Benché il piano venga definito ancora “embrionale”, tali elementi sono stati ritenuti sufficienti dal giudice padano ad integrare un programma minimo intellegibile, idoneo a rendere plausibile la prospettiva perseguita dal debitore, anche in una logica di gruppo, e, dunque, a sorreggere la strumentalità della misura cautelare durante il tempo della riserva.
L’approccio appare, in linea di principio, condivisibile. Nella fase prenotativa non si richiede ancora un piano compiuto, che sarà depositato con la domanda piena, unitamente alla documentazione di cui all’art. 39 CCII, ma un quadro informativo minimo che consenta al giudice di apprezzare la non manifesta implausibilità del percorso e la concreta utilità delle misure invocate. Il controllo giudiziale resta perciò funzionale e prospettico: non anticipa la valutazione di fattibilità del piano, ma verifica – in linea col sistema della tutela cautelare – se la misura richiesta sia davvero servente (id est “strumentale”) rispetto alla possibilità di giungere utilmente alla successiva proposta[5].
Nel motivare l’inibitoria dell’escussione, l’ordinanza piacentina sviluppa un ragionamento non meramente quantitativo, ma dinamico. L’escussione delle garanzie pubbliche non è considerata soltanto come fatto suscettibile di aggravare il passivo, bensì come evento idoneo ad incidere sulla configurazione del concorso e sulla stessa stabilità del tavolo negoziale, tale da introdurre nuovi attori e nuove rigidità, in una fase nella quale la soluzione concordataria è ancora in costruzione[6].
Sul piano pratico-applicativo, infatti, l'escussione della garanzia avviene di regola proprio quando l'impresa ha manifestato la sua condizione di insolvenza (non pagando gli istituti finanziatori) e, quindi, quando una procedura concorsuale è prossima all'apertura o è stata già aperta, così evidenziando la concreta idoneità dell'evento escussivo a destabilizzare il percorso negoziale nel momento più delicato della sua costruzione[7].
Sotto questo profilo, il provvedimento sposta opportunamente il baricentro dell’analisi dalla consistenza statica dell’indebitamento alla sostenibilità del percorso negoziale durante il tempo concesso dal tribunale per il deposito della domanda piena.
In questo quadro si colloca il passaggio più delicato dell’ordinanza, relativo all’art. 87, comma 1, lett. p bis, CCII, introdotto dal D.L.gs. “correttivo” n. 136 del 2024.
Tale disposizione esige che il piano di concordato contenga, ove necessario, l’indicazione di fondi rischi e, con specifico riferimento ai finanziamenti assistiti da misure di sostegno pubblico, quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia, nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito[8].
In astratto, tale previsione potrebbe alimentare la seguente obiezione: se il legislatore ha già previsto che il piano debba assorbire il rischio di escussione mediante appositi accantonamenti, allora l’escussione non rappresenterebbe un evento patologico o destabilizzante, ma uno scenario fisiologico, che il sistema già considera e disciplina a livello di piano.
L’obiezione sarebbe suggestiva, nella misura in cui fosse tesa a ridimensionare il periculum, mostrando che l’impatto dell’escussione può essere governato all’interno della proposta concordataria, senza necessità di inibire in via cautelare l’esercizio delle facoltà del creditore garantito. Si potrebbe inoltre osservare che, se il piano deve già prevedere il fondo rischi per l’ipotesi di escussione, la misura cautelare rischia di non limitarsi a conservare le condizioni per la futura regolazione, ma di alterare anticipatamente un assetto che il piano stesso è chiamato a disciplinare.
E tuttavia è proprio qui che emerge la persuasività dell’impostazione abbracciata dal Tribunale di Piacenza, nel senso che l’art. 87, comma 1, lett. p bis, opera quando il piano esiste già, ossia dopo il deposito della domanda piena, nel momento in cui il debitore ha costruito la proposta, redatto il piano ed impostato il relativo apparato attestativo[9].
La cautela richiesta nella fase prenotativa assolve invece ad una funzione diversa e logicamente anteriore: non serve a sostituire il fondo rischi, ma a consentire che il debitore arrivi a predisporre un piano nel quale quel fondo possa essere previsto.
In altri termini, l’art. 87, comma 1, lett. p bis, rappresenta la risposta che il piano offre al rischio di escussione; la misura cautelare, invece, è lo strumento che preserva le condizioni minime per arrivare alla formazione del piano ed alla successiva sentenza di omologazione dello strumento. Nella fase embrionale della domanda con riserva, l’escussione della garanzia pubblica non è ancora uno scenario gestibile con una tecnica di accantonamento, proprio perché manca il piano che dovrebbe incorporarla e distribuirne l’impatto; essa potrebbe invece tradursi, hic et nunc, in un fattore di collasso delle trattative, nella misura in cui determinasse l’immediata emersione di un creditore dotato di una posizione particolarmente incisiva, costringendo il debitore a deviare risorse immediate dalla finanza negoziale alla gestione del nuovo fronte passivo.
La distinzione è, dunque, essenzialmente temporale e funzionale. Il fondo rischi previsto dall’art. 87, comma 1, lett. p bis, è un argine a valle, destinato ad operare quando la proposta concordataria è ormai formata; la cautela ex art. 54, comma 1, CCII è invece uno strumento a monte, volto ad evitare che il percorso negoziale si interrompa prima ancora di approdare ad un piano strutturato. Non si tratta, perciò, di rimedi alternativi, ma di meccanismi che operano in momenti diversi e rispondono ad esigenze differenti.
Ciò, ben inteso, non elìde del tutto l’obiezione secondo cui il sistema già dispone di una tecnica legale di assorbimento del rischio, con la conseguenza che il pregiudizio prospettato dal debitore non integrerebbe un periculum in senso proprio, ma soltanto una difficoltà negoziale suscettibile di essere governata in sede di piano. Ma è proprio su questo crinale che la motivazione in fatto del giudice diventa decisiva: quanto più il giudice documenta la concretezza del rischio di collasso delle trattative, la dipendenza del percorso dalla continuità dei rapporti bancari e la necessità di preservare nel breve periodo la finanza interinale, tanto più la cautela si giustifica, nonostante l’esistenza della regola di cui all’art. 87, comma 1, lett. p bis[10].