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L’insostenibile leggerezza delle misure protettive selettive

Massimo Pellizzato, Avvocato in Busto Arsizio

5 Settembre 2022

Anticipando la disciplina del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”) l’art. 6 comma 1 D.L. 118/21 (speculare all’art. 18 CCII) ha introdotto le cosiddette “misure protettive del patrimonio” delle società in crisi, da confermarsi con decisione giudiziale ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto (speculare all’art. 19 CCII). In poco più di un semestre si registrano numerosi provvedimenti interpretativi della nuova normativa, in particolare, sul tema della ampiezza soggettiva delle misure protettive. In alcuni casi il Giudicante ha prescritto la notifica del decreto di fissazione di udienza di conferma a un novero ristretto di soggetti, negato l’ammissibilità di una istanza di conferma in precedenza respinta, anche se promossa per fatti sopravvenuti. Si pongono criticità legate a un orientamento “restrittivo” circa l’ammissibilità di misure erga omnes, che l’orientamento “permissivo” supera. Sulla base delle primissime pronunce, tali problemi non sussistono per le misure protettive del patrimonio ex art. 54 CCII (in vigore dal 15 luglio 2022) nell’ambito del procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi.
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1 . Introduzione: le misure protettive e i soggetti incisi
Anticipando la disciplina del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”) l’art. 6 comma 1 D.L. 118/21 in vigore dal 15 novembre 2021 (speculare all’art. 18 CCII) ha introdotto le cosiddette “misure protettive del patrimonio” delle società in crisi, sulla cui conferma ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto (speculare all’art. 19 CCII) la giurisprudenza ha avuto modo di cimentarsi con esiti piuttosto variegati, dato che la norma lascia ampi spazi interpretativi su numerose questioni. Si affronta qui, in particolare, il tema della ampiezza soggettiva delle misure protettive, non espressamente definita dalla legge, su cui si è cimentata l’interpretazione giurisprudenziale. La prescrizione da parte del Giudicante dei soggetti cui notificare il decreto di fissazione di udienza di conferma e l’ammissibilità o meno della concessione di misure protettive per fatti sopravvenuti verso soggetti nei confronti dei quali le misure non erano state inizialmente confermate pongono criticità più o meno ampie a seconda che si accolga un orientamento “restrittivo” o uno “permissivo” circa l’ammissibilità di misure erga omnes. Sulla base delle primissime pronunce, tali problemi non sussistono per le misure protettive del patrimonio ex art. 54 CCII nell’ambito del procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi.
2 . Il disposto dell’art. 6 comma 1 D.L. 118/21 e art. 18 CCII
La norma di legge (art. 6 comma 1 D.L. 118/21 e art. 18 CCII ) si limita a prevedere che l’imprenditore possa chiedere “l'applicazione di misure protettive del patrimonio” con richiesta destinata ad essere “pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto”, precisando che dal giorno della pubblicazione “i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”. Si tratta di misure protettive ad efficacia “legale”, derivante ex lege dalla pubblicazione della domanda, che richiamano l’automatic stay del concordato preventivo “in bianco”, anche se si aggiunge “Non sono inibiti i pagamenti” a differenza di quanto previsto per il concordato ex art. 168 l.f. 
Non vengono in alcun modo identificati i creditori nei cui confronti debbono essere richieste le misure protettive: ne vengono esclusi espressamente solo “i diritti di credito dei lavoratori”. 
Il quinto comma dell’art. 6 D.L. 118/21 (art. 18 CCII) precisa che “I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori”, il che lascia intendere che interessati dalle misure protettive siano creditori che, per il solo fatto di esserlo, possano esercitare diritti contrattuali previsti per il caso di inadempimento agli obblighi di pagamento, quali l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e la risoluzione ex art. 1453 c.c.
L’Art. 7 D.L. 118/21 (art. 19 CCII) relativo al procedimento di conferma delle misure protettive e cautelari prevede che quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Anche in tal caso, non viene posta alcuna limitazione al novero dei destinatari della conferma, da ritenersi evidentemente corrispondere alla platea dei soggetti nei cui confronti le misure protettive sono divenute efficaci per effetto della pubblicazione nel registro delle imprese della richiesta contestuale a quella di accesso alla composizione negoziata della crisi.
Al comma 3 dell’art. 7 D.L. 118/21 (art. 19 CCII) viene previsto che “Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.” Questo è il primo momento in cui è richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria nel procedimento relativo alle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, ai fini dell’efficacia “giudiziale” delle medesime misure.
3 . L’interpretazione degli artt. 6 e 7 D.L. 118/21 da parte delle Corti di merito
Nei primi provvedimenti richiesti dal procedimento giudiziario si osserva l’adozione da parte della magistratura di una interpretazione estensiva della norma. 
3.1 . I destinatari della notifica del decreto di fissazione udienza
La norma infatti non stabilisce a quali creditori debba essere notificato dal ricorrente il decreto, ma soltanto che ciò avvenga “con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento”: nella determinazione di queste modalità, le Corti di merito hanno ritenuto di indicare anche i destinatari della notifica, con rilevanti inconvenienti. L’art 151 c.p.c. richiamato dalla norma si limita in effetti a prevedere che il Giudice possa disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, ma nulla dispone in merito alla selezione dei destinatari della notificazione.
Una prima rassegna giurisprudenziale in proposito è stata curata da C. Mariani, M. Rizzuto, M.A. Di Gioia “Composizione negoziata della crisi: misure protettive”, Il Fallimentarista, 24 Marzo 2022[1]. 
Nei successivi mesi i Tribunali si sono spesso mossi nel solco delle prime pronunce andando a dettare al creditore il novero dei soggetti a cui notificare il provvedimento, non sempre identificati con i soggetti incisi dalle misure protettive per effetto della pubblicazione nel Registro delle Imprese. 
La restrizione dei destinatari della notifica rispetto a quelli incisi non crea ostacoli alla procedura di composizione negoziata della crisi solo se finalizzata a garantire la celerità del procedimento, tenendo conto che, in ogni caso, anche grazie alla pubblicazione del numero di procedimento, vi è la concreta possibilità di fruttuoso intervento nel procedimento innanzi al giudice anche per creditori non attinti direttamente dalla notifica, come osservato da G. Rana, Questioni pratiche sul procedimento relativo alle misure protettive nel D.L. 118/21, Diritto della Crisi, 23 febbraio 2022, www.dirittodellacrisi.it.
Si rinvengono invece casi in cui, dopo aver prescritto una notifica selettiva rispetto a misure dichiaratamente erga omnes, il Tribunale ha poi negato la conferma delle misure protettive verso quelli non raggiunti dalla notifica in quanto “’l’omessa notifica non rende nel caso che qui ci occupa ammissibile la conferma delle misure protettive di cui agli artt. 6-7 L.F. (rectius, D.L. 118/21) nei confronti di tali residui creditori sociali non destinatari della notifica prescritta, fermo l’effetto protettivo già verificatosi anche nei loro confronti quanto al tempo oramai intercorso tra il deposito del ricorso e il deposito” del provvedimento (Trib. Milano, 24/02/2022, Est. Giani in www.dirittodellacrisi.it). 
La motivazione del diniego di conferma con la mancata integrazione del contraddittorio comporta però una rilevante criticità e così l’anticipazione di fatto della selezione dei creditori verso i quali confermare le misure protettive, anche senza che ciò sia stato richiesto dal debitore e senza consentire la previa instaurazione del contraddittorio con tutti i soggetti nei confronti dei quali le misure protettive sono efficaci sin dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese (i quali, in astratto, potrebbero anche non opporsi alle misure protettive nei loro confronti). Si tratta di un sindacato del Tribunale d’ufficio e “inaudita altera parte” (e in fondo inaudito anche l’esperto, che la legge prevede di sentire e che diventa inutile sentire per i soggetti non chiamati ad intervenire, nei cui confronti le misure protettive non verrebbero comunque confermate) sulla meritevolezza delle misure protettive che non pare coerente con la lettera della norma, laddove al comma 4 dell’art. 7 D.L. 118/21 (art. 19 CCII) si prevede che la decisione sulla conferma venga presa con ordinanza all’udienza “sentite le parti e chiamato l’esperto ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste”. 
La celerità del procedimento non dovrebbe tradursi in una anticipata decisione sulla conferma delle misure protettive rispetto a quanto previsto dalla legge.
3.2 . L’inammissibilità di conferma selettiva di misure protettive divenute inefficaci
Il tema della notifica e dell’integrazione del contraddittorio quale motivo di diniego della conferma diventa di fondamentale importanza, qualora si neghi la possibilità di una successiva conferma delle misure protettive inizialmente negata. 
Il Tribunale (Trib. Milano, 21-23/5/2022) ha respinto la richiesta di estendere le misure protettive qualora l’interesse alla protezione nei confronti di un determinato creditore (non incluso tra i destinatari della notifica prescritta dal giudicante) sia sorto successivamente all’iniziale istanza di applicazione di misure protettive, per effetto della promozione di una procedura esecutiva che non era minacciata al momento dell’inizio della composizione negoziata della crisi. Secondo il Tribunale “L’istanza di “estensione” dell’efficacia delle misure nei confronti del creditore… non è meritevole di accoglimento. La decisione assunta in sede di ordinanza (che non risulta essere stata oggetto di reclamo) contiene le ragioni per le quali la conferma delle misure fosse stata limitata ad alcuni creditori. Va da sé che la previsione di una “proroga” presuppone che vi fosse una misura confermata nel piano in corso di applicazione. L’assenza di un provvedimento presupposto in danno del creditore … è circostanza ostativa alla concessione di una proroga, non potendosi procrastinare gli effetti mai sorti con l’ordinanza del 24.02.2022.” 
Nella medesima decisione peraltro l’estensione soggettiva viene concessa nei confronti di altro soggetto, precisando però che quest’ultimo “per mero errore non era stato menzionato tra i soggetti individuabili tra quelli attinti al momento dell’emissione dell’ordinanza” di conferma delle misure protettive.
La norma non offre esplicitamente la possibilità di successiva conferma per motivi sopravvenuti. L’art. 6 D.L. 118/21 (art. 18 CCII) prevede però che l’applicazione di misure protettive possa essere richiesta anche con istanza successiva a quella di nomina dell’esperto. Qualora si negasse la conferma per motivi sopravvenuti, potrebbe ritenersi ammissibile con un iter piuttosto elaborato e non esattamente conforme a quanto prescritto dalla legge, una pluralità di istanze per l’applicazione di misure protettive laddove rese necessarie da minacce di aggressioni o aggressioni dei creditori sociali diversi da quelli già incisi dalle misure confermate (possibilità esplicitamente prevista nel caso di misure protettive nell’ambito del procedimento unitario di accesso alle misure di regolazione della crisi dall’art. 54, comma 2, terzo periodo CCII).
3.3 . Misure protettive selettive o erga omnes
Il combinato effetto dell’impossibilità di ulteriori istanze per l’applicazione delle misure protettive, e/o per la loro conferma e di accoglimento dell’orientamento “selettivo”, che nega l’ammissibilità della conferma di misure protettive in assenza di un interesse dato dall’avvio o dalla minaccia dell’avvio di azioni verso il debitore, rischierebbe poi di divenire insostenibile per il debitore inducendolo ad abbandonare il percorso della composizione negoziata della crisi. Per non essere esposto al rischio di pagamenti preferenziali o comunque di seria turbativa delle trattative, dato il rischio che altri creditori non “incisi” decidano di imitare il creditore aggressivo, il debitore dovrebbe ricorrere a strumenti più incisivi quali quelli del cosiddetto concordato “in bianco” come declinato dal Codice della Crisi quale procedura unitaria di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e peraltro senza che ciò sia motivato da una reale necessità se non in termini di protezione.
A scongiurare queste conseguenze semplificando enormemente la procedura è la conferma delle misure erga omnes, per le quali valga quanto disposto efficacemente dal Tribunale Milano, sez. II, est. Caterina Macchi, 27/02/2022, in http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/27140/cookiePolicy laddove si osserva che “In via generale appare priva di fondamento la dedotta inammissibilità di una conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, E' sufficiente osservare che le misure protettive del patrimonio hanno ex lege effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese, come disposto dall'art. 6 comma L DI 118/21, e che esse possono essere limitate dal giudice, su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, a determinati creditori o categorie di creditori, secondo la previsione dell'art. 7 comma 4: si tratta di una facoltà, non di un obbligo dell'imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma erga omnes. Nessuna questione relativa a una possibile lesione del contraddittorio sussiste nella presente fattispecie, atteso che l'imprenditore ha notificato il ricorso a tutti i creditori.”
Si tratta di una pronuncia estremamente lineare che esplicita quanto in una precedente pronuncia del 26/2/2002 del Tribunale Milano, sez. II, est. Guendalina Pascale, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26582.pdf veniva presupposto, concedendo le misure protettive in un contesto in cui “stante l’insussistenza di iniziative esecutive o cautelari da parte dei creditori, le misure protettive hanno l’esclusiva funzione di consentire l’avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata”.
Tale orientamento, che conferma l’ammissibilità delle misure protettive erga omnes era già stato adottato da Tribunale di Firenze, 29 dicembre 2021 www.dirittodellacrisi.it e Trib. Padova, 25 febbraio 2022 http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26753?Composizione-negoziata-crisi%3A-quando-sono-necessarie-le-misure-protettive-erga-omnes ed è stato successivamente accolto da Tribunale di Salerno, 10 maggio 2022, https://dirittodellacrisi.it/articolo/tribunale-di-salerno-10-maggio-2022-est-jachia; Tribunale di Padova, Sez. I, Ord. 20 luglio 2022, http://www.fallimentiesocieta.it/node/2247 ).
Si registra peraltro un orientamento contrario, espresso dal Tribunale di Roma, in Trib Roma, ordinanza del 3 febbraio 2022, in https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-3-febbraio-2022-est-ceccarini, secondo il quale “la legittimazione passiva non può, inoltre, riconoscersi in capo alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che, tuttavia, non abbiano ancora avviato i relativi procedimenti o minacciato di avviarli, con la notifica di un precetto, sia perché le parti e il contenuto della fase giurisdizionale devono essere specificamente individuati dal ricorrente in quanto elementi essenziali di una a vera e propria domanda giudiziale, sia perché al fine di pronunciare sulla domanda il giudice deve verificare la funzionalità delle singole misure al buon esito delle trattative, la loro incidenza su beni strumentali dell’impresa necessari per la prosecuzione dell’attività nella prospettiva del suo risanamento, nonché la loro proporzionalità al sacrificio che ne deriva per il creditore”. 
A tale orientamento “restrittivo” sembra doversi ricondurre anche quanto statuito in Trib. Milano, 24/02/2022 (cit.), laddove si afferma che “L’attenzione, anche sulla scorta dell’elenco creditori fornito dal ricorrente e delle evidenze offerte dall’esperto, deve piuttosto essere posta in primis con riguardo alla individuazione dei creditori, che per tipologia o ammontare del credito, appaiono funzionali all’impresa e, nel contempo, gli stessi abbiano posto in essere condotte dalle quali evincere una posizione per così dire “antagonista” rispetto all’imprenditore che conduce le trattative. In altri termini, trattasi di soggetti che possano assumere a stretto giro iniziative potenzialmente lesive del patrimonio del ricorrente e quindi tali che, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l’ausilio dell’esperto verrebbero vanificate. E’ quindi necessario che il ricorrente fornisca al Tribunale elementi univoci che consentano di appurare la sussistenza, quantomeno, di “preannunciate” iniziative pregiudizievoli.” E’ chiaro che la necessità di fornire elementi su preannunciate iniziative pregiudizievoli compromette la possibilità della conferma di misure protettive erga omnes, essendo estremamente improbabile che tutti i creditori abbiano preannunciato iniziative pregiudizievoli.
L’orientamento “permissivo” che consente le misure erga omnes pare salvaguardare l’efficacia delle misure protettive, che altrimenti sarebbe suscettibile di venire frustrata dalle iniziative dei creditori subito dopo la conferma “selettiva” delle misure protettive, senza che questo debba necessariamente significare uno stato di insolvenza del debitore tale da giustificare il ricorso a misure più incisive. Del resto, l’ammissibilità delle misure erga omnes non pregiudica in alcun modo il vaglio del Tribunale, al quale è riservata la valutazione della sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure quando (i) il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando (ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora) (T. Milano 17 gennaio 2022 in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26571.pdf ).
4 . Le misure protettive nell’ambito del procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi
Il Codice della crisi d’impresa prevede la possibilità che alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCI si accompagni congiuntamente una richiesta di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCI. 
Secondo il secondo comma dell’art. 54 CCI “se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
Anche in tal caso è peraltro previsto un procedimento giudiziale di conferma delle misure protettive. L’articolo 55, comma 3, del CCII dispone che “Nel caso previsto dall'articolo 54,comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione”.
In una recente pronuncia, una delle prime rese nell’ambito della procedura unitaria di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (dato che il CC II è in vigore dal 15 luglio 2022), in Trib. Roma, 21 luglio 2022, Est. Miccio in www.dirittodellacrisi.it si è “osservato che l’art. 55 co. 3 non prevede la fissazione di alcuna udienza; non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese, e ciò – vale rimarcarlo - diversamente da quanto disposto dall’articolo 19 del CCII (che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 7 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, introduttivo della disciplina della composizione negoziata) che, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata, al contrario contempla sia la fissazione di una apposita udienza che l’obbligo di sentire le parti, demandando al tal riguardo al Tribunale la determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento”,
Il Tribunale di Roma ha ritenuto, per le ragioni indicate, che il citato articolo 55 comma 3 debba essere interpretato nel senso di ritenere che non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dal parte del giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda e che ciò, conseguentemente, autorizza l’adozione di una misura con efficacia “erga omnes”, ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma, si vuole che vengano inibite.
Si tratta di una interpretazione senz’altro condivisibile, che non può che essere corroborata dall’orientamento giurisprudenziale che riconosce l’ammissibilità delle misure erga omnes anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa.
Si consideri peraltro che per il concordato preventivo la necessità di misure erga omnes sarebbe anche meno necessaria di quanto lo sia per la composizione negoziata della crisi d’impresa, atteso che all’art. 54 comma 2 CCII viene espressamente previsto che “Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza”. Si tratta di una precisazione molto opportunamente introdotta dall’ art. 13, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 che si auspica una giurisprudenza illuminata voglia applicare per analogia anche alla composizione negoziata della crisi d’impresa laddove vengano confermate misure protettive “selettive”.
5 . Conclusioni
Alla luce delle prime applicazioni degli artt. 6 e 7 D.L. 118/21, speculari agli artt. 18 e 19 CCII, l’indicazione che si ricava per gli operatori nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, laddove sia funzionale al buon esito delle trattative, è di richiedere misure erga omnes e notificare a tutti i creditori il provvedimento di fissazione dell’udienza di conferma, confidando nell’accoglimento dell’orientamento “permissivo” circa l’ammissibilità delle misure erga omnes che sulla base della giurisprudenza reperita, si sta caratterizzando come prevalente e che si dimostra anche il più efficace nel superare le criticità poste dalla nuova normativa. 
Il rispetto del principio del contraddittorio resta determinante per la conferma delle misure protettive e si registrano casi in cui la mancata conferma della misura protettiva (vuoi per mancata notifica del decreto di fissazione di udienza, vuoi per accoglimento dell’orientamento “restrittivo”) pregiudica la possibilità di una successiva richiesta di conferma per motivi sopravvenuti, nel qual caso sarà comunque da verificare l’ammissibilità di una seconda istanza per applicazione di misure protettive presso le Camere di Commercio e successivamente di conferma presso il Tribunale.
Tali cautele sono di minor rilievo nella procedura di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCI in cui la richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCI non prevede la fissazione di udienza, né che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati e non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese.

Note:

[1] 
Dalla quale si rinvengono varie “categorie di creditori” cui le Corti di merito hanno prescritto la notifica: 
- creditori che avevano instaurato procedimenti ex art. 700 c.p.c.;
- maggiori creditori, 
- altri creditori da individuarsi dalle ricorrenti che “abbiano promosso procedure esecutive o cautelari e i creditori o i terzi i cui diritti sono incisi dai provvedimenti richiesti”.
- creditori interessati dalle misure protettive indicate in ricorso;
- creditori nei cui confronti è stata chiesta l'emissione delle misure cautelari indicate in ricorso;
- ulteriori soggetti che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei confronti della società o le cui sfere giuridiche patrimoniali o processuali possano essere attinte dai provvedimenti che si chiede di adottare;
- tutti i soggetti le cui sfere giuridiche patrimoniali e processuali possano essere attinte dal provvedimento che si chiede di adottare;
- creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti, o siano intervenuti nei relativi procedimenti, nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure cautelari formanti oggetto del presente procedimento;
- primi dieci creditori per ammontare;
- tutti i creditori che stanno agendo in via esecutiva e cautelare avverso la società;
- tutti gli istituti di credito di cui all'estratto della centrale dei rischi prodotto”.
- i primi dieci creditori per ammontare così come indicati in elenco;
- la società [..] che ha intrapreso la procedura esecutiva immobiliare portante il N. …;
- altri creditori che abbiano intrapreso azioni esecutive e cautelari, nonché depositato ricorsi per dichiarazione di fallimento”;
- indirizzi indicati nell'elenco dei creditori.