione. L’art. 111 contemplava infatti i crediti sorti «in occasione» o «in funzione» della procedura, non una distinta categoria di crediti sorti «in esecuzione» del concordato. Con l’omologazione la procedura si chiude ai sensi dell’art. 181 L. fall.; le obbligazioni successivamente assunte dall’imprenditore tornato in bonis rimangono quindi estranee alla procedura ormai conclusa, salvo che una specifica disposizione attribuisca loro la prededuzione.[30] 
Il caso riguardava crediti dell’amministrazione finanziaria per ritenute non versate, IVA e imposta di registro sorti, almeno in parte, durante la fase di esecuzione di un concordato preventivo in continuità successivamente seguito dal fallimento. La natura tributaria dei crediti non costituisce però la ragione decisiva della decisione: il principio è costruito sulla delimitazione temporale della procedura e sull’assenza, nell’art. 111 L. fall., di una generale prededuzione dei crediti sorti in esecuzione del concordato. 
Il revirement è stato rapidamente consolidato. Cass. 3 luglio 2025, n. 18047 lo ha applicato a crediti derivanti da forniture effettuate durante l’esecuzione di un concordato in continuità; Cass. 31 marzo 2026, n. 7814 ai canoni di locazione maturati dopo l’omologazione, escludendo che la permanenza di compiti di vigilanza o di altri effetti del concordato sia sufficiente a protrarre la procedura ai fini della prededuzione.[31]
La medesima cesura temporale è stata applicata ai crediti professionali. Cass. 3 ottobre 2025, n. 26694 ha cassato la decisione che aveva riconosciuto la prededuzione al credito di un avvocato per attività difensiva svolta, dopo l’omologazione, nell’interesse del liquidatore della società in concordato. La Corte richiama espressamente Cass. n. 10307/2025 e rileva che il credito era maturato quando la società era già tornata in bonis. La qualità dell’incarico e il suo collegamento con l’esecuzione concordataria non erano quindi sufficienti, nel sistema dell’art. 111 L. fall., a fondare il rango.[32] 
Nello stesso senso, sotto il diverso profilo dell’identità del credito, si colloca Cass. 20 giugno 2026, n. 20959, già esaminata nel § 5.4: la prededuzione del finanziamento originario non si trasmette automaticamente alle nuove obbligazioni sorte dalla successiva rinegoziazione. 
Per la legge fallimentare il principio può quindi ritenersi ormai definito: la mera funzionalità dell’obbligazione all’esecuzione del concordato omologato non attribuisce prededuzione nella successiva procedura. 
Il CCII impone, però, una verifica ulteriore. Anche l’art. 113 stabilisce che la procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione, dato che depone contro la qualificazione generalizzata come prededucibili dei debiti assunti successivamente dall’imprenditore nella prosecuzione dell’attività. La prima parte dell’art. 6, comma 1, lett. d), utilizza però una formulazione diversa dall’art. 111 L. fall., riferendosi ai crediti legalmente sorti «successivamente alla domanda di accesso» per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, senza indicare espressamente nell’omologazione il termine finale della fattispecie. 
Il dato testuale impedisce di trasferire automaticamente al CCII il principio elaborato con riferimento all’art. 111 L. fall.; non consente, però, neppure di affermare che ogni obbligazione assunta nella gestione successiva all’omologazione sia per ciò solo prededucibile. Una simile lettura trasformerebbe la prima parte della lett. d) in una fonte potenzialmente indefinita di prededuzione dei normali debiti dell’impresa tornata in bonis e si coordinerebbe difficilmente sia con la chiusura della procedura prevista dall’art. 113, sia con l’esistenza di specifiche fattispecie attributive riferite alla fase esecutiva, come quella dei finanziamenti disciplinati dall’art. 101.[33]
La verifica deve essere quindi compiuta sul singolo credito. La previsione del costo nel piano, la sua considerazione nei flussi e la valutazione contenuta nell’attestazione possono dimostrare che l’obbligazione era contemplata nell’esecuzione dello strumento, ma non costituiscono autonomo titolo di prededuzione. Occorre individuare una fattispecie dell’art. 6 o altra disposizione che attribuisca il rango al credito sorto nella fase considerata. 
Vanno poi considerati i crediti derivanti dall’attività degli organi dell’esecuzione. Nel concordato liquidatorio l’art. 114 attribuisce al liquidatore giudiziale le operazioni di liquidazione; l’art. 114 bis contempla la figura del liquidatore anche nel concordato in continuità nei casi previsti dalla disposizione. È necessario, quindi, verificare se i relativi crediti siano riconducibili alla gestione del patrimonio contemplata dall’art. 6, comma 1, lett. d), ferme le specifiche previsioni sul compenso degli organi e sulle prestazioni professionali da essi richieste. 
L’espressa previsione delle prestazioni professionali richieste dagli organi preposti — alla quale il correttivo-ter ha aggiunto quelle richieste dal debitore per il buon esito dello strumento — impedisce in particolare di trasporre automaticamente nel CCII la soluzione adottata da Cass. n. 26694/2025 sotto la legge fallimentare. 
Una prestazione professionale resa dopo l’omologazione non è prededucibile per la sola circostanza di essere collegata all’esecuzione del concordato; può tuttavia esserlo quando ricorrano i presupposti della parte finale dell’art. 6, comma 1, lett. d), secondo i criteri già esaminati nel § 4.1.4. 
Anche per gli accordi di ristrutturazione e per il PRO deve evitarsi ogni automatismo. La prededuzione delle obbligazioni sorte dopo l’omologazione richiede l’individuazione del relativo titolo normativo. Negli accordi, ad esempio, l’art. 58, comma 2, contempla espressamente il rinnovo dell’attestazione quando, dopo l’omologazione, siano necessarie modifiche sostanziali del piano; per i finanziamenti trovano applicazione le specifiche disposizioni già esaminate nel § 2.1. In ogni caso, la mera conformità dell’atto al piano o la sua utilità per l’esecuzione dello strumento non sostituiscono la fonte attributiva della prededuzione. 
In sede di verifica, per i crediti sorti dopo l’omologazione occorre pertanto distinguere il normale debito dell’impresa nella gestione successiva alla chiusura della procedura dal credito che, pur sorto nella fase esecutiva, rientra in una specifica fattispecie attributiva della prededuzione. È questa distinzione, e non il generico collegamento dell’obbligazione con il piano, a governarne la collocazione nella successiva liquidazione giudiziale.
6 . L’accertamento e il pagamento dei crediti prededucibili
Individuato il titolo della prededuzione, occorre esaminare le regole che, nei diversi strumenti e nella liquidazione giudiziale, governano la verifica del credito e il suo pagamento. 
La prededuzione determina la posizione del credito nel concorso, ma non ne modifica, di per sé, il titolo sostanziale, la scadenza o l’esigibilità e non individua una modalità unitaria di soddisfacimento. 
Le regole cambiano secondo la fase e lo strumento nel quale il credito viene fatto valere. Nel concordato preventivo e nel PRO il Codice contempla il pagamento dei crediti prededucibili durante la procedura; negli accordi di ristrutturazione il soddisfacimento deve essere coordinato con la struttura negoziale dello strumento e con il piano; nella liquidazione giudiziale, invece, l’art. 222 detta una disciplina specifica dell’accertamento, del pagamento mediante riparto e, nei casi espressamente previsti, del pagamento al di fuori del riparto. 
6.1 . Prededuzione, esigibilità e pagamento
La qualità prededucibile del credito non coincide con la sua esigibilità e non determina, da sola, il momento del pagamento. 
Occorre anzitutto distinguere i crediti che hanno già acquistato la qualità prededucibile da quelli per i quali tale qualità resta subordinata al verificarsi di una condizione. È il caso, in particolare, dei crediti professionali delle lett. b) e c) dell’art. 6, per i quali la prededuzione presuppone, rispettivamente, l’omologazione degli accordi o del PRO e l’apertura del concordato preventivo ai sensi dell’art. 47. Prima del verificarsi della condizione il credito può essere già sorto ed eventualmente esigibile secondo il rapporto sostanziale, ma non ha ancora acquistato la qualità prededucibile prevista dalla disposizione. 
Quando la prededuzione sia invece già acquisita, restano da verificare la scadenza del credito e la disciplina applicabile al pagamento. Il Codice non detta, sotto questo profilo, una regola uniforme. 
Nel concordato preventivo l’art. 98 stabilisce espressamente che i crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto; la medesima disposizione trova applicazione nel PRO per effetto del richiamo contenuto nell’art. 64 bis, comma 9. Nella liquidazione giudiziale, invece, l’art. 222 assoggetta il soddisfacimento a regole diverse, distinguendo l’accertamento del credito, il pagamento attraverso il riparto e, per i soli crediti che presentano i requisiti previsti dal comma 3, il pagamento al di fuori del riparto. 
Non è quindi esatto affermare, in termini generali, né che la prededuzione comporti sempre il pagamento immediato, né che il credito prededucibile debba normalmente attendere il riparto o la conclusione dello strumento. La prededuzione individua il rango del credito; la scadenza ne determina l’esigibilità secondo il rapporto sostanziale; la disciplina dello specifico strumento stabilisce quando e secondo quali modalità il credito possa o debba essere soddisfatto. 
La verifica deve perciò procedere secondo questa sequenza: occorre stabilire se il credito abbia già acquistato la qualità prededucibile, se sia scaduto ed esigibile e, infine, quale disciplina ne governi il pagamento nella fase in cui viene fatto valere. 
6.2 . Il pagamento nel corso degli strumenti di regolazione della crisi
Negli strumenti di regolazione della crisi, la disciplina del pagamento dei crediti prededucibili non è costruita secondo un modello unitario. In particolare, la nozione di pagamento «fuori riparto» non può essere trasferita agli strumenti di regolazione della crisi con il significato tecnico che essa assume nell’art. 222, comma 3. 
Nel concordato preventivo e nel PRO (v. il rinvio dell’art. 64 bis, comma 9, all’art. 98) il Codice detta una regola espressa. L’art. 98 stabilisce che «i crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto». La disposizione non attribuisce la prededuzione, ma disciplina il pagamento dei crediti che abbiano già acquistato tale qualità. 
La regola presuppone quindi che siano già integrati i requisiti della fattispecie attributiva. Il punto è particolarmente evidente per i crediti professionali di cui all’art. 6, comma 1, lett. c): prima dell’apertura del concordato ai sensi dell’art. 47, il credito può essere già sorto ed essere scaduto secondo il rapporto professionale, ma non ha ancora acquistato la prededuzione prevista dalla disposizione. Una volta verificatasi la condizione, l’art. 98 colloca invece il relativo soddisfacimento durante la procedura e alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto[34]. 
Diversa è la fase aperta dalla domanda ex art. 44. L’art. 44, comma 1 bis, rende applicabili gli effetti dell’art. 46, ma non richiama in via generale l’art. 98. Possono quindi sorgere in tale fase crediti prededucibili, in particolare per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, senza che da ciò discenda una generale regola normativa di pagamento alla scadenza corrispondente a quella prevista per il concordato aperto. 
Per i crediti sorti nel corso della gestione occorre verificare, oltre all’esigibilità, il regime dell’atto dal quale il credito deriva. Va tenuto distinto il pagamento dei crediti anteriori, per i quali il Codice prevede una disciplina specifica. L’art. 100 consente infatti, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale e ricorrono le condizioni stabilite dalla norma, di chiedere già con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi dell’art. 44, comma 1, lett. a), l’autorizzazione al pagamento di determinati crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi e, alle condizioni ivi previste, delle retribuzioni pregresse[35]. Si tratta di una deroga alla disciplina dei crediti anteriori, non della loro trasformazione in crediti prededucibili sorti durante la gestione. 
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti manca invece una disposizione generale corrispondente all’art. 98. Il regime del pagamento va quindi ricostruito alla luce della struttura negoziale dello strumento: per i creditori aderenti rilevano gli accordi e il piano; per i creditori estranei operano i termini previsti dall’art. 57, comma 3. La prededuzione dei crediti professionali di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), ad esempio, resta subordinata all’omologazione e non consente, prima di tale momento, di trattare il credito come già prededucibile. 
Neppure nel concordato semplificato è richiamato l’art. 98. L’art. 25 sexies, comma 2, dispone, dalla pubblicazione del ricorso, la produzione degli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96: il richiamo all’art. 6 consente quindi l’operatività delle fattispecie di prededuzione applicabili allo strumento, ma non introduce una distinta regola generale sul tempo del pagamento. 
Nel concordato preventivo e, per rinvio, nel PRO, l’art. 98 detta espressamente la regola del soddisfacimento durante la procedura alla scadenza; nella fase ex art. 44, negli accordi di ristrutturazione e nel concordato semplificato occorre invece ricostruire la disciplina del pagamento sulla base delle norme proprie della fase e dello strumento. Il pagamento «al di fuori del procedimento di riparto» costituisce, invece, una distinta fattispecie normativa della liquidazione giudiziale, da esaminare separatamente.
6.3 . Accertamento e pagamento nella liquidazione giudiziale
Nella liquidazione giudiziale la disciplina dell’accertamento e del pagamento dei crediti prededucibili è contenuta principalmente negli artt. 221 e 222 CCII. 
L’art. 221 colloca i crediti prededucibili al primo posto nell’ordine di distribuzione delle somme. La precedenza non esclude, tuttavia, l’applicazione delle regole specifiche dettate dall’art. 222 quanto all’accertamento del credito, alla provenienza delle risorse utilizzabili per il pagamento e alle modalità del soddisfacimento. 
Il comma 1 dell’art. 222 assoggetta, in via generale, anche i crediti prededucibili all’accertamento secondo le regole della verifica del passivo. Ne sono esclusi i crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa, nonché quelli derivanti dai provvedimenti di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’art. 123, salva, per questi ultimi, la specifica disciplina prevista in caso di contestazione. 
La «non contestazione» richiesta dalla disposizione non coincide con la semplice mancanza di una presa di posizione contraria. Cass. 26 luglio 2023, n. 22514, interpretando la corrispondente previsione dell’art. 111 bis L. fall., ha ritenuto necessario un riconoscimento espresso del credito da parte degli organi della procedura oppure un comportamento logicamente e giuridicamente incompatibile con la volontà di disconoscerlo.[36] Il principio conserva rilievo rispetto all’art. 222, comma 1, che utilizza la medesima formula dei crediti «non contestati per collocazione e ammontare». 
Quanto al soddisfacimento, il comma 2 stabilisce che i crediti prededucibili siano pagati, per capitale, interessi e spese, con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenendo conto delle rispettive cause di prelazione. Sono sottratte le somme ricavate dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo quanto previsto dall’art. 223. La prededuzione non determina, quindi, una indiscriminata prevalenza su ogni valore ricavato dalla liquidazione. 
Una disciplina particolare è prevista dal comma 3 per il pagamento al di fuori del procedimento di riparto. Possono accedervi soltanto i crediti prededucibili sorti nel corso della liquidazione giudiziale, quando siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare e l’attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti prededucibili. Il pagamento deve inoltre essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 
La previsione è quindi più ristretta della categoria dei crediti prededucibili. In particolare, il credito che abbia acquistato la prededuzione in una fase precedente conserva il rango per effetto dell’art. 6, comma 2, ma non rientra, per questo solo, nella fattispecie del pagamento fuori riparto: il comma 3 richiede espressamente che il credito sia sorto nel corso della liquidazione giudiziale. 
La giurisprudenza formatasi sull’art. 111 bis L. fall. chiarisce la funzione di questi requisiti. Cass. 10 giugno 2021, n. 16322 ha escluso il pagamento fuori riparto in presenza di contestazione del credito e di insufficienza dell’attivo rispetto agli altri crediti prededucibili, riconducendo il soddisfacimento alle regole del concorso tra i creditori di tale rango.[37]
Cass. 30 giugno 2022, n. 20950 ha inoltre precisato che il parere contrario del curatore costituisce già contestazione e che il giudice delegato può autorizzare il pagamento fuori riparto, ma non imporlo al curatore che ne contesti i presupposti.[38] 
Il comma 4 completa la disciplina prevedendo che, se l’attivo è insufficiente, la distribuzione avvenga secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. La comune prededucibilità non determina quindi necessariamente parità di trattamento interna: in caso di incapienza devono essere considerate le eventuali cause di prelazione e, a parità di grado, opera la proporzionalità. 
Il pagamento fuori riparto resta quindi una specifica modalità, riservata ai crediti sorti durante la liquidazione giudiziale che presentino tutti i requisiti dell’art. 222, comma 3; negli altri casi il credito prededucibile è soddisfatto attraverso il procedimento distributivo, secondo gli artt. 221 e 222.
6.4 . La liquidazione controllata
Nella liquidazione controllata, l’art. 275 bis, introdotto dal correttivo-ter, detta una disciplina dei crediti prededucibili sostanzialmente parallela a quella prevista dall’art. 222 per la liquidazione giudiziale.[39] 
Il comma 1 assoggetta i crediti prededucibili all’accertamento secondo le modalità dell’art. 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e dei crediti sorti a seguito dei provvedimenti di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura, salva la verifica prevista in caso di contestazione. 
Quanto al pagamento, il comma 2 stabilisce che i crediti prededucibili siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, ferma la destinazione ai creditori garantiti del ricavato dei beni oggetto di pegno e ipoteca nella misura prevista dalla disposizione. 
Anche nella liquidazione controllata il pagamento al di fuori del procedimento di riparto è riservato a una categoria più ristretta dei crediti prededucibili. Ai sensi del comma 3, possono essere così soddisfatti soltanto i crediti sorti nel corso della procedura che siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare, purché l’attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti prededucibili. Il pagamento deve essere autorizzato dal giudice delegato. 
Restano quindi esclusi da tale modalità i crediti che abbiano acquistato la qualità prededucibile anteriormente all’apertura della liquidazione controllata e la conservino ai sensi dell’art. 6, comma 2. Anche per essi opera la precedenza nel soddisfacimento, ma non il particolare regime del pagamento fuori riparto previsto dal comma 3. 
Se l’attivo è insufficiente, il comma 4 impone, come nella liquidazione giudiziale, la distribuzione secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. 
La disciplina delle due procedure liquidatorie mostra, quindi, che tale distinzione non può essere trasferita automaticamente agli strumenti di regolazione della crisi: il pagamento fuori riparto è una specifica modalità di soddisfacimento espressamente disciplinata dagli artt. 222 e 275 bis e non una conseguenza generale della qualità prededucibile del credito.
7 . Prededuzione e pagamenti già eseguiti
La prededuzione viene normalmente in rilievo quando il credito è ancora insoddisfatto. Può tuttavia accadere che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, il credito sia già stato pagato e che il curatore debba valutare la possibilità di recuperare quanto corrisposto. 
La questione riguarda allora la stabilità del pagamento. La prededuzione attiene al trattamento del credito nel concorso; la revocabilità del pagamento dipende invece dai presupposti dell’azione e dalle eventuali cause di esenzione. La qualificazione del credito può assumere rilievo anche in questa verifica, ma non ne esaurisce il contenuto. 
Il Codice prevede specifiche forme di protezione degli atti e dei pagamenti compiuti nel percorso di regolazione della crisi. Vengono in considerazione, in particolare, le esenzioni dell’art. 166, comma 3, lett. e) e g), e, per la composizione negoziata, la disciplina di conservazione degli effetti e di esenzione dalla revocatoria contenuta nell’art. 24 CCII. Ciascuna previsione opera entro il proprio ambito e alle condizioni stabilite dalla legge, che non coincidono necessariamente con quelle richieste per la prededuzione. 
La stabilità del pagamento deve quindi essere verificata considerando il credito soddisfatto, il momento e le modalità del pagamento, il regime della fase nella quale è stato eseguito e la specifica protezione eventualmente applicabile. La qualità prededucibile non rende, da sola, intangibile il pagamento; allo stesso modo, la sua esclusione non comporta automaticamente la recuperabilità della somma. Particolarmente delicato è il caso in cui il credito sia stato pagato prima che fossero definitivamente maturati i presupposti della prededuzione o quando sia controversa la riconducibilità della prestazione alla fattispecie attributiva invocata. 
7.1 . Il pagamento quando i presupposti della prededuzione non sono ancora definiti
La prima ipotesi riguarda i crediti per i quali, al momento del pagamento, la prededuzione non sia ancora definitivamente acquisita, perché la legge la subordina a un evento successivo oppure perché resta da verificare la riconducibilità della prestazione alla specifica fattispecie attributiva. 
Le due ipotesi devono essere distinte. Nelle lett. b) e c) dell’art. 6 la prededuzione dei crediti professionali è espressamente subordinata, rispettivamente, all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del PRO e all’apertura del concordato preventivo. Prima del verificarsi di tali eventi il credito può essere funzionale allo strumento, ma non ha ancora acquistato la qualità prededucibile che la legge collega al successivo esito del procedimento. 
Per le prestazioni professionali contemplate dalla parte finale della lett. d), invece, la disposizione non subordina espressamente la prededuzione all’effettivo successo dello strumento: il «buon esito» sembra qualificare la finalizzazione della prestazione, e non introdurre una condizione sospensiva destinata a verificarsi soltanto con il positivo completamento del percorso. 
Ciò non esclude, tuttavia, una verifica successiva. Una volta intervenuta la liquidazione giudiziale, il curatore può trovarsi a dover stabilire se una prestazione già pagata fosse realmente riconducibile alla parte finale della lett. d) oppure appartenesse, per oggetto e funzione, a una diversa fattispecie: ad esempio all’attività professionale «in funzione» dell’accesso, soggetta alle condizioni e al limite quantitativo delle lett. b) o c). Con riguardo alle prestazioni richieste dal debitore, il successivo insuccesso dello strumento può costituire un elemento della verifica in concreto, ma non dovrebbe, da solo, trasformarsi nella condizione negativa della prededuzione che la lett. d) non prevede. 
Particolarmente delicato è il caso in cui il pagamento sia intervenuto prima che fossero maturati i presupposti della fattispecie invocata. Corte app. Roma 6 marzo 2024, n. 1604 ha esaminato pagamenti effettuati, dopo il deposito della domanda e prima dell’apertura del concordato, in favore dei professionisti incaricati della predisposizione del piano. La Corte ha valorizzato, tra l’altro, il carattere ancora condizionato della prededuzione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), il limite del settantacinque per cento e l’anticipazione del pagamento rispetto alla disciplina applicabile, ritenendo i pagamenti rilevanti ai fini della frode ai creditori[40]. 
La pronuncia non consente di affermare che il pagamento di un credito prima del maturare della relativa prededuzione sia, per ciò solo, revocabile. Consente però di fissare un criterio utile: la futura possibilità che un credito acquisti natura prededucibile non attribuisce anticipatamente al pagamento il trattamento proprio di un credito che quella qualità abbia già acquisito. 
La stessa cautela vale, su un piano diverso, quando la prededuzione dipenda non da un evento futuro espressamente previsto dalla legge, ma dalla corretta qualificazione della prestazione. Se, nella successiva liquidazione giudiziale, viene escluso che l’attività già remunerata rientrasse nella fattispecie invocata — ad esempio perché non ricorrevano i presupposti della parte finale della lett. d) — viene meno il presupposto per considerare quel pagamento come soddisfacimento di un credito prededucibile. L’esclusione della prededuzione non costituisce, da sola, titolo per il recupero della somma.
7.2 . La stabilità del pagamento non implica la prededuzione
La relazione tra i due piani non può essere rovesciata. Se l’eventuale natura prededucibile del credito non rende automaticamente intangibile qualsiasi pagamento, allo stesso modo la circostanza che il pagamento non sia revocabile non consente di concludere che il credito, ove rimasto insoluto, avrebbe dovuto essere soddisfatto in prededuzione. 
È in questo senso che conserva utilità la «limitata simmetria» individuata dalle Sezioni Unite n. 42093/2021 tra la funzionalità richiesta, nel sistema della legge fallimentare, per il riconoscimento della prededuzione e la strumentalità della prestazione rilevante ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. g). La comunanza di ratio non consentiva, secondo la Corte, di «sovrapporne ogni aspetto» né di ricavare dall’applicabilità dell’una fattispecie i presupposti dell’altra[41]. 
Nel CCII, l’art. 166, comma 3, lett. g), prende in considerazione i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza. 
L’art. 6 individua invece autonomamente i crediti ai quali è attribuita la prededuzione, delimitandone presupposti, condizioni e, in alcuni casi, misura. I perimetri delle due disposizioni non coincidono. 
La giurisprudenza formatasi sulla corrispondente disposizione della legge fallimentare rende concreta la distinzione. Cass. 28 aprile 2022, n. 13367, in un caso di concordato effettivamente aperto, ha cassato la decisione che aveva escluso l’esenzione per il solo fatto che il pagamento fosse stato eseguito dopo la scadenza; Cass. 22 febbraio 2026, n. 3931 ha invece escluso l’esenzione quando la proposta non era stata depositata e il concordato non era stato aperto.[42] 
Le decisioni riguardano dunque la stabilità del pagamento, non il rango che il credito avrebbe avuto se fosse rimasto insoluto. Il curatore che ritenga insussistenti i presupposti della prededuzione deve ancora verificare il fondamento dell’azione recuperatoria e le eventuali cause di esenzione.
7.3 . La verifica del curatore
Il curatore può dover ricostruire la fonte del credito, la prestazione remunerata e la fattispecie attributiva invocata, verificando se ne ricorressero i presupposti. Il controllo assume particolare rilievo per i compensi professionali: occorre distinguere le prestazioni soggette alle condizioni e al limite quantitativo delle lett. b) e c) da quelle riconducibili alla lett. d), senza attribuire valore decisivo alla qualificazione adottata nell’incarico, nella fattura o nel piano. 
Questa ricostruzione consente di verificare se il pagamento sia stato eseguito sul presupposto di una prededuzione effettivamente spettante, ancora condizionata oppure insussistente. Non determina, tuttavia, da sola, la sorte dell’attribuzione. Devono essere considerati anche il momento del pagamento, la sua conformità alla disciplina della fase interessata e le eventuali autorizzazioni richieste. 
Se intende recuperare quanto corrisposto, il curatore deve individuare il fondamento della pretesa e verificarne i presupposti, comprese le eventuali cause di esenzione dalla revocatoria. 
Il riconoscimento della prededuzione non sostituisce, quindi, il controllo sull’atto solutorio; la sua esclusione non basta a fondare il recupero. 
8 . Conclusioni
Nel sistema del Codice, la prededuzione non può più essere ricostruita attraverso una generale valutazione di utilità o funzionalità del credito rispetto alla regolazione della crisi. La verifica richiede, anzitutto, l’individuazione della specifica disposizione attributiva, dei suoi presupposti e del momento nel quale essi si realizzano. 
È soprattutto nella successiva liquidazione giudiziale che questo metodo mostra la propria utilità. Il curatore può trovarsi di fronte a crediti sorti durante percorsi diversi, talvolta succedutisi senza soluzione di continuità, oppure a prestazioni iniziate in una fase e proseguite in quella successiva. La provenienza del credito da un precedente tentativo di regolazione della crisi non è sufficiente né per riconoscere né per escludere la prededuzione. Occorre ricostruire, per ciascuna posta, quando il credito è sorto, quale prestazione remunera, in quale fase è stata resa e quale fattispecie normativa può attribuirgli la precedenza nel concorso. 
Quando il credito sia già stato pagato, la sua qualificazione può assumere rilievo nella verifica sulla stabilità dell’attribuzione. Resta però distinto il fondamento dell’eventuale recupero: né il riconoscimento né l’esclusione della prededuzione consentono, da soli, di stabilire la sorte del pagamento. 
La tipizzazione introdotta dal Codice riduce, quindi, lo spazio per formule generali, ma offre un criterio di verifica più preciso. La prededuzione non segue il percorso della crisi nel suo complesso: segue il singolo credito e il titolo che, nel momento e alle condizioni previste dalla legge, gli attribuisce quella qualità. 

Note:

[1] 
Cass., S.U., 31 dicembre 2021, n. 42093: la prededuzione attribuisce «non una causa di prelazione ma una precedenza processuale»; nel medesimo arresto la Corte, esaminando i presupposti per il riconoscimento della prededuzione, fa riferimento al credito che aspira alla «esaminata qualità». 
[2] 
Sul passaggio dalla clausola generale dell’art. 111, comma 2, L. fall. al sistema dell’art. 6 CCII e sulla soppressione della prededuzione funzionale generale, v. M. Fabiani, La prededuzione nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 27 aprile 2023. 
[3] 
Nella liquidazione giudiziale l’accertamento e il pagamento dei crediti prededucibili sono disciplinati, in particolare, dall’art. 222 CCII. La centralità della verifica concorsuale era già espressamente delineata, nel sistema previgente, dall’art. 111 bis L. fall., che assoggettava in via generale anche i crediti prededucibili alle regole dell’accertamento del passivo, salve le eccezioni previste dalla stessa disposizione. 
[4] 
Sulla distinzione tra procedura concorsuale in senso stretto e sottoposizione a regole concorsuali, v. Cass., S.U., 31 dicembre 2021, n. 42093. Con riferimento al CCII, la Relazione illustrativa allo schema di correttivo-ter, A.G. n. 178, nel commento alla modifica dell’art. 96, collega alla domanda completa la produzione degli effetti «tipicamente connessi all’apertura del concorso nel concordato preventivo». Sul significato della nuova formulazione dell’art. 6, comma 2, v. inoltre Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Relazione n. 10/2025, pp. 4–5 e 76–77. Tali indicazioni non identificano espressamente un momento di apertura del concorso comune a tutti gli strumenti, né risolvono la qualificazione della fase prenotativa, il cui regime deve essere ricostruito considerando anche l’art. 44, commi 1 bis e 1 quater. 
[5] 
Sul carattere tipico delle fattispecie di prededuzione nel sistema dell’art. 6 CCII, v. A. Crivelli, La prededuzione dei professionisti, in Dirittodellacrisi.it, 11 novembre 2024, il quale sottolinea il rilievo dell’avverbio «espressamente» e la necessità che le ulteriori ipotesi di prededuzione trovino fondamento in una specifica disposizione di legge. 
[6] 
Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al CCII, A.G. n. 178, con riferimento alle modifiche dell’art. 22. Il medesimo passaggio è ripreso dall’Ufficio del Massimario, Relazione n. 10/2025, p. 26, secondo cui, quando la prededuzione è accordata per legge, «il diritto del creditore di essere pagato prima dei creditori concorsuali discende non dall’articolo 6 ma dalla singola norma che lo prevede». 
[7] 
Per una ricostruzione analitica delle diverse fattispecie di finanziamento prededucibile e del loro rapporto con i singoli strumenti, v. S. Bonfatti, I finanziamenti bancari nelle procedure di crisi, in Dirittodellacrisi.it, 17 novembre 2025. 
[8] 
Sulla nuova parte finale della lett. d), introdotta dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, v. A. Crivelli, La prededuzione dei professionisti, cit., che esamina espressamente il rapporto tra le prestazioni professionali successive alla domanda e la fattispecie del «buon esito dello strumento». 
[9] 
Sul problema dell’estensione della lett. b) alle attività professionali successive alla domanda, v. A. Crivelli, La prededuzione dei professionisti, in Dirittodellacrisi.it, 11 novembre 2024, che prospetta espressamente il dubbio con riferimento, tra l’altro, all’assistenza nel giudizio di omologazione. 
[10] 
Sul mancato richiamo delle misure cautelari nella lett. b) e sulla possibile riconduzione del relativo compenso all’attività professionale riferibile alla domanda dello strumento, v. A. Crivelli, La prededuzione dei professionisti, cit., che segnala espressamente l’incertezza interpretativa. 
[11] 
Sul significato dell’espressione «per il buon esito dello strumento», v. A. Crivelli, La prededuzione dei professionisti, cit., che ritiene necessario collegare la fattispecie quantomeno a una condizione di ammissione della procedura; M. Fabiani, Il ruolo delle parti e dei professionisti nel film della crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it, 2 ottobre 2025, prospetta la possibilità di intendere il «buon esito» come condizione della prededuzione, ma evidenzia le difficoltà cui tale lettura conduce e torna infine alla lettura da lui definita «più tradizionale» dell’art. 6 CCII. 
[12] 
Cass., sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2779. La Corte precisa al § 2.5 di applicare l’art. 6 CCII nella formulazione anteriore al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, pur richiamando al § 2.12 anche il testo modificato. Il principio enunciato esclude la prededuzione del credito per l’assistenza nella predisposizione del piano e nella presentazione della domanda di concordato semplificato ex art. 25 sexies, in quanto estraneo alle fattispecie tipiche dell’art. 6. Nel distinto esame del rinvio agli «effetti» dell’art. 6 contenuto nell’art. 25 sexies, la motivazione prospetta la prededucibilità delle attività professionali propriamente endoconcorsuali riconducibili alla lett. d) (§§ 2.15–2.17). Tale passaggio va letto tenendo conto della formulazione applicabile alla controversia e non costituisce una diretta applicazione della previsione sulle prestazioni richieste dal debitore per il buon esito dello strumento, introdotta dal correttivo-ter. 
[13] 
Cass., sez. I, 30 giugno 2022, n. 20949, in tema di credito professionale sorto per l’assistenza alla predisposizione di un concordato preventivo successivamente aperto e poi revocato. La fattispecie comprendeva una proposta presentata nell’aprile 2012, modificata prima dell’ammissione e ulteriormente rettificata nell’agosto successivo; la Corte considera espressamente, ai fini della valutazione della prestazione, «tutte le modifiche successive ma antecedenti la fase del voto». La decisione applica l’art. 111, comma 2, L. fall.; il richiamo nel testo riguarda pertanto il dato fattuale della prosecuzione dell’attività professionale dopo l’apertura e non costituisce applicazione diretta dell’attuale art. 6, comma 1, lett. c). 
[14] 
Cass., sez. I, 30 maggio 2022, n. 17377; Cass., sez. I, 24 marzo 2026, n. 7000. Entrambe le pronunce si collocano nel sistema della legge fallimentare e riguardano prestazioni dell’attestatore rese in funzione di concordati non pervenuti all’apertura. Nel CCII la necessità dell’apertura del concordato è oggi prevista espressamente dall’art. 6, comma 1, lett. c), quale condizione della prededuzione del credito professionale ivi disciplinato. 
[15] 
Cass., sez. I, 23 aprile 2025, n. 10652, relativa al credito dell’avvocato incaricato, dopo il deposito di una domanda di concordato con riserva, dell’assistenza e rappresentanza in contenziosi tributari e dell’impugnazione di avvisi di accertamento. Nel regime dell’art. 161, comma 7, L. fall., la Corte ha richiesto di verificare se il conferimento dell’incarico costituisse atto di ordinaria o straordinaria amministrazione e, in quest’ultimo caso, la ricorrenza della necessaria autorizzazione, escludendo che il carattere astrattamente conservativo dell’iniziativa giudiziaria fosse di per sé decisivo. Il precedente viene qui utilizzato per il problema della qualificazione dell’atto gestionale dal quale nasce il credito, distinto dalla prededuzione professionale «in funzione» dello strumento. 
[16] 
L’espressione «crediti della gestione» è utilizzata nel presente scritto in senso meramente descrittivo per indicare i crediti «legalmente sorti […] per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa» contemplati dall’art. 6, comma 1, lett. d), CCII. Non individua una categoria normativa autonoma. 
[17] 
Cass., sez. I, 3 gennaio 2025, n. 82. La decisione, resa nella disciplina della legge fallimentare, ribadisce che la qualificazione dell’atto come ordinario o straordinario deve essere effettuata in concreto, tenendo conto della sua incidenza sul patrimonio e sugli interessi dei creditori; la mera posteriorità del credito rispetto alla domanda con riserva non è sufficiente a fondarne la prededuzione. 
[18] 
Cass., sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730. La controversia riguardava servizi di marketing resi dopo il deposito della domanda con riserva. La Corte ritiene necessaria, ai fini della qualificazione dell’atto, una pur minima conoscenza del contenuto e della direzione del piano e richiama, quale conferma sistematica, la disciplina oggi contenuta nell’art. 46 CCII. 
[19] 
Cass., sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. La proroga di una garanzia ormai scaduta viene qualificata come nuova assunzione di obbligazione, e non come mera protrazione del rapporto preesistente, con conseguente necessità di verificarne il regime autorizzativo. 
[20] 
Cass., sez. I, 3 giugno 2026, n. 17759. Il principio viene qui utilizzato con riguardo al rapporto tra atto sottoposto al controllo giudiziale e credito concretamente fatto valere: l’autorizzazione non estende la prededuzione a obbligazioni estranee al contenuto dell’operazione autorizzata. 
[21] 
Cass., sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713; nello stesso senso Cass., sez. I, 25 novembre 2019, n. 30697. I precedenti applicano l’art. 161, comma 7, L. fall. e la disciplina della consecutio allora vigente; sono richiamati per il principio secondo cui la rinuncia alla domanda non elimina, di per sé, la qualità prededucibile già acquistata dai crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti. Nel CCII la permanenza della prededuzione in caso di successione tra procedure è oggi disciplinata dall’art. 6, comma 2. 
[22] 
Nella fase aperta dalla domanda ex art. 44, l’art. 44, comma 1 bis, rende applicabile l’art. 46. L’art. 97 disciplina invece i contratti pendenti nel concordato preventivo e contiene specifici raccordi con la fase prenotativa; in particolare, il comma 7 collega la richiesta di sospensione anteriore al deposito della proposta e del piano alla fattispecie prevista dall’art. 44, comma 1-quater. Il regime dell’art. 97 non può pertanto essere assunto come disciplina generale di ogni rapporto pendente per il solo deposito della domanda con riserva. 
[23] 
Cass., sez. I, 13 agosto 2024, n. 22772. Il credito finanziario era fatto valere nel fallimento di un soggetto diverso da quello interessato dalla precedente vicenda concordataria. La Corte esclude che la prededuzione possa seguire l’azienda o la mera continuità economica dell’attività, collegandola alla specifica procedura e al soggetto rispetto ai quali ne sono maturati i presupposti. 
[24] 
Cass., sez. I, 20 giugno 2026, n. 20959. La controversia riguardava finanziamenti concessi durante il concordato e successivamente rinegoziati, dopo l’omologazione, nell’ambito di un diverso accordo di risanamento. La Corte valorizza l’autonomia delle nuove obbligazioni e nega che la prededuzione propria dei finanziamenti originari si trasmetta automaticamente ai crediti derivanti dalla rinegoziazione. 
[25] 
Cass., sez. I, 5 febbraio 2025, n. 2844; Trib. Spoleto, 19 gennaio 2026. Quest’ultima decisione, con riferimento a spese di lite liquidate nel corso di un concordato preventivo in relazione a un giudizio instaurato anteriormente, esclude la prededuzione valorizzando il fatto genetico del credito e il carattere accessorio delle spese rispetto alla controversia preesistente. La successiva pronuncia giudiziale determina la concreta liquidazione del credito, ma non ne recide il collegamento con il rapporto anteriore; nel caso esaminato, il credito è stato pertanto assoggettato al concorso con il medesimo rango del credito principale. 
[26] 
Cass., sez. V, 23 luglio 2026, n. 23908. La Corte ribadisce che l’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto cui è collegato il tributo, mentre la successiva attività di accertamento, liquidazione o iscrizione a ruolo attiene all’esercizio del diritto di credito; se il presupposto impositivo è anteriore alla procedura, resta irrilevante che l’accertamento intervenga successivamente. 
[27] 
Cass., sez. V, 27 gennaio 2025, n. 1859. Con riferimento alle ritenute sulle retribuzioni, la Corte distingue quelle riferibili a retribuzioni anteriori alla domanda da quelle maturate nella successiva gestione provvisoria; per queste ultime afferma la doverosità del versamento e richiama espressamente, quanto al rango, l’attuale art. 6, comma 1, lett. d), CCII. 
[28] 
Cass. n. 1859/2025 afferma che l’omesso o tardivo versamento delle ritenute sorte durante la procedura determina la maturazione di sanzioni e interessi, ma non enuncia un autonomo principio sulla prededucibilità delle sanzioni. Diversa è la posizione degli interessi: l’art. 222, comma 2, CCII dispone espressamente che i crediti prededucibili siano soddisfatti «per il capitale, gli interessi e le spese» e che il corso degli interessi cessi al momento del pagamento. Per le sanzioni, pertanto, la debenza non equivale di per sé alla prededucibilità e resta necessaria l’individuazione del relativo titolo. 
[29] 
Cass., sez. I, 9 settembre 2016, n. 17911; Cass., sez. I, 10 gennaio 2018, n. 380; Cass., sez. I, 14 maggio 2018, n. 12044; Cass., sez. I, 3 gennaio 2023, n. 43. Quest’ultima decisione, pur richiamando l’orientamento favorevole alla possibile prededuzione dei crediti sorti in esecuzione del concordato omologato, la esclude nel caso concreto perché l’operazione finanziaria era risultata estranea alle esigenze attuative del piano. 
[30] 
Cass., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. La controversia riguardava crediti tributari — ritenute, IVA e imposta di registro — sorti in parte durante l’esecuzione post-omologazione di un concordato preventivo in continuità. La Corte opera espressamente il superamento del precedente orientamento, rilevando che l’art. 111, comma 2, L. fall. contemplava i crediti sorti «in occasione» o «in funzione» della procedura, non quelli sorti semplicemente «in esecuzione» del concordato già chiuso. 
[31] 
Cass., sez. I, 3 luglio 2025, n. 18047; Cass., sez. I, 31 marzo 2026, n. 7814. Le pronunce applicano il principio di Cass. n. 10307/2025, rispettivamente, a crediti derivanti da forniture e a canoni di locazione maturati nella fase di esecuzione successiva all’omologazione. 
[32] 
Cass., sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26694. La Corte, richiamando Cass. n. 10307/2025, esclude che la sola circostanza che l’attività difensiva sia stata svolta dopo l’omologazione nell’interesse del liquidatore consenta di riconoscere la prededuzione; il credito era maturato nella fase nella quale la società era tornata in bonis. 
[33] 
Sul revirement inaugurato da Cass. n. 10307/2025 e sul problema del suo rapporto con la diversa formulazione dell’art. 6 CCII, v. D. Fico, I crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo omologato nel caso di successiva apertura del fallimento non beneficiano della prededuzione, in IUS Crisi d’impresa, 28 luglio 2025; B. Coliva, Concordato preventivo in continuità e prededuzione “in funzione”, in Diritto Bancario, 16 settembre 2025. Sulla parte finale dell’art. 6, comma 1, lett. d), introdotta dal correttivo-ter, v. inoltre supra, nt. 12. 
[34] 
Corte app. Roma, 6 marzo 2024, n. 1604, in una fattispecie relativa al pagamento, dopo il deposito della domanda e prima dell’apertura del concordato, di compensi dovuti ai professionisti incaricati della predisposizione del piano, ha rilevato che la prededuzione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), opera nel concordato una volta verificatasi la condizione dell’apertura e ha richiamato l’art. 98 quale conferma della regola secondo cui i crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza. Ha quindi censurato il pagamento anticipato, eseguito senza autorizzazione, di crediti solo parzialmente e condizionatamente prededucibili. La pronuncia costituisce un’applicazione diretta del CCII, ma la fattispecie concreta riguarda specificamente i crediti professionali contemplati dalla lett. c). 
[35] 
L’art. 100, comma 1, CCII consente la richiesta di autorizzazione «con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente», quando sia prevista la continuazione dell’attività aziendale. L’autorizzazione riguarda, alle condizioni indicate dalla disposizione, il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori; la norma contempla inoltre il pagamento delle retribuzioni anteriori nei limiti e alle condizioni ivi stabiliti. 
[36] 
Cass., sez. I, 26 luglio 2023, n. 22514. Con riferimento all’art. 111 bis, comma 1, L. fall., la Corte ha escluso che la «non contestazione» possa identificarsi con la mera assenza di una specifica opposizione, richiedendo un quid pluris: il riconoscimento espresso del credito oppure un comportamento degli organi della procedura logicamente e giuridicamente incompatibile con l’intento di disconoscerlo. 
[37] 
Cass., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16322. La controversia riguardava la richiesta di pagamento fuori riparto di un credito professionale contestato anche quanto alla collocazione, in una situazione nella quale la curatela aveva rappresentato l’insufficienza dell’attivo rispetto agli altri crediti prededucibili. La Corte ha valorizzato la necessità dell’accertamento concorsuale e, in caso di incapienza, l’applicazione dei criteri di graduazione e proporzionalità. 
[38] 
Cass., sez. I, 30 giugno 2022, n. 20950. La Corte ha affermato che il parere contrario del curatore integra già una contestazione del credito e che il giudice delegato può autorizzare il pagamento al di fuori del riparto, ma non ordinarlo al curatore che lo contesti. I due precedenti applicano l’art. 111 bis L. fall.; vengono richiamati per l’interpretazione di requisiti riprodotti nell’attuale art. 222 CCII. 
[39] 
L’art. 275 bis è stato introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La Relazione illustrativa al correttivo-ter precisa che la disposizione è diretta a dettare anche per la liquidazione controllata una disciplina dei crediti prededucibili «mutuandola dalla liquidazione giudiziale», regolando separatamente accertamento, pagamento fuori riparto e distribuzione in caso di insufficienza dell’attivo. 
[40] 
Corte app. Roma, 6 marzo 2024, n. 1604. La pronuncia riguarda pagamenti eseguiti ai professionisti nella fase anteriore all’apertura del concordato e ne valuta la rilevanza nell’ambito del procedimento concordatario; non costituisce, pertanto, un precedente diretto sulla revocabilità del pagamento nella successiva liquidazione giudiziale. 
[41] 
Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093, §§ 36-38. La Corte, pur ravvisando un’identità di ratio tra le due discipline, esclude che la loro comune natura relazionale consenta di sovrapporne i rispettivi presupposti. 
[42] 
Cass., sez. VI-1, 28 aprile 2022, n. 13367; Cass., sez. I, 22 febbraio 2026, n. 3931, entrambe con riferimento all’art. 67, comma 3, lett. g), L. fall. 

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