La materia della concessione abusiva di credito richiede una lettura equilibrata.
Non ogni finanziamento ad un’impresa in crisi è illecito. Non ogni violazione delle regole di sana e prudente gestione comporta nullità. Non ogni successiva insolvenza del debitore consente di contestare ex post la scelta della banca.
Tuttavia, quando l’intermediario eroga credito ad un’impresa già decotta, omettendo verifiche essenziali, ignorando indicatori evidenti di insolvenza, confidando nella copertura di una garanzia pubblica e consentendo la prosecuzione artificiosa dell’attività, la vicenda può assumere un rilievo ben più grave.
In tali casi, la concessione abusiva non è più soltanto un errore di valutazione del rischio. Può diventare un contributo causale all’aggravamento del dissesto, un pregiudizio per la massa dei creditori e, nei casi più gravi, il segmento negoziale di una condotta penalmente rilevante.
Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276, segna un punto di equilibrio: la nullità del contratto non è la regola, ma resta possibile quando il finanziamento trascende la mera violazione di regole comportamentali e si pone in contrasto con norme penali imperative.
Per le procedure concorsuali, il tema non può essere affrontato in modo generico. Occorre costruire un’analisi documentale, bancaria e aziendalistica puntuale, capace di dimostrare non solo che la banca avrebbe dovuto svolgere una migliore istruttoria, ma che, alla luce degli elementi disponibili o doverosamente acquisibili, il finanziamento non avrebbe dovuto essere erogato.
La tutela della massa passa quindi attraverso una verifica sostanziale del credito bancario: non solo se il credito esista contabilmente, ma se esso sia sorto da un’operazione meritevole di protezione concorsuale.
Resta però aperto un interrogativo di sistema.
Nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, e in particolare da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, il rischio dell’operazione non rimane confinato nel rapporto tra banca finanziatrice e debitore. Esso può trasferirsi, in caso di inadempimento, sul garante pubblico e, in ultima analisi, sulla collettività. Inoltre, una volta escussa la garanzia, l’ingresso del garante nel passivo concorsuale, con trattamento privilegiato, può incidere direttamente sulla soddisfazione degli altri creditori.
Ci si deve allora domandare quanto possa reggere un sistema nel quale il controllo effettivo sulla correttezza dell’operazione emerga, molto spesso, solo ex post, nella sede patologica della liquidazione giudiziale, quando il curatore è chiamato a ricostruire l’istruttoria bancaria, contestare il credito in sede di stato passivo, resistere ad eventuali opposizioni e sostenere il relativo onere probatorio. Il rischio è che la verifica sostanziale del merito creditizio, che dovrebbe essere preventiva e fisiologica, venga di fatto spostata sulla procedura concorsuale, con costi, tempi e incertezze che gravano sulla massa.
Proprio per tale ragione, il ruolo di Mediocredito Centrale meriterebbe forse una riflessione più ampia. Se la garanzia pubblica è destinata ad agevolare l’accesso al credito e non a neutralizzare il rischio di operazioni prive di reale merito creditizio, occorre chiedersi se l’attuale assetto dei controlli sia sufficiente. L’esperienza concorsuale mostra infatti che il problema dell’insinuazione al passivo delle banche, o del successivo subentro del garante pubblico, nasce spesso proprio da finanziamenti garantiti dallo Stato, nei quali la presenza della copertura pubblica può avere attenuato, sul piano economico, l’esposizione dell’intermediario al rischio dell’operazione.
Da qui l’esigenza, quantomeno prospettica, di interrogarsi sull’opportunità di controlli più rigorosi anche in capo al gestore della garanzia pubblica, non solo in fase di escussione, ma già nella fase genetica dell’operazione o, comunque, attraverso verifiche più penetranti sulla correttezza dell’istruttoria svolta dall’intermediario finanziatore. Diversamente, il sistema rischia di produrre un effetto distorsivo: la banca eroga, la garanzia pubblica assorbe il rischio, il garante subentra nel passivo e il curatore è chiamato, solo dopo l’apertura della procedura, a tentare di ricostruire e contestare ciò che avrebbe dovuto essere verificato prima.
La garanzia pubblica, dunque, non dovrebbe mai trasformarsi in uno schermo rispetto alla responsabilità dell’intermediario, né in un automatismo idoneo a trasferire sulla massa e sulla collettività le conseguenze di un credito che, se correttamente valutato, non avrebbe dovuto essere concesso.