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La proposta negli strumenti giudiziali di regolazione della crisi*

Stefania Pacchi, Ordinario di diritto commerciale Università di Siena - Cattedra d’eccellenza Universidad Carlos III, Madrid

25 Febbraio 2026

*Il testo nasce dalla traccia della lezione tenuta l’11 febbraio 2026 al Corso di perfezionamento “Il Nuovo diritto fallimentare” - Il Nuovo Diritto della Crisi d’impresa: Le Chiavi per l’accesso, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze.
La lezione, che analizza la proposta negli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, muove da una premessa metodologica: piano e proposta non sono nozioni sovrapponibili, poiché il primo appartiene alla dimensione tecnico-economica della soluzione, mentre la seconda ne traduce gli esiti in un assetto giuridicamente conformato delle utilità e dei sacrifici creditori. La lezione intende ricostruire, in chiave comparativa, come l’autonomia conformativa del debitore vari al mutare della struttura procedimentale e, soprattutto, dell’efficacia soggettiva dello strumento: ampia e flessibile negli accordi di ristrutturazione (e nei modelli “agevolati”), progressivamente più vincolata negli accordi a efficacia estesa, sino a divenire nel PRO un meccanismo di redistribuzione “governata” tramite classamento, best interest test e controllo di omologazione. Il quadro si completa con il concordato preventivo (in continuità e liquidatorio), quale paradigma di autonomia regolata e tipizzazione legale, e con un cenno al concordato semplificato, dove la proposta assume rilievo quale parametro del sindacato giudiziale. 
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Sommario:

1 . Premessa metodologica: proposta e piano come categorie distinte

2 . Dalla distinzione tra piano e proposta al problema dell’autonomia della proposta

3 . Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): struttura e funzione della proposta

3.1 . Premessa metodologica: piano, accordo e proposta negli ADR

3.2 . Struttura e funzione della proposta ex art. 57 CCII

3.3 . Il contenuto della proposta negli accordi di ristrutturazione: ampiezza e limiti

4 . Gli accordi di ristrutturazione “speciali”: proposta e ampliamento degli effetti

4.1 . Gli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII)

4.2 . Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61 CCII)

5 . Una lettura unitaria: la proposta come variabile dipendente dall’efficacia

6 . Questioni applicative sul contenuto della proposta negli accordi di ristrutturazione

6.1 . Utilità monetarie e utilità in natura per i creditori aderenti

6.2 . Il trattamento dei creditori non aderenti: integrale pagamento e limiti alle utilità alternative

6.3 . Accordi ad efficacia estesa e nozione di “categoria”

6.4 . Conversione del credito in capitale e strumenti finanziari

6.5 . Moratorie e dilazioni di pagamento

7 . Verso una “concorsualizzazione” degli accordi?

8 . Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO): la proposta come strumento di redistribuzione “governata”

9 . Il PRO nella giurisprudenza di merito: sindacato del giudice, classamento e natura dello strumento

9.1 . Il sindacato del tribunale sulla fattibilità

9.2 . Natura del PRO: continuità o liquidazione?

9.3 . Classamento, prelazioni e limiti alla libertà distributiva

9.4 . Cessione d’azienda e principio di competitività

9.5 . Contenuto della proposta e limiti sostanziali

9.6 . I tre assi critici della giurisprudenza sul PRO

10 . Il concordato preventivo: la proposta tra autonomia regolata e tipizzazione legale

10.1 . Il contenuto della proposta nel concordato preventivo: profili comuni

10.2 . La proposta nel concordato in continuità aziendale

10.3 . La proposta nel concordato preventivo liquidativo

11 . Una lettura comparativa: concordato, PRO e accordi

12 . Il contenuto della proposta nel concordato preventivo: questioni controverse e orientamenti giurisprudenziali

13 . Utilità non monetarie e requisito della valutabilità economica

14 . Continuità e liquidazione: qualificazione del piano e conseguenze sulla proposta

15 . Concordato liquidatorio: soglia del 20% e apporto esterno

16 . Moratoria dei privilegiati e diritto di voto

17 . Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: la proposta come parametro del controllo giudiziale

18 . La giurisprudenza sul contenuto della proposta nel concordato semplificato

19 . Considerazioni conclusive: la proposta come chiave di lettura comparativa degli strumenti giudiziali

1 . Premessa metodologica: proposta e piano come categorie distinte
Nel sistema del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è necessario chiarire fin dall’inizio che piano e proposta non sono nozioni sovrapponibili. Pur collocandosi spesso all’interno del medesimo procedimento, essi assolvono a funzioni concettualmente e operativamente distinte. 
Il piano si colloca sul terreno tecnico-economico. È lo strumento attraverso il quale il debitore analizza la situazione di crisi o di insolvenza, ne individua le cause e costruisce, sotto il profilo industriale, finanziario e patrimoniale, la soluzione prospettata. Esso risponde alla domanda su come la crisi venga affrontata e su quali basi economiche la soluzione delineata possa dirsi sostenibile. 
La proposta opera, invece, su un piano giuridico-procedimentale. È l’atto rivolto ai creditori che assume il piano come presupposto, ma ne traduce gli esiti in un contenuto giuridicamente determinato: quali utilità vengono offerte, con quali modalità, in quali tempi e secondo quali criteri di distribuzione. Se il piano costruisce la soluzione economica, la proposta ne conforma gli effetti sui diritti dei creditori e ne disciplina le condizioni di vincolatività. 
La distinzione non è meramente terminologica. Essa consente di separare l’analisi economico-aziendale da quella giuridica e di concentrare l’attenzione – per quanto qui interessa – sulla proposta come luogo di conformazione delle utilità destinate ai creditori. 
In questa prospettiva, è opportuno distinguere l’offerta in senso civilistico dalla proposta quale atto tipico degli strumenti di regolazione della crisi. 
Nel diritto comune, la proposta contrattuale – quale specie dell’offerta – opera integralmente sul piano dell’autonomia privata e produce effetti solo in caso di accettazione.
Nel diritto della crisi, invece, la proposta, pur potendo assumere forma negoziale, è inserita in una fattispecie procedimentale complessa: il consenso dei creditori resta centrale, ma non esaurisce il meccanismo di produzione degli effetti. La proposta è strutturalmente sottoposta al controllo dell’autorità giudiziaria e può, nei casi previsti dalla legge, produrre effetti anche nei confronti di creditori dissenzienti, attraverso meccanismi maggioritari o di omologazione.
Nei diversi strumenti disciplinati dal CCII, la proposta costituisce, dunque, il punto di snodo tra autonomia del debitore, consenso dei creditori e controllo giudiziale. I creditori non si pronunciano sul piano in quanto tale, ma sulla proposta che ne traduce gli esiti in termini giuridicamente rilevanti; il giudice, a sua volta, non si sostituisce al debitore nelle scelte imprenditoriali, ma verifica la legittimità, la correttezza e la sostenibilità giuridica della proposta alla luce del piano che la sorregge.
2 . Dalla distinzione tra piano e proposta al problema dell’autonomia della proposta
Chiarita la distinzione tra piano e proposta, emerge un ulteriore profilo centrale: l’estensione dell’autonomia del debitore nella conformazione della proposta. 
La proposta non si limita infatti a recepire passivamente i risultati del piano, ma implica una vera e propria scelta allocativa del valore disponibile tra i creditori. È in essa che il debitore determina quali utilità attribuire, a quali soggetti, secondo quali criteri e con quali eventuali differenziazioni di trattamento. La soluzione economicamente costruita nel piano assume qui una forma giuridica idonea a incidere direttamente sui diritti dei creditori. 
Proprio per questa funzione, la proposta non è espressione di un’autonomia pienamente libera. Essa si colloca in un contesto nel quale l’autonomia del debitore è funzionalizzata alla tutela dei creditori e al rispetto di regole procedimentali e sostanziali presidiate dal controllo giudiziale. L’ordinamento non richiede soltanto che la proposta sia sorretta da un piano coerente e attendibile, ma ne disciplina – in misura variabile a seconda dello strumento prescelto – anche il contenuto, imponendo limiti, condizioni e criteri di distribuzione. 
Ne deriva che l’autonomia conformativa del debitore non è uniforme nel sistema del CCII. 
In alcuni strumenti essa si manifesta in forme ampie, prossime alla logica negoziale; in altri risulta fortemente condizionata dal meccanismo maggioritario e dal controllo di omologazione. La proposta diviene così il luogo privilegiato nel quale si misura l’equilibrio tra autonomia privata, consenso dei creditori e intervento dell’autorità giudiziaria.
È, muovendo da questa consapevolezza, che occorre esaminare, nei singoli strumenti di regolazione della crisi, il contenuto della proposta e i suoi limiti, verificando come vari il rapporto tra libertà conformativa del debitore e tutela delle posizioni creditorie. 
In questa prospettiva deve essere richiamato anche il ruolo della composizione negoziata quale possibile antecedente degli strumenti giudiziali. Quando la proposta costituisce l’esito di un percorso negoziale assistito dall’esperto, essa non nasce in modo unilaterale, ma si fonda su un confronto già strutturato con i creditori, che ne condiziona la conformazione concreta. In tali casi, il legislatore valorizza il percorso svolto, prevedendo agevolazioni e misure premiali, e la proposta si presenta come “rafforzata” non sul piano del contenuto tipico, ma sotto il profilo della sua tenuta negoziale e della sua idoneità a superare il controllo giudiziale. La composizione negoziata, dunque, non muta la natura della proposta, ma ne facilita la costruzione e ne accresce le probabilità di efficacia, in quanto già radicata in un consenso informato e progressivamente maturato. 
Ne consegue che, nell’analisi dei singoli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, è opportuno distinguere tra la proposta che rappresenta l’esito di una composizione negoziata e quella presentata in via autonoma. La differenza non attiene alla natura giuridica della proposta né al suo statuto normativo, ma al contesto nel quale essa si forma: nel primo caso, la proposta è già il risultato di un confronto assistito e progressivo con i creditori, il che ne rafforza la sostenibilità negoziale e ne agevola il superamento del controllo giudiziale; nel secondo, essa nasce come atto unilaterale del debitore e deve misurarsi integralmente, sin dall’origine, con le dinamiche del consenso e con il vaglio dell’autorità giudiziaria. 
Oggi il Codice della crisi mette a disposizione dell’imprenditore una pluralità di strumenti di regolazione della crisi, caratterizzati da diverso grado di intervento giudiziale e da differenti modalità di coinvolgimento dei creditori. In ciascuno di essi la proposta assume un ruolo centrale, pur atteggiandosi in modo diverso a seconda della struttura procedimentale e dell’intensità del controllo dell’autorità giudiziaria. 
In questa lezione mi concentrerò sulla proposta negli strumenti giudiziali di regolazione della crisi. Tratterò, quindi, la proposta negli accordi di ristrutturazione dei debiti, nelle loro diverse articolazioni; nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, che si colloca in posizione intermedia tra accordi e concordato e si caratterizza per la strutturazione in classi e per la possibilità di derogare, entro limiti definiti, alle regole ordinarie di distribuzione del valore; nel concordato preventivo, nelle sue declinazioni in continuità e liquidatoria; e, da ultimo, con un cenno conclusivo, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
3.1 . Premessa metodologica: piano, accordo e proposta negli ADR
Prima di esaminare la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti e, in particolare, il contenuto della proposta ai creditori, è opportuno chiarire il rapporto funzionale tra piano, accordo e proposta in questo specifico strumento, al fine di evitare equivoci concettuali e sovrapposizioni terminologiche. 
Negli accordi di ristrutturazione il piano, l’accordo e la proposta operano su piani tra loro distinti ma strettamente coordinati. Il piano assolve anzitutto a una funzione tecnico-economica: esso ricostruisce le cause della crisi, analizza la situazione patrimoniale, finanziaria e industriale dell’impresa e illustra le modalità attraverso le quali si intende generare la provvista necessaria all’adempimento degli impegni assunti. In altri termini, il piano spiega come la soluzione prospettata sia sostenibile e su quali basi economiche essa possa realizzarsi. 
L’accordo, invece, si colloca sul terreno negoziale e contiene gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal debitore e dai creditori aderenti. È nell’accordo che si cristallizza il regolamento dei rapporti obbligatori: riduzioni, dilazioni, conversioni, garanzie e ogni altra pattuizione che definisce il nuovo assetto dei diritti e degli obblighi delle parti. 
La proposta, in senso sostanziale, coincide con il contenuto dispositivo dell’accordo nella misura in cui esso è rivolto ai creditori e ne disciplina il trattamento. Essa non costituisce, dunque, un atto autonomo e distinto rispetto all’accordo, ma ne rappresenta il nucleo giuridicamente rilevante: l’insieme delle utilità offerte, delle modalità di soddisfacimento e delle condizioni alle quali l’accordo è destinato a produrre effetti. Essa, dunque, non si colloca su un piano distinto rispetto all’accordo, ma ne rappresenta il nucleo giuridicamente rilevante: l’insieme delle utilità offerte, delle modalità di soddisfacimento e delle condizioni alle quali l’accordo è destinato a produrre effetti. 
Questa precisazione assume particolare rilievo con riferimento alla posizione dei creditori estranei. Il pagamento integrale di tali creditori, nei termini stabiliti dall’art. 57, comma 3, CCII, non costituisce un dato meramente economico, né può essere valutato esclusivamente alla luce della fattibilità del piano. Esso dipende direttamente da come l’accordo struttura tempi, modalità e risorse destinate al pagamento, e dunque dal contenuto dispositivo che l’accordo incorpora. 
In tale prospettiva, la tutela dei creditori estranei non si esaurisce in una verifica di sostenibilità economica, ma implica un giudizio sul contenuto giuridico della proposta. Ne consegue che il professionista indipendente, chiamato ad attestare l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge, è tenuto a valutare se quanto viene offerto – in termini di risorse vincolate, scansione temporale e meccanismi di esecuzione – sia concretamente idoneo a realizzare tale risultato. Si tratta di un giudizio che, pur formalmente riferito all’accordo e al piano, incide necessariamente sulla conformazione della proposta in esso incorporata.
3.2 . Struttura e funzione della proposta ex art. 57 CCII
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall’art. 57 CCII rappresentano lo strumento di regolazione della crisi a più marcata impronta negoziale tra quelli soggetti a omologazione giudiziale. 
Sotto il profilo soggettivo, l’accordo può essere concluso dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Tale requisito evidenzia la natura selettiva della proposta: essa non è rivolta indistintamente alla generalità dei creditori, ma a una platea determinata, individuata sulla base della soglia di adesione richiesta dalla legge. L’efficacia dell’accordo non discende da una regola maggioritaria in senso concorsuale, bensì dalla combinazione tra consenso qualificato e controllo giudiziale di omologazione. 
La proposta contenuta nell’accordo si colloca su un doppio piano. Da un lato, essa è espressione dell’autonomia negoziale del debitore e dei creditori aderenti; dall’altro, è inserita in un procedimento nel quale il giudice verifica la sussistenza dei requisiti legali, la completezza documentale e l’idoneità dell’accordo a tutelare i creditori estranei. 
Il comma 2 dell’art. 57 impone che l’accordo indichi gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione, rinviando all’art. 56 per la redazione del piano e all’art. 39 per gli obblighi documentali. Ne deriva che la proposta non può essere meramente assertiva: deve essere ancorata a elementi verificabili, tali da consentire ai creditori di comprendere il contenuto dell’impegno assunto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. 
Il profilo più significativo della disciplina emerge, tuttavia, con riferimento ai creditori estranei. L’art. 57, comma 3, stabilisce che l’accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale di tali creditori entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, ovvero entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. In questo punto l’autonomia del debitore incontra un limite normativo preciso: la selettività della ristrutturazione non può tradursi nel sacrificio dei creditori non aderenti, la cui posizione deve essere integralmente preservata. 
Il comma 4 rafforza tale assetto, affidando al professionista indipendente il compito di attestare non solo la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ma anche l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge. L’attestazione assume così una funzione di garanzia sostanziale rispetto al contenuto della proposta.
Accanto a questi elementi, il comma 4 bis consente al debitore di richiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, con applicazione degli artt. 99, 101 e 102 CCII. Tale possibilità incide indirettamente sulla proposta, ampliando gli strumenti attraverso i quali essa può essere resa concretamente eseguibile e rafforzandone la credibilità finanziaria.
3.3 . Il contenuto della proposta negli accordi di ristrutturazione: ampiezza e limiti
Uno dei tratti qualificanti degli accordi di ristrutturazione è rappresentato dall’ampiezza del contenuto della proposta, coerente con la natura essenzialmente negoziale dello strumento. A differenza delle procedure concorsuali a vocazione universalistica, la proposta non è rigidamente tipizzata dal legislatore, ma si caratterizza per un elevato grado di flessibilità, che consente al debitore e ai creditori aderenti di modellare l’assetto negoziale in funzione delle specifiche esigenze dell’impresa e della composizione del ceto creditorio. 
In questa prospettiva, la proposta può assumere tanto una funzione ristrutturatoria quanto una funzione liquidativa. Nulla impedisce, infatti, che l’accordo sia finalizzato alla dismissione ordinata del patrimonio e alla distribuzione del ricavato ai creditori aderenti, purché resti garantito il pagamento integrale e tempestivo dei creditori estranei nei termini previsti dall’art. 57, comma 3, CCII. La natura liquidativa o in continuità dell’operazione incide sulle modalità di costruzione e attestazione del piano, ma non sull’ammissibilità della proposta in quanto tale, che rimane ancorata alla logica negoziale dello strumento.
Sotto il profilo economico, la proposta può articolarsi in una pluralità di misure, adottabili singolarmente o in combinazione tra loro. Essa può prevedere la falcidia dei crediti degli aderenti, la dilazione o la rinegoziazione delle scadenze, la conversione dei crediti in strumenti finanziari o partecipativi, la concessione di nuove garanzie, l’apporto di finanza nuova — anche con riconoscimento della prededucibilità — nonché rinunce parziali o totali a interessi, sanzioni o accessori. La varietà delle soluzioni praticabili conferma come la proposta si configuri quale luogo privilegiato di esercizio dell’autonomia negoziale delle parti. 
Per i creditori aderenti non sono previsti importi minimi di soddisfacimento imposti dalla legge. La misura del sacrificio economico è rimessa alla libera determinazione negoziale, ferma restando la necessità che l’accordo rispetti i requisiti legali e superi il controllo di omologazione. Proprio sotto questo profilo emerge la distanza rispetto agli strumenti concorsuali fondati su classi e su regole distributive legali, nei quali il legislatore introduce soglie, criteri di priorità e test strutturati di convenienza. 
Particolarmente rilevante è il tema delle moratorie. La proposta può prevedere dilazioni anche significative nei confronti dei creditori aderenti, purché coerenti con l’economia complessiva dell’accordo e adeguatamente rappresentate e giustificate nel piano. Diversa è, invece, la posizione dei creditori estranei: nei loro confronti il legislatore non consente moratorie discrezionali oltre il termine massimo di centoventi giorni previsto dall’art. 57, comma 3. In questo ambito l’autonomia negoziale incontra un limite inderogabile, posto a tutela dei soggetti che non partecipano all’accordo.
La selettività dello strumento consente inoltre al debitore di offrire trattamenti differenziati ai creditori aderenti, senza essere vincolato alle regole di parità di trattamento e di priorità proprie delle procedure concorsuali. Tale libertà, tuttavia, non può tradursi in arbitrio. Essa incontra un duplice limite: da un lato, la tutela integrale dei creditori estranei; dall’altro, il controllo giudiziale di omologazione, volto a verificare la conformità dell’accordo ai requisiti di legge e l’assenza di violazioni manifeste dei diritti dei terzi. 
In definitiva, la proposta negli accordi di ristrutturazione si caratterizza per un’ampia libertà contenutistica, che consente al debitore di costruire soluzioni anche molto articolate e differenziate. Tale libertà non è, però, illimitata: essa trova un limite normativo preciso nella tutela dei creditori estranei, nell’attestazione di idoneità e nel controllo di omologazione, che assicurano la compatibilità dell’assetto negoziale con il quadro legale di riferimento e segnano il passaggio da una logica puramente contrattuale a una autonomia già proceduralizzata.
4.1 . Gli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione agevolati costituiscono una modulazione della disciplina ordinaria, finalizzata a facilitare l’accesso allo strumento in contesti nei quali il consenso dei creditori risulti già ampiamente consolidato, spesso all’esito di un percorso di composizione negoziata. Essi non danno luogo a una diversa tipologia di proposta, ma incidono sui presupposti quantitativi di efficacia dell’accordo, riducendo la soglia di adesione richiesta rispetto a quella ordinaria. La proposta resta, pertanto, identica nella sua natura: selettiva, negoziale e rivolta ai soli creditori aderenti. 
La riduzione della soglia non determina alcuna alterazione dei contenuti ammissibili della proposta. Essa continua a vincolare esclusivamente i creditori che vi aderiscono, non produce effetti nei confronti dei creditori estranei e richiede comunque l’integrale soddisfacimento di questi ultimi nei termini previsti dall’art. 57, comma 3, CCII. Sotto il profilo contenutistico, dunque, la proposta può prevedere falcidie, dilazioni, rinegoziazioni, conversioni, moratorie e anche soluzioni a carattere liquidativo, senza che siano imposte soglie minime di soddisfacimento per i creditori aderenti. L’agevolazione incide unicamente sulla dimensione procedimentale, non sui limiti sostanziali che conformano la proposta.
Il legislatore utilizza, in questa prospettiva, la leva della riduzione della soglia non per ampliare l’autonomia contenutistica del debitore, ma per valorizzare un consenso già raggiunto o facilmente raggiungibile, rendendo più accessibile lo strumento. Restano, pertanto, inammissibili proposte che incidano sulla posizione dei creditori estranei, introducano moratorie oltre i limiti consentiti o prevedano soddisfacimenti parziali in violazione dell’art. 57, comma 3. 
L’accordo agevolato conferma, così, che la conformazione della proposta negli accordi di ristrutturazione non dipende dalla misura del consenso raccolto, ma dall’efficacia soggettiva dell’accordo: finché gli effetti restano circoscritti ai creditori aderenti, l’autonomia contenutistica del debitore permane ampia e sostanzialmente analoga a quella prevista per gli accordi ordinari.
4.2 . Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61 CCII)
Un mutamento qualitativo nella disciplina della proposta si registra con gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, disciplinati dall’art. 61 CCII. In tale figura, per la prima volta nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, la proposta è destinata a produrre effetti anche nei confronti di creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee, con la conseguenza che l’estensione coattiva degli effetti comporta un significativo ripensamento della sua struttura e dei suoi limiti. 
Anzitutto, l’art. 61, comma 2, lett. b), richiede che l’accordo non abbia carattere meramente liquidatorio e preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa, diretta o indiretta. Ne deriva che la proposta non può essere costruita esclusivamente in chiave liquidativa, come invece è possibile negli accordi ordinari, ma deve inserirsi in una prospettiva di continuità, funzionale a giustificare l’imposizione degli effetti anche ai creditori dissenzienti. 
Inoltre, la proposta non può più essere modellata unicamente sulla base del consenso individuale degli aderenti, ma deve essere strutturalmente idonea a reggere l’estensione coattiva dei suoi effetti. Ciò comporta un rafforzamento dei presìdi di tutela e, correlativamente, una compressione dell’autonomia contenutistica del debitore. In questa prospettiva, la proposta deve garantire l’omogeneità del trattamento all’interno della categoria interessata dall’estensione, evitare discriminazioni ingiustificate tra creditori appartenenti alla medesima categoria e risultare non deteriore, per i creditori non aderenti, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. 
Essa assume così una dimensione para-concorsuale: pur restando formalmente inserita in uno strumento negoziale, è strutturata per operare anche in assenza di consenso individuale e deve quindi rispettare standard di correttezza sostanziale più elevati. Resta ferma la regola dell’integrale soddisfacimento dei creditori estranei non appartenenti alla categoria interessata dall’estensione, nei termini di cui all’art. 57, comma 3; tuttavia, all’interno della categoria, la proposta svolge una funzione redistributiva che si avvicina a quella propria degli strumenti concorsuali, pur senza comportare l’applicazione integrale delle regole di priorità tipiche del concordato. 
È proprio in questo contesto che la proposta diventa il fulcro del giudizio di omologazione. Il tribunale è chiamato a verificare non soltanto la sussistenza dei presupposti formali dell’estensione, ma anche la correttezza sostanziale del trattamento riservato ai creditori non aderenti, in un’ottica di tutela effettiva della loro posizione. Soluzioni fortemente asimmetriche, tollerabili negli accordi ordinari in quanto fondate su consenso individuale, diventano infatti problematiche quando l’accordo è destinato a vincolare anche i dissenzienti: l’estensione coattiva impone che la proposta sia intrinsecamente “estensibile”, cioè costruita secondo criteri di equilibrio e non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
5 . Una lettura unitaria: la proposta come variabile dipendente dall’efficacia
Considerati nel loro insieme, gli accordi di ristrutturazione rendono evidente come la disciplina della proposta tenda a rimodularsi in modo progressivo al crescere della sua efficacia soggettiva. Nei modelli “ordinari” e in quelli “agevolati”, infatti, la proposta conserva un contenuto ampio e tendenzialmente flessibile: ciò si spiega perché essa è destinata a vincolare soltanto i creditori che vi hanno aderito, rimanendo dunque ancorata alla logica del consenso individuale e alla fisiologia dell’autonomia negoziale. 
Diversa è, invece, la fisionomia degli accordi a efficacia estesa. Qui la proposta incontra limiti più stringenti, proprio perché è strutturalmente orientata a produrre effetti anche nei confronti di creditori non consenzienti. L’ordinamento, in altri termini, “compensa” l’espansione della vincolatività soggettiva irrigidendo la conformazione sostanziale della proposta, sia sul piano del contenuto sia su quello delle condizioni di ammissibilità e delle garanzie. 
Il filo conduttore resta tuttavia unitario: quanto più la proposta si allontana dalla logica del consenso individuale, tanto più l’ordinamento ne conforma contenuto e struttura, imponendo vincoli e presìdi che riflettono l’aumento dell’incidenza sui terzi. 
L’ampliamento dell’efficacia, dunque, non è neutro sul piano sostanziale. Al contrario, esso determina una progressiva trasformazione della proposta: da atto eminentemente negoziale, calibrato sull’adesione dei singoli creditori, a strumento dotato di una marcata dimensione para-concorsuale, nel quale autonomia privata, tutela dei creditori e controllo giudiziale vengono ricomposti entro un equilibrio più rigoroso.
6 . Questioni applicative sul contenuto della proposta negli accordi di ristrutturazione
Le principali controversie applicative relative al contenuto della proposta negli accordi di ristrutturazione si concentrano, anzitutto, sulla tipologia delle utilità che possono essere offerte ai creditori e, più in generale, sui margini di libertà con cui il debitore può modulare la prestazione o il sacrificio richiesto. Un secondo snodo problematico riguarda poi il trattamento dei creditori non aderenti, e dunque il modo in cui la proposta debba considerare la loro posizione quando l’accordo non si esaurisce nella sfera dei soli consenzienti. In stretta connessione con ciò, emergono le questioni attinenti alle condizioni che consentono l’estensione coattiva degli effetti dell’accordo, con particolare attenzione ai presupposti e alle garanzie che l’ordinamento pretende quando si incide su soggetti rimasti estranei al consenso. Infine, un ulteriore terreno di frizione applicativa è rappresentato dalla gestione delle moratorie, cioè dal regime e dai limiti delle sospensioni o dilazioni dei pagamenti, soprattutto in rapporto al bilanciamento tra esigenze di risanamento e tutela delle ragioni creditorie. 
Nel loro complesso, queste problematiche mostrano con chiarezza come l’ampiezza dell’autonomia negoziale non sia uniforme, ma vari sensibilmente in funzione della platea dei destinatari della proposta: quanto più essa si proietta oltre i creditori aderenti, tanto più si intensificano i vincoli sostanziali e le cautele che ne governano contenuto ed effetti.
6.1 . Utilità monetarie e utilità in natura per i creditori aderenti
Per i creditori aderenti l’autonomia del debitore è, in linea di principio, particolarmente ampia. La natura contrattuale dell’accordo consente infatti di costruire assetti di soddisfacimento che non si esauriscono nel pagamento in denaro, anche parziale, ma possono articolarsi in una pluralità di utilità alternative o complementari. È così possibile prevedere attribuzioni in natura, nella forma della datio in solutum; oppure soluzioni di conversione del credito in capitale, secondo lo schema del debt-equity swap. Non meno frequente è il ricorso all’assegnazione di strumenti finanziari o partecipativi, così come la concessione di nuove garanzie a presidio dell’adempimento; e, ancora, meccanismi di compensazione ovvero rinunce a accessori e componenti accessorie del credito, funzionali a rimodulare l’esposizione complessiva. 
Su questo versante non si registrano, di regola, significative resistenze giurisprudenziali circa l’ammissibilità di utilità non pecuniarie in favore degli aderenti: il tratto decisivo è che la soluzione sia sorretta dal consenso del creditore, e che tale consenso sia effettivamente informato. Proprio la dimensione negoziale dell’istituto legittima, quindi, anche opzioni fortemente innovative, purché il creditore possa valutare consapevolmente il contenuto dello scambio e l’equilibrio complessivo dell’operazione. 
Le criticità emergono, piuttosto, su due fronti strettamente connessi. Da un lato, rileva la corretta valutazione economica delle utilità offerte in natura, perché il nodo non è tanto l’astratta ammissibilità della dazione quanto la sua attendibilità sul piano del valore: in sede di omologazione, il giudice tende a verificare con particolare attenzione la coerenza tra il valore dichiarato dei beni o degli strumenti attribuiti e la loro effettiva valorizzazione nel piano. Dall’altro lato, si impone l’esigenza di trasparenza dell’informazione resa ai creditori e al tribunale, poiché solo un quadro informativo completo consente di misurare la reale convenienza della proposta e di evitare che l’innovatività degli strumenti si traduca in opacità sostanziale. In questa prospettiva, assume un rilievo centrale il ruolo dell’attestatore, chiamato a esprimersi in modo puntuale sulla ragionevolezza delle stime, sulla credibilità delle valorizzazioni prospettate e, più in generale, sulla sostenibilità complessiva dell’operazione. 
Quanto, infine, ai trattamenti differenziati tra creditori aderenti, la prassi e la giurisprudenza di merito li reputano generalmente ammissibili, a condizione che non si violino norme imperative e che sia garantita, ancora una volta, la consapevolezza del consenso. Del resto, l’accordo di ristrutturazione, a differenza del concordato, non è strutturalmente vincolato a regole di parità di trattamento o a rigide priorità concorsuali: la diversa posizione negoziale dei creditori può riflettersi in soluzioni non uniformi, purché restino intellegibili, giustificate e accettate.
6.2 . Il trattamento dei creditori non aderenti: integrale pagamento e limiti alle utilità alternative
Il quadro cambia radicalmente quando lo sguardo si sposta sui creditori non aderenti. In questo caso, infatti, l’art. 57, comma 3, CCII impone che l’accordo sia strutturato in modo da assicurare ai creditori estranei il pagamento integrale entro i termini stabiliti dalla legge. Da tale vincolo discende una conseguenza netta: nei confronti dei non aderenti la proposta perde quella flessibilità che caratterizza la dimensione propriamente negoziale dell’accordo e si irrigidisce attorno all’obbligo dell’integrale soddisfacimento. 
In linea di principio, ciò significa che non è consentito imporre falcidie, né è possibile prevedere, senza consenso, meccanismi di conversione del credito in capitale. Parimenti, non è ammessa la sostituzione unilaterale del pagamento in denaro con attribuzioni in natura o con l’assegnazione di strumenti finanziari. In altri termini, qualunque utilità diversa dal pagamento integrale — per contenuto, forma o struttura — presuppone necessariamente il consenso individuale del creditore: ma, proprio per questo, l’eventuale accettazione finisce per farlo rientrare, di fatto, nell’area degli aderenti, con conseguente applicazione della logica contrattuale e delle sue possibili modulazioni. 
La giurisprudenza di merito ha mostrato una limitata elasticità solo su profili essenzialmente tecnici legati alla tempistica dell’adempimento, ammettendo in taluni casi brevi differimenti successivi all’omologazione, purché l’integrale soddisfacimento risulti comunque assicurato e non si determini un pregiudizio sostanziale per il creditore estraneo. Si tratta, tuttavia, di margini circoscritti, che non intaccano l’impostazione di fondo: il creditore non aderente resta, per definizione, fuori dall’area del sacrificio negoziale e non può essere coinvolto in soluzioni “alternative” se non attraverso un consenso espresso e consapevole.
6.3 . Accordi ad efficacia estesa e nozione di “categoria”
Il quadro cambia con gli accordi ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, nei quali l’utilità prevista per una categoria può essere imposta ai dissenzienti appartenenti alla stessa categoria, se vi aderisce almeno il 75% dei crediti. 
In tale contesto, la proposta deve essere costruita in modo strutturalmente idoneo all’estensione coattiva, e la giurisprudenza ha mostrato particolare rigore sulla nozione di “categoria”. 
La Cassazione, con sentenza 8 febbraio 2026, n. 2817, ha chiarito che la categoria deve essere interpretata in coerenza con la nozione di classe nel concordato preventivo: è necessaria omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. Non è ammessa una costruzione artificiosa delle categorie al solo fine di facilitare il raggiungimento della soglia del 75%.
La ricaduta professionale è evidente: la strutturazione delle categorie negli accordi ad efficacia estesa richiede una logica sostanzialmente concorsuale, non meramente negoziale. L’omogeneità diventa presupposto di legittimità dell’estensione.
Quanto al contenuto dell’utilità estesa, il rispetto del best interest test assume rilievo centrale: il creditore dissenziente non può ricevere meno di quanto conseguirebbe nella liquidazione giudiziale. Il benchmark liquidatorio diventa parametro decisivo del giudizio di omologazione.
6.4 . Conversione del credito in capitale e strumenti finanziari
Particolarmente delicato, nella pratica applicativa, è il tema della conversione del credito in capitale sociale o in strumenti finanziari. Per i creditori aderenti, il ricorso al debt-equity swap non solleva, in linea generale, particolari ostacoli: si tratta di una scelta negoziale, che rientra pienamente nella disponibilità delle parti e può costituire una leva essenziale per il riequilibrio patrimoniale dell’impresa, proprio perché fondata su un consenso espresso e consapevole. 
La prospettiva cambia, invece, quando si guarda ai creditori non aderenti. L’imposizione di una conversione forzosa pone problemi di ordine sia sistematico sia sostanziale, che si avvertono con evidenza anche nell’ambito degli accordi a efficacia estesa. Trasformare un credito in una partecipazione societaria, infatti, comporta anzitutto un mutamento radicale della posizione giuridica del creditore: da titolare di una pretesa certa (quanto a struttura e, almeno tendenzialmente, a contenuto), egli viene “trascinato” in una posizione di rischio, esposta alle dinamiche dell’impresa e al risultato dell’attività futura. A ciò si aggiunge un secondo profilo, non meno sensibile, rappresentato dall’incertezza sul valore effettivo dell’utilità attribuita: la partecipazione sociale non è, per definizione, un equivalente monetario immediatamente comparabile e richiede valutazioni complesse, spesso connotate da margini di alea. 
Per questa ragione, dottrina e prassi tendono a ritenere che un’estensione coattiva di un debt-equity swap possa essere concepita solo in presenza di presupposti particolarmente rigorosi: occorre dimostrare, attraverso una perizia valutativa solida e convincente, che la partecipazione assegnata al creditore estraneo possiede un valore almeno pari a quello che egli otterrebbe nello scenario liquidatorio. In concreto, tuttavia, operazioni di questo tipo risultano rare, proprio perché l’onere dimostrativo è elevato e il rischio di contenzioso è significativo; quando si intende procedere a conversioni “strutturali” del debito, la prassi mostra una preferenza per la ricerca dell’adesione espressa del creditore interessato, così da ricondurre l’operazione entro la logica consensuale. 
Un ragionamento analogo vale per l’offerta di strumenti finanziari, siano essi obbligazionari o partecipativi. Su base consensuale, tali utilità sono pienamente ammissibili e possono rappresentare una modalità flessibile di regolazione dell’esposizione; quando, però, si tenta di estenderne gli effetti oltre l’area degli aderenti, torna centrale l’esigenza di una rigorosa valutazione economica e di un’attestazione puntuale, capace di rendere trasparente l’equivalenza (o almeno la non deteriore convenienza) dell’utilità proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
6.5 . Moratorie e dilazioni di pagamento
Le moratorie rappresentano uno degli snodi più sensibili nella costruzione della proposta, perché incidono direttamente sull’equilibrio tra esigenze di risanamento e tutela dell’aspettativa di soddisfacimento dei creditori. Nei confronti dei creditori aderenti, la disciplina resta coerente con la natura negoziale dell’accordo: le dilazioni possono essere anche di lunga durata, purché siano il frutto di una pattuizione consapevole, e non si rinvengono limiti legali quantitativi che ne predeterminino l’estensione massima. In questa area, dunque, la moratoria è uno strumento fisiologico di regolazione del debito, modulabile in modo ampio proprio perché sorretto dal consenso. 
Il quadro si irrigidisce, invece, quando la proposta è destinata a incidere sui creditori non aderenti. Qui la regola dell’integrale pagamento entro i termini previsti dall’art. 57 riduce drasticamente lo spazio per imporre dilazioni: in assenza di un meccanismo che consenta l’estensione degli effetti (art. 61) o di una convenzione di moratoria (art. 62 CCII), la dilazione non può essere unilateralmente imposta al creditore estraneo. La moratoria, in altri termini, diviene un terreno sul quale la proposta incontra subito il limite strutturale della non assoggettabilità dei non consenzienti a sacrifici negoziali.
In questo contesto, è stata richiamata come applicazione significativa la pronuncia del Tribunale di Vasto dell’11 dicembre 2024, che ha omologato un accordo ex art. 57 includendo una dilazione decennale del debito fiscale nonostante il dissenso dell’Erario, sul presupposto che risultasse comunque rispettato il test di convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Al di là della specificità del caso, decisioni di questo tipo mettono in luce come, quando entrano in gioco creditori dissenzienti o comunque non pienamente allineati, la tenuta dell’operazione venga misurata attraverso parametri che richiamano da vicino una logica concorsuale, più che la semplice libertà di conformazione dell’assetto negoziale. 
Da queste esperienze applicative emerge, infatti, un principio trasversale: negli accordi “puri” la proposta può essere altamente creativa e calibrata sulle esigenze delle parti; ma quando è destinata a proiettare i suoi effetti oltre l’area degli aderenti, essa deve essere concepita fin dall’origine secondo un’impostazione sostanzialmente concorsuale. Ciò implica, anzitutto, un’attenzione all’omogeneità delle categorie coinvolte, in modo da evitare disparità difficilmente giustificabili sul piano sistematico; richiede poi una trasparenza valutativa particolarmente rigorosa, soprattutto quando si prospettano utilità non monetarie o strutture di soddisfacimento non lineari; e, soprattutto, impone il rispetto stringente del benchmark della liquidazione giudiziale, che diviene la misura di controllo della “non deteriore” convenienza per chi non ha prestato consenso. 
In questa prospettiva, la distanza tra proposta negoziale e proposta “estensibile” non è soltanto procedimentale. È una differenza strutturale, che incide sul modo stesso in cui la proposta deve essere progettata: non basta adattarla in un secondo momento per renderla opponibile ai non aderenti, perché cambiano i presupposti, i vincoli e i criteri di legittimazione sostanziale dell’assetto proposto.
7 . Verso una “concorsualizzazione” degli accordi?
Il dato sistematico che si ricava dall’evoluzione dell’istituto è, ormai, piuttosto netto: l’accordo di ristrutturazione si è progressivamente ampliato quanto alle utilità offribili e agli schemi negoziali utilizzabili, ma si è al tempo stesso “irrobustito” sul piano strutturale ogniqualvolta sia destinato a incidere su creditori dissenzienti. Le controversie applicative degli ultimi anni — soprattutto quelle legate all’estensione degli effetti ai non aderenti e al tema del cram-down fiscale — hanno infatti spinto verso una crescente procedimentalizzazione e, in ultima analisi, verso una concorsualizzazione dell’accordo, che oggi presenta tratti molto più ordinati e verificabili rispetto al passato. 
Non è un caso che i piani sottesi agli accordi, nella prassi più avvertita, tendano ormai a muoversi secondo canoni che ricordano da vicino quelli del concordato. Si assiste, anzitutto, alla previsione di categorie omogenee, funzionali a rendere intelligibile il trattamento dei diversi gruppi di creditori e a fondare, se del caso, meccanismi di estensione. In parallelo, diventano sempre più frequenti attestazioni specifiche sulla convenienza della proposta per i dissenzienti, con un’analisi che non resta implicita ma viene resa espressa e argomentata. Questi piani affrontano inoltre in modo frontale il benchmark della liquidazione giudiziale, che viene trattato non come un semplice sfondo teorico, bensì come parametro di confronto decisivo per la legittimazione dell’operazione. In definitiva, l’architettura complessiva del piano di accordo viene costruita con un’impostazione che, pur restando negoziale, è sempre più prossima alla razionalità e alle tecniche dei piani concordatari. 
Resta, tuttavia, una differenza decisiva: negli accordi l’autonomia negoziale non viene meno, anzi continua a rappresentare il baricentro dell’istituto. È però un’autonomia ormai funzionalizzata, consapevole dei vincoli che si attivano non appena la proposta aspiri a produrre effetti oltre l’area dei consenzienti. In altre parole, la libertà conformativa permane, ma non può più essere pensata come indifferente rispetto alla platea dei destinatari: quando entrano in gioco dissenzienti o estranei, la proposta deve essere progettata sin dall’origine tenendo conto di criteri di verificabilità e di tutela che la avvicinano, sul piano sostanziale, a una logica concorsuale. 
In questo quadro, le innovazioni introdotte dal Codice della crisi — soprattutto dopo i correttivi del 2022 — hanno reso gli accordi di ristrutturazione uno strumento più appetibile, in particolare per le imprese interessate a rinegoziare in modo selettivo il debito finanziario, cercando di evitare l’ingresso nella piena concorsualità del concordato. L’esperienza applicativa, tuttavia, evidenzia alcune linee di tendenza piuttosto chiare. 
Da un lato, l’accordo “agevolato”, fondato sulla soglia ridotta al 30% dei crediti, è rimasto un’opzione scarsamente utilizzata. La ragione è in larga misura strutturale: ottenere l’adesione di una minoranza qualificata lasciando fuori la restante parte dei creditori — che deve comunque essere soddisfatta integralmente nei termini dell’art. 57, comma 3 — si rivela, nella pratica, estremamente complesso. Non sorprende, quindi, che gli accordi effettivamente conclusi mostrino quasi sempre percentuali di adesione ben superiori alla soglia minima prevista dalla legge, a conferma del fatto che l’“agevolazione” quantitativa non coincide necessariamente con una reale semplificazione operativa. 
Di ben maggiore impatto operativo si è invece rivelata la disciplina dell’accordo a efficacia estesa ex art. 61. La possibilità di vincolare i dissenzienti appartenenti a categorie omogenee, al ricorrere dell’adesione del 75% della singola categoria, ha conferito allo strumento una forza conformativa più incisiva, risultando particolarmente utile nei contesti bancari e finanziari, nei quali l’omogeneità delle posizioni creditorie e la struttura dei rapporti rendono più praticabile la logica per classi.
Questa maggiore efficacia, però, non è “gratis”: comporta un irrigidimento strutturale della proposta, che diventa tanto più evidente quanto più l’accordo si proietta oltre il consenso individuale. Diventa centrale, anzitutto, la corretta formazione delle categorie, perché l’assetto classificatorio è la premessa stessa della legittimità dell’estensione. Si impone poi un’esigenza di informazione completa e tempestiva verso tutti i creditori interessati, non solo per ragioni di trasparenza ma anche per sostenere la tenuta del procedimento e prevenire contestazioni. A ciò si affianca un controllo giudiziale tendenzialmente più penetrante, proprio perché l’incisione sui dissenzienti richiede un vaglio più rigoroso dei presupposti e della convenienza. Infine, l’attestazione deve essere calibrata in modo esplicito sul test di “non deteriorità”, ossia sulla dimostrazione che il creditore vincolato coattivamente non riceve un trattamento deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
In sintesi, l’accordo contemporaneo si muove lungo una traiettoria di equilibrio: resta uno strumento negoziale, ma quando aspira a diventare “estensibile” assume inevitabilmente una struttura più densa, più controllabile e più vicina, per razionalità e presìdi, alle soluzioni propriamente concorsuali.
8 . Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO): la proposta come strumento di redistribuzione “governata”
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione si colloca, nel sistema del CCII, come lo strumento che più di ogni altro mette in risalto la centralità della proposta intesa non già come semplice offerta negoziale, ma come atto di regolazione collettiva dei rapporti tra debitore e creditori. Pur muovendosi all’interno di un procedimento giudiziale, il PRO segna infatti una discontinuità netta rispetto agli accordi di ristrutturazione: la proposta non opera più in modo selettivo, né si esaurisce in una logica contrattuale “per adesione”, ma assume una dimensione strutturalmente collettiva e redistributiva, destinata a incidere sull’intera platea secondo criteri di organizzazione e di maggioranza. 
In questa prospettiva, la proposta è necessariamente costruita per classi. Non si rivolge ai singoli creditori come controparti individuali, bensì a gruppi omogenei, all’interno dei quali il trattamento deve restare uniforme. Ne consegue che la proposta non può essere concepita come una mera sommatoria di pattuizioni, ma deve presentarsi come un disegno allocativo complessivo: un’architettura che renda possibile una decisione a maggioranza e che, se necessario, consenta anche l’imposizione coattiva ai dissenzienti secondo i presupposti stabiliti dalla legge. È la struttura per classi, dunque, a trasformare la proposta in un atto “collettivo” in senso proprio, nel quale l’eguaglianza si declina come parità intra-classe, mentre la differenziazione è ammessa tra classi diverse. 
Sotto il profilo del contenuto, la proposta nel PRO gode di un’ampiezza sensibilmente maggiore rispetto a quella tipicamente ammessa nel concordato preventivo, poiché può derogare alle regole ordinarie di distribuzione del valore e persino all’ordine delle cause legittime di prelazione. Questa maggiore libertà redistributiva, tuttavia, non è mai incondizionata: la deroga è consentita se sorretta dal consenso unanime delle classi oppure, in presenza di dissenso, solo nel rispetto dei presupposti del cram-down interclassi e del limite della non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. In altri termini, la proposta può ridisegnare la distribuzione, ma deve farlo entro un perimetro di legittimazione che combina consenso qualificato e garanzie sostanziali. 
È qui che assume rilievo il ruolo del benchmark liquidatorio. La liquidazione giudiziale non è il modello distributivo da replicare, ma costituisce il limite esterno invalicabile della proposta: nessun creditore può ricevere meno di quanto conseguirebbe nello scenario liquidatorio. Il parametro liquidatorio opera così come soglia di legittimità della redistribuzione, presidio che consente di accettare una distribuzione “non ortodossa” rispetto alle priorità, purché non si traduca in un sacrificio deteriore rispetto all’alternativa di legge. 
In questo senso la proposta nel PRO non è “libera”, ma è piuttosto governata. L’ordinamento, infatti, non impone il vincolo rigido delle priorità legali come criterio unico e inderogabile, ma lo sostituisce con un insieme di presìdi funzionali: l’omogeneità delle classi, il consenso qualificato, il test di non deteriorità, le condizioni per il cram-down e, soprattutto, un controllo giudiziale che non si limita a ratificare la scelta maggioritaria, ma ne verifica la compatibilità con i requisiti sostanziali della redistribuzione. 
Non sorprende, allora, che il dibattito sulla natura del PRO — se esclusivamente conservativa o ammissibile anche in chiave liquidativa — incida direttamente sulla conformazione della proposta. Se il PRO viene letto come strumento funzionalmente orientato alla continuità, la libertà redistributiva trova una giustificazione forte nella conservazione (e nella massimizzazione) del valore dell’impresa, con la conseguenza che la deviazione dalle priorità può essere vista come prezzo regolato per evitare una dispersione di valore. Se, invece, si ammette una vocazione anche meramente liquidatoria, la proposta rischia di divenire il luogo di una redistribuzione non più necessariamente ancorata alla finalità riorganizzativa, con possibili frizioni sistematiche rispetto alla disciplina del concordato preventivo. In ogni caso, anche ove si riconosca una componente liquidativa, la proposta resta soggetta ai limiti strutturali già richiamati, che ne presidiano la legittimità. 
Quanto alle utilità concretamente offribili, la proposta nel PRO può essere estremamente articolata. Può prevedere soddisfacimenti anche parziali dei crediti, dilazioni e moratorie anche di lunga durata, attribuzioni in denaro oppure in natura, così come l’assegnazione di strumenti partecipativi. Può includere conversioni del credito in capitale o in strumenti finanziari e, proprio perché opera per classi, può legittimamente modulare trattamenti differenziati tra gruppi diversi di creditori. Non esistono soglie minime legali di soddisfacimento: la misura del sacrificio è rimessa alla costruzione della proposta e al consenso delle classi, ferma restando la soglia invalicabile della liquidazione giudiziale, che impedisce ogni deteriorità. 
Coerentemente con questa impostazione, il controllo giudiziale in sede di omologazione assume un ruolo particolarmente incisivo. Non si esaurisce nella verifica delle maggioranze, ma investe la correttezza complessiva dell’assetto proposto: la reale omogeneità delle classi, la sussistenza delle condizioni per l’eventuale cram-down, l’adeguatezza del trattamento riservato ai dissenzienti e, soprattutto, la conformità al test di non deteriorità. È sulla proposta — più che sul piano inteso come documento economico-organizzativo in senso lato — che si concentra la verifica della legittimità della redistribuzione, perché è nella proposta che si cristallizza l’allocazione del valore e si misura la compatibilità dell’operazione con i presìdi di tutela. 
In definitiva, il PRO può essere letto come lo strumento nel quale la proposta diviene il luogo di sintesi tra autonomia del debitore, consenso qualificato dei creditori e controllo giudiziale. Non è più un’offerta selettiva, come negli accordi; né una proposta rigidamente incardinata in schemi distributivi tipizzati, come nel concordato nella sua declinazione più tradizionale. È, piuttosto, un atto di redistribuzione “governata” del valore, la cui ampiezza trova limite, da un lato, nel consenso delle classi e, dall’altro, nel rispetto del benchmark liquidatorio, che resta la soglia esterna di legittimità dell’intero impianto.
9 . Il PRO nella giurisprudenza di merito: sindacato del giudice, classamento e natura dello strumento
La giurisprudenza di merito formatasi sul piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, pur ancora numericamente contenuta, ha già chiarito alcuni snodi essenziali relativi alla proposta, incidendo in modo significativo sulla prassi professionale.
9.1 . Il sindacato del tribunale sulla fattibilità
Un primo profilo, che ha dato luogo a un confronto immediatamente significativo, riguarda l’ampiezza del controllo giudiziale in sede di omologazione del PRO. In questa direzione assume particolare rilievo la decisione del Tribunale di Udine del 9 marzo 2023 (Est. Barzazi), la quale ha chiarito che, nella procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, non è consentito al tribunale spingersi sino a un vaglio di merito delle valutazioni compiute dall’attestatore, né sindacare la fattibilità economica del piano in quanto tale. Il controllo del giudice, secondo questa impostazione, resta circoscritto a un perimetro propriamente “giuridico”: da un lato, la verifica della regolarità formale del procedimento e della sussistenza dei presupposti legali; dall’altro, la correttezza della struttura della proposta, inclusa la coerenza del classamento, e il rispetto dei limiti sostanziali che presidiano la redistribuzione, primo fra tutti il best interest test.
L’arresto è di grande rilievo sistematico perché delimita con nettezza la linea di confine tra valutazione tecnica e controllo giudiziale: il giudice non può sostituire le proprie valutazioni economiche a quelle dell’attestatore, ma è chiamato a verificare la tenuta giuridica dell’assetto redistributivo proposto e la corretta applicazione dei presìdi normativi che ne condizionano la legittimità. Ne discende, in modo quasi inevitabile, che la costruzione tecnica della proposta e dell’attestazione assume un ruolo centrale e, in larga misura, non delegabile: la “qualità” della proposta, la solidità delle assunzioni valutative e la chiarezza dimostrativa dei test (in particolare quello di non deteriorità) diventano il vero perno su cui si gioca la praticabilità del PRO.
In una prospettiva coerente con una lettura favorevole alla flessibilità dello strumento si colloca anche la pronuncia del Tribunale di Vicenza del 17 febbraio 2023 (Est. Limitone), primo caso di omologazione del PRO, che ha valorizzato la funzione negoziale dell’istituto e la centralità del consenso per classi. In particolare, la decisione ha ritenuto ammissibile una distribuzione del valore in deroga alle prelazioni laddove tutte le classi abbiano espresso approvazione unanime, confermando così che l’autonomia redistributiva può espandersi in modo significativo quando trova copertura nel consenso collettivo qualificato che struttura il PRO.
9.2 . Natura del PRO: continuità o liquidazione?
Il nodo più dibattuto ha riguardato la natura funzionale dello strumento: il PRO è compatibile con una declinazione meramente liquidatoria o è strutturalmente orientato alla continuità? 
In una prima fase, parte della giurisprudenza ha letto il PRO come strumento “a maglie larghe”, utilizzabile sia in continuità sia in chiave liquidatoria. In questa direzione si è espresso Trib. Milano, 24 ottobre 2024, Est. Rossetti, che ha omologato un PRO fondato su un piano eminentemente liquidatorio, ritenendo che il richiamo – a seguito delle modifiche del 2024 – alla disciplina dell’art. 114 CCII superasse i dubbi circa l’ammissibilità di un piano liquidatorio. 
Di segno opposto è l’arresto di Trib. Roma, 25 marzo 2025, Est. Cottone, che ha affermato un principio destinato a incidere profondamente sulla prassi: alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e in coerenza con la Direttiva (UE) 2019/1023, il PRO è funzionalmente orientato alla ristrutturazione di imprese risanabili mediante continuazione diretta o indiretta dell’attività e non può assumere una declinazione meramente liquidatoria incentrata sulla cessazione dell’impresa. Secondo il tribunale romano, plurime disposizioni – anche per rinvio – delineano una vocazione strutturalmente riorganizzativa dello strumento. 
Il contrasto è di evidente rilievo sistematico. Per il professionista, la qualificazione del piano non è neutra: incide direttamente sull’ammissibilità stessa della proposta e sulla sua architettura.
9.3 . Classamento, prelazioni e limiti alla libertà distributiva
Un secondo fronte giurisprudenziale, altrettanto sensibile, riguarda il corretto classamento e, più in generale, i limiti entro i quali il PRO può legittimamente incidere sull’impianto codicistico di responsabilità patrimoniale e di concorso dei creditori, evocato dagli artt. 2740 e 2741 c.c. È su questo terreno che si misura, in modo particolarmente evidente, la tensione tra la vocazione redistributiva dello strumento e l’esigenza di ancorarla a presìdi che impediscano una distribuzione “discrezionale” del valore. 
In questa prospettiva assumono rilievo, per la nettezza dell’impostazione, due pronunce: il Tribunale di Monza (12 marzo 2025, Est. Ambrosio) e la Corte d’Appello di Milano (11 giugno 2025, Pres. Est. Distefano). Entrambe le decisioni muovono da un assunto comune: la possibilità di derogare all’ordine delle cause legittime di prelazione non è un effetto automatico né un tratto “liberamente disponibile” della procedura, ma una facoltà che può operare solo a condizioni rigorose. Il primo presidio è rappresentato dal corretto classamento, che deve rispecchiare una reale omogeneità dei creditori raggruppati. Ma l’omogeneità non può essere intesa in senso meramente formale: deve essere verificata sia sul piano della posizione giuridica (natura e rango del credito, eventuali garanzie, caratteristiche del rapporto) sia su quello degli interessi economici, cioè della concreta convergenza o divergenza delle aspettative di soddisfacimento rispetto all’operazione proposta. A ciò si aggiunge un ulteriore requisito, decisivo quando si intenda superare le priorità legali: l’effettiva unanimità delle classi, perché solo un consenso collettivo pienamente convergente può legittimare una redistribuzione che si discosti dall’ordine ordinario delle prelazioni. 
La pronuncia della Corte d’Appello di Milano è particolarmente istruttiva proprio perché, applicando questi criteri, ha confermato l’inammissibilità di una proposta che pretendeva di derogare agli artt. 2740 e 2741 c.c. senza una reale unanimità delle classi e in presenza di criticità nel trattamento dei crediti tributari e previdenziali. Il messaggio che se ne ricava è molto chiaro: la libertà distributiva che connota il PRO non equivale a un potere arbitrario di ripartizione del valore, ma resta una libertà “condizionata”, che trova il proprio fondamento e, insieme, il proprio limite nella correttezza strutturale del consenso e nella tenuta del classamento. 
Ne discende una conseguenza operativa immediata: nel PRO il classamento non è un dettaglio tecnico rimesso alla sola ingegneria del piano, ma è un vero presupposto di legittimità della proposta. Se le classi non sono costruite in modo coerente e se l’omogeneità non è dimostrabile — soprattutto quando si mira a derogare alle priorità legali — l’intero impianto redistributivo rischia di perdere la propria base giuridica e di esporsi, già in sede di ammissibilità o di omologazione, a un esito negativo.
9.4 . Cessione d’azienda e principio di competitività
Un ulteriore profilo che la giurisprudenza recente ha portato in primo piano concerne la cessione d’azienda, soprattutto alla luce del nuovo comma 9 bis dell’art. 64 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024. La disposizione attribuisce al tribunale un potere di autorizzazione particolarmente incisivo: è infatti possibile consentire, anche prima dell’omologazione, il trasferimento dell’azienda con esclusione degli effetti di cui all’art. 2560 c.c. (e dunque senza la traslazione automatica dei debiti nei limiti e secondo le regole civilistiche ordinarie). Questa anticipazione dell’operazione, tuttavia, non è mai “neutra” e viene ammessa soltanto a condizioni stringenti. 
In primo luogo, il tribunale è chiamato a verificare che la cessione sia effettivamente funzionale agli obiettivi tipici della procedura: da un lato la continuità, dall’altro il miglior soddisfacimento dei creditori. Non basta, quindi, che il trasferimento sia astrattamente compatibile con il piano; occorre che sia dimostrato come l’operazione contribuisca in modo concreto e ragionevole alla conservazione del valore e all’ottimizzazione dei risultati per il ceto creditorio. In secondo luogo, e con pari intensità, viene in rilievo il principio di competitività nella selezione dell’acquirente: la scelta non può essere chiusa o meramente “negoziata” in modo opaco, perché l’anticipazione del trasferimento — specie se accompagnata dall’effetto liberatorio rispetto all’art. 2560 c.c. — rischia di incidere sensibilmente sulle garanzie sostanziali dei creditori. 
Su questo punto la giurisprudenza di merito ha mostrato un orientamento chiaro, ritenendo la competitività doverosa anche nella fase anteriore all’omologa. La ragione è duplice. Da un lato, pesa il rischio di uno “switch” verso il concordato preventivo ai sensi dell’art. 64 quater, rischio che rende ancora più necessario mantenere, sin dall’inizio, standard di apertura e verificabilità tipici delle procedure concorsuali. Dall’altro lato, vi è l’esigenza di prevenire operazioni selettive o opache, nelle quali la cessione anticipata possa trasformarsi in un veicolo di trasferimento del valore a condizioni non realmente di mercato, con inevitabile pregiudizio per la trasparenza e per l’interesse collettivo dei creditori. 
Ne discende una conseguenza molto concreta sul piano della redazione della proposta: quando essa include operazioni di trasferimento anticipato dell’azienda, non può essere costruita con una logica meramente privatistica, ma deve adottare criteri di trasparenza, tracciabilità e apertura al mercato sostanzialmente analoghi a quelli concorsuali. In altre parole, l’anticipazione degli effetti “protettivi” del trasferimento impone, come contrappeso, un innalzamento del livello di presidio procedurale, affinché la cessione risulti non solo funzionale al piano, ma anche selezionata secondo regole idonee a garantire effettività della concorrenza e controllabilità dell’operazione.
9.5 . Contenuto della proposta e limiti sostanziali
La giurisprudenza ha inoltre confermato che nel PRO non si trapiantano automaticamente alcuni dei vincoli tipici del concordato preventivo. In particolare, è stato ribadito che non operano le soglie minime di soddisfacimento previste per il concordato, perché la logica del PRO è diversa: la misura del sacrificio non è predeterminata da percentuali legali, ma è rimessa alla costruzione della proposta e al consenso delle classi, sempre nei limiti del benchmark liquidatorio e dei presìdi di non deteriorità. Nello stesso senso, non trova applicazione il limite del trattamento minimo dei creditori privilegiati di cui all’art. 84, comma 5, norma che resta ancorata alla specifica architettura del concordato e non si estende, di per sé, al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. 
Analogamente, è stato escluso che nel PRO vi siano vincoli “speciali” imposti per i crediti fiscali e previdenziali in quanto tali, salvo che il piano scelga di avvalersi di una disciplina di transazione, nel qual caso entrano in gioco le regole proprie di quel modulo e i relativi presupposti. In assenza di tale opzione, dunque, il trattamento di tali crediti segue la logica generale della proposta per classi, del consenso e dei test di tutela per i dissenzienti. 
Resta però un punto fermo, che costituisce una vera eccezione di sistema: la tutela rafforzata dei crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1, c.c. Per questi crediti, infatti, permane l’esigenza di un soddisfacimento integrale in denaro entro trenta giorni dall’omologazione. Si tratta di un presidio che, anche nel contesto più flessibile del PRO, continua a operare come limite sostanziale alla conformazione della proposta, imponendo un trattamento puntuale e temporalmente ravvicinato a garanzia di una categoria di crediti ritenuta meritevole di protezione prioritaria.
9.6 . I tre assi critici della giurisprudenza sul PRO
Le decisioni sinora intervenute permettono ormai di riconoscere, con una certa chiarezza, tre assi attorno ai quali si sta organizzando il dibattito giurisprudenziale sul PRO. Un primo asse riguarda l’estensione e i limiti del sindacato giudiziale. In questa prospettiva, la pronuncia del Tribunale di Udine del 9 marzo 2023 ha rappresentato un passaggio decisivo, perché ha affermato che nel PRO non è consentito al tribunale svolgere un controllo di merito sulla fattibilità economica del piano né sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’attestatore: il giudice resta chiamato a un vaglio di legalità, concentrato sulla regolarità del procedimento, sui presupposti normativi e sulla correttezza strutturale della proposta e dei relativi test di tutela. 
Un secondo asse, non meno rilevante, investe la natura funzionale dello strumento e, quindi, la sua vocazione: se il PRO debba essere letto come modulo essenzialmente orientato alla continuità oppure se ammetta anche una componente liquidativa. Su questo punto si registra un contrasto che tende a riflettersi direttamente sulla conformazione della proposta. Da un lato, si colloca un orientamento più “aperto” alla liquidazione, come nella decisione del Tribunale di Milano del 24 ottobre 2024; dall’altro, emerge una lettura più restrittiva, che valorizza la continuità come baricentro funzionale, come nella pronuncia del Tribunale di Roma del 25 marzo 2025. È un dissidio che non ha soltanto un valore teorico, perché incide sul modo in cui si giustifica la redistribuzione del valore e, quindi, sulla stessa legittimazione dell’elasticità che caratterizza il PRO. 
Il terzo asse, infine, riguarda il rigore richiesto nel classamento e, conseguentemente, nelle eventuali deroghe all’ordine delle prelazioni. Le pronunce del Tribunale di Monza del 12 marzo 2025 e della Corte d’Appello di Milano dell’11 giugno 2025 hanno marcato con particolare nettezza che la libertà redistributiva del PRO non può prescindere da un’architettura di classi corretta e omogenea e che la possibilità di discostarsi dalle priorità legali è strettamente condizionata alla solidità del consenso e alla coerenza del disegno allocativo. In questo senso, il classamento non è un dettaglio tecnico, ma diviene il vero presupposto di legittimità della proposta. 
Dalle prime applicazioni emerge, in definitiva, un dato di fondo: il PRO si configura come lo strumento di massima flessibilità redistributiva nel sistema del CCII, ma proprio per questa sua potenza conformativa la giurisprudenza tende a presidiare con particolare rigore alcuni snodi decisivi. Viene sorvegliata la correttezza del classamento, perché è lì che si misura la possibilità stessa di far operare la decisione collettiva; viene verificata la struttura del consenso, perché la redistribuzione trova nella logica per classi la propria fonte di legittimazione; si presta attenzione alla coerenza funzionale con la continuità, specie laddove la proposta rischi di appiattirsi su esiti meramente liquidatori; e, in ogni caso, si mantiene fermo il rispetto del benchmark liquidatorio, che opera come limite esterno alla comprimibilità delle ragioni creditorie. 
Ne discende che la proposta nel PRO non può essere concepita come un esercizio “libero” di ingegneria finanziaria, da affinare eventualmente in corso di procedimento, ma deve essere progettata sin dall’origine come un’architettura redistributiva giuridicamente sostenibile. Vale a dire come un disegno che sappia tenere insieme, in modo trasparente e dimostrabile, la logica economica dell’operazione e i presìdi di legalità che ne rendono possibile l’imposizione collettiva.
10 . Il concordato preventivo: la proposta tra autonomia regolata e tipizzazione legale
Nel sistema degli strumenti di regolazione della crisi giudiziali, il concordato preventivo rappresenta il modello nel quale la proposta assume una dimensione pienamente concorsuale e universalistica ed è, al tempo stesso, sottoposta a vincoli legali significativamente più stringenti rispetto a quelli che caratterizzano tanto gli accordi di ristrutturazione quanto il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. 
Se nel PRO la proposta costituisce lo strumento di una redistribuzione negoziata del valore, nel concordato essa diventa il veicolo di una regolazione collettiva dei rapporti obbligatori, profondamente incardinata in regole di sistema che ne conformano struttura, contenuto e limiti. 
Comune alle diverse declinazioni del concordato è il fatto che la proposta è rivolta alla generalità dei creditori concorsuali, costituisce l’oggetto del voto e, una volta omologata, è destinata a produrre effetti vincolanti anche nei confronti dei dissenzienti. È proprio questa vocazione universalistica — e la conseguente possibilità di imporre il sacrificio anche in assenza di consenso individuale — a giustificare la compressione dell’autonomia del debitore nella conformazione della proposta, che risulta qui molto più marcata rispetto agli accordi e al PRO.
10.1 . Il contenuto della proposta nel concordato preventivo: profili comuni
Sotto il profilo strutturale, la proposta di concordato deve indicare in modo chiaro, completo e determinato la misura del soddisfacimento offerto ai creditori, le modalità e i tempi di pagamento, l’eventuale suddivisione in classi, il trattamento riservato ai creditori muniti di cause di prelazione e le attribuzioni eventualmente previste in favore di soci o terzi. La proposta non può essere generica né meramente programmatica: essa costituisce il contenuto su cui i creditori sono chiamati a votare e che il tribunale è chiamato a scrutinare in sede di omologazione. 
Anche nel concordato non sono previste, in via generale, soglie minime legali di soddisfacimento dei creditori chirografari; tuttavia, questa apparente ampiezza di autonomia è fortemente ridimensionata da una serie di limiti strutturali che rendono la proposta molto meno flessibile rispetto a quella del PRO. 
Il primo limite è rappresentato dal best interest of creditors test. Nessun creditore può ricevere, in base alla proposta, un trattamento inferiore a quello che conseguirebbe nella liquidazione giudiziale. Nel concordato tale parametro opera come criterio generale di legittimità della proposta, non soltanto come strumento di tutela dei dissenzienti in sede di cram down. Il valore di liquidazione costituisce dunque una soglia minima inderogabile, che delimita in radice la libertà conformativa del debitore.
Il secondo limite è dato dal rispetto delle cause legittime di prelazione. La struttura del concordato è ancora saldamente ancorata alla logica della priorità assoluta sul valore di liquidazione: i creditori di grado inferiore non possono ricevere utilità se non dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori di grado superiore, salvo le deroghe tipizzate e circoscritte previste dalla legge. La redistribuzione del valore è, pertanto, gerarchizzata e legalmente conformata.
È proprio su questo terreno che emerge la differenza più netta rispetto al PRO. Nel concordato la redistribuzione non è rimessa alla sola volontà negoziale delle classi, ma è incanalata entro schemi normativi predeterminati: la proposta non può sovvertire l’ordine delle prelazioni, né attribuire utilità a creditori o soci in violazione della graduazione legale, né aggirare il limite della non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. 
Particolarmente significativa è, in questo quadro, la disciplina del concordato con liquidazione del patrimonio. In tale ipotesi l’art. 84, comma 4, CCII introduce requisiti quantitativi espressi, subordinando l’ammissibilità della proposta all’apporto di risorse esterne idonee a incrementare l’attivo disponibile in misura non inferiore a quella stabilita dalla norma. La proposta non può limitarsi a riprodurre l’esito della liquidazione giudiziale, né può alterare l’ordine delle prelazioni al di fuori delle ipotesi consentite dalla disciplina delle risorse esterne. L’autonomia del debitore è qui particolarmente incanalata, in funzione di una tutela rafforzata del ceto creditorio.
10.2 . La proposta nel concordato in continuità aziendale
Nel concordato in continuità aziendale, la proposta è funzionalmente orientata alla prosecuzione dell’attività d’impresa, in forma diretta o indiretta. La continuità incide sul contenuto economico del piano e sulla valutazione complessiva della soluzione, ma non attenua in modo significativo i vincoli giuridici che governano la proposta. 
Essa può prevedere soddisfacimenti anche parziali dei crediti chirografari, dilazioni e moratorie anche di medio-lungo periodo — purché compatibili con la disciplina tipizzata di cui all’art. 86 CCII — ristrutturazioni del debito funzionali al mantenimento dell’equilibrio finanziario, nonché attribuzioni in strumenti partecipativi o finanziari. Tuttavia, tali possibilità operano sempre entro il perimetro delle priorità legali. 
I creditori muniti di prelazione devono essere soddisfatti nel rispetto della loro collocazione, salvo consenso espresso o nei limiti delle eccezioni tipizzate previste dall’ordinamento. La proposta può prevedere il pagamento non integrale dei creditori privilegiati solo nei casi e nei limiti consentiti dalla legge e comunque nel rispetto del valore di realizzo dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dal professionista indipendente. 
La continuità incide piuttosto sulla valutazione del valore distribuibile, consentendo di considerare non solo il valore di liquidazione, ma anche il valore generato dalla prosecuzione dell’attività. Ciò consente una distribuzione più articolata del valore eccedente rispetto alla liquidazione, ma non trasforma la struttura giuridica della proposta, né consente una redistribuzione svincolata dalle priorità legali. 
Anche nel concordato in continuità, infatti, la proposta resta ancorata alla logica della priorità assoluta con riferimento al valore di liquidazione. Solo per il valore eccedente trova applicazione una regola di priorità attenuata, nei limiti e alle condizioni espressamente previste dall’art. 84, comma 6, CCII. La flessibilità allocativa è dunque ammessa, ma entro un quadro normativo rigidamente tracciato. 
10.3 . La proposta nel concordato preventivo liquidativo
Nel concordato con liquidazione del patrimonio, la proposta assume una fisionomia ancora più rigidamente tipizzata, poiché la finalità dichiarata è la dismissione del patrimonio e la distribuzione del ricavato ai creditori secondo le regole dell’ordinamento. In questa configurazione, la proposta si avvicina sensibilmente al modello della liquidazione giudiziale, pur conservando una residua autonomia nella scelta delle modalità operative e nell’eventuale apporto di risorse esterne. 
Essa può prevedere la liquidazione atomistica o in blocco dei beni, la cessione dell’azienda o di rami, la distribuzione del ricavato secondo le cause legittime di prelazione, nonché l’intervento di terzi o l’apporto di finanza esterna. Tuttavia, tali scelte organizzative non incidono sulla struttura distributiva, che resta ancorata al rispetto rigoroso delle priorità legali. 
Ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, la proposta deve inoltre prevedere un apporto di risorse esterne idoneo a incrementare l’attivo disponibile e ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati nella misura minima stabilita dalla norma. Il legislatore esige, dunque, non una mera riproduzione dell’esito liquidatorio, ma un miglioramento quantitativo rispetto alla liquidazione giudiziale. 
In questo contesto la regola della priorità assoluta opera in modo particolarmente incisivo. La proposta non può attribuire utilità a creditori di grado inferiore se non dopo il soddisfacimento di quelli di grado superiore, salvo quanto espressamente consentito dalla disciplina delle risorse esterne. Il valore di liquidazione diviene, al tempo stesso, parametro minimo di tutela e modello distributivo di riferimento. 
La proposta liquidativa può discostarsi dalla liquidazione giudiziale sul piano delle modalità esecutive — ad esempio in termini di tempi, strategie di realizzo o ottimizzazione dell’attivo — ma non può alterarne la logica gerarchica. L’autonomia del debitore risulta, in questa ipotesi, significativamente compressa e orientata alla realizzazione di un assetto distributivo conforme alle regole legali, più che alla costruzione di soluzioni redistributive innovative.
11 . Una lettura comparativa: concordato, PRO e accordi
Il confronto con gli strumenti già esaminati consente di collocare con maggiore precisione il concordato preventivo all’interno del sistema. 
Rispetto agli accordi di ristrutturazione, la proposta perde la sua selettività e assume carattere universale, poiché è rivolta all’intero ceto creditorio concorsuale ed è destinata a vincolare anche i dissenzienti. Rispetto al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, la proposta perde invece l’elasticità redistributiva che caratterizza quel modello e torna a essere saldamente ancorata alle priorità legali. 
All’interno dello stesso concordato, la distinzione tra continuità e liquidazione incide prevalentemente sulla funzione economica dell’operazione, più che sulla struttura giuridica della proposta. Nel concordato in continuità la proposta consente una valorizzazione dinamica del valore eccedente quello di liquidazione, nei limiti dell’art. 84, comma 6, CCII; nel concordato liquidativo, invece, essa si conforma in modo più rigoroso alla logica distributiva della liquidazione giudiziale, potendo discostarsene solo attraverso l’apporto di risorse esterne tipizzate. 
In questa prospettiva comparativa si colloca anche il dibattito sull’ammissibilità di una proposta che preveda l’azzeramento del soddisfacimento dei creditori chirografari. Nel concordato preventivo tale evenienza non è esclusa in astratto, ma è ammissibile soltanto ove rifletta una effettiva incapienza del valore distribuibile rispetto al valore di liquidazione e non si traduca in una redistribuzione arbitraria a favore di soggetti di grado inferiore o dei soci. L’“offerta zero” può essere fisiologica quando non vi è valore residuo; diventa invece illegittima se viola le priorità o il best interest of creditors test. 
Diversamente, negli accordi di ristrutturazione il problema è recessivo, poiché il trattamento dei creditori aderenti è rimesso al consenso negoziale; nel PRO, invece, l’eventuale azzeramento del trattamento di una classe sarebbe ammissibile solo nel rigoroso rispetto dei presupposti della redistribuzione governata e del limite della non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. 
Il concordato preventivo si configura, così, come lo strumento nel quale la proposta è chiamata a realizzare un equilibrio particolarmente delicato: consentire una regolazione collettiva della crisi, ma entro confini normativi rigorosi, che riflettono l’esigenza di tutela del ceto creditorio nel suo complesso e di rispetto della gerarchia legale delle pretese.
12 . Il contenuto della proposta nel concordato preventivo: questioni controverse e orientamenti giurisprudenziali
Nel concordato preventivo, la proposta può oggi prevedere percentuali anche estremamente contenute, purché sia rispettato il requisito dell’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile per ciascun creditore, ai sensi dell’art. 84 CCII. La giurisprudenza di merito ha ammesso concordati con percentuali molto basse — anche inferiori al 10% — a condizione che l’attestazione dimostri in modo solido la non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale. Il controllo del tribunale non si estende alla convenienza economica in senso assoluto, ma si concentra sulla correttezza delle stime e sulla verifica che il creditore non riceva meno di quanto conseguirebbe nello scenario liquidatorio. 
Il terreno di confronto più delicato è stato, tuttavia, quello del significato da attribuire al requisito dell’“utilità”. 
Su questo punto è intervenuta in modo chiarificatore Cass., 2 ottobre 2024, n. 25919, affermando che l’utilità per ciascun creditore costituisce un requisito autonomo e ulteriore rispetto al mero superamento del test di convenienza. Non è sufficiente dimostrare che il creditore riceve quanto otterrebbe in liquidazione: la proposta deve attribuire un’utilità concreta, specifica e valutabile. La Corte ha escluso che possano integrare tale requisito il generico interesse alla prosecuzione dell’impresa o la mera prospettiva di una chiusura più rapida della procedura. 
Il principio è stato ulteriormente rafforzato da Cass., 10 gennaio 2026, n. 624, la quale — pur pronunciandosi in tema di concordato semplificato — ha affermato un criterio di portata sistemica: la sola maggiore rapidità della procedura non costituisce, di per sé, un’utilità per il creditore privo di soddisfazione economica. Il dato temporale, isolatamente considerato, non è sufficiente a soddisfare il requisito legale. 
Ne deriva, sul piano pratico, un’indicazione netta: anche nei concordati in continuità con percentuali minime, la proposta deve prevedere un quid economicamente apprezzabile per ciascun creditore, distinto dalla mera sopravvivenza dell’impresa o dalla chiusura anticipata della procedura.
13 . Utilità non monetarie e requisito della valutabilità economica
Il Codice della crisi ha espressamente ammesso che l’utilità possa consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali. Ciò ha aperto la strada a proposte nelle quali il soddisfacimento non è esclusivamente monetario, ma anche funzionale: mantenimento di forniture, rinegoziazione di contratti, assegnazione di strumenti finanziari o partecipativi, diritti su utili futuri. 
La giurisprudenza di merito ha inizialmente mostrato oscillazioni. Alcuni tribunali hanno richiesto una rigorosa quantificazione e attestazione del valore di tali utilità; altri hanno adottato un approccio più elastico, purché la relazione attestativa ne dimostrasse la concretezza. 
L’orientamento che si sta consolidando — anche alla luce della Cassazione del 2024 — è che l’utilità non monetaria è certamente ammissibile, ma solo se specificamente individuata, economicamente stimabile e non meramente eventuale o aleatoria. Non è sufficiente affermare che il creditore “beneficerà della continuità aziendale”: occorre dimostrare quale vantaggio giuridico o patrimoniale ne derivi in modo determinato. 
In prassi, ciò ha condotto alla strutturazione di proposte tecnicamente più sofisticate: clausole di earn-out, attribuzioni di strumenti partecipativi con criteri di valorizzazione, diritti su eventuali utili futuri o su recuperi giudiziali. La proposta concordataria assume così una crescente complessità tecnica, nella quale il ruolo dell’attestatore diviene decisivo per tradurre utilità funzionali in valori economicamente apprezzabili.
14 . Continuità e liquidazione: qualificazione del piano e conseguenze sulla proposta
Altro tema centrale nella giurisprudenza riguarda la qualificazione del concordato come “in continuità” o “liquidatorio”, distinzione decisiva poiché solo nel liquidatorio operano le soglie del 20% e dell’apporto esterno del 10% previste dall’art. 84, comma 4, CCII. 
La nozione di continuità indiretta, comprensiva della cessione dell’azienda in esercizio anche a terzi, è ormai pacifica e trova un precedente significativo in Cass., 23 novembre 2018, n. 29742, resa sotto la vigenza della legge fallimentare ma ancora oggi richiamata quale criterio interpretativo. 
Le maggiori difficoltà emergono nei concordati “misti” o borderline. L’orientamento prevalente è di tipo sostanzialistico: se vi è effettiva prosecuzione dell’attività, anche mediante trasferimento di azienda funzionante, il piano è di continuità; se, invece, si realizza una mera liquidazione atomistica dei beni, si ricade nel concordato liquidatorio con applicazione delle soglie legali. 
La giurisprudenza di merito tende a verificare con particolare attenzione che la continuità non sia meramente nominale o artificiosa, utilizzata strumentalmente per evitare l’applicazione delle soglie quantitative. La qualificazione del piano incide direttamente sulla struttura della proposta e sui requisiti di ammissibilità.
15 . Concordato liquidatorio: soglia del 20% e apporto esterno
Nel concordato liquidatorio la proposta è sottoposta a vincoli strutturali particolarmente stringenti. L’art. 84, comma 4, CCII richiede cumulativamente il soddisfacimento minimo del 20% dei creditori chirografari — ridotto al 10% se il concordato è preceduto dalla composizione negoziata — e un apporto di risorse esterne idoneo a incrementare l’attivo disponibile in misura non inferiore al 10%. 
La dottrina e la prassi interpretativa concordano nel ritenere cumulative le due condizioni. Il punto più delicato concerne la nozione di “risorse esterne”. L’orientamento prevalente esige un incremento effettivo dell’attivo, normalmente attraverso l’immissione di denaro o beni nuovi da parte di soci o terzi. È controverso se la mera rinuncia di un creditore privilegiato possa integrare un apporto esterno; la tendenza è a escluderlo qualora non vi sia una reale immissione di nuova ricchezza nel patrimonio del debitore. 
La ratio è evidente: evitare concordati liquidatori privi di reale miglioramento rispetto alla liquidazione giudiziale e incentivare, ove possibile, la continuità aziendale o il ricorso alla liquidazione giudiziale.
16 . Moratoria dei privilegiati e diritto di voto
Un ulteriore terreno di confronto riguarda la moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità. 
Il CCII ha recepito l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la legge fallimentare, consentendo moratorie fino a due anni dall’omologazione ai sensi dell’art. 86 CCII. Già Cass., 16 aprile 2020, n. 11882 e Cass., 20 gennaio 2020, n. 734 avevano ammesso dilazioni ultrannuali, purché al creditore fosse riconosciuto il diritto di voto in relazione al sacrificio derivante dal ritardo nel pagamento. Il Codice ha sostanzialmente positivizzato tale principio. 
Il sistema attuale può considerarsi stabilizzato: la moratoria è ammessa entro il biennio; oltre tale termine, l’imposizione coattiva risulterebbe incompatibile con il quadro normativo, rendendosi necessario il consenso della classe interessata. 
Sul piano della costruzione della proposta, la gestione dei privilegiati rappresenta spesso uno snodo decisivo per la sostenibilità della continuità. Essa deve però essere calibrata con attenzione, sia rispetto al meccanismo di voto sia rispetto al test di non deteriorità, evitando che la dilazione si traduca in un sacrificio sproporzionato o non adeguatamente compensato.
17 . Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: la proposta come parametro del controllo giudiziale
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio si colloca, nel sistema del Codice della crisi, come strumento di chiusura del percorso avviato con la composizione negoziata quando quest’ultima non abbia consentito il raggiungimento di una soluzione concordata con i creditori. Esso rappresenta, sotto il profilo funzionale, una procedura a vocazione eminentemente liquidatoria, nella quale la proposta del debitore assume una fisionomia profondamente diversa rispetto a quella propria degli altri strumenti di regolazione della crisi. 
La peculiarità più evidente del concordato semplificato risiede nell’assenza del voto dei creditori. La proposta non è oggetto né di adesione né di deliberazione collettiva, ma è sottoposta esclusivamente al controllo del tribunale in sede di omologazione. Questo dato incide in modo decisivo sulla natura e sulla funzione della proposta, che perde ogni residua dimensione negoziale e si configura essenzialmente come atto a struttura unilaterale, privo di base consensuale, inserito in un procedimento giudiziale, destinato a essere valutato secondo parametri di legittimità e di convenienza. 
Proprio l’assenza del consenso giustifica la fortissima compressione dell’autonomia del debitore nella conformazione della proposta. Se negli accordi e nel PRO la proposta è lo strumento attraverso il quale si esercita, in forme diverse, l’autonomia negoziale, nel concordato semplificato essa diventa prevalentemente il mezzo attraverso cui il debitore sottopone al giudice una modalità alternativa di liquidazione, da confrontare con quella propria della liquidazione giudiziale. 
Sotto il profilo del contenuto, la proposta nel concordato semplificato è necessariamente liquidatoria. Non sono ammesse soluzioni in continuità, né ristrutturazioni fondate sulla prosecuzione dell’attività. La proposta deve indicare le modalità di liquidazione del patrimonio e di distribuzione del ricavato, secondo una logica che si avvicina in modo significativo a quella della liquidazione giudiziale, pur mantenendo una certa flessibilità sul piano organizzativo ed esecutivo. 
Quanto alle utilità offribili, la proposta non può prevedere attribuzioni che si discostino dall’ordine legale delle cause di prelazione. Nel concordato semplificato trova applicazione una regola di soddisfacimento integralmente conforme all’ordine legale delle cause di prelazione: i creditori di grado inferiore non possono ricevere alcuna utilità finché quelli di grado superiore non siano integralmente soddisfatti, e non vi è spazio per redistribuzioni negoziate del valore. L’autonomia del debitore non si estende alla possibilità di modulare i trattamenti, ma si limita alla scelta delle modalità tecniche della liquidazione. 
Neppure sotto il profilo quantitativo la proposta gode di margini significativi di libertà. Pur non essendo previste soglie minime di soddisfacimento in senso formale, la proposta deve superare un controllo di convenienza rafforzato: il tribunale è chiamato a verificare che la soluzione prospettata non sia deteriore rispetto a quanto i creditori riceverebbero nella liquidazione giudiziale. In questo contesto, la liquidazione giudiziale non opera soltanto come benchmark esterno, ma come modello di riferimento sostanziale. 
In tale quadro, l’assenza di un’offerta ai creditori chirografari non pone un problema di legittimità né di coerenza funzionale. Nel concordato semplificato, infatti, la proposta non è chiamata a redistribuire valore né a fondare effetti su un consenso, ma esclusivamente a consentire al giudice di verificare che la liquidazione prospettata non sia deteriore rispetto a quella giudiziale. 
La proposta nel concordato semplificato assume, pertanto, una funzione essenzialmente strumentale: essa serve a dimostrare che la liquidazione proposta dal debitore, pur priva del consenso dei creditori, è più efficiente, più rapida o comunque non peggiorativa rispetto alla liquidazione giudiziale. Il controllo giudiziale si concentra integralmente su questo profilo, senza che vi sia spazio per valutazioni di opportunità economica o di equilibrio negoziale. 
In questa prospettiva, il concordato semplificato rappresenta il punto estremo della parabola che attraversa gli strumenti di regolazione della crisi: dalla proposta negoziale e selettiva degli accordi di ristrutturazione, alla proposta redistributiva del PRO, alla proposta concorsuale tipizzata del concordato preventivo, fino alla proposta quasi procedimentale del concordato semplificato, nella quale l’autonomia del debitore è ridotta al minimo e sostanzialmente assorbita dal controllo giudiziale. 
Nel concordato semplificato, la proposta non può assumere alcuna funzione redistributiva né contenere scelte allocative fondate sull’autonomia negoziale. Non sono ammissibili proposte che prevedano trattamenti differenziati tra creditori al di fuori di quanto imposto dall’ordine legale delle cause di prelazione o attribuzioni non coerenti con l’ordine legale di soddisfacimento. In assenza del voto dei creditori, la proposta è integralmente conformata dal parametro della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non può discostarsene se non sul piano dell’efficienza esecutiva.
18 . La giurisprudenza sul contenuto della proposta nel concordato semplificato
Nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies CCII, la giurisprudenza ha chiarito che la proposta, pur inserendosi in un modello esclusivamente liquidatorio e privo di voto dei creditori, deve essere strutturata in modo da assicurare non solo l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, ma anche un’utilità concreta e specificamente individuabile per ciascun creditore. 
Il contrasto interpretativo tra Corte d’Appello di Venezia, 28 marzo 2024, e Cass., 12 gennaio 2026, n. 624 ha segnato un punto di chiarificazione decisivo. La corte territoriale aveva ritenuto sufficiente, in presenza di equivalenza economica rispetto alla liquidazione giudiziale, valorizzare la maggiore rapidità della procedura quale utilità apprezzabile. La Suprema Corte, al contrario, ha affermato che la mera rapidità non integra, di per sé, un vantaggio economicamente rilevante per il creditore privo di soddisfacimento, ribadendo l’autonomia del requisito dell’utilità rispetto al solo best interest test. La proposta non può dunque limitarsi a replicare il risultato della liquidazione giudiziale, ma deve attribuire un quid ulteriore, anche minimo, purché certo e valutabile. 
Sotto il profilo pratico, tale principio incide direttamente sulla conformazione delle utilità offribili. Trattandosi di una procedura esclusivamente liquidatoria, non è configurabile alcuna utilità fondata sulla prosecuzione dell’attività o su benefici indiretti connessi alla continuità aziendale. Le utilità non monetarie risultano pertanto circoscritte, in via tendenziale, all’assegnazione di beni in conto credito. Il piano può prevedere, ad esempio, l’attribuzione a un determinato creditore di uno specifico cespite, a soddisfazione totale o parziale della sua pretesa, purché il valore del bene sia adeguatamente stimato e rappresentato in modo trasparente. Ipotesi più sofisticate, quali l’emissione di titoli rappresentativi di diritti residui, appaiono in concreto marginali, poiché la cessazione dell’attività priva di reale contenuto economico strumenti finanziari proiettati nel futuro. In termini realistici, la proposta nel semplificato ruota, dunque, attorno a denaro e beni, con l’esigenza di esplicitare per ciascun creditore il valore effettivo dell’attribuzione. 
Un ulteriore profilo operativo riguarda l’intervento di terzi. A differenza del concordato preventivo liquidatorio, nel semplificato non è richiesto un apporto minimo del 10% di risorse esterne; nulla impedisce, tuttavia, il coinvolgimento di investitori o soggetti interessati all’acquisizione di beni o rami d’azienda, i cui apporti incrementino il soddisfacimento dei creditori e rafforzino la sostenibilità del piano. Tali contributi costituiscono utilità pienamente rilevanti ai fini dell’omologazione e possono rappresentare l’elemento decisivo per superare le obiezioni relative alla mancanza di vantaggio concreto. 
Ci si è interrogati sul perché, in presenza di un terzo disposto a investire, non si ricorra a un concordato preventivo ordinario con voto. La risposta è prevalentemente di natura strategica e temporale: il concordato semplificato consente una chiusura più rapida, riduce l’incertezza legata al raggiungimento delle maggioranze e offre un percorso più lineare sotto il profilo procedimentale, fattori che possono risultare determinanti per un investitore interessato a un’acquisizione tempestiva e non esposta al rischio di mancata approvazione. 
Alla luce dell’indirizzo tracciato da Cass. 624/2026, la proposta nel concordato semplificato deve quindi essere costruita con particolare rigore tecnico: occorre assicurare il rispetto delle cause di prelazione nei limiti dell’attivo disponibile, dimostrare con dati concreti la fattibilità delle operazioni liquidatorie e individuare per ogni creditore un’utilità effettiva e verificabile. Solo così il controllo giudiziale – che nel semplificato sostituisce integralmente la deliberazione dei creditori – può dirsi effettivamente soddisfatto. 
19 . Considerazioni conclusive: la proposta come chiave di lettura comparativa degli strumenti giudiziali
L’analisi degli strumenti di regolazione della crisi giudiziali dell’impresa non minore consente di cogliere con particolare chiarezza come la proposta ai creditori rappresenti il vero punto di snodo del sistema delineato dal Codice della crisi. È attraverso la proposta, più che attraverso il piano, che si misura il grado di autonomia riconosciuto al debitore, l’intensità della tutela approntata in favore dei creditori e la profondità del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria. 
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche nelle loro varianti agevolate e a efficacia estesa, la proposta conserva una marcata impronta negoziale. Essa è selettiva, flessibile nel contenuto e tendenzialmente svincolata da regole distributive tipizzate, nella misura in cui gli effetti dell’accordo restano ancorati al consenso dei creditori aderenti o, nei casi di efficacia estesa, a forme di estensione coattiva sorrette da presìdi rafforzati. Il limite strutturale è rappresentato dalla tutela dei creditori estranei e dal benchmark della liquidazione giudiziale, che opera come soglia minima di legittimità della proposta. 
Con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, la proposta assume una dimensione pienamente collettiva e redistributiva. Pur restando centrale il consenso dei creditori, articolato per classi, l’ordinamento consente una significativa espansione dell’autonomia del debitore nella conformazione della proposta, ammettendo deroghe alle regole ordinarie di priorità in funzione di una ristrutturazione negoziata del valore. La liquidazione giudiziale non è più il modello distributivo di riferimento, ma resta il limite esterno invalicabile a tutela del creditore dissenziente. 
Nel concordato preventivo, la proposta perde gran parte di questa elasticità e si colloca nuovamente entro confini normativi più rigidi. La vocazione universalistica dello strumento e la possibilità di vincolare i dissenzienti giustificano il ritorno a una disciplina strutturalmente tipizzata, nella quale la absolute priority rule, il best interest of creditors test e il rispetto delle cause legittime di prelazione operano come presìdi strutturali. La distinzione tra concordato in continuità e concordato liquidativo incide prevalentemente sulla funzione economica della proposta, ma non ne altera la struttura giuridica di fondo. 
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio segna, infine, il punto di massima compressione dell’autonomia del debitore. In assenza del voto dei creditori, la proposta perde ogni residua dimensione negoziale e sopravvive essenzialmente come parametro del controllo giudiziale di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Qui la proposta non è più lo strumento di una regolazione pattizia o collettiva dei rapporti, ma il mezzo attraverso cui il debitore prospetta una modalità alternativa di liquidazione, sottoposta a un vaglio rigoroso e sostanzialmente sostitutivo del consenso. 
Considerati nel loro insieme, questi strumenti mostrano come il sistema del CCII non offra un modello unitario di proposta, ma una pluralità di modelli funzionali, calibrati sul diverso equilibrio tra autonomia privata, consenso dei creditori e intervento del giudice. La proposta diventa così la lente privilegiata attraverso cui leggere l’architettura complessiva degli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, rivelando un sistema costruito non su modelli statici, ma su gradi variabili di autonomia, consenso e controllo. Quanto più la proposta si fonda sul consenso negoziale, tanto più ampi risultano i margini di conformazione riconosciuti al debitore. 

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