Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione si colloca, nel sistema del CCII, come lo strumento che più di ogni altro mette in risalto la centralità della proposta intesa non già come semplice offerta negoziale, ma come atto di regolazione collettiva dei rapporti tra debitore e creditori. Pur muovendosi all’interno di un procedimento giudiziale, il PRO segna infatti una discontinuità netta rispetto agli accordi di ristrutturazione: la proposta non opera più in modo selettivo, né si esaurisce in una logica contrattuale “per adesione”, ma assume una dimensione strutturalmente collettiva e redistributiva, destinata a incidere sull’intera platea secondo criteri di organizzazione e di maggioranza.
In questa prospettiva, la proposta è necessariamente costruita per classi. Non si rivolge ai singoli creditori come controparti individuali, bensì a gruppi omogenei, all’interno dei quali il trattamento deve restare uniforme. Ne consegue che la proposta non può essere concepita come una mera sommatoria di pattuizioni, ma deve presentarsi come un disegno allocativo complessivo: un’architettura che renda possibile una decisione a maggioranza e che, se necessario, consenta anche l’imposizione coattiva ai dissenzienti secondo i presupposti stabiliti dalla legge. È la struttura per classi, dunque, a trasformare la proposta in un atto “collettivo” in senso proprio, nel quale l’eguaglianza si declina come parità intra-classe, mentre la differenziazione è ammessa tra classi diverse.
Sotto il profilo del contenuto, la proposta nel PRO gode di un’ampiezza sensibilmente maggiore rispetto a quella tipicamente ammessa nel concordato preventivo, poiché può derogare alle regole ordinarie di distribuzione del valore e persino all’ordine delle cause legittime di prelazione. Questa maggiore libertà redistributiva, tuttavia, non è mai incondizionata: la deroga è consentita se sorretta dal consenso unanime delle classi oppure, in presenza di dissenso, solo nel rispetto dei presupposti del cram-down interclassi e del limite della non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. In altri termini, la proposta può ridisegnare la distribuzione, ma deve farlo entro un perimetro di legittimazione che combina consenso qualificato e garanzie sostanziali.
È qui che assume rilievo il ruolo del benchmark liquidatorio. La liquidazione giudiziale non è il modello distributivo da replicare, ma costituisce il limite esterno invalicabile della proposta: nessun creditore può ricevere meno di quanto conseguirebbe nello scenario liquidatorio. Il parametro liquidatorio opera così come soglia di legittimità della redistribuzione, presidio che consente di accettare una distribuzione “non ortodossa” rispetto alle priorità, purché non si traduca in un sacrificio deteriore rispetto all’alternativa di legge.
In questo senso la proposta nel PRO non è “libera”, ma è piuttosto governata. L’ordinamento, infatti, non impone il vincolo rigido delle priorità legali come criterio unico e inderogabile, ma lo sostituisce con un insieme di presìdi funzionali: l’omogeneità delle classi, il consenso qualificato, il test di non deteriorità, le condizioni per il cram-down e, soprattutto, un controllo giudiziale che non si limita a ratificare la scelta maggioritaria, ma ne verifica la compatibilità con i requisiti sostanziali della redistribuzione.
Non sorprende, allora, che il dibattito sulla natura del PRO — se esclusivamente conservativa o ammissibile anche in chiave liquidativa — incida direttamente sulla conformazione della proposta. Se il PRO viene letto come strumento funzionalmente orientato alla continuità, la libertà redistributiva trova una giustificazione forte nella conservazione (e nella massimizzazione) del valore dell’impresa, con la conseguenza che la deviazione dalle priorità può essere vista come prezzo regolato per evitare una dispersione di valore. Se, invece, si ammette una vocazione anche meramente liquidatoria, la proposta rischia di divenire il luogo di una redistribuzione non più necessariamente ancorata alla finalità riorganizzativa, con possibili frizioni sistematiche rispetto alla disciplina del concordato preventivo. In ogni caso, anche ove si riconosca una componente liquidativa, la proposta resta soggetta ai limiti strutturali già richiamati, che ne presidiano la legittimità.
Quanto alle utilità concretamente offribili, la proposta nel PRO può essere estremamente articolata. Può prevedere soddisfacimenti anche parziali dei crediti, dilazioni e moratorie anche di lunga durata, attribuzioni in denaro oppure in natura, così come l’assegnazione di strumenti partecipativi. Può includere conversioni del credito in capitale o in strumenti finanziari e, proprio perché opera per classi, può legittimamente modulare trattamenti differenziati tra gruppi diversi di creditori. Non esistono soglie minime legali di soddisfacimento: la misura del sacrificio è rimessa alla costruzione della proposta e al consenso delle classi, ferma restando la soglia invalicabile della liquidazione giudiziale, che impedisce ogni deteriorità.
Coerentemente con questa impostazione, il controllo giudiziale in sede di omologazione assume un ruolo particolarmente incisivo. Non si esaurisce nella verifica delle maggioranze, ma investe la correttezza complessiva dell’assetto proposto: la reale omogeneità delle classi, la sussistenza delle condizioni per l’eventuale cram-down, l’adeguatezza del trattamento riservato ai dissenzienti e, soprattutto, la conformità al test di non deteriorità. È sulla proposta — più che sul piano inteso come documento economico-organizzativo in senso lato — che si concentra la verifica della legittimità della redistribuzione, perché è nella proposta che si cristallizza l’allocazione del valore e si misura la compatibilità dell’operazione con i presìdi di tutela.
In definitiva, il PRO può essere letto come lo strumento nel quale la proposta diviene il luogo di sintesi tra autonomia del debitore, consenso qualificato dei creditori e controllo giudiziale. Non è più un’offerta selettiva, come negli accordi; né una proposta rigidamente incardinata in schemi distributivi tipizzati, come nel concordato nella sua declinazione più tradizionale. È, piuttosto, un atto di redistribuzione “governata” del valore, la cui ampiezza trova limite, da un lato, nel consenso delle classi e, dall’altro, nel rispetto del benchmark liquidatorio, che resta la soglia esterna di legittimità dell’intero impianto.