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Cass., Sez. 5 Pen., 26 novembre 2020, n. 856, Pres. Pezzullo, Est. Scarlini

FALLIMENTO – Reati fallimentari - Circostanze attenuanti - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Entità del danno - Valutazione - Momento della consumazione - Necessità - Eventi successivi - Irrilevanza - Fattispecie.  

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In tema di reati fallimentari, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L. fall., l'entità del danno cagionato deve essere riferita al momento della consumazione del reato, essendo invece irrilevanti eventuali eventi successivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto irrilevante per il riconoscimento dell'attenuante il fatto che la procedura fallimentare fosse stata definita con un concordato).

Massima Ufficiale
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art. 219 L. fall.