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Commento

Sull’inibitoria cautelare dell’escussione delle garanzie pubbliche durante la fase prenotativa dello strumento*

Francesco De Santis, Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Salerno

22 Luglio 2026

*Il commento è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Visualizza: Trib. Piacenza, 21 maggio 2026, Est. Lombardi

L’ordinanza del Tribunale di Piacenza proietta persuasivamente, con argomenti di tenore innovativo, la cautela innominata richiesta nella fase prenotativa dello strumento (nella specie avente ad oggetto l’inibizione dell’escussione delle garanzie pubbliche e delle segnalazioni di sofferenza bancaria) oltre la finalità della mera conservazione del patrimonio del debitore in vista dell’attuazione della sentenza di omologazione, valorizzandone l’attitudine a salvaguardare le condizioni minime necessarie per costruire il piano e tenere aperto il percorso di risanamento.
Riproduzione riservata
1 . Il perimetro della cautela nella fase prenotativa
L’ordinanza del Tribunale di Piacenza si colloca nella fase prenotativa dello strumento ex art. 44 CCII, delimitando il perimetro della tutela cautelare in questo segmento procedimentale. Dopo avere inizialmente rilevato l’insufficienza delle allegazioni del debitore circa il nesso funzionale tra le misure cautelari richieste ed il contenuto minimo dello strumento futuro, il giudice, all’esito del deposito della memoria integrativa, dispone, ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, l’inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche ed il divieto di segnalazioni “a sofferenza” presso la centrale rischi ed i sistemi privati (CRIF), rigettando invece la domanda di cancellazione della segnalazione già effettuata. 
La base normativa del provvedimento è lineare. Nel sistema degli artt. 54, comma 1, e 55 CCII, anche durante fase prenotativa di cui all’art. 44, il tribunale può adottare i provvedimenti cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione dello strumento richiesto o che si prevede di richiedere[1]. 
Muovendo da questo dato, il Tribunale di Piacenza ricostruisce lo standard valutativo della domanda cautelare introdotta nella fase prenotativa in termini dichiaratamente funzionali: il fumus viene ancorato alla non implausibilità del percorso rappresentato ed alla strumentalità della misura rispetto alla futura regolazione concorsuale della crisi; il periculum si concreta, invece, nel pregiudizio attuale e concreto, idoneo a compromettere l’utile accesso allo strumento, a causa dell’aggravamento del dissesto, della dispersione del patrimonio o della compromissione della capacità produttiva. 
Si tratta di uno standard di valutazione più “tenue” rispetto alla fase dello scrutinio di merito richiesto in relazione alla domanda “piena”, ma coerente con la funzione della domanda con riserva: assicurare al debitore un periodo protetto, entro il quale costruire la proposta ed il piano, senza che iniziative individuali dei creditori ne pregiudichino irreversibilmente la praticabilità[2]. In questa prospettiva, il provvedimento ben evidenzia come la cautela ex artt. 54 e 55 CCII, collocata nell’ambiente normativo dell’art. 44, non assolva solo ad una funzione conservativa del patrimonio in senso tradizionale, ma possa operare anche come tecnica di preservazione provvisoria delle condizioni finanziarie e relazionali indispensabili alla continuità di un incipiente percorso di risanamento[3]. 
Particolarmente interessante è perciò la parte dell’ordinanza con la quale il Tribunale inibisce, nella pendenza del termine per la presentazione della proposta e del piano, l’escussione delle garanzie pubbliche MCC/SACE. Il giudice fonda il fumus su elementi concreti emersi dalla memoria integrativa del debitore: le interlocuzioni con due potenziali investitori, l’attività di due diligence, gli scenari alternativi di ristrutturazione in continuità diretta o indiretta, le trattative con banche e società di leasing, la prospettata dismissione di assets immobiliari. 
Si tratta, a ben vedere, di possibili declinazioni attraverso le quali può realizzarsi la finalità della tutela cautelare atipica di presidiare in via provvisoria l’attuazione della (futura ed incerta) sentenza di omologazione dello strumento, che, in questa specifica fase, potrebbe non essere stato ancora individuato (o esplicitato) del debitore[4].
2 . L’inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche in rapporto al piano
Benché il piano venga definito ancora “embrionale”, tali elementi sono stati ritenuti sufficienti dal giudice padano ad integrare un programma minimo intellegibile, idoneo a rendere plausibile la prospettiva perseguita dal debitore, anche in una logica di gruppo, e, dunque, a sorreggere la strumentalità della misura cautelare durante il tempo della riserva. 
 L’approccio appare, in linea di principio, condivisibile. Nella fase prenotativa non si richiede ancora un piano compiuto, che sarà depositato con la domanda piena, unitamente alla documentazione di cui all’art. 39 CCII, ma un quadro informativo minimo che consenta al giudice di apprezzare la non manifesta implausibilità del percorso e la concreta utilità delle misure invocate. Il controllo giudiziale resta perciò funzionale e prospettico: non anticipa la valutazione di fattibilità del piano, ma verifica – in linea col sistema della tutela cautelare – se la misura richiesta sia davvero servente (id est “strumentale”) rispetto alla possibilità di giungere utilmente alla successiva proposta[5]. 
Nel motivare l’inibitoria dell’escussione, l’ordinanza piacentina sviluppa un ragionamento non meramente quantitativo, ma dinamico. L’escussione delle garanzie pubbliche non è considerata soltanto come fatto suscettibile di aggravare il passivo, bensì come evento idoneo ad incidere sulla configurazione del concorso e sulla stessa stabilità del tavolo negoziale, tale da introdurre nuovi attori e nuove rigidità, in una fase nella quale la soluzione concordataria è ancora in costruzione[6]. 
Sul piano pratico-applicativo, infatti, l'escussione della garanzia avviene di regola proprio quando l'impresa ha manifestato la sua condizione di insolvenza (non pagando gli istituti finanziatori) e, quindi, quando una procedura concorsuale è prossima all'apertura o è stata già aperta, così evidenziando la concreta idoneità dell'evento escussivo a destabilizzare il percorso negoziale nel momento più delicato della sua costruzione[7]. 
Sotto questo profilo, il provvedimento sposta opportunamente il baricentro dell’analisi dalla consistenza statica dell’indebitamento alla sostenibilità del percorso negoziale durante il tempo concesso dal tribunale per il deposito della domanda piena. 
In questo quadro si colloca il passaggio più delicato dell’ordinanza, relativo all’art. 87, comma 1, lett. p bis, CCII, introdotto dal D.L.gs. “correttivo” n. 136 del 2024. 
Tale disposizione esige che il piano di concordato contenga, ove necessario, l’indicazione di fondi rischi e, con specifico riferimento ai finanziamenti assistiti da misure di sostegno pubblico, quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia, nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito[8]. 
In astratto, tale previsione potrebbe alimentare la seguente obiezione: se il legislatore ha già previsto che il piano debba assorbire il rischio di escussione mediante appositi accantonamenti, allora l’escussione non rappresenterebbe un evento patologico o destabilizzante, ma uno scenario fisiologico, che il sistema già considera e disciplina a livello di piano. 
L’obiezione sarebbe suggestiva, nella misura in cui fosse tesa a ridimensionare il periculum, mostrando che l’impatto dell’escussione può essere governato all’interno della proposta concordataria, senza necessità di inibire in via cautelare l’esercizio delle facoltà del creditore garantito. Si potrebbe inoltre osservare che, se il piano deve già prevedere il fondo rischi per l’ipotesi di escussione, la misura cautelare rischia di non limitarsi a conservare le condizioni per la futura regolazione, ma di alterare anticipatamente un assetto che il piano stesso è chiamato a disciplinare. 
E tuttavia è proprio qui che emerge la persuasività dell’impostazione abbracciata dal Tribunale di Piacenza, nel senso che l’art. 87, comma 1, lett. p bis, opera quando il piano esiste già, ossia dopo il deposito della domanda piena, nel momento in cui il debitore ha costruito la proposta, redatto il piano ed impostato il relativo apparato attestativo[9]. 
La cautela richiesta nella fase prenotativa assolve invece ad una funzione diversa e logicamente anteriore: non serve a sostituire il fondo rischi, ma a consentire che il debitore arrivi a predisporre un piano nel quale quel fondo possa essere previsto.
In altri termini, l’art. 87, comma 1, lett. p bis, rappresenta la risposta che il piano offre al rischio di escussione; la misura cautelare, invece, è lo strumento che preserva le condizioni minime per arrivare alla formazione del piano ed alla successiva sentenza di omologazione dello strumento. Nella fase embrionale della domanda con riserva, l’escussione della garanzia pubblica non è ancora uno scenario gestibile con una tecnica di accantonamento, proprio perché manca il piano che dovrebbe incorporarla e distribuirne l’impatto; essa potrebbe invece tradursi, hic et nunc, in un fattore di collasso delle trattative, nella misura in cui determinasse l’immediata emersione di un creditore dotato di una posizione particolarmente incisiva, costringendo il debitore a deviare risorse immediate dalla finanza negoziale alla gestione del nuovo fronte passivo. 
La distinzione è, dunque, essenzialmente temporale e funzionale. Il fondo rischi previsto dall’art. 87, comma 1, lett. p bis, è un argine a valle, destinato ad operare quando la proposta concordataria è ormai formata; la cautela ex art. 54, comma 1, CCII è invece uno strumento a monte, volto ad evitare che il percorso negoziale si interrompa prima ancora di approdare ad un piano strutturato. Non si tratta, perciò, di rimedi alternativi, ma di meccanismi che operano in momenti diversi e rispondono ad esigenze differenti. 
Ciò, ben inteso, non elìde del tutto l’obiezione secondo cui il sistema già dispone di una tecnica legale di assorbimento del rischio, con la conseguenza che il pregiudizio prospettato dal debitore non integrerebbe un periculum in senso proprio, ma soltanto una difficoltà negoziale suscettibile di essere governata in sede di piano. Ma è proprio su questo crinale che la motivazione in fatto del giudice diventa decisiva: quanto più il giudice documenta la concretezza del rischio di collasso delle trattative, la dipendenza del percorso dalla continuità dei rapporti bancari e la necessità di preservare nel breve periodo la finanza interinale, tanto più la cautela si giustifica, nonostante l’esistenza della regola di cui all’art. 87, comma 1, lett. p bis[10]. 
3 . Le segnalazioni “a sofferenza” ed il limite della cautela demolitoria
La seconda misura concessa dal Tribunale di Piacenza, relativa all’inibitoria delle segnalazioni “a sofferenza”, conferma la medesima impostazione.
Il giudice ravvisa il fumus nella possibile illegittimità della segnalazione o, comunque, nella sua incompatibilità con la funzione del procedimento, ed il periculum nel pregiudizio ulteriore e qualificato, che, nella logica bancaria, la classificazione “a sofferenza” può determinare in termini di revoca degli affidamenti, blocco del credito, riflessi sui leasing e possibile attivazione di ulteriori garanzie[11]. Ciò che rileva, anche qui, non è un generico disagio del debitore, ma la concreta attitudine della segnalazione a compromettere la continuità aziendale e la stessa predisposizione del piano nel periodo della riserva. 
Sotto questo profilo, il provvedimento non interdice in assoluto il potere segnaletico degli intermediari, ma vieta le segnalazioni in categoria “sofferenza” fondate sul solo deposito della domanda ex art. 44 CCII o sulla mera esistenza di inadempimenti anteriori, lasciando ferma la possibilità di classificazioni diverse, compresa quella ad “inadempienza probabile”, nonché di nuove segnalazioni a sofferenza in presenza di elementi oggettivi sopravvenuti. La cautela, dunque, non sterilizza il flusso informativo verso il sistema del credito, ma ne contiene gli effetti potenzialmente più destabilizzanti, proprio nella fase in cui il debitore è chiamato a costruire una soluzione regolata e condivisa della sua crisi. 
Assai netto è, invece, il piglio della motivazione con cui viene respinta la domanda di cancellazione della segnalazione già eseguita. Qui il Tribunale distingue correttamente tra misura conservativa e misura satisfattiva: la prima è ammissibile perché mira a contenere un pregiudizio futuro nel tempo della riserva; la seconda non lo è, perché implicherebbe una delibazione sostanzialmente definitiva sulla legittimità dell’atto segnaletico e produrrebbe effetti difficilmente reversibili nel circuito del credito. 
Il rigetto della domanda cautelare demolitoria conferma così che il giudice piacentino non ha inteso attribuire alla cautela prenotativa una funzione anticipatoria piena, mantenendola dentro il perimetro della stretta strumentalità rispetto allo sbocco concorsuale.
4 . Conclusioni e questioni aperte
In conclusione, l’ordinanza all’esame esprime un orientamento che privilegia la chance di risanamento senza trasformare la fase prenotativa in un’area di sospensione indiscriminata dei diritti dei creditori: la misura è stata concessa solo dopo una specifica integrazione allegatoria, è rigidamente limitata nel tempo ed è sorretta da un esplicito giudizio di proporzionalità tra sacrificio creditorio ed utilità conservativa della continuità aziendale. 
Più che una delega in bianco in favore del debitore, il provvedimento offre un esempio significativo di cautela selettiva rilasciata nella fase prenotativa, la cui tenuta dipende dalla qualità dell’allegazione del debitore e dalla concreta dimostrazione del nesso funzionale tra misura richiesta e praticabilità del futuro strumento di regolazione della crisi. 
L’ordinanza piacentina non affronta, né avrebbe dovuto affrontare (non essendo questo il caso di specie), un ulteriore profilo d’interesse, relativo all’eventuale coordinamento tra la misura cautelare atipica ex art. 54, comma 1, CCII e la disciplina speciale delle garanzie finanziarie dettata dal D.Lgs. n. 170/2004, attuativo della direttiva 2002/47/CE. L’art. 4 di tale decreto, nel consentire al creditore di procedere all’escussione della garanzia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, esprime una scelta di politica legislativa, di matrice eurounitaria, orientata a sottrarre, per quanto possibile, la realizzazione della garanzia finanziaria agli effetti “paralizzanti” delle procedure concorsuali[12]. 
Ebbene, ove venisse in rilievo una garanzia finanziaria in senso tecnico, avente ad oggetto contante, strumenti finanziari o crediti, costituita secondo lo schema tipico contemplato dal D.Lgs. del 2004, il provvedimento del giudice non si limiterebbe a modulare l’esercizio di un ordinario diritto di credito, ma verrebbe ad incidere, sia pure solo in via interinale, su una facoltà di autotutela assistita da una speciale protezione normativa. 
La tenuta sistematica della misura cautelare dipenderebbe in questa ipotesi dalla possibilità di sostenere che la compressione temporanea dell’escussione non contraddica la ratio del D.Lgs. n. 170/2004, ma ne rappresenti, nel caso concreto, una limitazione eccezionale e proporzionata, giustificata dall’esigenza di preservare, nel ristretto orizzonte della fase prenotativa, le condizioni minime per la costruzione del piano e per l’attuazione della successiva sentenza di omologazione.

Note:

[1] 
In tema, v., per tutti, l’ampia trattazione di G. Finocchiaro, Misure cautelari e protettive, in Il diritto della crisi d’impresa a cura di A. Didone, F. De Santis, I. Pagni, I, Milano, 2026, 623 ss., spec. 734 ss. (ed ivi copiosi riferimenti autoriali e giurisprudenziali).
[2] 
La distinzione tra lo scrutinio preliminare proprio della fase prenotativa e lo scrutinio di merito richiesto per la domanda piena trova conforto nel rilievo, formulato da Cass. 26 maggio 2026, n. 16364, secondo cui “l'accesso alla concorsualità e la stessa pendenza di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione si realizza già con il deposito della domanda”. Tale principio (enunciato dalla Corte nel motivare la necessità delle formalità societarie anche per la domanda con riserva) conferma, a mio avviso, che il legislatore ha inteso attribuire alla fase prenotativa una funzione non meramente dilatoria, ma di immediata protezione del patrimonio e delle trattative, coerente con uno standard di scrutinio limitato ai requisiti minimi indispensabili per la concessione del termine. Tale standard viene, poi, variamente declinato dalla giurisprudenza di merito: v. App. Firenze, 5 febbraio 2026, n. 585, secondo la quale nella domanda ex art. 44 CCII “il tribunale può procedere ad uno scrutinio preliminare per verificare se la domanda presenti i requisiti minimi indispensabili per la concessione del termine ovvero appaia manifestamente abusiva con finalità meramente dilatorie”, così delimitando il controllo giudiziale in questa fase ad una verifica di non abusività e non implausibilità, senza anticipare la successiva valutazione di fattibilità del piano. La ratio della fase prenotativa risulta efficacemente ricostruita anche da Trib. Rovereto, 18 marzo 2026, n. 6, secondo cui la disciplina dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII “deve essere rinvenuta nel contemperamento delle contrapposte esigenze in gioco: da un lato, la tutela del debitore, cui è riconosciuta la possibilità di accedere con riserva ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza – e di beneficiare medio tempore delle misure protettive – al fine di tentare una soluzione negoziale della crisi o dell'insolvenza senza la pressione di azioni esecutive da parte dei creditori; dall'altro lato, la tutela del ceto creditorio, tesa ad evitare che le possibilità offerte dall'art. 44 CCII si traducano in manovre meramente dilatorie”. Nello stesso senso, v. Tribunale di Milano, 28 febbraio 2024, n. 119, il quale ha rilevato che “a livello normativo viene sancita la necessità di dare priorità a soluzioni pattizie della crisi di impresa”, precisando che il limite a tale priorità è costituito dalla “manifesta inammissibilità della domanda”, la quale ricorre quando quest’ultima “violi palesemente la legge o non consenta al Tribunale […] ed ai creditori di apprezzare in termini chiari ed argomentati i profili di convenienza della soluzione proposta rispetto all'alternativa liquidatoria”. Giova soggiungere che, a normativo, la funzione protettiva della fase prenotativa è altresì presidiata dall'art. 44, comma 1 bis, CCII, che dispone l'applicazione degli effetti di cui all'art. 46 CCII dalla data del deposito della domanda con riserva e sino alla scadenza del termine concesso, così assicurando al debitore un periodo “coperto”, durante il quale costruire la proposta ed il piano.
[3] 
La base normativa che consente di superare una concezione meramente conservativa della tutela cautelare nella fase prenotativa è, a mio avviso, duplice. In primo luogo, l'art. 54, comma 1, CCII autorizza il tribunale ad emettere i provvedimenti cautelari “che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione”: la formula, volutamente ampia ed “atipica”, non vincola il giudice ad un catalogo chiuso di misure, ma gli consente di modellare la cautela sulle esigenze del caso concreto, incluse quelle di preservazione delle condizioni finanziarie e relazionali funzionali alla continuità. In secondo luogo, l'art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII (introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) prevede espressamente che il debitore possa richiedere “misure”, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”. La locuzione “sin dalla fase delle trattative” conferma che il legislatore ha inteso proteggere non solo l'integrità statica del patrimonio, ma anche la dimensione dinamica e relazionale del percorso di risanamento, nella quale la continuità dei rapporti negoziali (bancari, di leasing, di fornitura, etc.) e la stabilità del tavolo delle trattative costituiscono condizioni indispensabili per la costruzione del piano. La giurisprudenza di merito ha colto questa duplice natura della cautela prenotativa: App. Milano 26 febbraio 2025, n. 534, pur rigettando nel caso concreto la domanda per carenza di attestazione, ha rilevato che l'istanza ex art. 54, comma 3, CCII assolve alla funzione sia di strumento cautelare previsto dall'ordinamento proprio per evitare che, nelle more della presentazione della domanda "piena", sopraggiungano fatti che possano far saltare il progetto di risanamento intrapreso dalla società, sia di strumento anticipatorio e funzionale all'accesso a una domanda di regolazione della crisi. Per la configurabilità della tutela cautelare come tecnica di protezione non solo del patrimonio, ma anche delle condizioni di continuità dell’impresa, v. altresì Trib. Rovereto, 18 marzo 2026, n. 6, cit., che riconduce la ratio dell'art. 44 CCII alla necessità di consentire al debitore di “tentare una soluzione negoziale della crisi o dell'insolvenza senza la pressione di azioni esecutive da parte dei creditori”, così individuando nella protezione delle trattative, e non nella mera conservazione del patrimonio, la funzione essenziale della fase prenotativa e delle misure che vi accedono. Su quest’ultimo punto v. I Pagni, Il procedimento unitario, in Il diritto della crisi d’impresa, cit., 570 s.
[4] 
Salva l’ipotesi prevista dal comma 1 quater dell’art. 44 CCII, a tenore del quale, nonostante la pendenza della fase prenotativa, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui intende avvalersi, all’uopo depositando (con la domanda ex art. 44, o anche successivamente) un progetto di regolazione della crisi o dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.
[5] 
La distinzione tra il corredo documentale richiesto nella fase prenotativa e quello esigibile con la domanda piena è scolpita già nel dato normativo. L'art. 44, comma 1, lett. a), CCII – nel testo novellato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – impone al debitore di depositare, unitamente alla domanda con riserva, unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (o, per le imprese non soggette all'obbligo di bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, oltre all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione). La restante documentazione – quella analitica di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (scritture contabili e fiscali obbligatorie, relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, certificazione sui debiti fiscali e contributivi, relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione) – deve essere, invece, depositata solo entro il termine concesso dal tribunale, insieme alla proposta, al piano ed all'attestazione di veridicità e fattibilità. La divaricazione tra i due regimi documentali riflette una precisa scelta di politica legislativa: nella fase prenotativa il debitore non è ancora tenuto ad offrire un quadro compiuto e verificato della propria situazione, ma soltanto un quadro informativo minimo, idoneo a consentire al tribunale uno scrutinio preliminare. In questa luce, il controllo giudiziale non anticipa la valutazione di fattibilità del piano – riservata alla fase della domanda piena, dove l'art. 47, comma 1, CCII impone al tribunale di verificare la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (per il concordato liquidatorio) o la ritualità della proposta (per il concordato in continuità) – ma si arresta ad una soglia più bassa (la valutazione della non implausibilità del percorso rappresentato e della strumentalità delle misure invocate rispetto allo sbocco concorsuale futuro), ovvero ad un controllo sull'an della tutela, non sul quid del piano (in proposito v. App. Torino 28 gennaio 2026, n. 145, secondo cui l'art. 7, comma 2, CCII “consente sempre un vaglio preventivo, anche con riferimento al ricorso prenotativo, al fine di evitare la proposizione di ricorsi aventi manifestamente finalità meramente dilatorie dell'apertura della liquidazione giudiziale, in pregiudizio dei creditori, costituenti un abuso dello strumento concordatario”). In tema v. già Cass. 12 marzo 2020, n. 7117, la quale aveva descritto l'omologo istituto del “pre‑concordato” ex art. 161, comma 6, L. fall., come imperniato sulla facoltà dell'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, mediante una domanda anticipata.
[6] 
La recente giurisprudenza di legittimità ha consolidato il rango concorsuale del credito restitutorio del gestore del fondo pubblico dopo l'escussione della garanzia. V. Cass. 20 novembre 2025, n. 30647, in Procedure concorsuali, 2026, 315 ss., con nota (critica) di E. Staunovo-Polacco, Il diritto di credito del garante pubblico escusso: quando una contraddizione mette in crisi il sistema, secondo cui, nei casi di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’avvenuta escussione da parte del creditore determina la surrogazione del predetto Fondo nella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, avente natura privilegiata, volto non già al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento, bensì a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice, con la conseguenza che il Fondo, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sull’impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in surroga ai sensi dell’art. 1203 c.c., ed alla luce della natura “pubblicistica” del credito; Cass. 26 ottobre 2025, n. 28355, secondo la quale il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998 per i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti erogati trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, precisando che tale credito sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca. Sulla stessa linea v. Cass. 16 giugno 2026, n. 20232, secondo cui il privilegio ha come causa quella di “assorbire e recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato” (così al punto 10.4 della motivazione).
[7] 
In questo senso v. efficacemente App. Venezia 10 aprile 2025, n. 1200 (punto 7.5.3. della motivazione).
[8] 
In tema v. A. Azzarà e F. Miranda, Il trattamento dei crediti garantiti da SACE e MCC nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo, in Dirittodellacrisi.it, 5.12.2024, par. 3.2. Trib. Treviso, 10 gennaio 2024, n. 3, aveva, già prima dell’inserimento della previsione normativa all’esame ad opera del D.Lgs del 2024, statuito che il credito del fondo di garanzia pubblico sorge fin dall'origine della concessione della garanzia ed è perciò corretto classarlo direttamente in privilegio anziché prevedere un mero fondo rischi per il credito chirografario della banca garantita; Trib. Roma, 26 marzo 2024, n. 188, aveva dichiarato inammissibile per difetto di fattibilità la proposta concordataria che non aveva considerato gli effetti del credito privilegiato del garante pubblico sulla soddisfazione del ceto creditorio; App. Bari, 16 ottobre 2024, n. 1317, ha, quindi, qualificato come atto di frode rilevante ex art. 106 CCII l'omessa indicazione nella proposta e nel piano dell'esistenza di garanzie sussidiarie pubbliche, proprio perché tale omissione altera l'equilibrio economico del piano ed impedisce ai creditori una valutazione informata. 
[9] 
Secondo Trib. Verona 7 luglio 2025, in Dirittodellacrisi.it, in tema di concordato, in presenza di crediti bancari assistiti da garanzia pubblica, il gestore del Fondo non riveste la qualifica di parte attualmente interessata al piano e non è pertanto legittimato al voto, che spetta esclusivamente al creditore garantito, da collocare in due classi distinte, corrispondenti l’una alla parte di credito garantita e l’altra a quella non garantita.
[10] 
Altra e diversa ipotesi rispetto a quella considerata dal Tribunale padano si verifica allorché la richiesta di una misura cautelare, consistente nel divieto di escussione della garanzia statale, sia fondata sul presupposto della nullità del mutuo concesso per ricorso abusivo al credito. In questo caso, secondo Trib. Vicenza 22 ottobre 2024, in Dirittodellacrisi.it, la circostanza deve risultare dal ricorso ed è onere della ricorrente: chiarire di aver mutato l’organo amministrativo responsabile del reato; prospettare di voler svolgere l’azione di responsabilità per aggravamento del passivo nei confronti del predetto organo amministrativo; prospettare di voler svolgere l’azione civile nei confronti degli Istituti di credito (con chiamata in causa del Garante pubblico) per la declaratoria di nullità del mutuo e per il risarcimento dei danni conseguenti all’aggravamento del dissesto; chiedere e ottenere analoga cautela nel giudizio civile, prima della data fissata per il voto, che avrà effetto per il post-omologazione del concordato; aver disposto un accantonamento congruo per il caso di sconfitta nella causa civile cui seguirebbero l’escussione della garanzia con la legittima rivalsa del Garante pubblico; prospettare ai creditori chirografari un worst case e un best case in relazione alla distribuzione o no dell’accantonamento. 
[11] 
In senso solo parzialmente conforme v. Trib. Verona 26 febbraio 2025, in Dirittodellacrisi.it, secondo il quale “nel corso della procedura concorsuale, sia nella fase prenotativa che successivamente, la segnalazione a sofferenza dell’esposizione debitoria costituisce un’eccezione, legata al verificarsi di eventi patologici che di per sé preludono, verosimilmente, ad un esito infausto del tentativo di risanamento. Per altro verso, il ricorso ex art. 44 CC.II. è soggetto ad un regime di pubblicità (l’iscrizione nel registro delle imprese) che difficilmente potrebbe sfuggire a qualsiasi intermediario finanziario chiamato a valutare, come imposto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, il merito creditizio. In questo contesto, pertanto, il rischio di una segnalazione a sofferenza è del tutto remoto ed ipotetico, tale, dunque, da non giustificare una tutela cautelare, che potrebbe rendersi semmai necessaria, sub specie di ordine di cancellazione, in ipotesi di segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca in violazione delle indicazioni della Banca d’Italia. Del resto, un’eventuale inibitoria non potrebbe essere assoluta, ma dovrebbe escludere i casi di segnalazione a sofferenza effettuati conformemente alle predette indicazioni (legati come detto a eventi patologici, indicativi dell’impossibilità di un risanamento in via negoziale), sì che, nel caso in cui l’intermediario ritenesse di compiere la segnalazione sulla base di quelle indicazioni, contestata per insussistenza dei relativi presupposti dal debitore, quest’ultimo dovrebbe necessariamente ricorrere nuovamente all’autorità giudiziaria”. 
[12] 
Sul tema rinvio a F. De Santis, Garanzie dei finanziamenti alle imprese in crisi ed autotutele esecutive, in Il Fall., 2021, 1262 ss.

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