In stretto collegamento con quanto sinora esposto, occorre rilevare che fra i presupposti della culpa in contrahendo viene annoverato l’affidamento, inteso tradizionalmente come convincimento della controparte circa la futura conclusione del contratto[43].
Così ragionando, diviene evidente l’impossibilità di ricondurre all’istituto della responsabilità precontrattuale la fattispecie qui in esame: in essa non potrebbe configurarsi nessun affidamento nei termini descritti stante la discrezionalità pacificamente riconosciuta alla banca in ordine alla scelta se instaurare o meno il rapporto di prestito a fronte di una richiesta di sovvenzione[44]. E si prospetterebbe probabilmente anche un rilevante ostacolo teorico a estendere – come qui invece ipotizzato – il dovere di cui all’art. 16, commi 5 e 6, CCII, sancito espressamente in relazione alla sola composizione negoziata, anche alle trattative prodromiche all’utilizzo di uno degli strumenti di regolazione della crisi: nel senso che, in mancanza di un’esplicita prescrizione normativa quale quella contenuta nella norma citata – che impone un vincolo alla condotta della banca già dal momento del ricevimento di proposte o richieste dal debitore –, la discrezionalità della banca non sarebbe temperata dalla tutela dell’affidamento – ancora ritenuto non sussistente in base alla ricostruzione tradizionale – a fronte della mera richiesta di nuova finanza da parte dell’impresa in crisi.
Tale ostacolo diviene però superabile se, distaccandosi dalla concezione tradizionale, si individua l’oggetto dell’affidamento – come aspettativa o pretesa giuridica che la responsabilità da culpa in contrahendo ha la funzione di preservare – nelle modalità del comportamento della controparte nel corso dell’intera trattativa, comprensiva – come detto – anche dei contatti preliminari fra due soggetti (v. sopra)[45].
A sostegno di tale ricostruzione idonea a dilatare i margini di perseguibilità della banca può richiamarsi l’elaborazione della dottrina tedesca sulla culpa in contrahendo anteriore alla Schuldmodernisierung, i cui spunti rimangono attuali, sebbene la responsabilità precontrattuale trovi ora una disciplina positiva nel diritto civile tedesco[46].
In base alle precedenti considerazioni tese a superare la lettura restrittiva dell’art. 1337 c.c., occorre valutare se si possa configurare la responsabilità della banca per aver violato l’affidamento che la semplice richiesta di credito[47] proveniente da un’impresa in crisi fa sorgere e consistente nell’aspettativa (rectius nella pretesa giuridicamente tutelata) a un contegno dell’istituto di credito conforme al canone della correttezza in contrahendo[48].
La questione centrale da affrontare al riguardo è stabilire se (e quando) il comportamento della banca che rifiuti l’avvio di una trattativa in merito alla proposta di sovvenzionare ex novo o di continuare a sostenere finanziariamente l’impresa in funzione dell’esperimento di un tentativo di soluzione della situazione di crisi possa dirsi contrario alla buona fede, quale parametro al quale le parti non ancora legate da una relazione contrattuale devono uniformare il proprio comportamento. Questione la cui soluzione consente anche di determinare i corollari applicativi, sotto il profilo della responsabilità risarcitoria, della violazione del menzionato dovere prescritto per le parti delle trattative prodromiche alla composizione negoziata di dare «riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono…con risposta tempestiva e motivata» (art. 16, comma 6, CCII) così come del più generico dovere di leale collaborazione (art. 4, comma 4, CCII).
Un primo elemento che fa propendere per una risposta affermativa è costituito dalla particolare qualità della banca di soggetto esercente professionalmente l’attività creditizia.
Per comprendere la rilevanza di tale connotato, occorre ricordare come la dottrina civilistica maggiormente occupatasi di ricostruire il “sistema” degli artt. 1337-1338 c.c. affermi che, ferma restando la diversità concettuale e normativa fra diligenza e buona fede, essa tende a divenire particolarmente sfumata in relazione al dovere di comportamento al quale la disposizione sulla responsabilità precontrattuale assoggetta le parti del rapporto prenegoziale[49]. Queste ultime devono uniformarsi, cioè, non soltanto alla buona fede, ma anche all’ordinaria o normale diligenza[50].
Dunque dalla rilevanza di tale parametro – combinato in varia misura, a seconda delle circostanze della fattispecie concreta, con la correttezza – al fine di determinare se un certo comportamento prenegoziale sia o meno fonte di responsabilità ex art. 1337 c.c. discende la più elevata possibilità di considerare contraria all’art. 1337 c.c. la condotta della banca – nel caso in esame, il diniego di avviare una trattativa in merito alla concessione di nuova finanza – rispetto a quella tenuta da un qualunque soggetto non qualificato[51]. Altrimenti detto: se il sistema degli artt. 1337-1338 c.c. – di cui i doveri a carico dei creditori forti ai sensi del codice della crisi costituiscono una derivazione – impone un obbligo di comportamento non soltanto corretto, ma anche diligente; e se quest’ultimo connotato deve essere commisurato alla qualità delle parti del rapporto prenegoziale, allora alla diligenza qualificata imposta alla banca nell’espletamento della propria attività professionale corrisponde un ampliamento dei margini di sindacabilità, alla luce di quel criterio, delle scelte della stessa in ordine all’erogazione del credito[52]. La giurisprudenza teorica e pratica ritengono infatti l’istituto di credito tenuto a rispettare una diligenza particolarmente elevata in applicazione della regola generale ex art. 1176, comma 2, c.c., come portato del suo status professionale[53].
Tali considerazioni ne sollecitano una ulteriore.
Si è detto che l’oggetto della tutela apprestata dal dovere delle parti di comportarsi nelle trattative secondo buona fede va identificato – coerentemente con gli esiti alla quale è pervenuta l’elaborazione sulla culpa in contrahendo in Germania[54] – nell’affidamento[55] di ciascuna parte su un altrui contegno conforme ai canoni della diligenza-correttezza in contrahendo.
Ebbene, appare plausibile ritenere che l’impresa in crisi, che intenda ottenere dalla banca la concessione di nuova finanza, possa dirsi portatrice di un aspettativa significativa a ottenere dal proprio interlocutore un comportamento conforme alla diligenza del bonus argentarius nella valutazione in merito alla concessione del credito[56], proprio perché, come si è detto, l’azienda di credito viene pacificamene considerata sottoposta, al riguardo, a un onere molto stringente che legittima la sussistenza di «un’ampia fiducia sulla correttezza [e diligenza] professionale nella istruttoria che precede il finanziamento»[57].
In tal senso, particolare rilievo riveste la recente giurisprudenza che ha statuito a carico della banca un dovere di diligenza non limitato alla mera valutazione del merito di credito dell’affidando, bensì esteso alla pianificazione economico-finanziaria dell’impresa sovvenuta e alla sua continuità aziendale[58]: il difetto di diligenza sussisterebbe qualora l’istituto di credito, nonostante ne abbia (anche ex lege) gli strumenti[59], non si preoccupi di verificare se il finanziamento sia funzionalmente e strutturalmente volto a ripristinare la continuità aziendale dell’impresa sovvenuta, secondo un piano economico-finanziario di risanamento ragionevole e fattibile[60].
Dunque, siccome nella fattispecie in esame l’affidamento in un comportamento conforme al modello del bonus argentarius può dirsi certamente esistente, risultando anzi particolarmente “ispessito” dallo status professionale del soggetto con il quale ci si rapporta a fronte della richiesta di erogazione di nuova finanza, sembrano ricorrere tutti i presupposti per l’applicazione della responsabilità precontrattuale così come ricostruita dalla più avvertita dottrina italiana e straniera.