Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Vicenza, 16 dicembre 2020, Ordine di servizio
Il Tribunale di Vicenza fornisce indicazioni operative in ordine alla gestione della problematica – sollevata da vari istituti di credito – della titolarità dei conti correnti intestati alle procedure, offrendo una chiave di lettura della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007.
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, 10 dicembre 2020
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili ha approvato un nuovo schema del Regolamento degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ad integrazione ed aggiornamento di quello pubblicato nel 2016, destinato ad esemplificare il Regolamento che potranno adottare gli OCC costituiti quali articolazione interna degli Ordini Territoriali, tenendo in considerazione altresì le effettive esigenze correlate alla dimensione, alla struttura e all’organizzazione interna dell’Ordine Territoriale di riferimento. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo del referente, specificandone le funzioni, le incompatibilità, la nomina e la durata dell’incarico, e all’aspetto alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese.
Trib. Nuoro, 10 dicembre 2020, Ordine di servizio
Il Tribunale di Nuoro fornisce al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti alcuni chiarimenti in merito al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio previste nel D. L.vo n. 231/2017 nelle procedure esecutive e concorsuali. In particolare, viene precisato che, con riferimento agli obblighi di verifica cui sono tenute le banche (tra cui l’identificazione del cliente e del titolare effettivo), nelle procedure esecutive e concorsuali il cliente rimane a tutti gli effetti il debitore (e non la procedura), mentre il curatore e il delegato devono qualificarsi come meri esecutori (e cioè come soggetti delegati ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente medesimo), e l’identificazione del debitore deve avvenire a norma degli artt. 18 e 19 del D. L.vo n. 231/2017: in tale prospettiva, il cliente (id est il debitore sottoposto a procedura) può essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati ed informazioni ottenuti dal delegato o dal curatore (esecutore), potendosi costui qualificare, quale organo della procedura di nomina giudiziale, "fonte affidabile ed indipendente".
Trib. Salerno, 10 dicembre 2020, Circolare
Il Tribunale di Salerno integra la nota del 14-10-2020 fornendo indicazioni in merito all’assolvimento dell’obbligo di identificazione del soggetto titolare effettivo non censito presso l’istituto di credito anche senza la presenza fisica mediante l’acquisizione dei dati identificabili da atti pubblici, dai documenti di identità forniti dal curatore o delegato alle vendite ed estrapolati dal fascicolo della procedura.
Trib. Busto Arsizio, 4 dicembre 2020, Circolare
Il Tribunale di Busto Arsizio offre chiarimenti relativi alle modalità di trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento su beni immobili facenti parte della massa attiva del fallito e fornisce istruzioni operative per la compilazione delle formalità ipotecarie mediante il programma UNIMOD della Agenzia delle Entrate.
Trib. Mantova, 3 dicembre 2020, Ordine di servizio
Il Tribunale di Mantova sottolinea, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 110 L. fall. il mandato destinato a dare esecuzione al progetto di ripartizione parziale o finale può essere emesso solo dopo la comunicazione al G.D. da parte del Curatore della mancata proposizione di reclamo ai sensi dell’art. 26 L. Fall. da parte dei creditori, notiziati dell’esecutività del riparto medesimo. In secondo luogo, rileva che il curatore, nella redazione della relazione ex art. 143 L. fall. nei procedimenti di esdebitazione previsti dall’art. 142 L. fall., deve indicare l’attivo, il passivo e la percentuale di soddisfacimento complessiva dei creditori concorsuali, con la precisazione che tali dati, nelle società di persone, devono riferirsi alle sole società e non anche alle posizioni dei soci illimitatamente responsabili.