In ambito “Protocollo di conduzione della composizione negoziata” trattato alla sezione III del documento gli interventi attengono principalmente all’allineamento dei vari richiami normativi agli articoli del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Si segnala l’integrazione del punto 2.1 tesa a precisare che “Nel primo incontro con l’imprenditore, l’esperto ricorda all’imprenditore i doveri dell’articolo 16, comma 4 del Codice della crisi d’impresa”: trattasi del dovere in capo all’imprenditore di “rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.” Alla sezione III punto 2.8 viene inoltre precisato che, nel caso le trattative non abbiano avuto esito positivo e non siano praticabili le soluzioni di commi 1 e 2 lettera b) dell’art. 23 CCII, è consentito all’imprenditore – ricorrendone i presupposti – di presentare una proposta di concordato semplificato solo se le stesse si sono svolte “secondo correttezza e buona fede” (ciò in aderenza al testo normativo dell’art. 25 sexies CCII).
Sempre nella sezione III, oltre precisare al punto 5.1 che l’esperto esamina l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, “alla luce del progetto di piano di risanamento o del piano di risanamento”[1] il dirigenziale recepisce altri interventi di aggiornamento concernenti: la gestione dell’impresa in pendenza di composizione negoziata (par.7), lo svolgimento delle trattative con le parti interessate (par. 8), la formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate (par. 9), la rinegoziazione dei contratti (par.11), la stima della liquidazione dell’intero patrimonio (par. 13) e la conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto (par. 14).
Al paragrafo 7.4 il dirigenziale prevede l’attenzione ai pagamenti effettuati a favore di soggetti con i quali sono in corso trattative, dei quali è opportuno informare l’esperto. Al punto 7.6 è inoltre previsto che qualora “l’impresa si trova in stato di insolvenza resta fermo il criterio del prevalente interesse dei creditori, dettato dal comma 1 del citato articolo 21”[2].
Nello svolgimento delle trattative con le parti interessate (par. 8, punto 8.1) l’aggiornamento prevede che “Fin dal primo incontro con le parti interessate, l’esperto ricorda a ciascuna di esse i doveri dell’articolo 16, commi 5 e 6, del Codice della crisi d’impresa[3], e l’obbligo di collaborazione per il caso di cui all’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 5, del Codice della crisi di impresa[4]. L’esperto avverte inoltre le parti che, previo loro consenso, gli incontri potranno essere registrati”. Al punto 8.11 è precisato che qualora l’esperto ritenga utile o necessario avvalersi, per lo svolgimento della propria attività, ed a proprie spese, di soggetti anche dotati di specifica competenza nel settore economico dell’imprenditore e di un revisore legali questi debbano essere “non legati all’impresa o ad altre parti interessati all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, come consentito dall’articolo 16, comma 2 del Codice della crisi d’impresa.”. Sempre nel paragrafo 8 in tema di svolgimento delle trattative il documento in esame include due nuovi punti (8.15 e 8.16) rispettivamente finalizzati ad agevolare il trasferimento informativo mediante alimentazione della piattaforma nonché ottenere il consenso per il trattamento delle informazioni nel rispetto delle normative comunitarie e del codice in materia di dati personali:
punto 8.15: “Ferma restando la facoltà di richiedere la trasmissione delle informazioni attraverso la posta elettronica certificata, l’esperto invita i creditori con i quali sono in corso le trattative ad accedere alla piattaforma per inserire al suo interno le informazioni sulla posizione creditoria e gli ulteriori dati o documenti dallo stessi richiesti”
punto 8.16: “Ai fini dell’eventuale scambio di informazioni e documentazione tra imprenditore e creditori, l’esperto chiede a entrambi se sono disponibili a prestare il consenso per l’accesso alle informazioni contenute nella piattaforma ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
La riscrittura del punto 9.6, sezione III, del decreto in materia di “Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate” riguarda la possibilità, nell’ambito della conclusione delle trattative, di abbinare – alla sola soluzione di cui al comma 2 dell’art. 23 CCII – una transazione su crediti tributari e contributivi di cui all’articolo 63 del CCII o una proposta ai sensi dell’articolo 88 CCII. È inoltre indicato che “E’ possibile raggiungere accordi con i creditori pubblici qualificati che non prevedano un trattamento inferiore a quanto agli stessi attribuibile in caso di liquidazione giudiziale”.
Nel corpo dei primi due punti del paragrafo 11, sezione III, il dirigenziale, nella versione aggiornata, suddivide l’ipotesi in cui – in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica – la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o se ne è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute dall’ipotesi in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia SARS-CoV-2 e la determinazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni contrattuali è opportuna per assicurare la continuità aziendale e agevolare il risanamento dell’impresa. Nella prima ipotesi è previsto che l’esperto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCII, convoca uno o più incontri nei quali le parti possano sviluppare opzioni diverse e discutere delle possibili ipotesi di soluzioni. Nella seconda ipotesi è previsto che “l’esperto ha cura di richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentano a che l’esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale”.
Nel paragrafo 13, in tema di stima della liquidazione dell’intero patrimonio, al punto 13.1 è precisato, nella versione aggiornata del documento, che la stima della liquidazione, oltre a consentire alle parti con le quali risultano in corso le trattive di valutare le utilità che ne deriverebbero deve anche considerare che la stessa potrà anche essere utile “ai fini del parere previsto nell’ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione di patrimonio”[5].
Gli interventi in tema di conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto riguardano principalmente la precisazione, al punto 14.4, che il parere motivato reso dall’esperto nella propria relazione finale circa l’idoneità del contratto ad assicurare la continuità per un periodo non inferiore a due anni sia anche preordinato alla produzione degli “effetti premiali previsti dalla stessa norma”. Inoltre, è prescritto all’esperto, al punto 14.5, prima della sottoscrizione, di verificare “che l’accordo sia stato sottoscritto dall’imprenditore e da tutte le altre parti interessate che vi hanno aderito. Possono essere previsti più accordi quante sono le parti interessate”.