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Commento

L’ex piccolo imprenditore è condannato alla liquidazione controllata: l’art. 33 CCII, la Cassazione e la ragionevolezza*

Luigi Nannipieri, Consigliere della Corte d’Appello di Firenze

5 Ottobre 2026

*Il commento è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Visualizza: Cass., Sez. 1, 16 giugno 2026, n. 20141, Pres. Ferro, Est. Vella

Lo scritto commenta la sentenza della Cassazione 16 giugno 2026, n. 20141 che, in base al tenore testuale dell’art. 33 CCII, ha escluso che l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese possa accedere al concordato minore liquidatorio. L’Autore concorda, ma esprime forti dubbi sulla ragionevolezza di un assetto normativo che solo per tale debitore, tra quelli dell’art. 2, comma 1, lettera c), CCII, non prevede alcuna alternativa alla liquidazione controllata. 
 
This article deals with the Supreme Court’s judgement No. 20141 of 16 June 2026, which, on the basis of the wording of Article 33 of the Italian Insolvency and Business Crisis Code (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, "CCII") ruled out the possibility for a sole trader, struck off the Companies Register, to file for a minor liquidatory composition with creditors (“concordato minore”). The author agrees, but expresses strong doubts as to the reasonableness of a regulatory framework which, for this debtor alone – amongst those referred to in Article 2(1)(c) of the CCII – provides no alternative to controlled liquidation (“liquidazione controllata”).
Riproduzione riservata
1 . Introduzione: una sentenza che conferma la portata precettiva dell’art. 33 comma 4, CCII, ma non riesce a darne una giustificazione razionale
Con sentenza 16 giugno 2026, n. 20141[1] la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 33, comma 4, del CCII, in conformità al suo tenore testuale, sancisce l’inammissibilità della domanda di concordato minore, anche liquidatorio, da parte dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese: per questo particolare debitore non vi è alcuna possibilità di accesso a procedure di sovraindebitamento alternative alla liquidazione controllata. 
Sul tema la giurisprudenza di merito è divisa, l’orientamento prevalente è opposto a quello adesso avallato dai giudici di legittimità[2]. 
Il principio di diritto enunziato dalla Corte della nomofilachia ha un notevole ambito applicativo, andando ad incidere sulla sorte di una buona fetta di debitori sovraindebitati [3]. 
In questo breve scritto cercherò di spiegare perché, a mio avviso, la sentenza: a) è condivisibile nella parte in cui ritiene che “l’interpretazione non solo letterale, ma anche storica, logica, sistematica” conduce univocamente a ritenere che il legislatore abbia in effetti precluso all’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese l’accesso al concordato minore liquidatorio; b) non è condivisibile nella parte in cui sostiene che tale interpretazione sia “costituzionalmente orientata” e cerca di giustificare tale assetto normativo come un discrezionale ed insindacabile “bilanciamento” del legislatore[4].
2 . Il sovraindebitamento in “bianco e nero” ed il grigio del debitore persona fisica
Occorre premettere alcune considerazioni generali sulle procedure di sovraindebitamento e sulle peculiarità, in tale ambito, del debitore persona fisica. 
Nel sistema del CCII il sovraindebitato o è consumatore, ed allora è ammesso alla procedura di ristrutturazione (art. 67 CCII: “il consumatore sovraindebitato”) o non lo è ed allora, in via residuale, dovrebbe poter accedere al concordato minore (art. 74 CCII: “i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore”): o bianco o nero, con “corsie riservate” ed alternative[5].
Nella realtà concreta il debitore persona fisica si colora però spesso di grigio. 
La persona fisica è necessariamente un consumatore ed in tale veste non può non contrarre obbligazioni; eventualmente possono cumularsi anche debiti di natura diversa, in relazione ad una concorrente attività imprenditoriale o professionale, presente o passata, esercita direttamente o meno. 
I debiti “consumeristici” accompagnano necessariamente la persona fisica nell’arco di tutta la sua esistenza; i debiti “commerciali” o comunque “non consumeristici” possono sommarsi con una certa frequenza e possono avere origine diversa (esercizio diretto e personale di una impresa; socio illimitatamente responsabile di una società di persone; amministratore o socio di una società di capitali per la quale sono state rilasciate garanzie fideiussorie; attività libero professionale, etc.). I debiti “non consumeristici” possono essere prevalenti o rappresentare una frazione minima dell’indebitamento complessivo; possono avere una origine recente oppure risalente a molti anni prima. 
La persona fisica può contrarre debiti di natura eterogenea, svolgere attività diversificate, in contemporanea ed in successione nel tempo, comunque non cessando mai di agire almeno quale consumatore. 
Ad un indebitamento eventualmente promiscuo[6] e di varia origine corrisponde però un patrimonio necessariamente unico, sul quale tutti i creditori, consumeristici e non, possono e debbono soddisfarsi, nell’ambito di una sola procedura concorsuale[7]. 
Già nella previgente legge fallimentare era stato chiarito che per l’insolvenza dell’imprenditore individuale rilevano indifferentemente sia i debiti “commerciali” che quelli “civili”, ovvero “consumeristici”, contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale svolta[8]; il fallimento interessava però (come l’attuale liquidazione giudiziale) solo l’imprenditore e poteva essere richiesto entro i limiti temporali dell’art. 10, correlati specificatamente alla cessazione dell’attività di impresa. 
Per la liquidazione controllata disciplinata dal CCII la prospettiva è diversa: una volta escluso che si tratti di debitore soggetto alla liquidazione giudiziale può essere richiesta dai creditori senza che assuma alcun rilievo non solo la natura del credito (consumeristico o meno), ma anche la qualifica soggettiva del debitore sovraindebitato, che in quel momento può essere semplice consumatore, consumatore e (eventualmente ex) imprenditore minore, consumatore e (eventualmente ex) libero professionista, consumatore e fideiussore non consumatore etc. 
La liquidazione giudiziale e gli alternativi strumenti di regolazione richiedono quale presupposto soggettivo una impresa sopra soglie; la liquidazione controllata e le procedure di sovraindebitamento hanno invece natura residuale, interessando “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale” ex art. 2, lettera c) CCII[9].
L’insolvenza del debitore persona fisica presenta poi tratti distintivi rispetto all’insolvenza delle società: per quest’ultime non è ipotizzabile un indebitamento “promiscuo”; le società, a differenza delle persone fisiche, non sopravvivono alla cancellazione dal registro delle imprese. 
Insomma, in sintesi: il legislatore prima e l’interprete poi, nel porre e nell’applicare le regole, devono essere consapevoli che, nell’ambito del generale “diritto dell’insolvenza”, vi sono delle strutturali differenze tra il “diritto della crisi di impresa” (che corrisponde al previgente diritto fallimentare e presuppone l’esistenza di una impresa “maggiore”) e il “diritto del sovraindebitamento” (che, invece, nasce con la legge 3/2012, ha un campo di applicazione distinto e residuale rispetto al previgente diritto fallimentare e può anche prescindere dall’attuale esistenza di una impresa)[10], così come non vi è piena omogeneità tra l’insolvenza del debitore persona fisica e l’insolvenza della impresa societaria.
3 . Il caso del Sig. Mixex e la sua (iniqua) soluzione
Un monito che viene sovente rivolto ai giuristi è di ricordare che dietro alle norme, alle fini questioni, alle “carte” ci sono le persone, con le loro vite ed i loro problemi. 
Per questo prima di commentare la motivazione della Suprema Corte, vorrei partire da un caso concreto e reale, di una persona che potremmo chiamare Sig. “Mixex” (dove “mix” sta per misto ed “ex” sta per ex imprenditore individuale), caso per il quale la Corte di Appello di Firenze, prima del correttivo ter, aveva chiesto ex 363 bis c.p.c. aiuto alla Cassazione, aiuto poi rifiutato. 
Il Signor Mixex ha esercitato una propria impresa individuale nel settore edile, cancellata dal registro delle imprese nel 2011; successivamente è stato lavoratore dipendente sino al 2018, quando è andato in pensione. Una buona parte dei suoi debiti, principalmente tributari, risale al periodo nel quale è stato piccolo imprenditore. Il Sig. Mixex nel 2023 ha presentato al Tribunale di Grosseto domanda ex 67 CCII di ristrutturazione dei debiti del consumatore (quale lui riteneva concretamente di essere, ormai da molti anni) e, in via subordinata, di concordato minore liquidatorio ex 74 CCII. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili entrambe le domande. 
La Corte di Appello di Firenze, adita in sede di reclamo, ha sottoposto tra l’altro alla Cassazione ex 363 bis c.p.c. le seguenti questioni: 1) “se sia ammissibile o meno una procedura ex art. 67 CCII proposta da persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale”, con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa” ; 2) “se il disposto dell’art. 33 comma quarto CCII sia riferibile o meno anche all’imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio, con conseguente possibilità per l’imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione controllata”. La Prima Presidente con il decreto richiamato anche nella pronunzia in commento, ha dichiarato inammissibili le questioni[10]. 
Il Sig. Mixex dopo la sospensione ex 363 bis c.p.c. ed il provvedimento di inammissibilità non ha riassunto il giudizio di reclamo, ma le due questioni interpretative hanno avuto comunque una risposta (negativa), il caso è stato risolto. 
La prima questione (può, a determinate condizioni, qualificarsi consumatore anche chi ha un indebitamento misto?) è stata affrontata e decisa direttamente dal legislatore, con il “correttivo ter”: l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ha modificato la definizione di consumatore, specificando che lo stesso può accedere “agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (solo) “per debiti contratti in tale qualità”. Il debitore persona fisica per essere consumatore deve dunque poter vantare una massa debitoria “pura” al 100%[11]. 
La seconda questione (l’ex piccolo imprenditore può accedere al concordato minore liquidatorio per comporre il proprio sovraindebitamento?) è stata risolta, anch’essa in termini negativi, dalla Cassazione con la sentenza in commento 
L’esito del giudizio relativo al Sig. Mixex, in base ai successivi interventi del legislatore e dei giudici di legittimità, è adesso prevedibile e scontato: il pensionato, ex lavoratore dipendente ma anche ex piccolo imprenditore, non può accedere ad alcuna procedura di sovraindebitamento alternativa, ma solo alla liquidazione controllata dell’intero suo patrimonio, compresa l’abitazione principale, perché cancellato dal registro delle imprese nel 2011. 
Immaginiamo, nella finzione, il Sig. Mixex che riceve la notizia dal proprio avvocato e chiede al legale: “Ma perché l’ex Architetto Costruiscopoco (ora pensionato come me)[12], il Sig. Erosocio (già socio illimitatamente responsabile di una società di persone cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno)[13], il Sig. Garantiscoio (che aveva rilasciato una fideiussione per la “sua” SRL)[14], il Sig. Alnero (che aveva una piccola impresa simile alla mia, ma non aveva mai regolarizzato la sua posizione con l’iscrizione al registro delle imprese)[15] sono stati tutti ammessi al concordato minore, hanno evitato la liquidazione controllata e salvato le loro case[16] e per me, che pure avevo una massa debitoria mista identica alle loro, non è stato possibile? Solo perché io mi sono (iscritto e) cancellato dal registro delle imprese? Ma poi io all’epoca, nel 2011, neppure potevo accedere al concordato minore (e anche i miei creditori allora non potevano chiedere la liquidazione controllata), che potevo fare?”. 
Nei panni dall’avvocato del Sig. Mixex sinceramente non saprei cosa rispondere; anche dopo aver letto la sentenza della Cassazione non saprei trovare una giustificazione razionale a quella che il mio ipotetico cliente protesta essere una palese ingiustizia [17].
4 . La Cassazione ha ragione: l’imprenditore individuale cancellato può accedere solo alla liquidazione controllata
L’art. 33, comma 4, è chiaro e netto nel suo tenore testuale: “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. 
La storia normativa dell’art. 33 è puntualmente ricostruita dalla Cassazione nella motivazione della pronunzia in commento: il riferimento al “concordato minore” nel comma 4 è stato introdotto con il primo correttivo (art. 6 D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147); il correttivo ter poi ha aggiunto, al comma 1, il riferimento alla possibilità di richiedere la liquidazione controllata entro un anno dalla “cessazione dell’attività” ed inserito il comma 1 bis circa la possibilità per il “debitore persona fisica” di richiedere la liquidazione controllata in proprio anche dopo un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. 
L’originario comma 4, come ricorda la Cassazione, riprendeva un orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sotto la previgente legge fallimentare; la disposizione tuttavia nella versione originaria, ante correttivi: 1) era relativa alle sole procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alternative rispetto alla liquidazione giudiziale, non toccava le procedure di composizione del sovraindebitamento; 2) era funzionale a risolvere una questione interpretativa che già si era posta e che riguardava i tempi per la dichiarazione di fallimento: la preclusione era sostanzialmente diretta ad evitare la proposizione di domande concordatarie a scopo dilatorio, per cercare di far trascorrere il termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese ed evitare il fallimento (ora liquidazione giudiziale). 
L’aggiunta del riferimento al “concordato minore” in un contesto normativo nel quale non era previsto alcun termine per la richiesta di apertura della liquidazione controllata, non è stata in alcun modo giustificata nella relazione illustrativa del primo correttivo[18]. 
Adesso, con il correttivo ter, osserva la Cassazione: “all’imprenditore minore cessato e cancellato dal registro delle imprese resta esclusivamente – in base al combinato disposto dei commi 1, 1 bis e 4 dell'art. 33 CCII – la possibilità di depositare, sine die, domanda di accesso alla liquidazione controllata (ove persona fisica), oltre che di opporsi, anche in sede di reclamo, all’eventuale domanda di liquidazione controllata proposta dai suoi creditori”. 
In verità non è ben chiaro come operi, per l’imprenditore individuale cancellato da oltre un anno, la preclusione alla richiesta di liquidazione controllata da parte dei creditori. 
Per il debitore persona fisica, come già osservato, la situazione debitoria è spesso “mista”; il debitore persona fisica non cessa mai di essere almeno un consumatore; una volta cancellato dal registro delle imprese come imprenditore individuale continua comunque a contrarre nuovi debiti come consumatore, libero professionista, nuovo e diverso imprenditore etc. [19] 
In tale contesto la preclusione alla richiesta della liquidazione controllata da parte dei creditori decorso l’anno dalla “cessazione dell’attività” come funzionerebbe concretamente? Opererebbe solo per i creditori commerciali dell’ex imprenditore od anche per i creditori “consumeristici”? In ogni caso non mi pare che possa escludersi la legittimazione alla richiesta di liquidazione controllata dei soggetti che hanno maturato un credito (di origine consumeristica, professionale o nuovamente imprenditoriale) successivamente alla cancellazione dal registro[20]. 
Per il debitore persona fisica (che rimane sempre lo stesso soggetto giuridico, anche se cambia veste ed attività) pure dopo l’anno dalla cancellazione potrà essere richiesta l’apertura della liquidazione controllata, almeno da alcuni creditori: quelli consumeristici anteriori o, comunque, quelli posteriori, di qualsiasi natura. Una volta aperta la liquidazione controllata poi non è prevista alcuna preclusione per le domande di ammissione al passivo ex 270 c.c. da parte dei creditori, in ipotesi anche anteriori alla cancellazione. 
In sostanza a me pare che nella disciplina delle procedure di sovraindebitamento il legislatore abbia colpevolmente trascurato, sotto vari profili, le peculiarità del debitore persona fisica (situazione debitoria spesso mista; “sopravvivenza” alla cancellazione dal registro delle imprese; contrazione di debiti ulteriori e quindi permanente possibilità di essere soggetto alla liquidazione controllata anche ad istanza di creditori diversi e successivi, etc.). 
Ferme tale perplessità e potenziali irrazionalità, comunque, come già osservato, il dato testuale normativo è inequivoco: la domanda di “concordato minore” (senza alcuna specificazione: in continuità e liquidatorio) “presentata dall'imprenditore cancellato” (qualsiasi imprenditore: societario, individuale) è inammissibile. 
Il dato testuale inequivoco, come correttamente evidenziato dalla Cassazione, trova poi conferma nell’interpretazione sistematica: pure nello stesso art. 33 quando il legislatore ha ritenuto di far riferimento al debitore persona fisica lo ha espressamente specificato (comma 1 bis) e ciò rafforza la conclusione che l’espressione “imprenditore” al comma 4 sia riferita anche all’imprenditore individuale[21]. 
Infine altro argomento assai chiaro può trarsi dai lavori preparatori del correttivo ter: entrambe le commissioni parlamentari nei pareri resi sullo schema di decreto legislativo avevano chiesto al Governo di modificare la disposizione, limitando la preclusione al concordato minore alle sole imprese societarie[22], ma il legislatore delegato si è rifiutato, con argomentazioni simili a quelle della sentenza in commento[23]. 
Conclusivamente la Cassazione ha ragione: l’art. 33 CCII in base ad una “interpretazione non solo letterale, ma anche storica, logica, sistematica” esclude che l’imprenditore cancellato, anche individuale, possa accedere al concordato minore, anche liquidatorio.
5 . La Cassazione ha torto: questo assetto normativo è irragionevole
La Cassazione si spinge poi a sostenere che si tratterebbe pure di una “interpretazione costituzionalmente orientata”, che la scelta di “condannare” l’ex piccolo imprenditore individuale cancellato alla sola liquidazione controllata rappresenterebbe un “discrezionale” e non sindacabile bilanciamento del legislatore tra i “valori” tutelati dal sistema concorsuale[24]. 
Su questo la Cassazione ha torto.
Il vizio di fondo del percorso argomentativo seguito dalla Suprema Corte è una distorsione prospettica: il ragionamento è condotto astraendo dal sovraindebitamento, avendo come punto di riferimento (non il concordato minore ma) il concordato ex art. 84 e seg. CCII e (non i debitori assoggettabili a liquidazione controllata ex art. 2, lettera c) CCII ma) il solo imprenditore. 
Procediamo con ordine.
Secondo la Cassazione “la configurazione ontologica della causa concordataria” avrebbe ad oggetto “la risoluzione della crisi di impresa”. In verità il concordato minore non è ontologicamente legato alla “risoluzione della crisi di impresa” ma è una procedura generalmente volta alla risoluzione del sovraindebitamento di tutti i “debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) “escluso il consumatore”, con attività in essere od anche cessata magari da molti anni: si pensi all’ex libero professionista, magari pensionato da tempo, all’ex socio illimitatamente responsabile di una società di persone cancellata da anni. 
In ogni caso: a) il dato formale della cancellazione (o meno) dal registro delle imprese non è di per sé indicativo della effettiva e concreta “esistenza in vita di un’impresa”[25]; b) la scelta di proporre la “liquidazione concordata” dell’impresa è antitetica ed alternativa alla sua prosecuzione e del tutto compatibile con la cancellazione dal registro. 
L’errore prospettico della Cassazione è particolarmente evidente nel passaggio nel quale si escludono disparità di trattamento facendo riferimento alla preclusione al concordato ex art. 84 e seg. CCII per l’imprenditore individuale sopra soglie cancellato. 
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla ratio di tale preclusione (essenzialmente correlata ai termini per il fallimento ed ora liquidazione giudiziale, mentre per la liquidazione controllata il termine annuale, introdotto dal correttivo ter, assume un rilievo assai relativo, come in precedenza esposto), in ogni caso la corretta individuazione del tertium comparatationis ai fini della valutazione della ragionevolezza deve essere effettuata con riferimento (non alle risoluzioni delle crisi di impresa ma) alle procedure di sovraindebitamento e, segnatamente, alla stessa procedura di concordato minore e quindi valutando la parità di trattamento con gli altri debitori in condizione analoga che a quella procedura invece possono accedere (liberi professionisti, fideiussori non consumatori, soci illimitatamente responsabili di una società cancellata, ex imprenditori individuali irregolari etc.). 
In sintesi occorrerebbe trovare la giustificazione razionale al fatto che il debitore persona fisica con debiti correlati anche ad una pregressa attività di impresa sia l’unico, tra tutti “i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore” che non abbia alternativa alcuna rispetto alla liquidazione controllata e tale giustificazione razionale non la ritrovo nella motivazione della Cassazione, che parlando della previgente legge fallimentare, del concordato ex art. 84 e seg. CCII e dell’imprenditore sopra soglie butta un po’ la palla fuori dal campo di gara, che è rappresentato oggettivamente dal sovraindebitamento e quindi, soggettivamente, da tutti i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. 
L’impressione è che legislatore e giudice di legittimità affrontino il problema avendo ancora in testa l’imprenditore (sopra soglie) scorretto che si cancellava e proponeva poi domanda di concordato solo per cercare di guadagnare tempo ed evitare il fallimento[26]. 
Qui, invece, non si tratta di “sanzionare” condotte scorrette o disciplinare “crisi di impresa”, ma di comporre razionalmente crisi da sovraindebitamento di persone fisiche che hanno ancora “debiti di impresa” ma magari da tempo sono, di fatto anche se non secondo il diritto introdotto con il correttivo ter, consumatori e che, comunque, restano soggetti alla liquidazione controllata anche ad istanza di almeno una parte dei creditori.
La percentuale della massa debitoria riferibile alla pregressa attività imprenditoriale potrebbe, concretamente, essere modesta e risalente nel tempo; la cancellazione dal registro delle imprese potrebbe essere intervenuta addirittura prima dell’introduzione nell’ordinamento del concordato minore e della liquidazione controllata[27]; la situazione di sovraindebitamento potrebbe essersi incolpevolmente determinata successivamente alla cessazione dell’attività imprenditoriale (ho “chiuso” la mia piccola impresa perché avevo trovato un remunerativo lavoro dipendente con il quale avrei ragionevolmente saldato anche i debiti pregressi, ma sono poi stato licenziato, ho contratto una grave malattia, etc.)[28] o magari il sovraindebitamento può esser stato generato, in modo decisivo, da debiti contratti solo successivamente. 
Ma poi perché al piccolo imprenditore che vuole “chiudere bottega” deve essere imposto di sistemare interamente i propri debiti prima della cancellazione dal registro delle imprese ed invece l’architetto o l’avvocato possono decidere di interrompere la propria attività professionale, chiudere lo studio, cancellarsi dall’albo, e solo dopo sistemare il proprio sovraindebitamento con un concordato liquidatorio? 
Infine: è ovviamente corretto in diritto quanto evidenziato dalla Cassazione al punto 2.7 circa il fatto che vengono prima i presupposti di ammissibilità della procedura e poi le considerazioni relative alla convenienza rispetto alla liquidazione, ma qui si tratta proprio, a monte, di trovare una giustificazione razionale alla stessa previsione di inammissibilità. In un sistema nel quale la liquidazione (giudiziale o controllata) è costruita come extrema ratio risulta irragionevole precludere al debitore persona fisica che si trovi in situazione di sovraindebitamento dopo la cancellazione dal registro delle imprese, di sottoporre al voto dei propri creditori una proposta alternativa con apporto di risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2, CCII). Non è dato comprendere il motivo ragionevole o l’interesse prevalente a fondamento della previsione normativa che ricollega alla precedente cancellazione dal registro delle imprese la radicale inammissibilità di una procedura di composizione del sovraindebitamento potenzialmente più vantaggiosa rispetto alla alternativa liquidatoria, sia per il debitore richiedente che per i creditori. 
L’eccezionale esclusione, solo per questa categoria di debitore “misto”, da ogni alternativa alla liquidazione controllata secondo il disposto dell’art. 33, comma 4, opera sempre e comunque, a prescindere dalla percentuale dei debiti relativi alla pregressa attività di impresa, dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, dalla concreta origine e causa del sovraindebitamento, dalla convenienza o meno per il ceto creditorio. 
A me non pare che questo sia un assetto normativo “costituzionalmente orientato”, frutto di un bilanciamento discrezionale e insindacabile del legislatore.
6 . Conclusioni: portiamo il Sig. Mixex (o, meglio, l’art. 33 CCII) alla Corte costituzionale
È stato precisato che “l’onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all’incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione (ex plurimis, sentenze n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 e n. 36 del 2016, n. 219 del 2008)” e “non influisce … sull'ammissibilità delle questioni la circostanza che il presupposto ermeneutico su cui esse poggiano risulti recepito … in un'unica pronuncia resa da una sezione semplice della Corte di cassazione”[29]. 
È giunto il momento di prendere atto che per trovare una via d’uscita non si può, come ha fatto sinora la prevalente giurisprudenza di merito, disapplicare una disposizione testualmente chiara, confermata da rilievi sistematici e lavori preparatori e, dal 16 giugno 2026, andando pure contro il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione. 
I dubbi ex art. 3 Cost. sull’art. 33, comma 4, (“nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di concordato minore liquidatorio presentata dall’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese”) [30]a questo punto devono essere sottoposti al giudice delle leggi; sarà la Consulta che in ipotesi spiegherà al Sig. Mixex perché la disposizione è costituzionalmente conforme ed è giusto che (solo) lui perda sicuramente l’abitazione principale oppure, in alternativa, a cancellare quella che, almeno a chi scrive, appare una ingiustificata disparità di trattamento.

Note:

[1] 
In Dirittodellacrisi.it, con postilla redazionale.
[2] 
Solo tra le più recenti, a favore della ammissibilità del concordato minore liquidatorio da parte dell’imprenditore individuale cancellato vedi Trib. Udine 21 marzo 2026; Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026; Trib. Parma 21 novembre 2025; Trib. Rimini 23 luglio 2025; App. Napoli 14 luglio 2025; Trib. Vicenza, 13 marzo 2025; Trib. Bari, 6 marzo 2025, Trib. Ancona 29 luglio 2024, tutte reperibili in Ilcaso.it; Trib. Parma 21 novembre 2025, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2026, 806 con nota di S. De Matteis e F. Picierno,  La procedura familiare “mista” e l’accesso al concordato minore. Per la soluzione opposta vedi Trib. Bolzano 22 novembre 2024; Trib. Bologna 12 ottobre 2024, App. Torino 12 marzo 2024, App. Roma, 13 dicembre 2024, sempre su Ilcaso.it. Vedi anche M. Spadaro, Orientamenti giurisprudenziali di merito - Imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese e concordato minore liquidatorio, Procedure concorsuali, 2025, 1394. In dottrina sulla posizione dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese vedi A. Monteverde, Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) - ineluttabilità del piccolo fallimento per l'imprenditore cancellato?, Giur. it., 2023, 1722; G. Limitone, Vademecum sul garante nel sovraindebitamento (e la regola dell'accessorietà della garanzia) e l'imprenditore cessato o cancellato (con debiti misti), Ilcaso.it, 2023; L. Nannipieri, Il piccolo imprenditore individuale cancellato, l’ircocervo e l’art. 33 comma 4 CCII, Dirittodellacrisi.it, 2024; G.B. Nardecchia, Concordato minore liquidatorio: legittimazione del debitore e soddisfazione dei creditori, Il Fall. 2024, 541; M.R. Carbone, L’art. 33 CCII e l’irragionevole vuoto di tutela per gli imprenditori individuali cancellati, Ilcaso.it, 2024; M. Peta, Le procedure familiari nel correttivo ter del Codice della Crisi “quando uno dei debitori non è consumatore”: la verifica della maggioranza dei voti nel concordato minore. L’imprenditore individuale cancellato, Dirittodellacrisi.it, 2024; A Mancini, Concordato minore: ancora sull’art. 33, comma 4, CCII e l’imprenditore individuale cancellato. (Nota a Corte di Appello di Napoli 14 luglio 2025 e Corte di Appello di Roma 13 dicembre 2024), Ilcaso.it, 2025; L. Baccaglini, M. Fabiani, L’iniziativa per l’apertura di un procedimento per la regolazione della crisi e dell’insolvenza, Riv. dir. proc., 2026, 130.
[3] 
Il riferimento alla sentenza in commento della Cassazione è già stato inserito dalla Agenzia delle Entrata nella Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione, rimasta in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia Agenziaentrate.gov.it sino al 24 luglio e di prossima emanazione. Al punto 4.1., dopo aver riepilogato i due orientamenti contrapposti, si evidenzia: “la questione è stata da ultimo risolta dalla Corte di cassazione”, che  ha “enunciato il seguente principio di diritto: ‘La domanda di accesso al concordato minore presentata dall‘imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio” e si dispone: “Gli Uffici si uniformeranno a quest’ultima pronuncia”. È quindi ragionevole attendersi una sistematica opposizione dell’Agenzia delle Entrate a domande di concordato minore liquidatorio proposte da ex piccoli imprenditori individuali cancellati dal registro delle imprese. 
[4] 
Per un primo commento critico alla sentenza in esame vedi A. Mancini, Innovativa sentenza della Corte di Cassazione: l'inammissibilità del concordato minore ex art. 33, comma 4, CCII, include anche l'imprenditore individuale cancellato”, Ilcaso.it, 18 giugno 2026: “in riferimento all’imprenditore individuale cancellato con residua debitoria d’impresa, la Corte di Cassazione, dunque, chiude definitivamente alla possibilità di accedere ad una procedura negoziale (né ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 CCII, né concordato minore liquidatorio ex art. 74, co. 2, CCII), con buona pace dell’art. 9 della Direttiva Insolvency, in forza del quale “gli Stati membri provvedono affinché, a prescindere da chi richiede una procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all'articolo 4, i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate”, per cui a tale tipologia di debitore non rimarrà che accedere alla procedura di liquidazione controllata. Chi opera con le procedure di sovraindebitamento ben conosce gli effetti di tale preclusione, essendo ben più invasiva e gravosa la liquidazione controllata nel cui ambito, per es., diversamente da quanto consentito al debitore-professionista, non sarà consentito all’ex imprenditore cancellato di ‘salvare’ la propria abitazione immettendone in procedura una somma pari al suo valore di realizzo, importo spesso messo a disposizione della famiglia del debitore. Parimenti, Cass. 2026/20141 rende ancora più lontana la possibilità per l’imprenditore individuale cancellato di pervenire all’esdebitazione […] I sovraindebitati di oggi sono avvertiti: la ratio che ha sorretto la legge 3/2012 e il criterio del favor debitoris non vanno più di moda con il Codice della Crisi”. Per un primo commento adesivo vedi invece G. Fichera, Il concordato minore non può essere proposto da una impresa cancellata dal registro delle imprese, Altalex.it, 30 giugno 2026, che conclude: “la sentenza della Cassazione in commento, per la chiarezza e la forza persuasiva degli argomenti utilizzati, dovrebbe porre fine al filone “ribellista”, sostenuto da quella parte dei giudici di merito, che nonostante l’inequivoco dato normativo e il granitico orientamento manifestato dal Giudice di legittimità, hanno continuato nei primi anni di applicazione della riforma ad accedere ad interpretazioni “eterodosse”, foriere solo di incertezze sistematiche per l’ordinamento concorsuale”. 
[5] 
Nella legge n. 3/2012 l’accordo di composizione della crisi era invece strutturato come procedura “aperta e generale”, eventualmente accessibile anche al consumatore: vedi L. D’Orazio, Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza, Il Fall. 2019, 697: “il consumatore ha, allora, dinanzi l'autostrada del piano, che gli consente di bypassare i creditori, che non possono votare […] Se le sue condotte passate non sono state "cristalline", ecco che il consumatore può, comunque, accedere all'accordo di composizione ai sensi degli artt. 10 ss., stavolta però affrontando, prima, le forche caudine della votazione dei creditori”. Vedi anche M.R. Carbone, op. cit.: “Fra gli strumenti di risoluzione della crisi introdotti dalla L. n. 3/2012, il più “versatile” era senza dubbio l’accordo di composizione della crisi. Vi potevano accedere sostanzialmente tutte le categorie di debitori: consumatori non meritevoli, piccoli imprenditori, professionisti, financo interi nuclei familiari. Unico limite: il compimento di atti in frode ai creditori che fossero sottaciuti e diretti a falsare il voto informato dei creditori”.
[6] 
Sul tema dell’indebitamento misto vedi, tra gli altri, G. Rana, Ristrutturazione dei debiti del consumatore e debiti promiscui nel codice della crisi, Il Fall, 2023, 985; A. Farolfi, Orientamenti giurisprudenziali in tema di sovraindebitamento, Dirittogiustiziaecostituzione.it, 2024; G. Colangelo, Debiti promiscui del consumatore: può accedere al piano di ristrutturazione?, in Altalex.it, 2024; C. Ravina, L’indebitamento “promiscuo” dà accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore?, in DejureCrisid’impresa.it, 2023; B. Vacca, relazione del 27 marzo 2023 al Corso FPFP23004 Ristrutturazione dei debiti del consumatore della Scuola Superiore della Magistratura, reperibile nel relativo sito tra il materiale didattico; M. Peta, Ristrutturazione dei debiti del consumatore ammissibilità dei debiti dell’imprenditore cessato: relazione di “esclusività”, Dirittodellacrisi.it, 2023; A. Mancini, La definizione dei debiti promiscui nel piano del consumatore, Ilcaso.it, 2022 ; F. Cesare, L’imprenditore cessato tra piano di ristrutturazione e concordato minore, DejureCrisid’impresa.it, 2023 ; L. Nannipieri, Consumatore e sovraindebitamento misto, Dirittodellacrisi.it, 2024. 
[7] 
Nel nostro ordinamento non è prevista la possibilità, ipotizzata dalla direttiva insolvency, di accesso sincrono a procedure diverse ma coordinate, con distinzione tra concorrenti debiti “professionali” e “personali” (vedi art. 24 della direttiva 2019/1023: “Riunione delle procedure relative ai debiti professionali e personali 1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura. 2. Qualora i debiti professionali e quelli personali possano essere distinti, gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'esdebitazione integrale, essi siano trattati o in procedure distinte ma coordinate, o nella stessa procedura”).
[8] 
Vedi tra le altre Cass sez. I, 18 Gennaio 2019, n. 1466: “ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento”.
[9] 
Anche l’imprenditore individuale sopra soglie, trascorso l’anno dalla cancellazione rientra nella previsione residuale dell’art. 2 lettera c) di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”. Vedi sul punto le acute considerazioni di A. Napolitano, La ristrutturazione dei debiti del consumatore: finalità e presupposti soggettivi, relazione tenuta il 15 aprile 2024 al corso P24026 organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura che parla di “osmosi delle procedure di risoluzione della crisi e dell’insolvenza con riferimento alla persona fisica”, spiegando: “decorso l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese senza che sia stata aperta la liquidazione giudiziale, quello che era un imprenditore individuale commerciale soprasoglia in crisi o già insolvente diventa, per il diritto comune, una persona fisica sovraindebitata con la conseguenza che essa potrà accedere al concordato minore per ristrutturare i suoi debiti e potrà anche accedere alla liquidazione controllata (o essere sottoposto ad essa, su richiesta di un creditore)”. 
[10] 
Per tale distinzione sistematica vedi ad esempio F. Di Marzio, Diritto dell’insolvenza, Milano, 2023, pag. 97-98: “Tra i due ambiti, pur distinti del diritto della crisi di impresa e del diritto del sovraindebitamento, vi è sempre tuttavia un fondamentale elemento accomunante: l’insolvenza, ossia il concetto giuridico intorno al quale si è storicamente edificata la materia di cui andiamo discorrendo. Ma il fatto che nelle procedure di insolvenza l’impresa può mancare dimostra che anche la diffusissima espressione “diritto della crisi di impresa”  non può essere considerata esaustiva, ed è inadeguata a definire il perimetro della materia”. 
[11] 
Vedi ordinanza App. Firenze, 20 giugno 2023 e decreto Prima Presidente 26 luglio 2023 n. 22699 in Cortedicassazione.it.
[12] 
Il correttivo ter ha fatto tre scelte in tema di accesso alle procedure sovraindebitamento, tutte e tre, a mio avviso sbagliate: 1) pretendere un consumatore “puro al 100%”, in contrasto peraltro con l’orientamento della Corte di Giustizia circa le obbligazioni contratte con scopo promiscuo; 2) mantenere fermo l’art. 33, comma 4, nonostante le richieste di modifica di entrambe le commissioni parlamentari; 3) introdurre una preclusione alla richiesta dei creditori di apertura della liquidazione “decorso un anno dalla cessazione dell’attività”, che è del tutto incongrua rispetto al sovraindebitamento del debitore persona fisica, che è sempre consumatore (ed in tale veste soggetto continuativamente a liquidazione controllata) e può cessare un’attività per poi iniziarne altra e contrarre nuovi debiti, con nuovi creditori (ri)legittimati alla domanda di liquidazione controllata. Vedi infra e, se vuoi, più diffusamente, L. Nannipieri, Correttivo ter e accesso alle procedure di sovraindebitamento: la toppa è peggio del buco?, Dirittodellacrisi.it, 2024.
[13] 
Vedi App. Firenze 30 gennaio 2024, Dirittodellacrisi.it: “la proposta di concordato minore liquidatorio del professionista che ha cessato l’attività è ammissibile, non ostandovi il disposto dall’art. 33, comma 4, CCII posto che trattasi di soggetto che non era iscritto al registro delle imprese”.
[14] 
Sull’accesso al concordato minore del socio illimitatamente responsabile di una società cancellata vedi Trib. Parma, 21 novembre 2025, Ilcaso.it; Trib. Ferrara 20 dicembre 2024 in Dirittodellacrisi.it e App. Milano 10 ottobre 2024, in Dirittodellacrisi.it; G.B. Nardecchia, op. cit.: “Il socio di S.n.c. o l’accomandatario di società estinta che intende accedere ad un concordato minore non subisce, pertanto, il limite di cui all’ultimo comma dell’art. 33 CCII, anche se risponde, per la sua responsabilità illimitata, di debiti della società cancellata e può accedere al concordato minore in quanto si tratta di un soggetto privato sovraindebitato”. Vedi anche Trib. Verona, 2 dicembre 2025, Dirittodellacrisi.it: “in tema di concordato minore, è astrattamente legittimato all’accesso alla procedura il debitore persona fisica già socio illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, qualora i debiti residui traggano origine dall’attività sociale, purché lo stesso non sia attualmente assoggettabile a liquidazione giudiziale né qualificabile come consumatore”.
[15] 
 Vedi Trib. Trento, 4 novembre 2022, Ilcaso.it; G.B. Nardecchia, op. cit.: “Parimenti legittimato è, come nel caso di specie, un fideiussore, la cui crisi od insolvenza, è caratterizzata anche da obbligazioni inerenti all’altrui impresa, sempre ovviamente che la garanzia sia stata prestata per finalità strettamente funzionale al suo svolgimento, trattandosi quindi di debitore non consumatore “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII. In definitiva ove le obbligazioni siano relative (anche) all’esercizio dell’attività di impresa (cessata), il debitore può accedere allo strumento del concordato minore pur in assenza della qualifica attuale o passata di imprenditore e/o professionista”. 
[16] 
Vedi A. Monteverde, op. cit.: “La conclusione che traspare, la quale induce ad affermare l’ineluttabilità della liquidazione controllata per l’imprenditore cancellato indebitato, risulta tuttavia insoddisfacente, iniqua e contraddittoria […] È iniqua perché, paradossalmente, riserva un trattamento deteriore all’imprenditore iscritto nel registro delle imprese rispetto a quello irregolare, che non potrà logicamente mai essere cancellato d’ufficio. È contraddittoria perché, mentre tutta la normativa va nella direzione di un chiaro disfavore per le procedure liquidatorie, colui il quale sia gravato da debiti di un’impresa ormai esaurita non può avvalersi di alcuno strumento a carattere concordatario in senso lato che ne eviti la disgregazione del patrimonio, neppure quando l’intento perseguito sia quello di avvantaggiare nel complesso gli stessi creditori (come avverrebbe ad es. nei casi di apporto di finanza esterna)”. Sulle diverse figure di debitori che possono accedere al concordato minore liquidatorio vedi anche L. Baccaglini, M. Fabiani, op. cit.
[17] 
L’abitazione principale può essere conservata, a determinate condizioni, dal debitore in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore, è invece irrimediabilmente persa in caso di liquidazione controllata: sul punto vedi, in dettaglio, con esempi concreti e raffronti C. Scalvedi, F. Clemente, La composizione della crisi di sovraindebitamento e il nodo della abitazione principale, Dirittodellacrisi.it, 2025. Vedi anche G. Rana, op. cit.: “sembra distonico indirizzare il debitore verso la liquidazione controllata quale unica alternativa all'espropriazione esecutiva, con la perdita della casa di abitazione, quando si tratti del caso (molto comune) di debitoria in gran parte dovuta ad un mutuo ipotecario in concorso con modesti debiti di natura tributaria, derivati da una lontana e da tempo archiviata attività commerciale”. 
[18] 
È all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il disegno di legge A.C. 2885 “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutela del debitore meritevole”, che propone tra l’altro di introdurre nel CCII un articolo 67 bis del seguente tenore: “(Accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore da parte di imprenditori o professionisti cessati) – 1. Ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67, si considera consumatore anche la persona fisica che abbia cessato in via definitiva un’attività d’impresa o una professione, da almeno sei mesi prima del deposito della domanda, purché il debitore tragga la propria sussistenza prevalente da redditi da lavoro subordinato, parasubordinato o assimilati. 2. Il piano di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 67 può comprendere anche debiti di origine mista, purché riferibili a obbligazioni sorte anteriormente alla cessazione dell’attività o della professione e non ricorrano le condizioni soggettive ostative all’articolo 69”. Vedi il testo del disegno di legge e la relazione sul sito della Camera dei Deputati; per un primo commento vedi F. Cesare, La proposta di legge A.C. 2885 sulla riforma del sovraindebitamento: i nodi irrisolti del compenso degli OCC e dell’abitazione, in Dejure – Ius Crisi di impresa, 8 luglio 2026. Il testo attuale della proposta dimentica di modificare, per coerenza sistematica, la nozione di consumatore risultante dal correttivo ter, con accesso “agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (solo) “per debiti contratti in tale qualità”. 
A me pare che allo stato la soluzione più lineare non sia tanto l’estensione del campo di applicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al sovraindebitamento misto (peraltro con debiti “commerciali” in ipotesi anche prevalenti e relativamente recenti),  ma piuttosto quella di eliminare la preclusione al concordato minore liquidatorio per l’unico debitore persona fisica escluso ex art. 33 comma 4, consentendo comunque ai creditori di esprimere il proprio voto in presenza di un indebitamento anche di origine commerciale. 
[19] 
La relazione si limita a riportare il contenuto della disposizione: “viene precisato che la cancellazione dal registro delle imprese rende inammissibile anche la domanda di apertura di una procedura di concordato minore”.
[20] 
Il punto 2.6. della motivazione della Cassazione nel quale si ricorda che le Sezioni Unite hanno individuato un fenomeno successorio tra società cancellate e soci e si sostiene che il debitore persona fisica che inizia a svolgere una nuova attività “cambia veste” e “quel determinato imprenditore individuale cessa di esistere” svolge considerazioni fuorvianti: tra società cancellate e soci si verifica un (limitato) fenomeno successorio che conferma proprio che le società (a differenza degli imprenditori individuali) con la cancellazione “muoiono”, si estinguono; il debitore persona fisica che inizia una nuova attività resta sempre e comunque lo stesso soggetto giuridico, posto che è pacifico che l’impresa individuale coincide con la persona fisica.
[21] 
In tal senso vedi Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27 ottobre 2025, Ilcaso.it: “È ammissibile l’istanza del creditore di apertura della liquidazione controllata a carico della persona fisica, pur a fronte dell'avvenuta cancellazione di questi dal registro delle imprese (nella specie, nel 2016) quale titolare di ditta individuale, ogni qualvolta il credito su cui si basa l'istanza risulta venuto ad esistenza dopo detta cancellazione, con la conseguenza che l'interpretazione logico-sistematica (oltre che costituzionalmente orientata al rispetto del canone di ragionevolezza ricavabile dall'art. 3 Cost.) dei commi 1 e  bis dell'art. 33 CCII induce a ritenere che, con riferimento all'istanza di apertura della liquidazione controllata della persona fisica titolare di impresa individuale, la preclusione da decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese opera solo per i crediti maturati prima della cancellazione stessa”. 
[22] 
In tal senso vedi anche N. Nicola, L. Sicignano, Il terzo correttivo al codice della crisi (parte prima), Foro it., 2024, V, 278 che osservano: “La modifica potrebbe servire anche a confermare l'applicabilità dell’art. 33, comma 4, c.c.i.i. all'imprenditore individuale cessato, con la conseguente impossibilità di accedere al concordato minore”. 
[23] 
Vedi, nei rispettivi siti istituzionali, il parere della Commissione Giustizia del Senato in data 6 agosto 2024 e l’esattamente corrispondente parere della Commissione Giustizia della Camera in data 7 agosto 2024, che chiedevano al Governo di “valutare l’opportunità … all’articolo 33, comma 4, del CCII, di chiarire che, considerato che l’imprenditore individuale rimane responsabile delle obbligazioni anche dopo la cancellazione della impresa, la disposizione si riferisca all’imprenditore costituito in forma di società, permettendo pertanto che il soggetto, anche dopo la cancellazione dell’impresa individuale, possa ricorrere agli istituti”. Vedi inoltre, nell’ambito dell’attività conoscitiva svolta dalla Commissione Giustizia della Camera, la memoria depositata del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: “A tale riguardo si propone di inserire nel menzionato art. 33 del Codice un nuovo comma 5 tramite cui specificare che quanto disposto nel comma 4 del medesimo art. 33 non trovi applicazione in caso di domanda presentata dall’imprenditore persona fisica. Siffatta modifica dell’art. 33 appare opportuna perché in tal modo verrebbe evitato che l’imprenditore persona fisica o il professionista che hanno cessato l’attività siano condannati alla liquidazione controllata, se dotati di un qualche patrimonio. Si osserva, al riguardo, che a seguito della cancellazione solo le società si estinguono e non anche l’imprenditore persona fisica che resta responsabile delle relative obbligazioni con tutto il suo patrimonio. La disposizione recata dal comma 4, pertanto, dovrebbe essere riferita unicamente alle imprese che operano in forma societaria”.
[24] 
Vedi relazione illustrativa: “tale precisazione non può essere inserita in quanto dopo la cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese non può essere consentito il ricorso a strumenti quali il concordato minore, che presuppongono l’esistenza di un’attività imprenditoriale. L’esigenza di consentire al debitore persona fisica di esdebitarsi in questi casi è ampiamente soddisfatta dalla possibilità di chiedere la liquidazione controllata, se vi è attivo da liquidare, o la esdebitazione del debitore incapiente, se non vi è patrimonio da destinare ai creditori”. Entrambe le argomentazioni sono destituite di fondamento, non colgono nel segno: la prima dimentica che il concordato minore può essere sia in continuità che liquidatorio e non vi è alcuna contraddizione od incompatibilità tra la scelta di cessare l’attività imprenditoriale, eventualmente cancellandosi anche dal registro delle imprese, e la successiva richiesta di concordato minore (ovviamente non in continuità ma) liquidatorio; la seconda non coglie i profili di illegittimità, che attengono non al contrasto con la normativa unionale ed alla possibilità comunque di conseguire per altra (unica) via l’esdebitazione, bensì all’irragionevolezza intrinseca ed alla disparità di trattamento con altri sovraindebitati in situazione sovrapponibile. Vedi anche Trib. Parma, 21 novembre 2025, cit. in Ilcaso.it: “se la ratio dell’esclusione fosse quella dell’inesistenza dell’impresa al momento della richiesta (come indicato a pag. 35 della Relazione Illustrativa al D.Lgs. del 13.9.2024, n. 136) non si capirebbe perché tale limitazione non debba valere anche per il professionista cancellato dal rispettivo albo che, come l’imprenditore, dalla cancellazione non esercita più la propria attività; né si spiegherebbe perché il socio illimitatamente responsabile o il garante “professionale” per debiti d’impresa - amministratore della società o socio maggioritario – possano accedere al concordato (esclusivamente) liquidatorio pur dopo la cancellazione della società per ristrutturare l’esposizione debitoria maturata e l’imprenditore individuale invece no, non sussistendo significative differenze tra tali soggetti”.
[25] 
È opportuno ricordare che pure l’Ufficio del Massimario della Cassazione nella relazione del 30 gennaio 2025 dedicata al correttivo ter, reperibile anche in Dirittodellacrisi.it, aveva ipotizzato una interpretazione dell’art. 33, comma 4, CCII non preclusiva del concordato minore liquidatorio per l’imprenditore individuale cancellato, sottolineando che altrimenti si sarebbero determinate “differenze di trattamento ingiustificate”: “potrebbe sostenersi che il divieto di cui all’ultimo comma riguardi i debitori diversi dalle persone fisiche posto che, come detto, la cancellazione dal registro delle imprese, non sancisce alcuna estinzione “artificiale” del debitore; in contrario dovrebbe ipotizzarsi che solo per questa categoria di debitori non sia ammesso alcun tipo di ricorso agli strumenti diversi dalle procedure liquidatorie, pur se tale lettura – oltre a risultare contraria alla ratio complessiva dello stesso Codice – potrebbe dare adito a differenze di trattamento spesso ingiustificate (si pensi al caso del debitore persona fisica che sia stato prima imprenditore e, poi, una volta cessata l’attività di impresa abbia svolto per alcuni anni mansioni di lavoratore dipendente e poi, di nuovo, di lavoratore autonomo professionale, trovandosi infine sovraindebitato: l’esclusione del concordato minore legate alla sua prima avventura imprenditoriale porterebbe a soluzioni illogiche quali il ricorso a più procedure eterogenee o all’esclusione di soluzioni di carattere conservativo anche per la sua vita professionale più recente) […] starà soprattutto all’interpretazione giurisprudenziale ricercare una soluzione convincente e che armonizzi la norma con i principi generali del codice”. 
[26] 
Per l’imprenditore individuale sottosoglie a questo punto diventa conveniente, pur a fronte della cessazione di fatto dell’attività, non cancellarsi dal registro delle imprese e così mantenere aperta la via alternativa del concordato minore.
[27] 
Sembra sposare tale ottica distorsiva anche la “postilla” redazionale alla sentenza della Cassazione pubblicata su Dirittodellacrisi.it: “la Corte restituisce coerenza alla sequenza logica e sistematica tra cessazione dell’attività, cancellazione dal registro delle imprese, liquidazione controllata ed eventuale esdebitazione, evitando che il concordato minore liquidatorio diventi, per l’ex imprenditore, uno strumento postumo di regolazione negoziale di una crisi d’impresa ormai ontologicamente venuta meno […] l’inserimento del concordato minore nel comma 4 mira a estendere anche all’imprenditore minore cancellato la preclusione già affermata, nel vigore della legge fallimentare, per l’accesso al concordato preventivo. La cancellazione dal registro delle imprese segna, dunque, il venir meno del presupposto ontologico dello strumento concordatario”.
[28] 
Vedi Trib. Modena, 7 aprile 2025 Ilcaso.it: “L’art. 33, comma 4, CCII, nella parte in cui preclude l’accesso alla procedura di concordato minore all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese pare riferito all’ipotesi delle organizzazioni collettive, ed in particolare alle società, dovendosi ritenere, diversamente, che l’accesso al concordato minore sia impedito anche a soggetti che – già imprenditori individuali – si siano cancellati dal registro delle imprese in epoche remote, ampiamente precedenti l’entrata in vigore del codice della crisi, così “sanzionando” pro futuro condotte passate, in spregio al principio di ragionevolezza e di autodeterminazione dei consociati. Inoltre, precludere ad un soggetto (vitale, in quanto persona fisica, che non smette di esistere sol perché la sua impresa sia stata cancellata) di accedere al concordato minore gli impedirebbe di percorrere qualsiasi procedura negoziale (non potendo aspirare alla omologa del piano del consumatore, non essendo egli tale), e lo obbligherebbe, nell’ottica di raggiungere l’esdebitazione, ad intraprendere la liquidazione controllata, ben più gravosa in ragione della universalità dei beni coinvolti”.
[29] 
Secondo Trib. Verona 18 luglio 2025, Ilcaso.it, la preclusione dell’art. 33 comma 4 al concordato minore non opererebbe quando il sovraindebitamento sia stato determinato in misura prevalente da debiti successivi alla cancellazione: “A prescindere dalla questione dell’applicabilità dell’art. 33, comma 4, CCII, anche all’imprenditore minore persona fisica (oltre che a quello costituito in forma di organizzazione collettiva e, in particolare, di società), va chiarito che detta preclusione normativa non opera quando la condizione di sovraindebitamento del ricorrente risulti determinata anche da debiti, per importi considerevoli, contratti successivamente alla cancellazione, non essendo tale fattispecie equiparabile a quella considerata nel citato articolo, che viene in evidenza quando il debito ha tutto origine dall’attività imprenditoriale cessata”.
[30] 
Così, in motivazione, tra le altre, Corte Cost. 16 novembre 2018 n. 207. In dottrina vedi, anche per ulteriori riferimenti, R. Romboli, Qualcosa di nuovo … anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge, in Associazionedeicostituzionalisti.it.
[31] 
Vedi, se vuoi, L. Nannipieri, Il piccolo imprenditore individuale cancellato, l’ircocervo e l’art. 33 comma 4 CCII, op. cit.: “l’esclusione dal concordato minore liquidatorio prevista dall’art. 33, comma 4, CCII come modificato dal D.Lgs. n. 147/2020 pone seri dubbi di ragionevolezza”; A. Napolitano, La ristrutturazione dei debiti del consumatore: finalità e presupposti soggettivi, op. cit. : “in epoca posteriore all’introduzione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese e la sua responsabilità patrimoniale, decorso l’anno dalla cancellazione, trapassano, ancora, da un regime governato da regole di diritto commerciale a regole governate da regole di diritto comune; e, se queste ultime consentono a qualsiasi soggetto che non abbia esclusivamente debiti di consumo di ristrutturare i suoi debiti, alle relative procedure deve poter accedere anche l’ex imprenditore, persona fisica, il cui sovraindebitamento comprenda anche obbligazioni inadempiute riconducibili alla sua vecchia attività. Pertanto, il divieto per l’imprenditore individuale sovraindebitato di accedere al concordato minore una volta che si sia cancellato dal registro delle imprese è fortemente sospetto di incostituzionalità, per violazione dell’art. 3, comma 1, Cost., in quanto non si è tenuto conto che egli, cessando la sua impresa e cancellandosi dal registro delle imprese, torna ad essere una “normale” persona fisica sovraindebitata, libera di comporre la sua crisi secondo uno degli strumenti forgiati per essa dall’ordinamento”. 

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I dati dei pagamenti, gestiti in formato criptato e secondo i requisiti di sicurezza previsti, non transitano sui server di Zucchetti Software Giuridico ma vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto il quale agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento.

Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine dei gestori dei pagamenti:

Axerve Ecommerce Solutions: https://www.axerve.com/privacy-policy/servizi-di-pagamento

Nexi: https://www.nexi.it/it/privacy

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