Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
ODCEC Reggio Calabria, 27 settembre 2026, Linee guida
L’OCC dell’ODCEC di Reggio Calabria richiama i gestori della crisi a curare la completezza delle informazioni da riferire e della documentazione da allegare alle domande di composizione della crisi da sovraindebitamento, prima della predisposizione e del deposito della relazione.
Trib. Parma, 22 settembre 2026, Linee guida
Il Presidente del Tribunale, vista la nota del Ministero della Giustizia DAG dell'8 ottobre 2025 n. 187516 Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni, dispone che:- in caso di domande subordinate, il contributo unificato dovuto debba essere determinato sommando tra loro il valore delle rispettive domande, secondo la dichiarazione resa dalla parte nell’atto introduttivo;- i procedimenti per l’accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale devono essere considerati procedimenti ordinari e pertanto scontano il pagamento del contributo unificato ma nell’ammontare commisurato al valore della causa;- in dette domande è obbligatoria la dichiarazione di valore della controversia, con l’avvertenza che in difetto l’ufficio dovrà applicare ex art. 13, comma 6, T.U., il valore massimo previsto dal comma 1, lettera g) dello stesso articolo.Il personale di cancelleria addetto all’iscrizione a ruolo dei procedimenti civili non potrà procedere all’iscrizione a ruolo della causa e quindi rifiuterà la ricezione del corrispondente atto:- nel caso in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore ad € 43,00, quando non venga contestualmente corrisposto integralmente l’importo effettivamente dovuto a tale titolo;- nel caso in cui l’importo del contributo unificato dovuto sia superiore ad € 43,00, quando non sia versato contestualmente l’importo di € 43,00.
Trib. Verona, 21 settembre 2026, Circolare
Con la circolare del 21 settembre 2026 il Tribunale di Verona recepisce i principi di Cass. n. 25083/2026, qualificando il subentro del Gestore del Fondo di garanzia pubblica come surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. Ove il credito della banca garantita sia già ammesso al passivo, il Gestore subentra mediante rettifica dello stato passivo; in caso contrario, è necessaria una domanda di ammissione. La circolare ribadisce inoltre il ruolo del curatore nella verifica dei presupposti della surroga, della validità della garanzia e del corretto esercizio del merito creditizio da parte del finanziatore.
Trib. Verona, 21 settembre 2026, Linee guida
Il Tribunale di Verona, alla luce della previsione di cui all’art. 136 CCII, prescrive che i curatori non dovranno più depositare comunicazioni inerenti gli aggiornamenti mensili del predetto registro informatico, ma limitarsi a segnalare l’avvenuta istituzione di tale registro, comunicando le modalità di accesso a distanza per il giudice delegato e per i componenti del comitato dei creditori, laddove nominato.Con riferimento al rapporto riepilogativo di cui all’art. 130, comma 9, CCII, l’ufficio dispone che esso indichi: gli incarichi conferiti e gli importi liquidati; le ragioni per cui, in presenza di attivo superiore a € 70.000,00, il curatore non ritenga di eseguire riparti; le ragioni di eventuali scostamenti tra l’attivo accertato e quello realizzato; l’ammontare delle disponibilità liquide della procedura.
Trib. Ancona, 18 settembre 2026, Linee guida
I giudici delegati dell'Ufficio Procedure Concorsuali dispongono che i curatori ed i liquidatori prima di effettuare qualsiasi pagamento provvedano sempre a chiedere ed ottenere il relativo mandato di pagamento senza utilizzare per il pagamento il sistema di home banking, non potendosi eludere il preventivo controllo dei G.D. sulle movimentazioni afferenti alle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.
CNDCEC, 11 settembre 2026, Circolare
Il CNDCEC rappresenta che l’art. 1, comma 725, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, il quale aveva previsto che, relativamente ai compensi erogati in favore dei professionisti per l’attività professionale svolta, anche in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la Pubblica Amministrazione dovesse bloccare il pagamento quando risultasse un debito del professionista iscritto a ruolo, a prescindere dall’importo del debito, è stato modificato dall’art. 2 ter del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, stabilendosi che il blocco dei pagamenti opera solo se il debito iscritto a ruolo è pari almeno a 5.000,00 euro. In tali ipotesi, il pagamento al professionista deve essere bloccato e le somme dovute sono destinate, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica, direttamente all’Agente della riscossione; solo l’eventuale eccedenza può essere corrisposta al professionista.