Per ben cominciare, giova enucleare le attuali disposizioni di riferimento, significativamente modificate grazie al Correttivo-ter; si tratta di una sintesi semplificatoria, per quanto qui in rilievo:
- Art. 16, comma 1, ultimo periodo, CCII, come a breve si illustrerà;
- Art. 17, comma 7, che, per la conclusione dell’incarico dell’Esperto, prevede il termine dei 180 giorni, estensibile di ulteriori 180 giorni;
- Art. 17, comma 8, che “al termine dell’incarico” impone la predisposizione di una Relazione finale ad opera dell’Esperto;
- Art. 22, comma 1 bis, secondo cui “l’attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto”;
- Con riferimento, poi, alla proposta di accordo transattivo verso l’Amministrazione finanziaria, l’art. 23, comma 2 bis, ne ammette la presentazione “nel corso delle trattative”.
- Art. 23, comma 2 ter, che specifica che “le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente”;
- Art. 25 ter, comma 6: “Il compenso è aumentato del 100 per cento nei casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all’articolo 17, comma 8, grazie all’opera dell’esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b)”.
Dal quadro minimale finora provvisoriamente abbozzato, sembra definitivamente positivizzato – e per l’effetto ammesso – che (i) l’attività dell’Esperto, funzionale al procedimento, possa svolgersi anche successivamente allo spirare formale dello stesso, (ii) l’attuazione dell’accordo possa avvenire anche successivamente alla conclusione del procedimento.
Non di meno, non pare emergere l’esistenza di una scansione temporale ex lege predeterminata, volta a prevedere un percorso negoziale rigido nel meccanismo di (i) “azione-contribuente debitore” vs. (ii) “reazione-Amministrazione finanziaria”.
In altre parole, diversamente ad esempio da altri istituti, non paiono riscontrarsi specifici termini legali per le interlocuzioni tra la parte privata e quella pubblica: cfr. ad esempio l’art. 63, riguardante gli Accordi di Ristrutturazione, e l’art. 64 bis, riguardante i Piani di Ristrutturazione soggetti ad Omologazione, per i quali l’adesione dei creditori deve intervenire entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. Non solo: proprio rispetto ai PRO, non si può sottacere una ulteriore differenza terminologica e procedurale, dato che, ex art. 64 bis, comma 1 bis, la proposta di transazione fiscale deve avvenire “prima della presentazione della domanda di omologazione del piano”, non “nel corso delle trattative”. Insomma, nei PRO è una proposta che si pone “a monte” e non scaturisce dall’attività di negoziazione stessa, collocandosi cronologicamente e sostanzialmente in una fase antecedente.
Se queste considerazioni potevano essere già assunte fin dall’avvio dello strumento della Composizione Negoziata [5], soprattutto, secondo noi assume valore dirimente l’inserimento – sempre ad opera del Correttivo-ter – (i) del sopra evocato art. 16, comma 1, ultimo periodo, secondo cui l'eventuale attività dell'Esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce successiva attività professionale resa a favore del debitore (ai sensi del secondo periodo); (ii) dell’art. 22, comma 1-bis; (iii) dell’art. 23, comma 2-ter, quale specifica disciplina ritagliata per la transazione fiscale.
Il punto di caduta è chiarissimo: è riconosciuta ex lege la possibilità che, anche successivamente agli stretti termini temporali della Composizione Negoziata, vi sia una prosecuzione dell’attività dell’Esperto, oltre che la finalizzazione delle trattative secondo uno degli strumenti/istituti positivamente dettati dai commi 1 e 2 dell’art. 23 [6].
Nell’avallare questa conclusione, la Relazione Illustrativa allo schema di decreto “Correttivo-ter” si esprime in termini inequivoci: “Rimane fermo il fatto, precisato con la modifica apportata all’articolo 16, comma 1, che l’attività dell’esperto può continuare e, soprattutto, che l’esperto non decade con la redazione della relazione conclusiva se è previsto, per esempio, che la sottoscrizione dell’accordo, pure già raggiunto, avvenga successivamente alla conclusione della composizione negoziata. In questo caso, infatti, l’esperto darà conto della circostanza nella relazione, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale opportunamente richiamato anche dalla modifica del comma 8 e debitamente modificato per tenere conto di questa eventualità. Ovviamente, per quanto l’accordo possa essere sottoscritto dall’esperto anche dopo la redazione della relazione, è necessario che la sottoscrizione intervenga in tempi ragionevoli” (sottolineature nostre).
Da questo passaggio si evince in maniera cristallina che (i) l’accordo/strumento che esita dalla Composizione Negoziata può essere sottoscritto anche successivamente alla conclusione della stessa; (ii) ciò deve avvenire in tempi ragionevoli; (iii) nella propria Relazione finale, l’Esperto deve rendere conto delle predette circostanze (per l’effetto di quanto sopra, la Relazione stessa non potrà che essere redatta successivamente allo spirare del termine).
Sul punto, peraltro, va ricordato il Parere del Consiglio di Stato n. 00910/2024, 1° agosto 2024, reso proprio in merito allo schema di D.Lgs. Correttivo-ter, che rileva la mancanza di una specifica previsione legislativa di un “termine ragionevole”.
Ad avviso di chi scrive, non necessariamente tale mancanza deve essere considerata come negativa, dal momento che permette di modellare “caso per caso” la ragionevolezza: va appena osservato che, più risulteranno complesse le soluzioni, sia per contenuto sia per regolazione formale, più apparirà giustificato (appunto, ragionevole), l’utilizzo di una ulteriore “coda temporale” per addivenire ad un esito positivo della Composizione Negoziata.
Non bastasse. Con riferimento alle integrazioni apportate all’art. 22, sempre la Relazione illustrativa allo schema di decreto “Correttivo-ter” puntualizza quanto segue: “La lettera b) inserisce i commi 1-bis e 1-ter. Con il comma 1-bis si intende esplicitare che le autorizzazioni richieste dall’impresa durante la composizione negoziata possono riguardare atti che troveranno esecuzione anche dopo la chiusura delle trattative. La natura della composizione, che non è una procedura ma un percorso di negoziazione in cui l’assenza di spossessamento non produce una netta distinzione tra la fase delle trattative e l’attività posta in essere per la ristrutturazione, fa sì che ogni atto funzionale al risanamento debba essere eseguito al momento ritenuto opportuno, momento che può, appunto, essere successivo al deposito della relazione finale dell’esperto (ad esempio, perché devono verificarsi alcune condizioni necessarie, come il completamento del procedimento di concessione di finanziamenti da parte dell’istituto di credito, il perfezionarsi di accordi sindacali, etc.)” (anche in questo caso, sottolineature nostre). Quindi, anche la fase esecutiva (o una parte) dell’accordo (o, come già detto, degli altri strumenti, in base alle specifiche ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell’art. 23) può collocarsi posteriormente alla Relazione finale.
A ideale corollario delle modifiche introdotte dal Correttivo-ter, si consideri poi che un ulteriore indice sistematico è coglibile nella nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione agevolati di cui all’art. 60: infatti, l’art. 23, comma 2, lett. b), prevede ora che il beneficio della soglia ridotta possa operare non solo quando il raggiungimento dell’accordo risulti dalla Relazione finale dell’Esperto, ma anche quando la domanda di omologazione sia proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale.
Ad evidenza, in questo caso il Legislatore ha fissato un termine espresso; ciò conferma, per contrasto, che non esiste invece un analogo termine legale generale per il deposito della Relazione finale oltre i 360 giorni.
Gli elementi esposti evidenziano come il Correttivo-ter abbia preso chiara posizione sui termini di definizione della Composizione Negoziata. Tuttavia, benché in passato la questione fosse molto più aperta nel dibattito della dottrina e della giurisprudenza, a ben vedere, ancor prima del Correttivo-ter, vi erano chiare indicazioni normative a favore di una non definitività dei termini.
In tal senso si manifestava in maniera chiarissima già il Decreto 21 marzo 2023, con cui il Ministero della Giustizia ha recepito l’aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021 (integrando il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021).
In particolare, offre significativi spunti il seguente passaggio: “14.6. Quando le parti intendono pervenire alle soluzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del Codice della crisi d’impresa:
14.6.1. potrà accadere che l’accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l’esperto ne dà conto nella relazione finale;
14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l’esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria di cui alla lettera b)” [7].
Da quanto precede, traspare quindi la piena volontà del Legislatore ad assicurare esplicita copertura normativa a favore del compimento di atti, funzionali al procedimento, anche successivamente al termine formale dello stesso, nell’ottica del proficuo esito.
Ciò, proprio movendo dalle prime applicazioni dell’istituto, bisognose di correzioni ed integrazioni, dalle quali è emerso che la formazione definitiva dell’accordo può comportare la necessità di estenderne (appunto, “ragionevolmente”) i termini temporali [8].
Sulla circostanza che la ratio legislativa militi in tal senso, risulta utile anche quanto recato dall’Osservatorio semestrale di Unioncamere, La composizione negoziata della crisi d’impresa, 14 novembre 2024, in specie sub modifiche all’art. 23 (pag. 25 e ss.), in specie ove si evidenzia (i) “l’inserimento di una disposizione di chiusura volta a precisare che le soluzioni individuate nell’art. 23 CCII possono intervenire non solo durante le trattative ma anche a conclusione della composizione negoziata e che, quindi, vi possono essere ipotesi in cui la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente” e (ii) con riferimento ai già evocati accordi ex art. 60, che “Il Decreto introduce un’ulteriore ipotesi di accesso agli accordi di ristrutturazione in cui è possibile beneficiare della suddetta agevolazione, ossia quando la domanda di omologazione è proposta entro 60 gg dalla data in cui l’imprenditore riceve la relazione finale dell’esperto, favorendo in tal modo il raggiungimento di accordi successivi alla conclusione del percorso di composizione, pur sempre entro un determinato arco temporale” [9].