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Il risanamento delle imprese in Brasile: effettività degli strumenti di ristrutturazione

Alberto Wunderlich, Professore di Diritto Commerciale, Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Brasile

27 Ottobre 2026

Il contributo esamina l’effettività degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa in Brasile e in Italia, distinguendo tra accesso alla procedura, approvazione del piano, adempimento delle obbligazioni e continuità economica. Analizza il recupero giudiziale brasiliano alla luce della legge n. 11.101/2005 e delle modifiche introdotte dalla legge n. 14.112/2020, quindi considera una ricerca empirica condotta presso il 2º Juizado della Vara Empresarial di Porto Alegre su 29 procedimenti del periodo 2008-2018. Dodici si erano conclusi con l’adempimento del piano, sei erano stati convertiti in fallimento, dieci risultavano pendenti e uno era stato estinto su richiesta della debitrice con il consenso del creditore. L’indice del 66,67%, calcolato sui diciotto procedimenti con esito definito nel confronto tra adempimento e fallimento, è interpretato entro i limiti del campione. Il contributo confronta quindi il modello brasiliano con la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo italiani. Sostiene che l’effettività non possa essere misurata soltanto attraverso il numero delle domande o delle procedure concluse, ma richieda attenzione alla fattibilità dei piani, all’adempimento e alla sostenibilità del risanamento.

This article examines corporate distress and restructuring mechanisms in Brazil and Italy, distinguishing access to proceedings, plan approval, performance of obligations and economic continuity. It analyses Brazilian judicial reorganisation under Law No. 11,101/2005, as amended by Law No. 14,112/2020, and an empirical study of 29 proceedings heard by the 2nd Business Court of Porto Alegre between 2008 and 2018. Twelve proceedings had ended with performance of the plan, six had been converted into bankruptcy, ten remained pending and one had been terminated at the debtor’s request with the creditor’s consent. The 66.67% rate, calculated from the eighteen proceedings with a defined outcome in the comparison between performance and bankruptcy, is assessed within the limits of the sample. The article compares the Brazilian framework with Italy’s negotiated crisis settlement procedure, debt restructuring agreements and concordato preventivo. It argues that effectiveness cannot be measured solely by applications filed or proceedings concluded, but must also account for plan feasibility, performance and sustainable recovery.
Riproduzione riservata
1 . Introduzione
La crisi dell’impresa pone una questione che va oltre la disciplina giuridica dell’insolvenza: in quali condizioni l’ordinamento può favorire il risanamento di un’attività economica in difficoltà, preservando il valore produttivo, i posti di lavoro e gli interessi dei creditori? 
Nel sistema brasiliano, la legge n. 11.101/2005 attribuisce al recupero giudiziale la finalità di consentire il superamento della crisi economico-finanziaria del debitore, mantenendo la fonte produttiva, l’occupazione e gli interessi dei creditori. Le modifiche introdotte dalla legge n. 14.112/2020 hanno aggiornato diversi aspetti del sistema, rendendo necessario distinguere l’esperienza maturata sotto la disciplina precedente dagli sviluppi normativi successivi.[1] 
La valutazione dell’effettività non può limitarsi al numero delle domande presentate o all’ammissione della procedura. Occorre distinguere tra accesso al procedimento, approvazione del piano, adempimento delle obbligazioni e sostenibilità dell’attività dopo la conclusione della procedura. 
Il contributo affronta la seguente domanda: in quale misura la disciplina brasiliana del recupero giudiziale favorisce il risanamento effettivo delle imprese in crisi e quali elementi emergono dal confronto con gli strumenti italiani? L’analisi combina studio normativo e dottrinale, comparazione funzionale e rilettura critica di una ricerca empirica già pubblicata. L’ipotesi è che l’effettività dipenda anche dalla tempestività dell’intervento, dalla fattibilità del piano, dalla qualità delle negoziazioni e dalla capacità di adempiere agli impegni assunti. 
2 . Il modello brasiliano di recupero giudiziale
Il sistema brasiliano è disciplinato principalmente dalla legge n. 11.101 del 9 febbraio 2005, che regola il recupero giudiziale, il recupero extragiudiziale e il fallimento dell’imprenditore e della società imprenditoriale. La legge n. 14.112 del 24 dicembre 2020 ha modificato diversi aspetti delle procedure di ristrutturazione e liquidazione.[2] 
L’art. 47 della legge n. 11.101/2005 individua la finalità del recupero giudiziale nel superamento della crisi economico-finanziaria, al fine di mantenere la fonte produttiva, l’occupazione e gli interessi dei creditori, promuovendo la conservazione dell’impresa, la sua funzione sociale e lo stimolo all’attività economica. 
La conservazione dell’impresa non può essere intesa come obiettivo assoluto, indipendente dalla sostenibilità economica dell’attività. È necessario distinguere la tutela dell’impresa recuperabile dalla conservazione indiscriminata di attività prive di prospettive concrete di continuità. 
La riforma del 2020 ha inciso, tra l’altro, sulla negoziazione con i creditori, sul finanziamento del debitore e su aspetti dell’attuazione del piano. La ricerca di Porto Alegre riguarda procedimenti del 2008-2018 e non consente di misurare gli effetti della riforma. Per farlo servirebbero dati successivi, raccolti con criteri comparabili.[3] 
L’effettività deve essere valutata distinguendo almeno tre dimensioni: l’esito processuale, l’adempimento degli obblighi del piano e la continuità economica nel medio e lungo periodo. La conclusione della procedura è un indicatore dell’esito giudiziario, ma non dimostra da sola la sopravvivenza economica dell’impresa.
3 . L’effettività pratica della procedura: l’indagine empirica di Porto Alegre
La ricerca empirica condotta presso il 2º Juizado della Vara Empresarial di Porto Alegre ha esaminato 29 procedimenti riferiti al periodo 2008-2018. La raccolta dei dati, avviata nel marzo 2019, si è basata sull’esame diretto degli atti, dei piani, delle decisioni e della documentazione disponibile, compresi i documenti degli amministratori giudiziari.[4] 
Dei 29 procedimenti, 12 si erano conclusi con l’adempimento delle obbligazioni previste dal piano; sei erano stati convertiti in fallimento; dieci risultavano ancora in corso; uno era stato estinto su richiesta della debitrice con il consenso del creditore. I procedimenti conclusi mediante adempimento rappresentavano il 41,38% del campione, quelli convertiti in fallimento il 20,69%, quelli pendenti il 34,48% e il caso estinto il 3,45%.[5] 
Sebbene riferita a procedimenti del periodo 2008-2018 e quindi anteriore alla riforma del 2020, l’indagine conserva un valore descrittivo circoscritto: offre un riferimento empirico sugli esiti delle procedure esaminate presso quello specifico ufficio giudiziario. Per il campione osservato, il dato del 66,67% contraddiceva la rappresentazione, diffusa in alcune notizie e commenti dell’epoca, del recupero giudiziale come strumento necessariamente destinato al fallimento. Tale rilievo va inteso entro i limiti del metodo e del campione adottati: non permette di confutare in generale la copertura mediatica né di estendere il risultato all’intero Brasile, ma mostra l’importanza di affiancare alle notizie e ai dati aggregati l’esame concreto degli esiti processuali. 
L’indice di successo del 66,67% è stato calcolato considerando i 18 procedimenti con esito definito nel confronto tra adempimento e conversione in fallimento. Non costituisce una stima nazionale e deve essere interpretato alla luce del criterio operativo dello studio. Il successo non coincideva con la sola ammissione della domanda o con l’approvazione del piano, ma comprendeva anche l’adempimento delle obbligazioni e i pagamenti previsti fino alla chiusura. 
La ricerca non dimostra che le imprese siano rimaste sostenibili nel lungo periodo dopo la chiusura della procedura. Per verificare tale aspetto sarebbe necessario seguire le imprese successivamente. Il suo contributo consiste nell’osservare gli esiti dei singoli fascicoli e nel distinguere procedimenti pendenti, procedure concluse con adempimento e casi convertiti in fallimento. 
La letteratura empirica offre un quadro complementare. Silva e Saito discutono asimmetria informativa, coordinamento ed eterogeneità dei creditori; Schio analizza la relazione tra dimensione dell’impresa, congiuntura economica e approvazione dei piani. Questi studi non misurano esattamente lo stesso esito della ricerca di Porto Alegre, ma evidenziano variabili che possono influenzare momenti differenti della ristrutturazione.[6] 
I limiti sono territoriali, quantitativi e temporali: un solo ufficio giudiziario, 29 procedimenti e un periodo anteriore alla riforma del 2020. I dati non consentono inferenze causali né generalizzazioni all’intero Brasile.
4 . Gli strumenti italiani per la regolazione della crisi d’impresa
L’ordinamento italiano disciplina la crisi e l’insolvenza attraverso il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore per la parte principale il 15 luglio 2022 e successivamente modificato, tra l’altro, dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136. La ricostruzione generale degli strumenti italiani tiene conto anche dell’inquadramento sistematico di Pacchi e Ambrosini. 
La composizione negoziata, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice, favorisce la ricerca di una soluzione concordata attraverso trattative assistite da un esperto indipendente. L’esperto facilita il confronto, ma non sostituisce l’imprenditore nella gestione né impone unilateralmente una soluzione ai creditori.[7] 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati dagli artt. 57 e seguenti, combinano autonomia negoziale e omologazione giudiziale. Nella disciplina ordinaria, l’accordo richiede creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti e deve rispettare le garanzie previste per i creditori estranei. Le varianti previste dal Codice sono soggette a requisiti specifici. 
Il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 84 e seguenti, può essere orientato alla continuità aziendale o alla liquidazione del patrimonio. Nel concordato in continuità, l’attività può proseguire direttamente o indirettamente, secondo le condizioni normative. Proposta, approvazione e omologazione sono regolate da disposizioni specifiche. 
Questi istituti non sono equivalenti perfetti al recupero giudiziale brasiliano. La comparazione deve considerare le loro funzioni, i presupposti, il coinvolgimento dei creditori e il livello di intervento giudiziale, senza presumere che la pluralità degli strumenti produca automaticamente risultati migliori.
5 . Profili comparativi e problemi applicativi
Un primo elemento di confronto riguarda la tempestività dell’intervento. La possibilità di agire quando l’impresa conserva prospettive concrete di risanamento può influire sulla disponibilità dei creditori a negoziare e sulla fattibilità del piano. La composizione negoziata italiana costituisce un termine di confronto utile, ma la sua superiorità rispetto al modello brasiliano non può essere dedotta dalla sola disciplina normativa. 
Un secondo elemento riguarda la negoziazione, il consenso dei creditori e il controllo giudiziale. Gli accordi di ristrutturazione valorizzano il consenso di una parte qualificata dei creditori e l’omologazione; il concordato preventivo opera invece nell’ambito di una procedura collettiva. In entrambi i sistemi, la qualità delle informazioni, la credibilità delle previsioni economiche e la distribuzione sostenibile dei sacrifici sono variabili rilevanti. 
La fattibilità del piano deve essere distinta dalla sua esecuzione. I dati di Porto Alegre mostrano perché sia necessario separare accesso, approvazione, adempimento e continuità successiva. Il tasso del 66,67% riguarda soltanto i diciotto procedimenti con esito definito nel confronto tra adempimento e fallimento, non il sistema brasiliano nel suo complesso. 
La comparazione presenta limiti: i sistemi hanno regole e istituzioni differenti, e i dati empirici non sono direttamente omogenei. Una ricerca futura potrebbe confrontare campioni brasiliani e italiani con definizioni comuni di successo, fallimento, adempimento e continuità, distinguendo per dimensione aziendale, settore, durata della procedura e struttura del passivo. 
Anche il controllo giudiziale richiede attenzione. La Corte di cassazione italiana, con sentenza della Prima Sezione civile n. 22960 del 9 luglio 2026, ha esaminato la verifica di legalità sostanziale nel concordato in continuità indiretta e la determinazione del valore di liquidazione. La decisione può essere utilizzata per illustrare il ruolo del controllo giudiziale nel quadro italiano, senza trasferirne automaticamente le conclusioni al diritto brasiliano. 
La relazione n. 10/2025 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione esamina le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 136/2024 e costituisce una fonte istituzionale per verificare l’evoluzione normativa. Il confronto suggerisce che la conservazione dell’impresa deve essere coordinata con legalità, tutela dei creditori e sostenibilità della soluzione.[8]
6 . Conclusioni
L’analisi comparata evidenzia che la presenza di una procedura giuridica non garantisce, da sola, il risanamento dell’attività economica. L’effettività dipende anche dalla tempestività dell’intervento, dalla qualità delle informazioni, dalla fattibilità del piano e dalla capacità di adempiere agli impegni assunti. 
La ricerca di Porto Alegre ha osservato 29 procedimenti del periodo 2008-2018: dodici si erano conclusi con l’adempimento del piano e sei erano stati convertiti in fallimento. L’indice del 66,67% deve essere letto entro i limiti del campione e non misura il successo nazionale né gli effetti della riforma del 2020. 
L’ordinamento italiano offre una pluralità di strumenti — composizione negoziata, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo — per affrontare la crisi attraverso meccanismi differenti. Non è possibile affermare, sulla sola base dell’analisi normativa, che uno dei due ordinamenti garantisca risultati migliori: servirebbero dati empirici comparabili e criteri uniformi. 
La tesi sostenuta è che l’effettività debba essere valutata oltre il numero delle domande e delle procedure formalmente concluse, verificando l’adempimento degli obblighi, la continuità dell’attività e la sostenibilità della soluzione. La ricerca empirica costituisce quindi uno strumento essenziale per valutare criticamente il funzionamento delle procedure ed evitare generalizzazioni non supportate dai dati. 

 

Bibliografia e fonti

S. Ambrosini; S. Pacchi. Diritto della crisi e dell’insolvenza. 2. ed. aggiornata al D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. Bologna: V. Zanichelli, 2022. ISBN 9788808499677.
Brasile, Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, texto consolidado, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l11101.htm.
Brasile, Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020, altera a Lei n. 11.101/2005, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14112.htm.
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione civile. Sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026, in materia di concordato preventivo in continuità indiretta e controllo di legalità sostanziale.
Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo. Relazione su novità normativa n. 10 del 2025. Redattori: A. Farolfi e G. Romano. 30 gennaio 2025; pubblicata il 6 febbraio 2025.
Italia, Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Italia, Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
T. A. Schio; A. V. Sampaio. Aprovação da Recuperação Judicial no Brasil e Porte Empresarial: Uma Análise Empírica para o Período de 2006 a 2017. Economic Analysis of Law Review, v. 11, n. 1, p. 3–18, jan./abr. 2020. DOI: https://doi.org/10.31501/ealr.v11i1.9609.
V.A.B. Silva; R. Saito. Dificuldade financeira e recuperação de empresas: uma pesquisa de contribuições teóricas e empíricas. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 22, número especial, p. 401–420, 2020. DOI: https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i0.4057.
A. L. Wunderlich. A recuperação judicial como alternativa para as empresas em crise econômico-financeira: pesquisa empírica junto ao 2º Juizado da Vara Empresarial de Porto Alegre/RS. São Paulo: Dialética, 2021. 

Note:

[1] 
Brasile, Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, art. 47, testo consolidato; Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020. Fonti normative ufficiali: Portal da Legislação, Presidência da República, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l11101.htm e https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14112.htm. 
[2] 
Brasile, Lei n. 11.101/2005, artt. 47 e seguenti, nel testo vigente. La finalità di conservazione dell’impresa non equivale a una garanzia di risanamento né a un criterio assoluto indipendente dalla fattibilità economica. 
[3] 
La ricerca esaminata riguarda procedimenti del 2008-2018 e precede la riforma introdotta dalla Lei n. 14.112/2020; pertanto non consente di misurare gli effetti di tale riforma. 
[4] 
A. Wunderlich, Recuperação Judicial, 2021, p. 20 (metodologia, periodo e universo di 29 procedimenti). 
[5] 
A. Wunderlich, op. cit., pp. 131-134. Il 66,67% è calcolato confrontando i casi di adempimento con quelli convertiti in fallimento, escludendo procedimenti pendenti e caso estinto; non è una stima nazionale. 
[6] 
V. A. B. Silva, R. Saito, Dificuldade financeira e recuperação de empresas: uma pesquisa de contribuições teóricas e empíricas, in Revista Brasileira de Gestão de Negócios, vol. 22, numero speciale, 2020, pp. 401-420, DOI: https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i0.4057; T. A. Schio, A. V. Sampaio, Aprovação da Recuperação Judicial no Brasil e Porte Empresarial: Uma Análise Empírica para o Período de 2006 a 2017, in Economic Analysis of Law Review, vol. 11, n. 1, 2020, pp. 3-18, DOI: https://doi.org/10.31501/ealr.v11i1.9609. 
[7] 
Italia, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in particolare artt. 12 ss., 57 ss. e 84 ss.; decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136.
[8] 
Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa n. 10/2025, 30 gennaio 2025, pubblicata il 6 febbraio 2025, disponibile nel sito ufficiale della Corte Suprema di Cassazione. 

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