Loading…

Dall’allerta alla Composizione negoziata. Il ruolo delle camere commercio*

Sandro Pettinato, Vice segretario generale Unioncamere

21 Febbraio 2022

*Scritto destinato all’Opera collettanea, a cura di Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti e della rivista Diritto della Crisi, dal titolo “Ce lo chiede l’Europa”. Dal recupero dell’impresa in difficoltà agli scenari post-pandemia: 15 anni di riforme. Atti del XXVIII Convegno di Alba del 20 novembre 2021, organizzato da Associazione Albese Studi di Diritto commerciale.
L' autore svolge una riflessione sui compiti delle camere di commercio nel ridisegnato contesto della composizione negoziata, interrogandosi sulle prospettive del nuovo sistema.
Riproduzione riservata
Ecco i primissimi dati che il sistema delle Camere di Commercio ha raccolto a pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento sulla composizione negoziata: 9 domande formalmente presentate, 82 istanze pronte per l’invio ma verosimilmente in attesa di alcuni documenti da integrare, oltre 350 accessi nella parte riservata della piattaforma (da parte di imprese, consulenti d’impresa, professionisti) e complessivamente oltre 1400 accessi al sito, sia nella parte pubblica che in quella privata.
Dati molto confortanti e bene auguranti, anche se ovviamente prudenti, sull’avvio di questo nuovo strumento tanto atteso, oggetto di domande e quesiti: ne abbiamo ricevuti oltre 1500 in questi giorni.
Va detto che, al momento, molta della “prudenza” delle aziende è dovuta all’assenza degli esperti dagli elenchi perché, come sapete, non sono maturati i requisiti di legge previsti per le 55 ore di formazione, oltre al fatto che abbiamo ancora alcune Commissioni regionali che devono essere completate.
Perché dico che è una partenza incoraggiante?
Perché nonostante le poche domande presentate, è evidente che molte altre sono già pronte ed è chiaro il segnale delle imprese: hanno voglia di partecipare a questo strumento per richiedere l’istanza di composizione, ma stanno attendendo, chiaramente, che si completino gli elenchi degli esperti regionali, perché proprio gli esperti costituiscono il “cuore” del provvedimento.
Vediamo velocemente le caratteristiche della piattaforma di composizione: uno strumento veramente semplice, automatico, direi quasi elementare, perché è guidata in tutte le sue parti, nel suo funzionamento e sostanzialmente aiuta l’impresa a formular l’istanza in tutti i suoi aspetti.
L’aiuto è presente sia per quanto riguarda la parte pubblica, accessibile a tutti, in cui sono ricomprese le normative vigenti, il decreto ministeriale, le istruzioni inerenti il test di valutazione, oltre alle informazioni per redigere correttamente un piano di risanamento anche prima della domanda.
Ma la piattaforma è molto semplice anche nella parte riservata, cui si accede con carta di identità elettronica, Spid o Csn, quella formale per poter presentare la domanda di composizione negoziata.
L’impresa che presenta l’istanza non deve individuare la sede camerale di competenza: la domanda viene inviata automaticamente alla Camera di Commercio competente del territorio, dove viene già operata la prima distinzione tra le imprese “sottosoglia” e le imprese che hanno anche uno solo degli indicatori al di sopra di limiti di legge: ricavi superiori ai 200.000 € o attivi oltre i 300.000 € o debiti complessivi superiori a 500.000 €. Quando contestualmente questi tre indici non sono superati la competenza della nomina dell’esperto è tutta del Segretario Generale della Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha la sede legale.
Quando, viceversa, anche solo uno di questi valori viene superato, è la commissione regionale a dover scegliere, entro cinque giorni, l’esperto più indicato per la procedura.
Prima di questa fase, vi è chiaramente il corredo della domanda con tutta una serie di documentazioni che devono essere garantite dal soggetto che sta compilando la domanda, allegando i documenti previsti: bilanci, elenco creditori, estratto centrale dei rischi, debiti contributivi, ecc.
Ho detto prima che l’esperto è il cuore di questa procedura: l’impianto normativo, credo ben fatto e molto ben congegnato, ad opera della Commissione ministeriale (cui va tutto il nostro plauso) sarebbe un impianto vuoto se la figura dell’esperto dovesse essere sminuita. Se il professionista cui viene proposto di accompagnare l’impresa verso la ricomposizione, non è consona, non è compatibile, non possiede le caratteristiche per assistere, per accompagnare l’imprenditore nella procedura, evidentemente il modello individuato dal legislatore non può funzionare.
Ecco il motivo delle 82 domande giacenti: stanno attendendo, probabilmente, un’alimentazione dell’elenco degli esperti sufficiente e tale, da poter dare modo alla Commissione regionale di competenza di scegliere in maniera appropriata la figura dell’esperto.
Stiamo quindi chiedendo, come Camere di commercio, a nome delle commissioni regionali che le camere ospitano (e dei segretari generali che devono individuare l’esperto nei casi di imprese sottosoglia), come comportarci, quando all’arrivo delle prime domande, dovessimo avere un numero di esperti non sufficientemente elevato, rendendo difficile il matching fra impresa richiedente ed esperto più appropriato. 
Qui forse sarebbe meglio non essere frettolosi, aspettando qualche giorno in più dei sette previsti dalla legge (due del segretario generale, cinque della commissione, più i due delle giornate non lavorative), prima di effettuare la nomina. Questo può aiutare a scegliere una figura professionale più idonea e consona all’azienda che ha presentato l’istanza. Se non vi è una affinità tra la domanda, l’istanza di composizione e l’esperto che la accompagna, temo che si rischi l’insuccesso del percorso di accompagnamento.
E per individuare al meglio quale esperto designare, le camere di commercio si sono prese la responsabilità, di costruire e normalizzare gli elenchi provenienti da oltre 350 ordini territoriali (commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro), oltre alle domande provenienti dai professionisti non legati ad alcun ordine: una tassonomia di informazioni identiche in grado di armonizzare gli elenchi, rendendoli i curriculum degli esperti confrontabili sia per le esperienze che per titoli. 
Dovendo infatti collazionare centinaia, migliaia di domande di esperti, è bene che si ricevano le informazioni in maniera uniforme, per poter poi effettuare un’elencazione regionale degli esperti, utile per la scelta della commissione.
La tassonomia che stiamo usando, è stata divulgata a tutti, la stiamo condividendo, chiaramente, con il Ministero e con gli ordini professionali e la stiamo divulgando a tutti gli ordini territoriali che ci invieranno in queste settimane o nei prossimi mesi, le domande di scrizione all’elenco, visto che i corsi si completeranno anche nei primi mesi dell’anno venturo.
Un altro punto che credo sia importante è quello che riguarda i vantaggi della procedura di composizione: la volontarietà del procedimento, la continuità aziendale, le misure premiali e protettive, la semplicità dell’iter, i tempi rapidi (sei mesi per definire una soluzione): ecco questi sono tutti elementi di forte incentivo per l’imprenditore, oltre che per l’esperto e per i creditori, incentivati ad arrivare ad una soluzione favorevole nel più breve tempo possibile. 
La piattaforma, vedrete, agevola nel suo impianto, tutto il percorso di “dialogo” fra le parti, riservando delle aree specifiche nella trattativa fra debitore e creditore, consentendo l’accesso riservato ad alcune aree accessibili solo a chi l’esperto autorizzerà e permettendo le negoziazioni riservate una volta che il procedimento è stato attivato. 
Stiamo anche insistendo nello spiegare bene tutto il percorso sulle misure protettive, perché qui si è generato un piccolo misunderstanding: al momento della domanda, il richiedente può già “flaggare”, oltre al test di autovalutazione, se intende richiedere le misure protettive. La richiesta non è, evidentemente, sinonimo di “pubblicazione” nel registro delle imprese, poiché questa non è contestuale al momento della domanda, ma diviene efficace solo all’avvenuta  accettazione da parte dell’esperto, permettendo quindi, al conservatore del registro delle imprese, di pubblicare le misure protettive previste dalla legge, all’articolo 6. Questo passaggio è importantissimo anche per il decorso dei tempi (la conferma, il ricorso, ecc.) innanzi al tribunale. 
Non verrà, invece, pubblicata nessuna misura protettiva fino a quando non vi sia chiaramente l’assegnazione dell’incarico e l’accettazione dell’esperto. 
Ho più volte fatto appello al buon senso dei professionisti, perché nella fretta di nominare un esperto non si abbia altrettanta fretta per l’accettazione: quando il professionista non detiene una struttura adeguata, o non ha sufficiente tempo, o non ha verificato le eventuali incompatibilità, o ritiene di non avere la sufficiente esperienza o competenza, ecco, in questi casi sarebbe meglio non accettare l’incarico, poiché si farebbe un danno, oltre che a sé stessi, all’impresa in questione. 
Un punto importante è anche la chiarezza sulla parte relativa ai compensi del professionista, rendicontabili com’è noto, sulla piattaforma, ove c’è uno spazio riservato alla rendicontazione dei costi dell’esperto. I costi sono normati dal decreto legge 118, e si prevedono delle classificazioni percentuali dell’attivo patrimoniale, con elementi incentivanti o contenitivi del compenso, legati al raggiungimento di un accordo contrattuale, piuttosto che a un piano di ristrutturazione, un accordo di moratoria, ecc.. 
Circola la voce che si possa far domanda all’elenco degli esperti anche se non sono state “maturate” completamente le 55 ore del corso, indicando invece che le stesse sono in corso di maturazione. Non è così. Le Camere non potranno accettare dagli ordini professionali locali, domande in cui si comunica che si sta maturando la formazione. 
La domanda che gli ordini locali devono inviare alle camere di commercio prevede il rispetto delle tre regole: cinque anni di permanenza nell’ordine, l’aver maturato esperienze nel settore della ristrutturazione e delle crisi d’impresa e avere maturato completamente le 55 ore, con titolo preferenziale riguardo eventuali ulteriori corsi d’approfondimento.
Ricordo anche che non vi è una diretta competenza della commissione nello scegliere dall’elenco regionale della propria regione: si può infatti attingere anche ad altri elenchi, ovviamente rispettando i criteri di vicinanza della sede, per motivi legati alla conoscenza del territorio, dell’ambiente, del sistema creditizio locale. 
La piattaforma, ad oggi è perfettamente in esercizio e non ha dato alcun problema di funzionamento: vedremo tra qualche settimana, una volta assegnati gli incarichi, l’altra parte della piattaforma, quella in cui l’esperto nominato, accettato l’incarico, avvia le procedure per giungere alla composizione del debito. Sarà importante il giudizio dei professionisti per poter capire l’effettiva funzionalità di uno strumento che, ad oggi, sembra apparire idoneo e ben rispondente ai contenuti previsti nella normativa vigente.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02