Di rilevante impatto sono le modifiche intervenute nella disciplina del concordato preventivo con particolare riguardo al concordato in continuità aziendale.
Innanzitutto, dalla nuova formulazione dell’art. 84 si desume che:
- non vi sono più vincoli finalizzati alla tutela dell’occupazione che condizionino la possibilità di qualificare come in continuità anche la gestione dell’impresa da parte di soggetto diverso dal debitore, limitandosi il testo a prevedere che la tutela dei posti di lavoro sia perseguita per quanto possibile;
- diviene irrilevante la proporzione tra l’apporto delle risorse derivanti dalla continuazione dell’attività e quelle ottenute dalla liquidazione, essendo sufficiente che i creditori vengano soddisfatti con le prime anche in misura non prevalente;
- per l’ammissibilità del concordato liquidatorio vengono confermati i vincoli relativi all’apporto necessario di risorse esterne e alla misura minima del soddisfacimento complessivo dei chirografari ma si aggiunge che le risorse esterne possono essere distribuite anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché venga rispettato il limite minimo del 20%;
- si precisa la nozione delle risorse esterne, qualificando tali quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali, definizione che, a rigore, parrebbe inibire all’imprenditore individuale l’accesso al concordato liquidatorio;
- viene abbandonato il principio dell’inderogabile applicazione dell’absolute priority rule (APR) e quindi di dovere provvedere al soddisfacimento dei creditori in base alla graduazione delle cause legittime di prelazione e dunque si consente anche, in alcuni casi, la distribuzione del valore in base alla relative priority rule (RPR); così nel concordato in continuità il valore di liquidazione deve essere distribuito in base alla APR mentre il plusvalore generato dalla continuità può essere distribuito in base alla più flessibile RPR, assicurandosi che il trattamento di ogni classe sia almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Fanno eccezione i crediti di lavoro che devono essere soddisfatti con la priorità dovuta sia sul valore di liquidazione che su quello prodotto dalla continuità, con la precisazione che deve essere rispettato il dettato dell’art. 2116 c.c. che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro anche in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi;
- viene confermato che se il concordato prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda senza che sia già individuato l’offerente deve essere nominato un liquidatore mentre se è previsto l’affitto o il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, anche prima dell’omologazione e è già individuato l’offerente si procede in base alla disciplina delle offerte concorrenti che dunque non viene applicata in caso di previsione di trasferimento a offerente già individuato di singoli beni, ritenendosi evidentemente sufficiente la necessità di procedere a procedure competitive.
La suddivisione dei creditori in classi, oltra che nei casi già previsti, è sempre obbligatoria nel caso di concordato in continuità; i creditori muniti di diritto di prelazione pregiudicati dalla proposta, in quanto non soddisfatti in denaro e integralmente entro centottanta giorni dall’omologazione, devono essere inseriti in apposite classi, così come devono essere inserite in classi separate le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.
Salvo il diritto di voto, non sono previsti limiti temporali per la moratoria del pagamento dei creditori privilegiati, mentre se si tratta di crediti di lavoro dipendente la moratoria non può essere superiore a sei mesi;
Gli elementi di valutazione da indicare nel piano vengono ulteriormente dettagliati e tra essi spiccano per novità l’indicazione di eventuali parti correlate, del valore di liquidazione in caso di liquidazione giudiziale, del piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, delle parti interessate dal piano e quelle non interessate, delle modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché degli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni; nella domanda devono invece essere esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale (non parrebbe dunque sufficiente l’equivalenza, pur predicata in altre disposizioni).
L’attestazione del professionista indipendente viene arricchita in quanto, in caso di continuità aziendale, deve essere anche attestato che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Nella disposizione sul trattamento dei crediti tributari e contributivi viene chiarito che anche ai fini del trattamento di tali crediti valgono i limiti previsti, in caso di concordato in continuità aziendale, nell’ipotesi che la proposta non venga approvata all’unanimità, e che la relazione del professionista indipendente deve anche attestare, in caso di concordato in continuità, che il trattamento proposto ai soggetti pubblici non è deteriore.
Una integrazione dell’art. 92, che tratta del commissario giudiziale, contribuisce ad arricchire ulteriormente il complesso di compiti di tale organo, ormai non solo dotato di funzioni di ausilio alle valutazioni del giudice e dei creditori, in quanto prevede che, a richiesta del debitore, in caso di domanda prenotativa, ma comunque nell’ipotesi in cui siano state concesse misure protettive o cautelari, affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione e quindi svolgendo una funzione simile a quella dell’esperto nella composizione negoziata ma, forse, con il rischio di condizionare l’obbiettività delle future relazioni post ammissione.
Con l’art. 94 bis di nuovo conio sui contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale viene estesa al concordato preventivo la disciplina già dettata per la negoziazione assistita per quanto attiene ai limiti posti ai creditori che non possono modificare unilateralmente i termini contrattuali anche rifiutando l’adempimento per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato, così come non possono interferire con la regolare esecuzione dei contratti essenziali (di cui viene fornita una definizione) per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti pregressi.
Per contro, all’art. 100 sull’autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi viene prevista la possibilità di pagamento di tutte le mensilità precedente dei lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione e non solo dell’ultima mensilità.
Di particolare rilievo è l’integrazione apportata all’art. 109 che disciplina la maggioranza per l’approvazione del concordato in quanto se da un lato è sancita la necessità che il concordato in continuità aziendale debba essere approvato da tutte le classi (la cui formazione, si ricorda, è obbligatoria) dall’altro tale approvazione viene favorita in quanto si considera la proposta approvata da una classe non solo se nella stessa si pronuncia a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe ma anche se sono risultati favorevoli i due terzi dei voti espressi a condizione che abbia votato almeno il cinquanta per cento dei crediti ammessi nella stessa.
Una novità è pervista anche per il voto dei creditori privilegiati i quali non sono chiamati ad esprimerlo se ne è prevista la soddisfazione in denaro, integralmente ed entro centottanta giorni dall’omologazione (termine ridotto a trenta giorni per i titolari di crediti di lavoro), e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In difetto di tali condizioni, i privilegiati votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta e quindi complessivamente votano per l’intero credito.