Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Como, 4 aprile 2023, Circolare
La circolare detta disposizioni organizzative in tema di emissione dei mandati di pagamento, distinguendo tra mandati di pagamento generici, mandati di pagamento in favore dell’Erario, mandati di pagamento all’erario con compensazione, mandati di pagamento compensi e mandati di pagamento in favore del referente della procedura, mandati di pagamento per l’esecuzione dei riparti.
Trib. Catania e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 30 marzo 2023, Protocollo
Il protocollo si propone di dettare disposizioni relative: alla partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento unitario; alle modalità di segnalazione Dello Stato di insolvenza alla Procura della Repubblica da parte del Giudice civile; alla messa a disposizione della procedura di informazioni acquisibili presso le banche dati nella disponibilità della sezione della polizia giudiziaria; alle modalità di elaborazione della relazione di cui all'articolo 130 CCII.
Consiglio Nazionale del Notariato - Commissione Studi Processuali, 20 marzo 2023
Lo studio affronta il tema dell'inefficacia degli atti di disposizione di beni compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento/della apertura della liquidazione giudiziale con riguardo, rispettivamente, alle procedure pendenti al 15 luglio 2022, in cui trova applicazione la legge fallimentare, e con riguardo a quelle instaurate successivamente, regolate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Preso atto che, dopo l’esito vittorioso da parte del curatore delle azioni revocatorie - tanto ordinarie che fallimentari - i beni oggetto degli atti revocati continuano ad appartenere all’avente causa, vengono analizzate le diverse tesi che potrebbero giustificare l’acquisto a titolo derivativo dei beni stessi a favore di chi acquista dal fallimento/dalla procedura. Si conclude nel senso che la liquidazione dei beni avvenga direttamente nel fallimento/nella procedura di liquidazione giudiziale o applicando le disposizioni del codice di procedura civile o tramite procedure competitive. Di conseguenza il decreto di trasferimento del giudice delegato sarà pronunciato “contro” l’acquirente revocato e l’atto notarile di trasferimento sarà sottoscritto dal curatore disponendo di un diritto dell’acquirente revocato; e contro questo soggetto (e a favore di chi ha acquistato dalla procedura) verranno trascritti. A necessaria integrazione della tesi proposta si sono individuate le modalità idonee ad assicurare comunque una adeguata tutela al soggetto che aveva acquistato prima della dichiarazione di fallimento/della procedura di liquidazione. Le stesse problematiche si sono affrontate pure con riguardo alla inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 64 della legge fallimentare (nella versione originaria e come modificato dalla legge n. 132/2015) oppure compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori ex art. 163 del codice della crisi.
Corte Suprema di Cassazione, Procura Generale, Avvocatura dello Stato, Consiglio Nazionale Forense, 1 marzo 2023, Protocollo d'intesa
Trib. Larino, 27 febbraio 2023, Circolare
Il Tribunale, alla luce del combinato disposto degli artt. 10 e 201 CCII adotta una circolare interpretativa nella quale si chiarisce che il domicilio digitale deve essere assegnato anche ai creditori, quando costoro siano soggetti non obbligati a dotarsi di domicilio digitale o risiedano all’estero.
Trib. Pistoia, 10 febbraio 2023, Linee guida
Il Presidente del tribunale, dopo aver premesso che è stata segnalata l’impossibilità, da parte degli OCC, di accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria, nei sistemi d’informazione creditizia, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche a seguito della entrata in vigore del CCII, ritenuto che l’art. 15, comma 10, L. n. 3/2012 sia comunque vigente e che tuttavia in difetto di una domanda di accesso ad una soluzione della crisi da sovraindebitamento manchi il giudice che possa concedere l’autorizzazione di cui al citato art. 15, autorizza in via generale gli OCC costituiti nel circondario del tribunale di Pistoia ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria, nei sistemi d’informazione creditizia, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche.