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Cass., Sez. 5 Pen., 4 dicembre 2020, n. 2517, Pres. Sabeone, Est. Caputo

FALLIMENTO - Bancarotta impropria da reato societario - Condizioni - Atto di disposizione che presenti caratteri di manifesta ed intrinseca fraudolenza - Diverso reato di cui all'art. 223, comma 1, L. fall. - Configurabilità. 

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Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da reato societario ex art. 2634 c.c. è necessario che gli atti di frode ai creditori siano espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l'interesse della società e con le finalità descritte dalla norma, mentre, invece, deve ritenersi sussistente il diverso reato di cui all'art. 223, comma primo, L. fall. quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 223 L. fall.
art. 2634 c.c.