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Relazioni e interferenze tra la funzione di vigilanza del collegio sindacale e l’attività dell’Esperto durante la CNC secondo i principi di comportamento del CNDCEC per il collegio sindacale e per l’Esperto, secondo il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 e secondo la giurisprudenza di merito

Silvia Zenati, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona - Presidente Associazione Concorsualisti

13 Ottobre 2026

Dall'esame delle best practices emesse dal CNDCEC e dal contenuto del Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, è chiaro che durante il processo di CNC il dovere di vigilanza che la legge impone al collegio sindacale rimane intatto, anzi rafforzato. L'Esperto indipendente svolge una funzione completamente diversa, essendo nominato nel processo CNC per promuovere accordi tra l’imprenditore e i suoi creditori, quale soluzione negoziata alla crisi, il tutto nella prospettiva della continuità aziendale, la cui gestione è affidata all'imprenditore, nei confronti del quale l'Esperto è e deve rimanere indipendente. La sola presenza dell'Esperto non è sufficiente a garantire il mancato compimento di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, sul cui operato devono persistere il controllo e la vigilanza del collegio sindacale, se possibile in modo più incisivo. Proprio in tale ottica il Decreto dirigenziale enfatizza il rapporto di necessaria informativa che il collegio sindacale deve fornire all'Esperto riguardo a tutte quelle circostanze, di natura economica e finanziaria, della società che possono influire sulla fattibilità della ristrutturazione proposta dalla società stessa, e che permettono all'Esperto, nel breve tempo della sua nomina, di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali necessarie per gestire la fase delle trattative con i creditori.

From the examination of the best practices issued by the CNDCEC and the content of the Directorial Decree of 23 April 2026, it is clear that during the CNC process the duty of supervision that the law imposes on the board of statutory auditors remains intact, indeed it is strengthened. The independent expert performs a completely different function, being appointed in the CNC process in order to promote agreements between the entrepreneur and his creditors, as a negotiated solution to the crisis, all with a view to business continuity, the management of which is entrusted to the entrepreneur, with respect to whom the Expert is and must remain independent. The mere presence of the Expert is not sufficient to guarantee the prevention of serious irregularities in management by the directors, on whose work the control and supervision of the board of statutory auditors must persist, if possible, in a more incisive manner. Precisely from this point of view, the Directorial Decree emphasizes the necessary information that the Board of Statutory Auditors must provide to the Expert regarding all those circumstances, of an economic and financial nature, of the company that may affect the feasibility of the restructuring proposed by the company itself, and which allow the Expert, in the short time of his appointment, to acquire an in-depth knowledge of the business dynamics that is necessary to manage the phase of negotiations with creditors.
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1 . La funzione di vigilanza del collegio sindacale durante il percorso di CNC
Il collegio sindacale ha un ruolo centrale nella gestione della crisi d’impresa, svolgendo una funzione di vigilanza continuativa sull’osservanza delle norme di legge e di statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, di cui l’organo di controllo deve verificare costantemente l’istituzione e il funzionamento (art. 2403 c.c.), anche ai fini della rilevazione preventiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c.), anche sulla base di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, CCII [1].
Durante la CNC, l’organo di controllo esercita gli obblighi di cui all’art. 2403 c.c., verificando il possesso da parte dell’Esperto nominato dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, scambiando, in pendenza di trattative, informazioni con l’Esperto e con l’organo amministrativo e, alla conclusione delle trattative, vigilando sull’attuazione delle soluzioni individuate e sulla loro idoneità a superare la situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario.
L’art. 21, comma 1, CCII prevede che, in pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa compete all’imprenditore, nel rispetto dei principi generali, ferme le responsabilità civili e penali dello stesso: lo stesso comma 1 precisa che, in presenza di uno stato di crisi, l’imprenditore deve gestire l’impresa per evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, mentre se l’impresa è insolvente, ma esistono concrete possibilità di risanamento, la gestione deve essere svolta nel prevalente interesse dei creditori.
L’art. 17, comma 5, CCII, inoltre, prescrive che l’Esperto, accettato l’incarico, convochi senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.
Il combinato disposto di queste disposizioni consente di affermare la permanenza, anche in costanza di composizione negoziata, dello statuto dell’imprenditore, cioè di quel complesso di regole poste a presidio della gestione ordinata dell’impresa.
Se così è, anche la funzione di vigilanza del collegio sindacale nei confronti di un’impresa assoggettata a composizione negoziata della crisi si mantiene immutata nei contorni delineati dall’art. 2403 c.c., richiamato dall’art. 25 octies CCII, che testualmente afferma ”In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile”: di conseguenza, il collegio sindacale, anche durante il percorso di CNC, è tenuto a controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale, procedendo, altresì, alle verifiche trimestrali di cassa nonché ad atti di ispezione e controllo, e chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I poteri di intervento del collegio sindacale, nel contesto di crisi, risultano ulteriormente amplificati[2], essendo estesi all’obbligo, di cui all’art. 25 octies CCII, di tempestiva segnalazione all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per l’accesso alla CNC, ed al dovere di vigilanza durante la CNC: questi poteri di intervento in situazione di crisi si sommano ai poteri di controllo di cui è titolare il collegio sindacale, previsti agli articoli 2403 bis c.c. (possibilità di atti di ispezione e di controllo, anche con propri dipendenti ausiliari, e richiesta di notizie agli amministratori), 2406 c.c. (convocazione degli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori ovvero qualora il collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere), 2408 c.c. (indagine su fatti censurabili denunciati dai soci), e, nei casi più gravi, alla denuncia ex art. 2396 quater c.c. al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori. 
La massima estensione dei poteri del collegio sindacale nei confronti dell’impresa in stato di crisi si ha nell’ipotesi delineata dal comma 2 dell’art. 37 CCII in tema di iniziative per l’accesso alla liquidazione giudiziale, che prevede la legittimazione alla presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale anche degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa.
La norma dell’art. 25 octies CCII, peraltro, svolge una funzione incentivante nei confronti del collegio sindacale ad effettuare una tempestiva segnalazione all’organo amministrativo di una crisi precoce, potendosi valutare questo comportamento, unitamente alla vigilanza sull’andamento delle trattative, al fine dell’attenuazione o esclusione della responsabilità del collegio sindacale prevista dall’art. 2407 c.c. ai fini della prevenzione della crisi.
In questo chiaro quadro normativo è lecito chiedersi quale sia l’effettiva estensione dei poteri di intervento del collegio sindacale in pendenza di CNC, stante la presenza della figura dell’Esperto indipendente, alla luce del contenuto dei documenti di prassi di cui al decreto dirigenziale, ai principi di comportamento del collegio sindacale, ed ai principi di comportamento dell’Esperto nella CNC, che prevedono una sorta di “filtro” dell’Esperto sugli atti posti in essere dall’imprenditore in CNC potenzialmente pregiudizievoli.
2 . La funzione di vigilanza del collegio sindacale e i rapporti con l’Esperto secondo i principi di comportamento del CNDCEC
I principi di comportamento del collegio sindacale approvati dal CNDCEC[3] suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco; con riferimento ai soli principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, la pubblicazione del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo ter) ha comportato la rivisitazione della sezione 11 dei principi dedicata alla vigilanza del collegio sindacale nella crisi di impresa, con specifica attenzione al tempestivo scambio di informazioni tra l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale per consentire che, ove possibile, la segnalazione dell’uno e dell’altro sia effettuata, ai fini di anticipata emersione della crisi di cui all’art. 25 octies del CCII, a seguito di confronto e di condivisione circa gli esiti delle verifiche espletate da ciascuno nell’esercizio delle rispettive funzioni.
In particolare, la Norma 11.5. dei citati principi disciplina la vigilanza durante la conduzione delle trattative, prescrivendo che il collegio sindacale, pendenti le trattative tra le parti, vigila che l’organo amministrativo gestisca la società, se la stessa è in stato di crisi, in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, mentre se la società si trova in stato di insolvenza reversibile, ma con concrete prospettive di risanamento, la gestione dovrà essere svolta nel prevalente interesse dei creditori. In base alla norma 11.10., il collegio vigila che la gestione della società sia finalizzata alla realizzazione del piano di risanamento. 
Nel caso in cui l’amministrazione della società sia affidata a un amministratore unico, durante le trattative il collegio sindacale chiede informazioni dettagliate con tempistica ritenuta adeguata in relazione al caso concreto (cfr. Norma 4.4.). 
Durante le trattative, il collegio sindacale vigila che l’organo amministrativo informi, per iscritto e preventivamente, l’Esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, di cui sia venuto a conoscenza. 
Nel caso in cui l’Esperto abbia segnalato al collegio sindacale e all’organo amministrativo un atto di straordinaria amministrazione o un pagamento privo di coerenza ritenendolo potenzialmente pregiudizievole per le trattative o per le prospettive di risanamento, secondo quanto previsto nella sezione III, par. 7.6. del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, il collegio sindacale richiede all’organo di amministrazione ulteriori informazioni, dati e documenti (Cfr. Norma 4.3.). Il collegio sindacale è informato delle eventuali richieste di chiarimenti formulate dall’Esperto all’organo amministrativo. 
Qualora l’organo amministrativo non fornisca pertinenti informazioni, ovvero riferisca al collegio sindacale di aver intenzione di procedere con il compimento dell’atto ritenuto pregiudizievole, il collegio sindacale o ciascun sindaco può far constare il proprio motivato dissenso a verbale e, nei dieci giorni successivi alla data in cui ne viene a conoscenza, il collegio sindacale può:
• convocare l’assemblea – previa comunicazione all’organo amministrativo – per informarla delle circostanze (Cfr. Norma 6.2.);
• preannunciare l’intenzione di impugnare la deliberazione dell’organo amministrativo, confidando nella sua revoca; 
• preannunciare l’intenzione di denunciare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c., sussistendone i relativi presupposti (Cfr. Norma 6.4.). 
Qualora, nonostante l’attivazione del collegio sindacale, l’atto sia compiuto e l’Esperto iscriva il proprio dissenso nel registro delle imprese perché lo ritenga pregiudizievole all’interesse dei creditori, il collegio sindacale, come previsto nella Norma 5.2., intensifica le verifiche e lo scambio di informazioni con l’organo amministrativo, chiedendo notizie, dati e chiarimenti in ordine al compimento dell’atto pregiudizievole e con riferimento alle ulteriori iniziative, tra quelle individuate nell’ordinamento e differenti dalla composizione negoziata, che l’organo amministrativo intenda adottare per superare la crisi. 
Qualora l’organo amministrativo ometta di programmare e comunicare al collegio sindacale le iniziative che intende assumere per superare la crisi, ed al ricorrere dei presupposti previsti dall’ordinamento, l’organo di controllo è tenuto a presentare la denunzia ex art. 2409 c.c. 
Dall’esame dei principi di comportamento del collegio sindacale emanati dal CNDCEC, emerge chiaramente la permanente vigenza della funzione di controllo e vigilanza sulla gestione da parte del collegio sindacale anche durante il percorso di CNC; il collegio sindacale vigila, altresì, che l’Esperto sia tempestivamente informato del compimento da parte degli amministratori di atti di straordinaria amministrazione, e, in caso negativo, si attiva con i poteri suoi propri per informare della circostanza l’assemblea dei soci. 
Non sembra quindi che vi sia la necessità del filtro dell’Esperto perché si attivi la vigilanza del collegio sindacale, che, anche in CNC, conserva i suoi poteri di vigilanza pieni e autonomi, come afferma l’art. 25 octies CCII.
3 . I rapporti tra l’Esperto e il collegio sindacale secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026
Nel Protocollo di conduzione della composizione negoziata disciplinata alla Sezione III del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026 [4], l’Esperto viene qualificato come figura terza rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso: infatti non lo assiste né si sostituisce alle parti nell’esercizio dell’autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi e in generale coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna, operando sempre in modo professionale, imparziale, riservato e indipendente (Cfr. punti 8.1, 8.2, 8.3.). 
L’Esperto non è equiparabile all’attestatore, non è pubblico ufficiale, e le funzioni che svolge “si differenziano da quelle svolte dal commissario giudiziale, venendo enfatizzato non tanto l’aspetto della vigilanza sulle trattative, quanto quello della capacità di facilitare le trattative, nell’alveo delle esperienze tipicamente riconducibili alle prerogative del mediatore civile e commerciale…Ne discende allora che la figura dell’Esperto della composizione negoziata è sui generis nel panorama delle vicende di crisi e insolvenza dell’impresa, in cui si cumulano necessariamente competenze tecniche descrittive di distinte funzioni professionali”.[5] 
Nel citato Decreto dirigenziale vi sono numerosi punti nei quali viene chiesto all’Esperto di relazionarsi con il collegio sindacale, al fine di acquisire eventuali osservazioni circa l’affidabilità e l’adeguatezza della situazione contabile di partenza, di cui al punto 2.1 della Sezione II, al fine della redazione di un piano di risanamento affidabile (punto 2.9), circa l’adeguatezza e completezza della situazione dell’impresa descritta dall’imprenditore (punto 3.7). Rispetto alla precedente versione del D.D., quella del 21 marzo 2023, è stata ora lasciata al solo Esperto, senza il coinvolgimento dell’organo di controllo, la valutazione circa la credibilità del piano di risanamento, piano che deve risultare fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del contesto in cui opera, basato su strategie di intervento e iniziative industriali appropriate per il superamento delle cause della crisi (punto 3.8). 
Se richiesto o sulla base delle informazioni assunte dal collegio sindacale o dal revisore legale, l’Esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento (punto 2.1 della Sezione III). 
Posto che il piano di risanamento redatto dall’imprenditore viene sottoposto ad un’analisi di coerenza da parte dell’Esperto sulla base della check list di cui alla Sezione II, lo stesso può richiedere all’imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria (punto 4.2 della Sezione III). 
In merito alla gestione dell’impresa in pendenza della CNC, quando ritiene che l’atto, o il pagamento, pregiudichi l’interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, CCII, l’Esperto lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all’imprenditore e all’organo di controllo (punto 7.4. della Sezione III). 
Risulta chiaramente anche dalla versione aggiornata al 23 aprile 2026 del Decreto Dirigenziale e dalla check list il rapporto di necessaria informativa che il collegio sindacale deve fornire all’Esperto in merito a tutte quelle circostanze, di natura economico finanziaria, della società che possano influire sulla fattibilità del risanamento proposto dalla società stessa: senza questo scambio informativo l’Esperto, nel breve tempo del suo incarico, non potrebbe acquisire la profonda conoscenza delle dinamiche imprenditoriali che è necessaria per gestire la fase delle trattative con i creditori.
4 . Lo scambio informativo tra l’Esperto e il collegio sindacale secondo i principi di comportamento dell’Esperto della CNC del CNDCEC
I principi di comportamento dell’Esperto nella CNC, approvati dal CNDCEC il 22 giugno 2026[6], costituiscono best practices volte a indirizzare i professionisti nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto, integrando e precisando i contenuti del Codice della crisi, coordinandoli con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026. 
Il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell’Esperto, ma anche i ruoli svolti dall'imprenditore, dai suoi advisors, dai creditori, dagli stakeholders nelle trattative e nella gestione della composizione, articolando l'attività dell’Esperto essenzialmente in tre fasi: 
1) fase di analisi preliminare e di confronto con l'imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili; 
2) fase di supporto alla negoziazione tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri; 
3) fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato. 
Nello specifico, il documento relativo ai principi di comportamento dell’Esperto nella CNC dedica il paragrafo 3.5 alla disciplina dello scambio informativo con l’organo di controllo societario e il revisore legale, quando nominati[7]. 
In particolare, viene richiamato l’art. 17, comma 5, CCII per disciplinare la valutazione, da parte dell’Esperto, dell’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, sulla base di quanto riferito dall’imprenditore, e delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale; si tratta delle informazioni e dei dati in possesso dell’organo di controllo, acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni, utili e funzionali alla verifica della perseguibilità del risanamento della società e all’analisi di coerenza del piano di risanamento predisposto dalla società. 
Appare evidente che, anche secondo i principi di comportamento dell’Esperto in pendenza di CNC, persistono i due piani ben distinti di intervento per l’Esperto e per il collegio sindacale: il collegio sindacale, infatti, continua a vigilare sulla correttezza gestionale, esercitando i poteri di intervento attribuitigli dalla legge, e nel contempo collabora con l’Esperto scambiando le informazioni utili per consentire allo stesso di adeguatamente valutare la effettiva attuabilità del piano di risanamento, e la sua coerenza con le informazioni così ottenute. 
Ciò non significa che al collegio sindacale sia preclusa l’indagine sulla praticabilità del percorso di risanamento, di competenza dell’Esperto: infatti, nell’ambito della CNC, il collegio sindacale è tenuto a monitorare l’evoluzione del percorso di risanamento della società, sia partecipando alle riunioni tra l’Esperto e l’organo amministrativo, sia esaminando i documenti presenti nella piattaforma telematica.
5 . L’Esperto e il collegio sindacale in alcune pronunce di merito
Rebus sic stantibus, in base alla disamina delle fonti normative e delle migliori prassi contenute nei principi di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC, nel Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 e da ultimo dai principi di comportamento dell’Esperto nella CNC approvati dal CNDCEC, solleva qualche perplessità la posizione recentemente assunta da un Tribunale delle imprese, volta a riconoscere all’Esperto una (inedita) figura di garanzia della correttezza della gestione dell’imprenditore durante il percorso di CNC, con conseguente inibizione della nomina dell’ispettore giudiziale, qualora il collegio sindacale lo abbia richiesto con ricorso ex art. 2409 c.c. per paralizzare le irregolarità gestorie dell’imprenditore. 
Altra giurisprudenza di merito ha contestato questa tesi, smentita dall'art. 2, comma 1, lett. o-bis, CCII, che vede l'Esperto quale mero facilitatore nelle trattative, senza alcun compito di verifica dell'effettiva situazione contabile amministrativa, né tantomeno di certificazione della stessa. L'Esperto non ha compiti, né tantomeno poteri, assimilabili a quelli dell'ispettore giudiziale ex art. 2409 c.c., sicché non sembra condivisibile ritenere che l'intervento del primo sia sufficiente a supplire al secondo.
Analizziamo di seguito le due pronunce di merito.
5.1 . La sentenza del Tribunale delle imprese di Milano dell’11 aprile 2025 resa in sede di denuncia del collegio sindacale ex art. 2409 c.c. in pendenza di CNC
Il collegio sindacale di una s.p.a. ha proposto ricorso al Tribunale delle imprese di Milano chiedendo di disporre ispezione ex art 2409 c.c. (ora art. 2496 quater c.c.) denunciando gravi irregolarità gestorie da parte del presidente del consiglio di amministrazione. Al momento del deposito del ricorso, la società si trovava in uno stadio avanzato della CNC, avendo già ottenuto la proroga delle misure protettive, su parere positivo dell'Esperto. Nella sentenza dell’11 aprile 2025[8], il tribunale meneghino, nel rigettare il ricorso, ha argomentato sulla circostanza che la pendenza del procedimento di CNC “Impone al tribunale una doverosa prudenza nell'intervenire sull'organo gestorio della società, tenuto conto che seppur gli amministratori non vengano spogliati dei propri poteri gestori, tuttavia il percorso di risanamento e le continue interlocuzioni tra amministratori, Esperto e tribunale che segue la procedura non può che essere valutato nel senso di evitare, se è possibile, interferenze tra procedimento ex art 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi”. Con particolare riferimento alle irregolarità gestorie, il tribunale adito ritiene che “l’esistenza della procedura di composizione negoziata pare essere strumento in grado di proteggere la società e gli azionisti rispetto ai comportamenti, effettivamente non sempre del tutto trasparenti, effettuati da GA (presidente del cda n.d.r.)”. 
Avendo il tribunale concorsuale concesso nelle more la proroga delle misure protettive, peraltro in misura tripla rispetto a quella proposta dall’Esperto, e ciò in considerazione del fatto che “ il termine di 120 giorni di proroga appare necessario alla luce dell’estrema complessità delle trattative da svolgersi con il maggior creditore (omissis) e per le difficoltà dell’intera operazione descritta”, il collegio meneghino adito ha ritenuto che “un eventuale ordine di ispezione del tribunale potrebbe compromettere tale percorso in modo incompatibile con lo stesso obiettivo del procedimento ex art 2409 c.c. che è quello di impedire che la società subisca danni attuali da condotte di irregolarità gestorie. Seppur quindi il ricorso presentato dai sindaci appare effettivamente avere quale presupposto l'interesse sostanziale a tutelare (la società - omissis), tuttavia l'esistenza di una procedura complessa di composizione negoziata della crisi con la presenza di un Esperto indipendente sotto la sorveglianza del tribunale nonché l'assenza di attualità del danno delle condotte censurate dai ricorrenti, non può che comportare il rigetto del ricorso. Tuttavia, rispetto alle spese, ritiene il Tribunale come le stesse debbano essere integralmente compensate tra tutte le parti del presente procedimento, in quanto l'azione dei Sindaci ricorrenti era effettivamente fondata su addebiti potenzialmente in grado di danneggiare la società e che soltanto il positivo sviluppo della procedura di composizione negoziata ha consentito di creare una protezione sufficiente a tutelare la società e i soci da ulteriori comportamenti non in linea con le regole gestorie”. 
Le conclusioni della sentenza sono nette: il collegio sindacale nella CNC mantiene intatti i suoi poteri di intervento, tra i quali la denuncia ex art. 2409 c.c., ma la necessità di evitare interferenze con il percorso di CNC determina l’incompatibilità con la stessa dell’ordine di ispezione, che è l’esito tipico della denuncia di gravi irregolarità gestorie, e ciò in quanto “….l'esistenza di una procedura complessa di composizione negoziata della crisi con la presenza di un Esperto indipendente sotto la sorveglianza del tribunale…” può essere considerata garanzia sufficiente della corretta amministrazione della società. 
In conclusione, secondo il tribunale adito, solo quando la CNC abbia scarse probabilità di riuscita, e le irregolarità gestorie siano gravi e attuali, sarebbe giustificato l'intervento del tribunale ex art. 2409 c.c.; tale arresto è stato criticato, in quanto non risolve i profili di doverosità della persistente funzione di vigilanza del collegio sindacale, qualora si verificasse una situazione di non collaborazione con l’Esperto, e di persistenti irregolarità gestorie degli amministratori anche in pendenza di CNC. Anche sotto il profilo della responsabilità dell’Esperto la sentenza non convince, considerato che la dedotta funzione di garanzia dell’Esperto male si concilia con la posizione di terzietà e indipendenza, anche e soprattutto dall’imprenditore, considerato che la funzione tipica dell’Esperto è quella di agevolare le trattative, e non di garantire la correttezza dell’amministrazione.
5.2 . La sentenza del Tribunale di Genova del 2 dicembre 2025 resa in sede di richiesta di misure cautelari volte a inibire il potere dell’assemblea di revoca degli amministratori
Il Tribunale di Genova, nel provvedimento del 2 dicembre 2025[9], esprime il suo dissenso rispetto alla conclusione alla quale è giunto il Tribunale delle imprese di Milano, pronunciandosi in ordine alla concessione, nell’ambito di un percorso di CNC, delle misure cautelari ex art. 19 CCII, tra le quali rientra quella di “inibire e sospendere il potere dell’assemblea dei soci di deliberare la revoca degli amministratori in carica”, richiamando per analogia l’applicabilità dell’art. 120 bis, comma 4, CCII; il tribunale, nel valutare negativamente la possibilità di concedere la cautela, considerato che inibire la revoca degli amministratori “equivarrebbe a una ingerenza eccessiva nella governance della società in un fase in cui il legislatore non ha previsto tale bilanciamento di poteri attraverso lo strumento giudiziale”, ha affermato che consentire una tale misura cautelare atipica significherebbe snaturare completamente l’istituto della CNC in uno dei suoi tratti essenziali, ossia il carattere fondamentalmente stragiudiziale che la contraddistingue. 
Poiché parte ricorrente aveva, a sostegno della propria tesi, citato proprio il precedente del Tribunale di Milano dell’11 aprile 2025, il giudicante genovese, dopo avere rilevato la non applicabilità alla fattispecie in esame, trattandosi di decreto di rigetto di un’istanza di ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c. proposta dal collegio sindacale di una società che aveva fatto accesso al percorso di CNC, afferma nel merito la non condivisibilità del precedente, nel quale l’intervento dell’Esperto viene ritenuto un presidio sufficiente a scongiurare il rischio del compimento di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, potendo ritenersi l’intervento dell’Esperto da solo sufficiente a rassicurare le parti interessate sulla corretta gestione e la verifica dei conti sociali. 
Come correttamente rileva il Tribunale di Genova, “La tesi non convince a risulta smentita dal testo normativo, segnatamente dall'art. 2, comma 1, lett. o-bis, CCII che vede l'Esperto quale mero facilitatore nelle trattative, senza alcun compito di verifica dell'effettiva situazione contabile amministrativa, né tantomeno di certificazione della stessa. L'Esperto non ha compiti, né tantomeno poteri, assimilabili a quelli dell'ispettore giudiziale ex art. 2409 c.c., sicché non sembra condivisibile ritenere che l'intervento del primo sia sufficiente a supplire al secondo. A maggior ragione non si può ritenere che l'intervento dell'Esperto si traduca in una forma di controllo strutturato tale da legittimare una deroga così penetrante delle prerogative assembleari, non essendo minimamente equiparabile al controllo procedurale giudiziale che segue l'accesso ad ognuno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. 
6 . Conclusioni
Dall’esame delle best practices emanate dal CNDCEC e dal contenuto del Decreto dirigenziale, emerge con chiarezza che durante il percorso di composizione negoziata della crisi resta intatto il dovere di vigilanza che la legge impone al collegio sindacale, anzi ne risulta rafforzato, dovendo la generale attività di vigilanza essere intensificata con una presenza continuativa e con controlli più analitici e mirati. I poteri di intervento del collegio sindacale, nel contesto di crisi, sono estesi all’obbligo, di cui all’art. 25 octies CCII, di tempestiva segnalazione all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per l’accesso alla CNC, sino ad espandersi al potere di presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, CCII. 
Questi poteri di intervento in situazione di crisi si sommano ai poteri di controllo di cui è e resta titolare il collegio sindacale previsti agli articoli 2403 bis c.c., 2406 c.c., 2408 c.c., sino a giungere, nei casi più gravi, alla denuncia ex art. 2396 quater c.c. al Tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori. 
L’Esperto indipendente svolge tutt’altra funzione, essendo nominato nel percorso di CNC in funzione di favorire un accordo tra imprenditore e creditore, quale soluzione negoziale della crisi, il tutto nella prospettiva della continuità aziendale, la cui gestione è affidata all’imprenditore, rispetto al quale l’Esperto è e deve rimanere indipendente. 
La sola presenza dell’Esperto non è sufficiente a garantire il mancato compimento di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, sul cui operato deve persistere, se possibile in maniera più incisiva, il controllo e la vigilanza del collegio sindacale. 
Proprio in tale ottica il Decreto dirigenziale enfatizza il rapporto di necessaria informativa che il collegio sindacale deve fornire all’Esperto in merito a tutte quelle circostanze, di natura economico finanziaria, della società che possano influire sulla fattibilità del risanamento proposto dalla società stessa. 
Senza questo scambio informativo l’Esperto, nel breve tempo del suo incarico, non potrebbe acquisire la profonda conoscenza delle dinamiche imprenditoriali che è necessaria per gestire la fase delle trattative con i creditori. 

Note:

[1] 
F. Fimmanò, Apporto e prerogative dell’organo di controllo nelle dinamiche di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, 6 novembre 2023, Dirittodellacrisi.it; F. Macario, La riforma dell’art. 2086 c.c. nel contesto del codice della crisi e dell’insolvenza e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali, 26 maggio 2022, Dirittodellacrisi.it.
[2] 
A. Cecchella, Profili critici della responsabilità del collegio sindacale nell’attesa delle prime interpretazioni post-riforma 2025, 30 giugno 2025 in Dirittodellacrisi.it; D. Nardone, Il collegio sindacale tra prevenzione della crisi e responsabilità, 21 settembre 2026, Dirittodellacrisi.it.
[3] 
Norme di comportamento del collegio sindacale. Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, approvate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’ultima versione del dicembre 2023, che aggiorna quella edita nel mese di gennaio 2021 che, a sua volta, aveva aggiornato il testo risalente al 2015, in cndcec.it.
[4] 
Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui agli articoli 5 bis 13 e 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 come modificato dal decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136 in Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026.
[5] 
Quaderno di ricerca FNC I professionisti nella crisi d’impresa e nelle funzioni giudiziarie del 14 maggio 2025.
[6] 
In Quaderni di ricerca della FNC I principi di comportamento dell’Esperto della CNC del 22 giugno 2026.
[7] 
Per un’analisi sull’importanza di tali principi al fine di una individuazione delle best practices da parte del collegio sindacale cfr. amplius G. Buffelli, Gli idonei e adeguati assetti e il comportamento del collegio sindacale, 29 dicembre 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[8] 
Trib. Milano, 11 aprile 2025, in Dirittodellacrisi.it.
[9] 
Trib. Genova, 2 dicembre 2025, in Dirittodellacrisi.it.

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