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L'attestazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata dopo il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026: dall'“opportunità” alle nuove regole di redazione del piano

Tommaso Nigro, Dottore Commercialista in Salerno

9 Giugno 2026

L’analisi svolta in un precedente contributo, vigente il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, aveva portato a concludere, attraverso un percorso non scevro da insidie, che, nella composizione negoziata, la rappresentazione dello scenario liquidatorio fosse adempimento meramente facoltativo nelle forme, seppur sostanzialmente cogente nei contenuti. La recentissima pubblicazione del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pervenuta in G.U. il 31 maggio 2026, impone un ulteriore sforzo di rivisitazione della conclusione raggiunta. Il nuovo testo eleva il valore di liquidazione da mera “opportunità” del protocollo ad elemento strutturale della check-list e della redazione del piano, ridefinisce la ripartizione dei ruoli tra imprenditore ed esperto e ne tipizza la metodologia. Resta, tuttavia, da verificare se da ciò possa ricavarsi un vero e proprio obbligo o se permanga la natura facoltativa dell'attestazione di alternativa liquidatoria. L’occasione consente anche un’ampia divagazione sui contenuti precettivi dettati in materia di “valore di liquidazione del patrimonio”, proponendo una lettura orientata. 
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1 . Premessa: la questione di fondo ed il sopravvenuto decreto dirigenziale del 2026
Il tema della verifica del best interest of creditors test nel contesto della composizione negoziata della crisi aveva, di recente, sollecitato un’articolata riflessione basata sulle interrelazioni tra il possibile utilizzo dell’articolo 4 CCII, il decreto dirigenziale allora vigente e i “Principi di comportamento dell’esperto” (ancor oggi attesi nella versione definitiva). In un precedente contributo[1] chi scrive aveva posto l’attenzione sul complesso interrogativo inerente alla necessità, o meno, di predisporre, nel contesto dello strumento negoziale, un documento attestativo dello “scenario alternativo della liquidazione giudiziale”, sul modello richiesto per gli strumenti di regolazione della crisi a carattere concorsuale. La conclusione raggiunta, fondata sulla consultazione e valorizzazione dell’art. 4 CCII e sull’allora vigente decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, è stata quella di ritenere l'attestazione come “facoltativa nelle forme ma sostanzialmente cogente nei contenuti”, essa, cioè, non risponde a un obbligo formale di asseverazione (sulla falsariga degli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3, CCII), ma va intesa come onere sostanziale di disclosure, attivabile soprattutto a fronte di specifica richiesta dei creditori o dell'esperto, la cui violazione può riverberarsi sulla genuinità delle trattative e sui successivi sbocchi concorsuali. 
L'intervenuta adozione del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026[2], che recepisce le modifiche apportate dal D.Lgs. 3 settembre 2024 n. 136 (cd. correttivo-ter), con particolare riferimento agli artt. 5 bis, 13 e 17 CCII, impone ora di verificare se le conclusioni raggiunte conservino ancora validità e, soprattutto, se dal nuovo testo possa ricavarsi un obbligo di redazione dello “scenario comparativo”, ovvero se ne resti confermata la natura facoltativa. L’occasione è però propizia per ritornare su alcuni aspetti contenutistici e di metodo conseguenti alla deliberata scelta, adottata dal redattore del Decreto, di inserire, nella Sezione II della check list, un apposito paragrafo interamente dedicato al “Valore di liquidazione del patrimonio”, nel quale vengono fornite istruzioni operative che meritano un particolare momento di riflessione e di approfondimento.
2 . Dalla “opportunità” del protocollo alla check-list: la nuova “dignità” del valore di liquidazione
Il decreto dirigenziale, nella sua versione attuale, propone una completa rivisitazione del precedente elaborato, intervenendo a macchia di leopardo su gran parte della previgente struttura. Per quanto qui di interesse merita di essere segnalato il puro “innesto” nella Sezione II, punto 6, del tema, prima largamente trascurato, del “valore di liquidazione”. Come si ricorderà, nel documento aggiornato al marzo 2023 l’argomento veniva solo incidentalmente trattato nel “Protocollo di conduzione” (Sezione III, paragrafo 13), nei termini di una mera “opportunità” rimessa all'esperto, il quale “in qualunque momento risulti utile per le trattative” ben avrebbe potuto procedere alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio. Su quella formulazione, testualmente ancorata all'“opportunità”, si era fondata la conclusione dell'inesistenza di un obbligo di redazione.
 Il nuovo decreto dirigenziale, evidentemente consapevole delle aporie già segnalate, prova a mutare la prospettiva, conferendo “dignità” al “valore di liquidazione del patrimonio” che viene declinato nelle sue diverse metodiche all’interno della check-list di cui alla Sezione II[3], con un’articolazione fondata su dieci sotto-paragrafi (6.1-6.10) e collocato tra le indicazioni operative utili per la redazione del piano di risanamento. 
Siffatta stima assurge ora a presupposto metodologico della costruzione stessa del piano e delle proposte alle parti interessate, e ciò si ricava dalla testuale premessa della medesima Sezione II, la quale ha cura di ricordare che “il Piano, al fine di individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte per loro coerenti, è redatto tenendo conto della stima del valore di liquidazione del patrimonio”[4]. 
Di più, il testo di nuovo conio tipizza anche il contenuto tecnico della stima, recependo proprio quell'esigenza di dettaglio metodologico che si era segnalata come presupposto operativo della richiesta trasparenza. I paragrafi 6.2-6.10 precisano, tra l'altro, in chiave riassuntiva: (i) che il parametro di riferimento è il valore di liquidazione giudiziale (salvo, nel solo caso di squilibrio ai sensi dell'art. 12 CCII, quello della liquidazione in bonis ordinata), (ii) che nella sua determinazione si impone di considerare il fattore tempo e l'attualizzazione dei flussi, la probabilità di una cessione unitaria dell'azienda anche in sede giudiziale e il connesso maggior valore, gli oneri da interruzione dell'attività (penali, mancato preavviso, obblighi risarcitori), (iii) che esistono tre configurazioni di valore degli immobili – di mercato, “quick sale” e concorsuale, da assumere in chiave concorsuale – (iv) che occorre tener conto nei criteri di valutazione atomistica dei costi di smontaggio, smaltimento e bonifiche e del deprezzamento del magazzino. 
Ciò posto, vi è a dirsi che tale nuova impostazione, per quanto significativa e di assoluto rilievo, non muta la natura propria dello strumento, e di ciò occorre dare sin d'ora piena evidenza, poiché su tale natura si misurerà più avanti la qualificazione dell'onere (infra, § 3). 
La premessa della Sezione II definisce, infatti, la portata della check-list in termini di mero strumento di orientamento, posto che essa, per espressa previsione, “dovrebbe aiutare” l'imprenditore a redigere un piano di risanamento adeguato “attraverso un percorso ordinato, strutturato anche attraverso le risposte alle domande qui contenute”. Il ricorso al condizionale è, evidentemente, voluto, e come tale capace di svelare la vera natura dello strumento che si atteggia ad ausilio metodologico, volto a guidare e supportare la redazione del piano, e non come griglia di adempimenti la cui inosservanza possa precludere l'accesso o invalidare il percorso. Di ciò vi è conferma, in maniera ancor più esplicita, nel passaggio, molto significativo, in cui il documento precisa che la check-list “è da intendersi, quindi, come recepimento delle migliori pratiche per la redazione dei piani d'impresa e non come espressione di precetti assoluti”, rimettendo gli “effettivi contenuti del singolo piano” a “una serie di variabili” legate alle caratteristiche della crisi, alla tipologia e alla dimensione dell'impresa e alle informazioni disponibili. Da ciò si ricava un corollario di immediata rilevanza per il tema qui indagato: l'ingresso del valore di liquidazione tra le indicazioni operative della Sezione II non vale, di per sé, a convertirlo in un adempimento obbligatorio, ma lo eleva, più propriamente, al rango di opportunità qualificata, ossia di indicazione raccomandata in quanto recepimento delle migliori prassi. La non obbligatorietà, in altri termini, non è il portato di una svista o di una diversa interpretazione, ma la conseguenza diretta della natura stessa dello strumento, che è di moral suasion metodologica e non di obbligatoria adozione. 
La lettura dell’intero testo apre, tuttavia, a nuovi scenari che occorre necessariamente esplorare. L’innesto della nuova Sezione II-Bis, dedicata alle “specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci” sembra inizialmente minare quel convincimento già raggiunto, nella parte in cui il paragrafo 1.7 giunge a stabilire che, “quando richiesto dal CCII, il Piano deve indicare il valore di liquidazione del patrimonio in sede di liquidazione giudiziale (come misurato al par. 6 della Sezione precedente)”[5]. Ad una più attenta lettura si ricava, tuttavia, che il “deve indicare” opera solo “quando richiesto dal CCII”, e, dunque si attaglia solo ed esclusivamente a quegli strumenti per i quali la norma impone l’obbligatoria attestazione, sicché la cogenza discende dal Codice (artt. 84, 87 e disposizioni collegate) e non dalla check-list, la quale si limita a rinviare, quanto al metodo di misurazione, al par. 6 della Sezione II[6]. 
Di più, accanto all'obbligo di cui si è detto, la disposizione introduce un'ulteriore e più sfumata categoria che attiene alla predisposizione del “valore di liquidazione”, la cui adozione “è consigliabile anche quando non esplicitamente richiesto dal CCII, in caso di ricorso a uno strumento di regolazione della crisi che prevede il coinvolgimento di parti diverse dall'imprenditore e dai creditori interessati dal tentativo di risanamento, come ad esempio il tribunale e l'esperto”.
3 . Obbligo o facoltà? La verifica testuale (e sistematica) del nuovo documento
Si tratta, allora, in via conclusiva di sciogliere il nodo centrale e di dare risposta al seguente quesito: l'ingresso del valore di liquidazione nella check-list e la sua qualificazione come elemento di redazione del piano valgono a trasformarlo in un obbligo, superando la conclusione raggiunta in vigenza del documento del 2023? 
La risposta, a un rigoroso esame testuale, ma anche sistematico, resta negativa, sebbene con accenti diversi e con contorni più sfumati. Depongono in tal senso tre elementi convergenti. In primo luogo, la check-list, per espressa definizione, reca “indicazioni operative” e recepisce le migliori pratiche, non già precetti la cui inosservanza possa incidere sull'ammissibilità del percorso. In secondo luogo, e in modo dirimente, la premessa della Sezione II individua le sole indicazioni il cui rispetto è richiesto “quanto meno” affinché l'imprenditore possa accedere alla composizione negoziata, e le circoscrive ai paragrafi 1, 2, 3 e 8: il paragrafo 6, dedicato al valore di liquidazione, non vi è ricompreso[7]. Se ne ricava che il rivisitato decreto dirigenziale, pur avendo elevato la stima a componente metodologica del piano, ha consapevolmente evitato di ergerla a condizione di accesso o di validità. In terzo luogo, permane l'assenza di qualsiasi forma di asseverazione: il documento non richiede, per la composizione negoziata, né la relazione di un professionista indipendente, né la forma, l'attestazione e l'allegazione tipiche degli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3, CCII. 
Significativo, in questa direzione, è anche il fatto che l'unica espressione “deve” si rinvenga nella Sezione II-Bis, e cioè con riguardo agli strumenti di regolazione della crisi, dove l'obbligo di indicazione del valore di liquidazione non nasce dalla composizione negoziata, ma discende dal Codice (artt. 84, 87 e disposizioni collegate) ed è dal documento semplicemente recepito, e che, di contro, nei procedimenti che coinvolgono il Tribunale e l’esperto si faccia riferimento ad una adozione della relazione meramente “consigliata”. 
Si conferma, così, la dicotomia già tracciata tra la coercizione formale nel perimetro concorsuale e la libertà delle forme nel percorso negoziato. Ciò non equivale, però, a negare ogni portata innovativa al nuovo testo. La “cogenza sostanziale” che in precedenza poteva soltanto ricavarsi in via interpretativa dall'art. 4 CCII, trova ora un addentellato positivo, ancorché di rango sub-regolamentare, nella codificazione della stima del valore di liquidazione, necessaria, oggi, ad “individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte per loro coerenti”. Ne discende che la sua omissione, pur non sanzionata come difetto di attestazione e pur non impedendo l'accesso al percorso, incide ora sulla conformità del piano alle indicazioni ministeriali e, di riflesso, rende più agevole predicare, segnatamente a fronte di specifica richiesta dei creditori o dell'esperto, la violazione del canone di completezza, veridicità e trasparenza di cui all'art. 4 CCII.
4 . La ripartizione dei ruoli ridisegnata: la stima “a cura dell'imprenditore” e il “convincimento dell'esperto”
I profili di novità esaminati confermano, e per certi versi codificano, quel modello di “responsabilità condivise” già prospettato nel precedente contributo. Mentre nel decreto dirigenziale del 2023 era l'esperto a dover, opportunamente, “procedere alla stima”, il documento aggiornato ricolloca l'onere valutativo in capo all'imprenditore: il punto 6 della check-list è espressamente rubricato “a cura dell'imprenditore”, e tale è il quesito di apertura: 6.1: “è stato stimato il valore di liquidazione del patrimonio?”. 
Specularmente, il ruolo dell'esperto risulta, almeno apparentemente, riformulato in chiave di controllo e non di produzione del documento. Il paragrafo 13.1 del protocollo non gli chiede più di “procedere alla stima”, quanto piuttosto di “formarsi un proprio convincimento del valore delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso”[8], ferma restando la facoltà di proporre alle parti, ove occorrano competenze diverse dalle proprie, la nomina congiunta di un soggetto di fiducia con costi ripartiti. 
La codificazione del modello collaborativo non è, tuttavia, priva di ambiguità, e va colta nella sua effettiva latitudine. Occorre anzitutto rilevare che il punto 13, nella sua nuova formulazione, reca ora la rubrica “Stima della liquidazione dell'intero patrimonio (cfr. anche Sezione II, par. 6)”, con la conseguenza che il rinvio espresso al par. 6 valida il richiamo, a pieno titolo, all'interno del protocollo di conduzione, dello scenario comparativo e della metodologia ivi tipizzata, saldando i due diversi temi. Senonché, pur avendo sostituito al “procedere alla stima” del decreto dirigenziale del 2023 il più tenue “formarsi un proprio convincimento”, il testo di nuovo conio sembra, a ben vedere, non aver del tutto dismesso quell’onere di redazione a carico dell'esperto. Ne è prova la locuzione “ove siano richieste competenze diverse dalle proprie”, che condiziona la facoltà di proporre la nomina congiunta di un terzo. Non sfugge, infatti, che proprio quell’inciso presuppone l’onere, al di fuori di tale evenienza (e cioè quando le competenze occorrenti rientrino in quelle proprie dell’esperto), di dover direttamente provvedere alle valutazioni necessarie, e non semplicemente a verificare il lavoro svolto da altri professionisti. Il “convincimento” dell'esperto, in altri termini, non si risolve sempre e necessariamente in una valutazione del lavoro altrui, ovvero del documento predisposto dall'imprenditore o da un suo consulente, ma può tradursi, tutte le volte in cui la stima non esiga competenze ulteriori e specialistiche, in un'attività valutativa propria. 
La lettura combinata delle disposizioni restituisce, allora, un assetto coerente con quanto i Principi di comportamento dell'esperto elaborati dal CNDCEC[9] già prefiguravano: l'imprenditore conserva la titolarità sostanziale dell'onere informativo e provvede alla stima ai fini della check-list, mentre l'esperto svolge una funzione di stimolo, verifica e moderazione, apprezzandone la coerenza con i dati contabili e con le informazioni disponibili in piattaforma. Su di lui tuttavia permane, accanto a tale funzione di controllo, un residuo dovere, non marginale, di apprezzamento autonomo, suscettibile in concreto di tradursi in un contributo redazionale diretto alla stima. L'interferenza di ruoli che si era segnalata come potenziale criticità del testo previgente risulta, così, in larga misura ancorché non integralmente, ricomposta, restando, ovviamente, ferme tutte le considerazioni già esposte nel precedente contributo in punto di rapporto costi/benefici.[10] In quell’occasione si era già dato atto che “Sul piano operativo, peraltro, non possono trascurarsi le ricadute economiche di tale impostazione. Il costo della stima, ove formalmente commissionata, ricade sull’imprenditore in stato di crisi e si somma agli oneri del “percorso” ed al compenso dell’Esperto: in tal senso occorrerà ben calibrare il livello di approfondimento della rappresentazione in funzione della complessità del compendio aziendale e dell’effettiva incidenza dello scenario liquidatorio sulla valutazione di convenienza. Non sempre, infatti, è necessario un elaborato attestativo dai contenuti pienamente sovrapponibili a quello richiesto dagli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3, CCII: in molte vicende, una rappresentazione più sintetica, supportata da perizie di stima dei singoli cespiti e da prospetti di realizzo, ben potrebbe risultare sufficiente ad assicurare la trasparenza dovuta. Spetterà all’esperto, in dialogo costante con l’imprenditore ed i creditori, perimetrare l’ampiezza della disclosure rispetto al concreto atteggiarsi della trattativa, evitando, da un lato, la dispersione di risorse, e dall’altro, la sottrazione ai creditori di informazioni effettivamente decisive”.
5 . Il contenuto del nuovo punto 6 (6.1-6.10): un’occasione di migliore specificazione
Il più volte richiamato “punto 6” della Sezione II, che principalmente vale ad affermare la centralità del valore di liquidazione, si propone anche di dettare indicazioni metodologiche puntuali, strutturandosi in dieci sotto-paragrafi. Il parametro di riferimento è individuato nel valore di liquidazione giudiziale (6.2), salvo il solo caso dello squilibrio ai sensi dell'art. 12 CCII, per il quale rileva il valore della liquidazione in bonis ordinata; la stima, fondata su parametri oggettivi (6.3), deve comprendere l'eventuale maggior valore derivante dalla cessione dell'azienda in esercizio anche in sede giudiziale, recependo la nozione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, e deve considerare il fattore tempo, mediante attualizzazione, e la probabilità di una cessione unitaria (6.4), con tassi di sconto differenziati a seconda che l'impresa resti gestita dall'imprenditore o sia aperta la liquidazione giudiziale (6.6), tenuto conto degli oneri da eventuale interruzione dell'attività (6.7) e, nella valutazione atomistica, dei costi di smontaggio, smaltimento e bonifica (6.9). L'impianto è, nel complesso, apprezzabile e colma una lacuna del testo previgente, pur sollevando alcuni interrogativi applicativi sui quali pare opportuno soffermarsi per tentarne una risoluzione in chiave operativa. 
Già la scelta del parametro (6.2) non è priva di incertezze. La distinzione tra “crisi o insolvenza”, cui viene associato il valore di liquidazione giudiziale, ed il mero “squilibrio” ex art. 12 CCII, che si abbina alla più favorevole liquidazione in bonis ordinata, si muove su un crinale notoriamente impervio. Tale scenario impone sia all’imprenditore, sia all’esperto la massima cautela nella qualificazione del campo di azione, posto che la diversa interpretazione genera sensibili ricadute in termini quantitativi. Del pari, l'indicazione (nella nota al par. 6.4) per cui il valore di liquidazione giudiziale deve tenere conto “del rischio dell'insuccesso del risanamento” va maneggiata con cura. 
(a) La data di riferimento dello scenario. Particolarmente delicata, e fonte di incertezza, è, inoltre, la previsione del par. 6.5, nella parte in cui, nel far rimando, all’interno della composizione negoziata, al calcolo del valore di liquidazione, fissa il riferimento temporale “alla data attuale”[11]. La formula utilizzata si discosta, in maniera consapevole, da quella propria degli strumenti concorsuali, ove la stima è agganciata alla data della domanda (art. 87, comma 1, lett. c, CCII) e che la stessa Sezione II-Bis, per gli strumenti giudiziali, riferisce a una “data prossima alla domanda ex art. 40”. La scelta appare, per vero, coerente con la prassi valutativa, che colloca “alla data corrente” la stima del valore di liquidazione forzata dell'azienda in crisi[12], e si spiega con la natura del percorso negoziato, privo di un “atto introduttivo” assimilabile alla domanda concorsuale. 
Tuttavia, essa presta il fianco a due fondamentali rilievi. Il primo è di ordine definitorio: “data attuale” è espressione elastica, che andrebbe intesa come la data più prossima al momento in cui le proposte sono formulate alle parti interessate, ovvero al momento in cui il giudizio di convenienza è in concreto richiesto al creditore, e non come fotografia cristallizzata all'ingresso in piattaforma. Il secondo è di ordine dinamico: la composizione negoziata può protrarsi per molti mesi e lo scenario liquidatorio è, evidentemente, tutt'altro che statico. 
La questione, a ben vedere, merita uno sforzo esegetico ulteriore, che muove dalla peculiare struttura logica della relazione di alternativa liquidatoria, la quale altro non è che la costruzione di un programma di liquidazione “virtuale”[13], ossia la simulazione dell'esito che il patrimonio dell'impresa avrebbe ove, in luogo del risanamento negoziato, si aprisse la liquidazione giudiziale. È dal buon governo delle regole che presiedono a tale “programma virtuale” che occorre muovere per cercare di ben perimetrare il concetto di “data attuale” di cui parla il par. 6.5; e quel buon governo impone di distinguere due piani temporali, evitando di appiattire l'intera stima su un'unica data di riferimento. 
Sul primo piano possono così collocarsi gli asset, ossia la consistenza patrimoniale da liquidare, che vanno assunti nella loro attualità, e cioè nello stato in cui si trovano al momento dello sviluppo della relazione: è questa la “fotografia” cui sembra alludere la formula della “data attuale”, che, tra l’altro, non pare coincidere necessariamente con la data di ingresso in composizione negoziata, bensì con quella, di norma successiva, in cui la stima è in concreto elaborata. A ben vedere, sarebbe, infatti, incongruo riferire la consistenza degli attivi a un momento ormai superato, posto che la “liquidazione virtuale” ha ad oggetto i beni quali esistono e si presentano al momento della valutazione; così come, del pari, sarebbe irragionevole discutere di beni nella loro consistenza futura, tra l’altro difficilmente prevedibile. 
Sul secondo piano si possono collocare, invece, le grandezze che presuppongono, per loro natura, l'apertura della procedura e segnatamente (i) le perdite di periodo (ossia l'erosione che la gestione corrente continua a produrre fino all'ipotetico spossessamento) e (ii) il termine a ritroso entro cui possono essere esercitate le azioni revocatorie e recuperatorie, il cui periodo sospetto si computa dalla data di pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi), cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 170, comma 2, CCII[14]). Tali simulazioni non possono che essere riferite ad una ragionevole data di apertura della liquidazione giudiziale, necessariamente futura rispetto alla valutazione degli asset, pena la perdita di ogni aderenza al contesto reale. 
La ragione di questo sdoppiamento temporale risiede anche nella diversa articolazione dei due percorsi. Nel concordato preventivo, ed in particolare nel concordato con riserva ex art. 44 CCII, il debitore sceglie scientemente di cristallizzare la propria situazione e di incamminarsi verso un esito concorsuale, con la conseguenza che la data della domanda fissa, una volta per tutte, il termine di riferimento, sia per la consistenza patrimoniale, sia anche per il decorso a ritroso del periodo sospetto. Nella composizione negoziata, al contrario, il “percorso” resta mobile e non si consolida se non in un momento successivo, allorché il debitore formula la proposta definitiva alle parti interessate, mancando, fino a quel momento, qualsiasi “atto introduttivo” idoneo a cristallizzare lo scenario. 
Di qui la necessità di ragionare, nel percorso negoziato, in termini “dinamici”: gli attivi vanno apprezzati nella loro attualità, mentre le proiezioni della gestione corrente e il computo a ritroso per la Valutazione delle azioni revocatorie vanno riferiti a una data futura, individuata nella ragionevole data di apertura della liquidazione giudiziale o nella domanda che ad essa precede. Tale data, in difetto di un atto introduttivo, può essere fatta coincidere con quella della proposta definitiva ai creditori e collocata, secondo l'id quod plerumque accidit, a distanza di due o tre mesi dalla data di riferimento della lavorazione dello scenario attuale. 
Diversamente opinando, riferendo, cioè, l'intera stima a una data unica e cristallizzata all'ingresso in piattaforma, o anche al momento della relazione, l’elaborato finirebbe per astrarsi dal contesto reale e si risolverebbe in un mero esercizio teorico, privo di effettiva utilità comparativa, così vanificando la stessa funzione che il par. 6.5, ancorando la stima alla “data attuale”, ha inteso preservare. 
(b) La configurazione di valore degli immobili: concorsuale e quick sale. Di grande interesse, anche in chiave pratica, è il tema di cui si occupa il par. 6.8 che, nel tentativo di addivenire al più probabile “valore di liquidazione” degli immobili, introduce tre configurazioni di valore – di mercato, «quick sale» e concorsuale – prescrivendo di assumere, ai fini del valore di liquidazione, quella concorsuale, “salvo il caso di CNC di imprese in bonis”. 
Il documento, apprezzabile nella sua capacità di distinguere i diversi piani su cui si muove la stima, non fornisce però una quantificazione dello “scarto” tra le tre grandezze, rimettendolo al valutatore. Occorre allora, anche in questo caso, compiere un ulteriore sforzo interpretativo, al fine di comprendere come le tre configurazioni possano tra loro rapportarsi, tenendo conto che esse, lungi dal costituire grandezze isolate, ben possono essere interpretate come elementi di una medesima progressione così riassumibile: dal valore di mercato, prezzo conseguibile in assenza di pressione temporale, si transita, scendendo, al valore di “quick sale”, che incorpora la necessità di una dismissione rapida, e da questo al valore concorsuale, che riflette le condizioni proprie della vendita forzata[15]. 
È su questa progressione, e sul modo corretto di percorrerla, che occorre indugiare. 
In ciò è opportuno soffermarsi sulla modalità con cui la prassi estimativa perviene, in concreto, al valore di “quick sale”, poiché dalla sua corretta interpretazione si può conseguentemente cogliere la tenuta dell'intero procedimento che conduce alla configurazione concorsuale. Nelle perizie redatte secondo gli standard valutativi più recenti il quick sale value non è il frutto di una decurtazione forfettaria, ma è il risultato di una vera e propria attualizzazione finanziaria del valore di mercato. Il perito muove dal più probabile valore di mercato e ad esso applica una formula di anticipazione, dapprima stimando il tempo di commercializzazione atteso per lo specifico segmento (n anni), poi determinando un tasso di attualizzazione pari alla somma del rendimento immobiliare del segmento (cap rate) e del trend di mercato, e poi, ancora, ne ricava un coefficiente di sconto pari a 1 - 1/(1 + i)^n, che applica al valore di mercato, eventualmente proiettato in avanti per il medesimo trend.[16]In termini concreti, a fronte di un valore di mercato pari a 100, un tasso di attualizzazione di circa l'8% su un orizzonte di vendita di quattro anni genera un coefficiente di sconto di circa il 26% e, dunque, un valore di pronto realizzo dell'ordine di 79, con uno scarto di circa il 21% rispetto al valore di mercato.[17] 
Il dato dirimente, su cui occorre insistere, attiene alla natura di ciò che tale scarto misura. Il coefficiente di sconto del quick sale è una grandezza esclusivamente finanziaria: esso sconta il solo fattore tempo, ossia l'illiquidità del bene e l'onere di monetizzare entro un orizzonte compresso rispetto a quello di una normale commercializzazione. Per costruzione, dunque, il quick sale value non incorpora alcuno dei fattori propriamente coattivi che caratterizzano la vendita in sede concorsuale e, dunque, né l'assenza delle garanzie, né la struttura competitiva ridotta dell'asta, né lo “stigma” della procedura. Si tratta, a ben vedere, di un valore di vendita rapida sul mercato libero, tipico di quello realizzabile da un venditore motivato ma non spossessato, e non di un valore di vendita forzata. Proprio per questo esso può legittimamente fungere da base di partenza per la stima concorsuale, posto che isolando in modo pulito la sola componente temporale, sarà possibile ad essa applicare, quale oggetto dell'ulteriore abbattimento, i soli fattori coattivi non ancora considerati. 
Si può così provare a rispondere al primo interrogativo metodologico: è corretto assumere il quick sale come base e poi abbatterlo ulteriormente in ragione dell'assenza di garanzie e delle caratteristiche peculiari della procedura? La risposta è affermativa, e l'impostazione appare anzi preferibile, perché realizza una decomposizione “a cascata” nella quale ciascun gradino isola un distinto fattore di deprezzamento. Si tratta, a ben vedere, di una logica che il nuovo decreto dirigenziale pare recepire al punto 6.8. 
Sicché si tratta ora di individuare e “quotare” i fattori da scontare in questa seconda fase, tra cui quello più agevolmente quantificabile è l'assenza della garanzia. Come noto, nella vendita forzata non operano né la garanzia per i vizi né, di regola, quella per evizione (art. 2922 c.c.)[18], e lo stesso art. 568, comma 2, c.p.c. impone al perito di esporre distintamente “la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto”. La prassi estimativa e le indicazioni operative ricorrenti collocano tale riduzione in un ordine di grandezza del 10-15% circa, con punte sino al 20% per i beni più esposti a difformità e a rischi occulti, da applicarsi a prescindere dall'effettiva emersione di vizi, proprio in quanto correlata al venir meno della tutela.[19] A questa si aggiungono gli ulteriori fattori coattivi, non quantificabili in via autonoma con analoga precisione, ovvero la platea ristretta e meno informata degli offerenti, lo spossessamento del debitore, i costi in prededuzione ed il fisiologico “stigma concorsuale”, il cui effetto, come subito si dirà, è possibile cogliere piuttosto in via empirica. 
Va, invece, maneggiata con molta cautela la tentazione di scontare dal quick sale, quale ulteriore e autonoma decurtazione, i ribassi propri del meccanismo d'asta (l'offerta minima pari al 75% del prezzo base e la riduzione fino a un quarto a ogni esperimento andato deserto, ex artt. 571 e 591 c.p.c.)[20]. Quei ribassi non esprimono, infatti, una misura di valore, quanto piuttosto una regola procedurale di formazione del prezzo; descrivono, in altri termini, il percorso, contingente e solo eventuale, lungo il quale il prezzo può flettere se gli esperimenti vanno deserti, ma non un coefficiente di deprezzamento da sommare agli altri. Il prezzo posto a base d’asta è, del resto, fissato a partire dal valore di stima, sicché computarne i ribassi come sconto a sé rischierebbe tanto una circolarità, quanto una duplicazione. L'effetto aggregato di quel meccanismo, id est il vero scostamento tra valore di mercato e prezzo di aggiudicazione, non si apprezza ex ante gradino per gradino, ma si misura ex post, sui dati empirici delle aggiudicazioni; ed è proprio lì, e non in sede di decurtazione teorica, che esso trova la propria corretta collocazione. 
Ancora in tema di approccio metodologico, ed al fine di ottenere ulteriori riscontri, ci si può chiedere se sia corretto procedere, all'inverso, muovendo dal valore di mercato pieno e così “scontare” i ribassi tipici delle aste. A tale procedimento top-down può essere riconosciuta validità non come metodo di stima principale, ma piuttosto come strumento di controllo. Ciò in base alle seguenti considerazioni: quale metodo portante esso si rivela riduttivo, giacché tratta lo scarto alla stregua di un coefficiente meccanico e trascura tanto la specificità del bene quanto la circostanza, ben sottolineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che il “giusto prezzo” coattivo non è un dato di mercato decurtato, bensì l'esito di una sequenza procedimentale corretta, ossia un concetto giuridico prima ancora che economico[21]. Come cross-check, invece, il confronto del valore costruito “dal basso” con la banda empirica delle aggiudicazioni costituisce un prezioso presidio di ragionevolezza, idoneo a validare la stima e a soddisfare l'onere di motivazione delle rettifiche: ove i due valori convergano, la stima ne esce corroborata e rafforzata; ove divergano, lo scostamento dovrà essere puntualmente giustificato. Il metodo preferibile è dunque a doppio binario: stima portante per cascata — valore di mercato, quick sale, valore concorsuale per i fattori coattivi quotabili — e controllo top-down ancorato ai dati delle vendite giudiziarie, cui spetta di intercettare l'effetto complessivo del meccanismo competitivo. In termini di ordine di grandezza, riprendendo l'esempio precedente, mentre il quick sale si stabilizza intorno al 79% del valore di mercato, i riscontri empirici sulle aggiudicazioni collocano il realizzo concorsuale, per i beni ordinari, attorno al 45-60% del valore di mercato[22]; il che implica, rispetto al quick sale, un ulteriore abbattimento dell'ordine del 24-39%, tendenzialmente maggiore per i cespiti a destinazione speciale o scarsamente liquidi[23]. 
Restano, infine, ferme due cautele. La prima attiene al divieto di doppia computazione: poiché il quick sale già sconta il fattore tempo, l'abbattimento concorsuale ulteriore deve essere depurato di ogni componente temporale, pena una duplicazione della medesima penalizzazione. La seconda attiene, nel contesto dello scenario di controllo, alla misura complessiva dell'abbattimento, che non può essere cristallizzata in un coefficiente standard, ma va calibrata sull'evidenza e sulle caratteristiche del bene: come è stato autorevolmente osservato, il valore di vendita forzata non si ricava semplicemente operando sul valore di mercato le detrazioni dell'art. 568 c.p.c., ma dipende da una pluralità di fattori, ivi comprese le performance del singolo ufficio giudiziario[24]. 
Due avvertenze, infine, completano il quadro. La prima: non va confuso con il valore concorsuale il cosiddetto property value introdotto, a fini prudenziali, dal Regolamento UE 2024/1623 (CRR3) per le garanzie immobiliari delle esposizioni creditizie[25]. Si tratta di una grandezza regolamentare-bancaria, che pure muove dal valore di mercato ma per finalità di stabilità del credito, e che si colloca al di sopra, e non al di sotto, del realizzo forzato, sicché il suo impiego in luogo del valore concorsuale condurrebbe a una sistematica sovrastima del termine di paragone liquidatorio. Sul punto è utile ricomporre l’intera scala che solitamente le perizie sono solite riportare: muovendo dal valore di mercato, il property value se ne discosta verso il basso per la sola prudenza di ciclo, il quick sale per il solo fattore tempo, mentre il valore concorsuale, l’unico realmente pertinente all’alternativa liquidatoria, si colloca ben più in basso. Del tutto fuori asse resta il valore assicurabile (costo di ricostruzione a nuovo, al netto dell’area), grandezza di costo e non di realizzo, che non va dunque scambiata per un “pavimento” del valore di liquidazione. Va anzi segnalato che la prassi estimativa tende sovente a etichettare come “valore di vendita forzata” il quick sale, sebbene quest’ultimo, per quanto argomentato, sconti il solo orizzonte temporale e non i fattori coattivi propri della liquidazione giudiziale: equivoco che conferma, una volta di più, l’opportunità di tenere distinti i due valori. La seconda riprende quanto già osservato a proposito del par. 6.3: ove la liquidazione giudiziale possa ragionevolmente svolgersi mediante cessione unitaria dell'azienda in esercizio, il maggior valore d'uso del cespite strumentale potrebbe attenuare o assorbire lo sconto concorsuale, sicché, segnatamente per i beni “cuciti” sul processo produttivo, la configurazione da assumere potrebbe non essere quella atomistica-concorsuale piena, bensì quella che meglio riflette l'effettivo scenario di realizzo (dove tuttavia l’effetto del quick sale va comunque valutato, seppur in chiave di complesso produttivo). 
(c) La svalutazione del magazzino tra continuità e interruzione. Resta un ulteriore profilo da esaminare che appare sovente trascurato e di cui si occupa il par. 6.10 e che attiene al metodo di valorizzazione del magazzino. La configurazione di valore di detto asset è radicalmente diversa a seconda che l'attività sia prevista in prosecuzione o si interrompa[26]. Come è facilmente intuibile, nello scenario di “fermo” le rimanenze subiscono un deprezzamento significativo, che può giungere anche all'azzeramento per le componenti i cui costi di smaltimento eccedano il ricavabile. Nello scenario di prosecuzione, invece, l’asset, tende, almeno generalmente, a conservare il proprio valore con riferimento alla porzione utilmente impiegabile nel ciclo produttivo, mentre subisce una svalutazione quella parte obsoleta o a lenta rotazione, secondo il criterio del minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato proprio dell'OIC 13[27]. La distinzione assume rilievo dirimente proprio nelle ipotesi, per vero frequenti nella prassi, di cessione aggregata dell'azienda in esercizio. Si pensi all'esempio di un'impresa che gestisce uno o più supermercati. Ove la cessione avvenga ad azienda funzionante (going concern), il magazzino è destinato a essere realizzato attraverso la normale attività di vendita: la merce a lunga conservazione (grocery) e il non-food corrente tendono a conservare sostanzialmente il proprio valore netto di realizzo, e persino i prodotti deperibili (ortofrutta, latticini, carni) possono mantenere valore in quanto smaltiti, secondo rotazione, prima della scadenza. La svalutazione, in tale scenario, è contenuta e si concentra sulle componenti fisiologicamente critiche: deperibili a ridosso della scadenza, cali, sfridi e ammanchi inventariali, referenze stagionali od obsolete e merce in sovra-stock. In termini orientativi, può stimarsi una decurtazione complessiva nell'ordine del 5-15% del valore di carico, fortemente concentrata sulle linee fresche e a lenta rotazione. Tuttavia, non va trascurato che, anche in tal caso, la rapidità di cessione e la situazione di asimmetria tra venditore e compratore possono comportare un ulteriore abbattimento dei valori nel loro complesso, posto che il potenziale acquirente dell’azienda o di suoi rami potrebbe, anche speculativamente, ritenere di essere interessato al mero avviamento della struttura e non allo stock di magazzino. Tale decurtazione non trova, però, addentellati numerici e può essere apprezzata in termini empirici. 
Tutt'altro scenario è quello dell'interruzione che, in mancanza di continuità, vede i prodotti deperibili tendere ad azzerarsi (anzi, a generare costi di smaltimento), il fresco confezionato e i prodotti prossimi alla scadenza a svalutarsi drasticamente e l'intero magazzino collocarsi in regime di liquidazione “a stock” con sconti severi, sì che la svalutazione media può agevolmente superare il 50%, con punte ben maggiori sulle categorie deperibili. Ne discende un corollario operativo di rilievo: la stima dello scenario liquidatorio del supermercato non può prescindere dall'assunzione, esplicita e motivata, circa la prosecuzione o l'interruzione dell'attività nel contesto della liquidazione giudiziale; ed è proprio l'eventualità, tutt'altro che teorica, di una cessione unitaria in esercizio provvisorio a rendere più favorevole il termine di paragone liquidatorio, con evidenti riflessi sul giudizio di convenienza delle proposte negoziali. 
Le considerazioni che precedono confermano che la tipizzazione metodologica introdotta dal punto 6, pur opportuna, non esaurisce la discrezionalità tecnica del valutatore, ma contribuisce in maniera decisa ad orientarne l'esercizio. Spetterà all'esperto vigilare sulla coerenza delle assunzioni (data di riferimento, configurazione di valore, ipotesi di continuità o interruzione) e sulla loro idoneità a fornire ai creditori un termine di paragone autenticamente significativo. La giurisprudenza di merito, del resto, ravvisa nella comparazione con l'alternativa liquidatoria un presidio della genuinità delle trattative e della stessa strumentalità delle misure protettive all'obiettivo del risanamento[28].
6 . Conclusioni
Alla luce del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 la conclusione già raggiunta nel precedente contributo non solo conserva validità, ma ne esce addirittura rafforzata. La relazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata resta facoltativa nelle forme, posto che non è prescritta alcuna attestazione asseverata, né la stima è condizione di accesso o di validità del percorso. Si conferma, dunque, la lettura che distingue tra difetto di attestazione, non sanzionato, e difetto di disclosure sostanziale conseguente ad apposita richiesta, idoneo, questo sì, a inficiare la legittimità delle trattative. 
Muta, tuttavia, l'intensità dell'onere sostanziale. Il valore di liquidazione cessa di essere una “opportunità” rimessa all'iniziativa dell'esperto o dell’imprenditore e diviene parametro strutturale richiesto e consigliato per la redazione del piano, posto “a cura dell'imprenditore” e dotato di una metodologia ora ben tipizzata. La facoltatività formale convive così con una cogenza sostanziale ormai non più soltanto “morale”, ma agganciata a un dato testuale. Si potrebbe dire che il nuovo Decreto Dirigenziale trasforma quell'obbligo “morale” in una regola di buona redazione del piano, la cui inosservanza, pur priva di sanzione tipica, espone l'imprenditore a un più stringente scrutinio di correttezza e l'esperto a un dovere rafforzato di sollecitazione e verifica. 
In definitiva, il nuovo testo conferma la scelta di degiurisdizionalizzazione del percorso negoziato e la centralità dell'autonomia delle parti, ma irrobustisce l'architettura informativa che ne presidia la genuinità. La concertazione tra imprenditore ed esperto, già indicata come fulcro del sistema, trova oggi nel punto 6 della Sezione II e nel riformulato paragrafo 13 del protocollo una base più solida, che consente di coniugare la rapidità delle soluzioni negoziali con la robustezza della comparazione liquidatoria, senza per ciò solo imbrigliare la composizione nei rigori procedimentali della concorsualità. 

Note:

[1] 
Sia consentito il rinvio a T. Nigro, L'attestazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata della crisi tra obbligo “morale” e facoltatività, in Dirittodellacrisi.it, 29 maggio 2026. 
[2] 
Decreto dirigenziale 23 aprile 2026, recante l'aggiornamento del documento già allegato al decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026 (pp. 16-65). Tra le novità strutturali, l'introduzione della Sezione II-Bis e dell'Allegato 5 (“Indice della relazione finale”). 
[3] 
Sezione II, punto 6 “Valore di liquidazione del patrimonio” (6.1-6.10). Nel documento del 2023 il punto 6 della Sezione II era invece dedicato ai gruppi di imprese, ora collocati al punto 7; il valore di liquidazione non figurava nella check-list
[4] 
Sezione II, premessa: “Il Piano, al fine di individuare l'interesse dei creditori e formulare proposte per loro coerenti, è redatto tenendo conto della stima del valore di liquidazione del patrimonio (par. 6 della presente Sezione)”. 
[5] 
Sezione II-Bis, 1.7: “Quando richiesto dal CCII, il Piano deve indicare il valore di liquidazione del patrimonio in sede di liquidazione giudiziale (come misurato al par. 6 della Sezione precedente). Questo è consigliabile anche quando non esplicitamente richiesto dal CCII…”. L'obbligo, in tal caso, discende dal Codice (artt. 84 e 87 CCII) ed è dal documento recepito. 
[6] 
E, a ben vedere, l'obbligatorietà non è imposta dal documento ministeriale, ma da esso semplicemente recepita. 
[7] 
Sezione II, premessa: per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore “deve aver redatto un progetto di piano di risanamento anche secondo le indicazioni della presente check list (con il rispetto, quanto meno, delle indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 3)”. Il paragrafo 6 non è ricompreso nel novero delle indicazioni minime. 
[8] 
Sezione III, paragrafo 13.1, nel testo 2026: “Ove risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto si formi un proprio convincimento del valore delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso”. Si confronti la diversa formulazione del 2023 (“è opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse…”). 
[9] 
“Principi di comportamento dell'esperto nella composizione negoziata” (CNDCEC), §§ 5.5.1-5.5.2, sul potere dell'esperto di richiedere all'imprenditore la stima del valore di liquidazione nello scenario della liquidazione giudiziale e sulla designazione di uno stimatore di fiducia dell'imprenditore. 
[10] 
Sia nuovamente consentito il rinvio a T. Nigro, L'attestazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata della crisi tra obbligo “morale” e facoltatività, in Dirittodellacrisi.it, 29 maggio 2026, pag.7, 8. 
[11] 
Sezione II, par. 6.5: “Il valore di liquidazione del patrimonio è calcolato alla data attuale in caso di composizione negoziata”. Si confrontino l'art. 87, comma 1, lett. c), CCII (valore alla data della domanda) e la Sezione II-Bis, par. 1.7, che per gli strumenti giudiziali riferisce la stima a una data prossima alla domanda ex art. 40. 
[12] 
OIV – Fondazione Organismo Italiano di Valutazione, Discussion Paper n. 1/2025, La valutazione delle aziende in crisi, § 95, ove si distinguono il valore di liquidazione forzata e atomistica delle singole attività e il valore di liquidazione forzata dell'azienda in continuità « alla data corrente », precisandosi che quest'ultimo « è ottenuto muovendo dal valore di mercato, ridotto dello sconto che la debolezza contrattuale del venditore normalmente fa emergere nei processi di vendita forzata » e riflette « oltre al rischio di ristrutturazione, anche il rischio di insuccesso della ristrutturazione stessa ». Sulle configurazioni di valore (liquidazione ordinaria e forzata) v. PIV I.6.7. 
[13] 
Mutua l'espressione F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel Codice della crisi: per chi suona la campana?, in Ilcaso.it, 28 novembre 2024, § 6 (il programma di liquidazione «virtuale»), che pone altresì l'esigenza di una banca dati delle vendite giudiziarie a supporto della stima (§ 7). 
[14] 
Art. 170, comma 2, CCII. “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”. 
[15] 
OIV, Discussion Paper n. 1/2025, cit., § 95, secondo cui il valore di liquidazione è ottenuto muovendo dal valore di mercato, ridotto dello sconto connesso alla debolezza contrattuale del venditore nelle vendite forzate. 
[16] 
Sulla metodologia di stima del quick sale value (o valore di pronto realizzo) quale attualizzazione del valore di mercato in funzione del tempo di commercializzazione atteso v. gli standard valutativi internazionali (IVS 2025; RICS, Red Book 2025) e le Linee guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie: il coefficiente di sconto è pari a 1 - 1/(1 + i)^n, ove i è il tasso di attualizzazione (somma del rendimento immobiliare del segmento e del trend di mercato) e n il numero di anni di commercializzazione attesi. 
[17] 
A titolo esemplificativo, si propone lo sviluppo del quick sale value in una perizia di prassi: Valore di Mercato (VM) € 1.456.000; tempi di vendita stimati in 3–5 anni (range per la destinazione commerciale), assunti in 4 anni (valore medio del range, b); cap rate (c) 6,10% (media della zona); trend del mercato immobiliare (d) 1,82% (media Consensus Forecast 2025/2035); tasso di attualizzazione (e) 7,92% (= c + d); coefficiente di sconto (f) 26% [= 1 − 1/(1 + e)^b]; valore quick sale € 1.150.000 [dato derivato: VM × (1 + d)^b × (1 − f)]; delta −20,63% rispetto al VM. 
[18] 
Art. 2922 c.c.: nella vendita forzata non hanno luogo la garanzia per i vizi della cosa né, di regola, quella per evizione; la circostanza concorre a deprimere il prezzo realizzabile in sede concorsuale rispetto alle ordinarie contrattazioni. 
[19] 
L'art. 568, comma 2, c.p.c. impone all'esperto di esporre distintamente «la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto» (così, da ultimo, le indicazioni operative del Tribunale di Roma, Sez. IV civ., Compiti dell'esperto stimatore, 16 aprile 2026, quesito 16). La misura non è normativamente predeterminata ed è rimessa alla perizia: la prassi estimativa la riconduce, in via forfettaria e a prescindere dall'effettiva emersione di vizi, a un ordine di grandezza del 10-15% circa. Sull'impiego, nelle vendite forzate, di decurtazioni convenzionali di tale ordine applicate al valore di stima — funzionali a riflettere lo scarto tra stima e prezzi di realizzo — v. L. Caramello, Le vendite nelle esecuzioni immobiliari: prime evidenze applicative della riforma, in Diritto ed Economia dell'Impresa, n. 3/2016, che dà conto, presso il Tribunale di Torino, di una riduzione del prezzo base elevata dal 15% al 25% del valore di perizia. 
[20] 
Artt. 571 e 591 c.p.c.: l'offerta di acquisto non è efficace se inferiore di oltre un quarto al prezzo base (offerta minima pari al 75%); in caso di esperimento andato deserto il giudice può ridurre il prezzo base fino al limite di un quarto. 
[21] 
Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2024, n. 6435, secondo cui il «ricavato in caso di liquidazione» è misura «differente, e di regola inferiore, al valore di mercato», restando comunque «necessario che siano esplicate le rettifiche apportate a quest'ultimo valore per giungere alla determinazione del primo»; nonché Cass. civ., 10 giugno 2020, n. 11116, per la quale il «giusto prezzo» è un concetto giuridico, esito del corretto svolgimento delle operazioni di vendita, e non il miglior risultato conseguibile sul mercato. Entrambe richiamate da F. Benassi, op. cit., § 3. 
[22] 
Banca d'Italia, Temi di discussione (Working Papers) n. 1325, ottobre 2021, Esecuzioni immobiliari e prezzi delle case, ove si stima che i prezzi di aggiudicazione all'asta siano inferiori ai valori di mercato in misura compresa tra il 42% e il 56%. 
[23] 
Sulla quantificazione – e sulla relativa opinabilità – dello scarto tra valore di mercato e valore di liquidazione, nella dottrina aziendalistica si veda M. Pezzetta, Quantificazione delle differenze fra valore di mercato e di liquidazione controversa, in Eutekne.info, 26.03.2025. 
[24] 
In tal senso, in particolare, G. Borrella, Il giudice e l'art. 568 c.p.c. a tre anni dalla riforma: istruzioni per l'uso, in executivis, 25 luglio 2022, richiamato da F. Benassi, op. cit., § 3, secondo cui il valore di vendita forzata non si ricava semplicemente operando dal valore di mercato le detrazioni dell'art. 568 c.p.c., ma deve tener conto di una pluralità di ulteriori fattori, ivi comprese le performance del singolo ufficio giudiziario. 
[25] 
Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), art. 229, par. 1, operativo dal 1° gennaio 2025, che introduce il property value quale parametro prudenziale per le garanzie immobiliari, stimato con criteri prudenti e comunque non superiore al valore di mercato: grandezza distinta, per finalità e collocazione, dal valore di liquidazione concorsuale. 
[26] 
Sezione II, par. 6.10, sul diverso valore del magazzino a seconda della prosecuzione o interruzione dell'attività, con azzeramento delle componenti i cui costi di smaltimento superino il ricavabile. 
[27] 
OIC 13, Rimanenze: le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (prezzo di vendita nella normale gestione, al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita), tenuto conto del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino. 
[28] 
Nel senso che le trattative possono dirsi svolte correttamente solo ove i creditori siano stati posti, con trasparenza, in condizione di valutare una proposta migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, Trib. Ivrea, 27 maggio 2022, in Dirittodellacrisi.it; sulla strumentalità delle misure protettive all'obiettivo del risanamento e sull'inammissibilità di una composizione negoziata prospettata ab origine come meramente liquidatoria, Trib. Bergamo, Sez. II civ., 15 marzo 2022 (Giud. Gelato), in Dirittodellacrisi.it e in Ilcaso.it

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  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

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