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Cass., Sez. 1, 30 giugno 2021, n. 18610, Pres. Genovese, Est. Nazzicone

FALLIMENTO – Abusiva erogazione di credito – Aggravamento del dissesto – Responsabilità della banca.

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L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa. 

Massima Ufficiale
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