Il tema della corretta erogazione del credito impone di interrogarsi su quale sia l’utilità sociale che deve orientare la condotta della banca, chiamata a bilanciare – in un quadro di autonomia imprenditoriale e responsabilità – l’art. 41 Cost. con l’obbligo di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. Tale bilanciamento non è meramente teorico: esso individua i confini della responsabilità della banca quando l’attività creditizia risulti, ex post, inefficiente o addirittura dannosa per determinati soggetti del mercato.
Per comprendere quali interessi l’ordinamento affida alla tutela della disciplina bancaria, occorre chiarire chi siano i destinatari delle norme sulla sana e prudente gestione e quali sfere giuridiche esse intendano proteggere. Da un lato, una parte della dottrina sostiene che i principi che regolano il merito creditizio siano posti nell’interesse dei terzi che si relazionano con l’impresa sovvenuta, in particolare i creditori sociali. Secondo questa ricostruzione, un finanziamento concesso a un soggetto ormai decotto ma erroneamente presentato come solvibile genererebbe un pregiudizio diretto nei confronti di tali terzi, che avrebbero impostato o mantenuto rapporti contrattuali confidando – anche indirettamente – nella valutazione positiva espressa dall’intermediario.
Dall’altro lato, un orientamento sempre più consolidato ritiene che gli obblighi di diligenza gravanti sull’intermediario operino primariamente nell’interesse dell’ordinamento del credito e, più precisamente, in funzione della stabilità del sistema bancario e della tutela del risparmio. In quest’ottica, le norme sulla sana e prudente gestione – a partire dall’art. 5 T.U.B. – non sono predisposte per proteggere creditori e terzi del sovvenuto, bensì per garantire che le banche preservino la propria solidità, così da non mettere a rischio i patrimoni dei risparmiatori e degli investitori[43].
La stessa Banca d’Italia, nella Relazione del Governatore per l’esercizio 1993, distingue chiaramente tra la “prudente gestione”, correlata all’avversione al rischio degli intermediari, e la “sana gestione”, intesa come efficienza funzionale rispetto agli obiettivi aziendali e correttezza operativa[44]. Tale lettura conferma che l’utilità sociale di cui all’art. 41 Cost. non si identifica con la tutela diffusa del mercato, bensì con la protezione di coloro che affidano alle banche i propri risparmi, i quali costituiscono la materia prima dell’attività creditizia.
A ben vedere, questa impostazione è coerente con la struttura imprenditoriale della banca, che agisce come intermediario: essa eroga credito utilizzando risorse raccolte presso il pubblico dei depositanti, e dunque deve orientare le proprie scelte verso la preservazione di tali risorse. È da questa funzione che trae origine la diligenza qualificata del bonus argentarius, chiamato a garantire stabilità e solidità dell’intermediario e, con esse, la fiducia degli investitori nel sistema bancario[45].
Se si accoglie questa prospettiva, l’assunto secondo cui la concessione del credito a un’impresa in crisi costituirebbe ex se una violazione dei doveri professionali della banca appare difficilmente sostenibile[46]. Una simile conclusione, infatti, finirebbe per trasformare qualsiasi finanziamento in situazione di difficoltà – o addirittura in stato di insolvenza – in un errore imprenditoriale imputabile all’istituto erogante. Ma l’ordinamento, anche alla luce della disciplina del Codice della crisi, si muove nella direzione opposta: il legislatore incentiva esplicitamente l’apporto di nuova finanza in favore di imprese in crisi o insolventi, riconoscendo la prededucibilità dei finanziamenti erogati nell’ambito di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione (artt. 99 e 101 CCII)[47].
Ciò accade perché, in molti casi, la nuova finanza rappresenta uno strumento essenziale per preservare la continuità aziendale o, comunque, per consentire una liquidazione più efficiente e maggiormente satisfattiva per i creditori. Ritenerla automaticamente contraria ai doveri del buon banchiere significherebbe ignorare la logica economica e giuridica sottesa agli istituti di regolazione negoziata della crisi[48].
Il punto, dunque, non è se l’impresa fosse “in crisi”, ma se, in concreto, vi fossero ragionevoli prospettive di risanamento o di recupero delle somme erogate. La responsabilità dell’intermediario non può essere ancorata a un errore imprenditoriale in sé, perché un simile criterio produrrebbe una disparità irragionevole rispetto al regime applicabile agli amministratori di società, per i quali vige il noto principio della business judgment rule: essi rispondono non per la bontà delle scelte imprenditoriali, ma solo per violazione di obblighi specifici[49]. Anche per la banca dovrebbe valere la stessa logica: non l’errore, bensì la violazione di regole tecniche di valutazione del merito creditizio, comprovata in concreto.
Alla luce di tale impostazione, emerge un criterio sistematicamente coerente: l’interesse primario che la banca deve salvaguardare è quello dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, non quello dei creditori del finanziato o dei terzi di mercato. Questi ultimi beneficiano semmai, indirettamente, di un sistema del credito solido e affidabile, ma non sono i destinatari principali degli obblighi di diligenza.
Questa lettura trova conferma anche nella cornice europea. L’Unione europea, costruita su un mercato aperto e contendibile, limita gli interventi pubblici negli assetti economici e vieta, in linea generale, gli aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE)[50]. In coerenza con tale impostazione, è stato introdotto il meccanismo del bail-in, che impone a investitori e risparmiatori – prima ancora che allo Stato – di sopportare i costi della crisi bancaria[51]. Anche qui emerge chiaramente il principio per cui la tutela del risparmio non si traduce in un obbligo generalizzato della banca verso i terzi del debitore, ma si radica nella protezione dell’integrità del sistema e degli interessi di chi ha affidato i propri capitali all’intermediario.
In definitiva, proprio l’art. 47 Cost. consente di ricondurre la questione nel suo alveo: nella misura in cui la banca agisce come imprenditore che utilizza risorse di terzi, essa deve orientare la propria condotta alla salvaguardia del risparmio, che rappresenta il fulcro dell’utilità sociale della sua attività. L’erogazione del credito non è, dunque, lecita o illecita in ragione dello stato di salute dell’impresa finanziata, ma solo se compiuta nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione, valutati alla luce delle concrete prospettive di recupero e delle esigenze di stabilità del sistema bancario[52].