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Trib. Padova, 2 marzo 2023, Pres. Santinello, Est. Amenduni

COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Misure protettive – Misure cautelari – Conferma – Presupposti.

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Ai fini della conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII, queste debbono essere proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori e strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, per il raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, manifestatamente implausibile, sulla base di elementi sintomatici, estrinseci (ad esempio la dichiarata disponibilità alle trattative pervenuta da una parte di creditori ampiamente rappresentativa o l’assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere da parte di creditori) e intrinseci (chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento e equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata), assumendo a tal fine un ruolo centrale il parere dell’esperto nominato, il quale deve essere sorretto da un’adeguata, completa e logica motivazione, con particolare riferimento all’effetto dell’eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive di turbamento del regolare corso delle trattative.

Segnalazione a cura del Dott. Andrea Fontana e degli Avv.ti Alessandro Lazzaron e Lorenzo Zanella
Riproduzione riservata

art. 18 CCII
art. 19 CCII