La pubblicazione delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari[29] segna un importante spartiacque nell’esercizio dei poteri di autotutela, che vengono in questo modo inibiti ai creditori coinvolti. Tuttavia, è doveroso notare che i creditori non sono tutti ugualmente interessati dalle misure protettive, anche se ne è domandata l’applicazione erga omnes.
Anzitutto, per espressa previsione normativa (art. 18, comma 1, CCII), i diritti di credito dei lavoratori[30] “sono esclusi dalle misure protettive”. I lavoratori conservano pertanto pieni poteri di autotutela civilistica nei confronti del proprio datore e sono altresì legittimati ad avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore in crisi, anche se questo pubblica e ottiene la conferma delle misure protettive.
Per quanto attiene invece a creditori bancari, intermediari finanziari, nonché mandatari e cessionari dei relativi crediti, si assiste ad una possibile limitazione dell’efficacia delle misure protettive. In linea generale, tali soggetti sono sottoposti alle predette misure ma viene loro riconosciuto un certo grado di autotutela residua, se imposta dal rispetto della disciplina di vigilanza bancaria: difatti, l’articolo 18, comma 5, CCII consente ai creditori bancari di sospendere e revocare le linee di credito, se dimostrano che ciò è imposto dal rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale[31].
Infine, nei confronti degli altri creditori – come i fornitori – le misure protettive conservano invece piena efficacia, secondo il disposto dell’art. 18, comma 3, CCII.
Si analizzano ora gli effetti delle misure protettive sull’autotutela civilistica.
In primo luogo, se l’imprenditore in CNC non pubblica l’istanza di applicazione delle misure protettive e non ne chiede conferma secondo la procedura di cui all’art. 19 CCII[32], tutti i creditori conservano pieni poteri di autotutela. Ciò significa che, dinanzi ad un inadempimento contrattuale, possono, ad esempio, provocare la risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Più in generale, come già osservato, potranno anche agire giudizialmente, dotandosi di un titolo esecutivo e portandolo in esecuzione per soddisfarsi sul patrimonio del debitore. In definitiva, non viene inibita ai creditori alcuna particolare prerogativa, salvo il rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 16 CCII[33].
Tuttavia, l’imprenditore, proprio perché esposto al rischio di azioni esecutive, cautelari e di autotutela contrattuale, potrebbe decidere di pubblicare l’istanza di applicazione delle misure protettive. I creditori interessati (esclusi in ogni caso i lavoratori) dalla pubblicazione dell’istanza “non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa” (art. 18, comma 3, CCII), né possono “unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore” (comma 5).
La pubblicazione (e la successiva conferma) delle misure protettive, pertanto, fa cessare i poteri di autotutela civilistica in capo ai creditori interessati che, sotto altra prospettiva, non potranno nemmeno agire esecutivamente o sul piano cautelare a danno dell’imprenditore in crisi. All’esito di queste conclusioni, sembrerebbe che le misure protettive rappresentino la fine dell’autotutela civilistica dei creditori.
Sul punto, è doverosa però una precisazione. Anzitutto, nell’intervallo che va dalla pubblicazione dell’istanza alla pronuncia dell’ordinanza di conferma delle misure, è consentito al creditore sospendere temporaneamente l’adempimento dei contratti in essere[34] (art. 18, comma 5, CCII). Ancora più rilevante è la considerazione che i creditori subiscono l’inibizione dei poteri di autotutela “per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori” (art. 18, comma 5): è consentito quindi sciogliere o modificare il vincolo negoziale a chi subisce inadempimenti successivi alla conferma delle misure protettive[35].
In conclusione, le istanze di autotutela dei creditori inibite dalle misure protettive possono venire in rilievo anche dopo la pubblicazione dell’istanza e, in caso di inadempimento, anche a seguito della conferma giudiziale.
Osservazioni simili possono essere svolte anche con riguardo alle misure cautelari o, meglio, “i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”, secondo l’espressione utilizzata dal legislatore (all’art. 19, comma 1). Le misure cautelari, data l’ampiezza di quelle protettive, rivestono un ruolo residuale e, talvolta, appaiono difficilmente distinguibili da queste ultime sotto il profilo degli effetti[36]. Nella prassi dei tribunali si osservano alcuni provvedimenti di concessione delle misure cautelari meritevoli di particolare attenzione: alcuni hanno stabilito un’inibitoria nei confronti delle banche per l’escussione delle garanzie MCC o SACE[37], altri il divieto, sempre per i creditori bancari, di procedere alla segnalazione a sofferenza del nominativo dell’istante[38]. Più in generale, si registrano alcuni provvedimenti di inibitoria di azioni esecutive a danno dei garanti[39], non rivolte a specifiche categorie di creditori.
In tali ipotesi, si possono ripetere le conclusioni osservate già con riferimento alle misure protettive: si pensi ai creditori dei garanti che abbiano ottenuto una misura cautelare a proprio favore, i quali, dal momento dell’ordinanza di concessione, non potranno agire in autotutela, né agire sul piano cautelare o esecutivo.
Terminate queste considerazioni sugli effetti che le misure protettive e cautelari producono sul potere di autotutela civilistica nei confronti dei creditori, ci si dedicherà al procedimento di conferma, per indagare quali siano, all’interno dello stesso, gli spazi di auto ed eterotutela dei creditori, intesi nella seconda accezione sopra delineata, ossia sulla base del soggetto cui è rimessa la tutela dei loro interessi.