Sotto il profilo soggettivo, possono ricorrere alla composizione negoziata della crisi tutti gli imprenditori, commerciali ed agricoli, che siano iscritti al Registro delle imprese, sotto qualsiasi forma, senza distinzione di dimensioni.
Possono così accedervi anche le imprese sotto-soglia, ovvero escluse, per limiti dimensionali, dall’applicazione della liquidazione giudiziale; la CNC è invece preclusa a coloro che non risultino iscritti al Registro delle imprese (es., società di fatto, imprese cancellate).
La composizione negoziata della crisi, già istituita e regolata dal D.L. n. 118/2021, convertito con L. n. 147/2021, è stata innestata dal legislatore concorsuale, con il D.Lgs. n. 83/2022, all’interno del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e ciò con una duplice, concorrente finalità.
In primo luogo, la composizione negoziata entra a far parte delle misure di prevenzione della crisi, contribuendo ad indicare chiaramente la direzione che l’imprenditore deve prendere ai fini del monitoraggio delle varie situazioni di difficoltà aziendale.
In questo senso, l’art. 3, dopo aver sancito il dovere dell’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e dell’adozione di iniziative idonee a farvi fronte, elenca gli obiettivi che tale attività di monitoraggio deve perseguire.
Fra tali obiettivi, l’imprenditore ha il dovere di predisporre un sistema che consenta di ricavare le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento del cd. test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, nonché dell’utilizzo della cd. lista di controllo particolareggiata.
La composizione negoziata della crisi, nella propria struttura portante, viene dunque ad assumere all’interno del nuovo Codice una funzione anche eminentemente “preventiva”.
Oltre a tale funzione, la CNC rappresenta uno strumento di gestione delle situazioni di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario dell’impresa, a condizione che la stessa abbia una ragionevole possibilità di perseguire il risanamento.
Il ricorso alla composizione negoziata della crisi è per il debitore, sotto il profilo giuridico, una “facoltà”, fermo il proprio dovere di attivarsi ai fini della gestione tempestiva della crisi, nel rispetto dei principi generali di responsabilità in funzione della conservazione della garanzia patrimoniale.
Una volta avviata, la composizione negoziata della crisi può concludersi, in senso positivo, attraverso il perfezionamento di uno degli strumenti previsti dall’art. 23 del CCII.
Con particolare riferimento alla gestione dello stock di debito fiscale, la composizione negoziata presenta, quale vantaggio usufruibile dall’imprenditore in via diretta, la possibilità di beneficiare delle cd. misure premiali, come previste dall’art. 25 bis.
Tale norma dispone, al primo comma, che gli interessi che maturino sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale in relazione al periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sino alla conclusione della composizione, ove la stessa si perfezioni secondo uno di questi strumenti:
- contratto concluso con uno o più creditori che produca gli effetti di cui all’art. 25 bis, comma 1, se idoneo, secondo l’esperto, ad assicurare la continuità per almeno due anni;
- convenzione di moratoria conclusa ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 62;
- accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produca gli effetti ex artt. 166, comma 3, lett. d), e 324, ove coerente, secondo l’esperto, con la regolazione della crisi o dell’insolvenza;
- accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61, con percentuale ridotta al 60% con riferimento agli ADR ad efficacia estesa ove la conclusione dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto.
Il secondo comma prevede che le sanzioni per le quali sia prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato arco temporale dalla comunicazione dell’atto, sono ridotte al minimo qualora il termine per il versamento vada a scadere dopo la presentazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi.
Il terzo comma dispone che le sanzioni e gli interessi maturati sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di composizione negoziata, sempreché tali debiti rientrino nel perimetro della composizione, sono ridotti al 50% ove le trattative si concludano secondo una delle seguenti ipotesi:
- piano attestato di risanamento predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 56;
- omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61, con percentuale ridotta al 60% per gli ADR ad efficacia estesa ove la conclusione dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto;
- domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies;
- accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal CCII.
Il quarto comma prevede che, in caso di pubblicazione presso il Registro delle imprese di uno dei seguenti negozi:
- contratto ritenuto idoneo dall’esperto ai fini della continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ex art. 23, comma 1, lett. a);
- accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produca gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324, ove coerente, secondo l’esperto, con la regolazione della crisi o dell’insolvenza,
l’Agenzia delle Entrate concede al debitore, su istanza sottoscritta anche dall’esperto, una rateazione del carico fiscale non ancora iscritto a ruolo, a titolo di tributi diretti, IRAP, ritenute erariali, tributo IVA e relativi accessori, fino ad un massimo di 72 rate mensili.
L’imprenditore decade dal beneficio della rateazione qualora depositi presso l’Autorità giudiziaria un ricorso ai fini dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi ex art. 40, ovvero qualora intervenga la liquidazione giudiziale.
Il contribuente decade dalla rateazione anche ove si renda inadempiente, rispetto al concesso piano dilazionato, nel pagamento anche di una sola rata scaduta.
Il quinto comma dispone che dalla pubblicazione presso il Registro delle imprese di uno dei seguenti strumenti si applicano le “agevolazioni” previste, ai fini dei tributi diretti, dagli artt. 88, comma 4 ter, e 101, comma 5, D.P.R. n. 917/1986:
- contratto ritenuto idoneo dall’esperto ai fini della continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ex art. 23, comma 1, lett. a);
- accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produca gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324, ove coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza;
- omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61, con percentuale ridotta al 60% con riferimento agli ADR ad efficacia estesa ove la conclusione dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto.
Trattasi, da una parte, della non assoggettabilità ad imposizione delle sopravvenienze attive conseguenti alla riduzione dei debiti d’impresa in relazione alla parte eccedente le perdite, senza considerare né il limite dell’80% delle stesse, né le limitazioni previste in punto di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari.
Dall’altra parte, della possibilità di considerare deducibili dal reddito d’impresa i crediti verso l’imprenditore in crisi, essendo equiparati gli strumenti previsti dall’art. 25 bis, comma 5, alle procedure in presenza delle quali l’art. 101, comma 5, TUIR, ammette la deducibilità dei crediti, indipendentemente dai requisiti di “certezza” e “precisione”.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 25 bis dispone che in caso di successiva liquidazione giudiziale gli interessi e le sanzioni tributarie si rendano dovuti senza le riduzioni sopra ricordate, come previste ai commi 1-2 dello stesso articolo.
A ben vedere, fra i benefici accordati dall’art. 25 bis il più rilevante appare quello previsto dal quarto comma (rateazione fino a 72 rate del carico tributario, ancorché non iscritto a ruolo).
In base a tale norma, il contribuente ha diritto di accedere alla dilazione prevista dall’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 (riscossione), norma che, in mancanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, sarebbe applicabile ai soli tributi oggetto di procedimento esattivo.
Il citato art. 19 prevede, al primo comma, che l’agente della riscossione, ove dichiari di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, conceda la rateazione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di n. 72 rate mensili.
Laddove le somme iscritte a ruolo siano superiori ad euro centoventimila, la dilazione è concessa a condizione che il contribuente documenti la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
L’art. 19, comma 1 bis, dispone, poi, che nei casi di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo non superiore a n. 72 mesi, sempreché non sia intervenuta decadenza.
Ai sensi del comma 1 quinquies, ove il contribuente sia venuto a trovarsi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione piò essere aumentata fino a n. 120 rate mensili.
L’art. 25 bis, comma 4, CCII assume peculiare rilevanza laddove prevede che la sottoscrizione dell’esperto costituisca prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Per effetto del richiamo all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, si ritiene che l’imprenditore, nell’ambito della fase di composizione negoziata, qualora la stessa si concluda con uno dei ricordati strumenti, possa beneficiare non solo della dilazione “ordinaria” di n. 72 rate mensili, ma anche, in caso di comprovato, successivo peggioramento della propria situazione economica, della proroga di ulteriori n. 72 rate mensili, ex art. 19, comma 1 bis, D.P.R. n. 602/1973, nonché dell’aumento sino a n. 120 rate mensili, nei casi previsti dal successivo comma 1 quinquies.
Quanto sopra - si ricorda -, con riferimento al carico tributario non ancora iscritto a ruolo, dunque con una deroga, in prospettiva di favor per il contribuente, rispetto al presupposto previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero che l’obbligazione fiscale, perché possa esser dilazionata nelle misure prima indicate, sia iscritta a ruolo.
Manca, per l’imprenditore, con riferimento alla fase di composizione negoziata della crisi, la possibilità di accedere in via diretta alla transazione fiscale-contributiva; la stessa potrà fare ingresso all’interno della CNC solo qualora il debitore concluda le trattative attraverso l’adozione di una procedura concorsuale nel cui ambito sia applicabile l’istituto in oggetto.