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Cass., Sez. 1, 20 febbraio 2020, n. 4329, Pres. Didone, Est. De Marzo

FALLIMENTO - Imprenditore individuale cancellatosi volontariamente dal registro delle imprese - Dichiarazione di fallimento - Proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo. 

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Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 L. fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare.

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 2495 c.c.
art. 10 L. fall.
art. 15 L. fall.
art. 160 L. fall.