«I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa». Così recita il considerando 36. Va da sé che le procedure di insolvenza, specialmente quelle con finalità liquidatorie, operano al meglio quando i beni della massa sono tracciati e recuperati agevolmente e rapidamente. Analogamente, le azioni che derivano dalla procedura, come le revocatorie, traggono beneficio da strumenti cautelari che consentono di recuperare subito i beni alla massa.
Nel caso di procedure transfrontaliere, i beni in questione possono trovarsi in Stati diversi da quello della procedura (a prescindere dal fatto che appartengano al debitore o a terzi), nonché essere distribuiti in vari Stati. Di conseguenza, varie «giurisdizioni» caratterizzate da diversi e finanche divergenti tradizioni giuridiche possono essere interessate all’azione cautelare o protettiva funzionale a una procedura di insolvenza aperta all’estero.[19]
Il reg. 2015/848 non reca una definizione di provvedimenti provvisori e conservativi, ma dal considerando 36 può ricavarsi un’ampiezza tale da accogliere ogni provvedimento in grado di assecondare le esigenze della procedura a seconda della natura e degli scopi della stessa e del momento in cui il provvedimento è chiesto. Si va, dunque, da misure protettive volte a preservare la massa, a misure destinate a proteggere i piani di ristrutturazioni, ovvero a misure che proteggono i diritti dei creditori durante la procedura. Inoltre, il regolamento è in grado di accogliere provvedimenti che proteggono diritti reali garantiti ai sensi dell’art. 8 al fine di contrastare eventuali provvedimenti di recupero del collateral richiesti dall’amministratore della procedura.
Ancora, i creditori locali – ossia quelli «i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore» (art. 2(11)) – possono domandare misure a protezione dei beni del debitore situati nello Stato della dipendenza durante la fase istruttoria della domanda di apertura della procedura secondaria ovvero quando è stata aperta una «procedura sintetica» ai sensi dell’art. 36, al fine di monitorarne il corretto svolgimento.
Di contro, una misura protettiva può consistere nella sospensione delle azioni individuali in vista delle trattative condotte da debitore e creditori nell’ambito di un processo di ristrutturazione (art. 1, par. 1, lett. c); analogamente, nella stessa direzione si pone la sospensione dell’apertura di una procedura secondaria a salvaguardia di trattative o ristrutturazioni in corso nella procedura principale (art. 38, par. 3). Inoltre, il concetto di «misura conservativa» include ogni misura diretta a ottenere informazioni in forma documentale o orale.
Si potrebbe proseguire in questa elencazione, ma dovrebbe essere ormai chiaro che non si tratterebbe di un elenco chiuso.
Ciò detto, l’art. 32 estende il mutuo riconoscimento anche i provvedimenti conservativi e provvisori resi nello Stato che ha aperto la procedura, a prescindere dal fatto che siano stati pronunciati dal giudice che ha dichiarato l’apertura o da altro giudice dello stesso Stato. Di conseguenza, anche tali provvedimenti producono effetti in tutto lo spazio unionale senza alcuna formalità. Peraltro, poiché l’art. 32 parla di provvedimenti «presi successivamente alla domanda di apertura di una procedura di insolvenza o a questi collegati», la giurisdizione a pronunciarli sussiste anche in pendenza della domanda di apertura.
Non è chiaro se tale regime copre anche i provvedimenti chiesti prima della domanda di apertura della procedura.[20] Si sostiene che in quel momento il regolamento neanche sarebbe applicabile,[21] con la principale argomentazione che la giurisdizione ai sensi dell’art. 3 va accertata al momento della presentazione della domanda.
Senonché, vi sono argomenti che potrebbero militare a favore dell’inclusione di provvedimenti «ante causam». Anzitutto, là dove l’art. 32 parla di provvedimenti «collegati» alla procedura non esclude che possa trattarsi di provvedimenti volti a proteggere imminenti domande di apertura. La lex fori stabilirebbe se e in quale misura tali misure siano ammissibili in relazione a una procedura di insolvenza e, in caso affermativo, la giurisdizione sarebbe determinata dall’art. 3.
In secondo luogo, occorre evitare per quanto possibile vuoti tra il reg. 2015/848 e il reg. 1215/2012 al cospetto di problemi di giurisdizione e riconoscimento nel settore civile, commerciale e della crisi.[22] Sicché, qualora il provvedimento «ante causam» fosse richiesto per proteggere diritti e interessi basati sulla normativa della crisi con riguardo a debitori aventi il COMI in uno Stato membro, il reg. 2015/848 si applicherebbe. Il fatto che la misura sia chiesta prima della domanda di apertura renderebbe soltanto temporaneo l’accertamento del COMI o della dipendenza.[23] Di contro, qualora la misura fosse destinata a proteggere diritti e interessi fondati sul diritto civile o commerciale, essi spetterebbero alla giurisdizione individuata in base al reg. 1215/2012, ove applicabile. Chiaramente, se dopo la presentazione della domanda di apertura, quei diritti e interessi traslocassero nella normativa speciale della crisi, la giurisdizione spetterebbe al foro individuato dal reg. 2015/848.
Il reg. 2015/848 non prevede espressamente la giurisdizione esorbitante di Stati diversi da quello del COMI o della dipendenza come, mutatis mutandis, fa il reg. 1215/2012 nell’art. 35. Senonché, anche nell’ambito del reg. 2015/848, altri fori possono essere investiti della richiesta di misure protettive da parte degli amministratori della procedura, compreso l’amministratore provvisoriamente nominato ai sensi dell’art. 52. Questo aspetto sarà più chiaro dopo aver trattato l’esercizio transfrontaliero dei poteri degli amministratori delle procedure. Va subito detto, però, che gli amministratori possono domandare provvedimenti cautelari ai giudici competenti in base al reg. 1215/2012 in relazione a questioni che fuoriescono dal reg. 2015/848, quando, in altre parole, non sussiste la vis attractiva concursus sul merito dell’azione principale o quando gli stessi amministratori richiedono la riunione delle cause ai sensi dell’art. 6, par. 2, reg. 2015/848 dinanzi ai giudici del domicilio del convenuto.