Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Mantova, 7 maggio 2026, Circolare
Il provvedimento, muovendo dalla modifica dell'articolo 2394 bis c.c. ad opera del D.Lgs n. 47/2026, a mente del quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di cadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, raccomanda ai curatori di intraprendere eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci entro due anni dall'apertura della procedura concorsuale.
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, 29 aprile 2026, Linee Guida
L’elaborato costituisce un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa ed esecuzione. Vengono, altresì, evidenziate le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency, soffermandosi sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.
Trib. Verona, 22 aprile 2026, Circolare
Il Tribunale segnala ai professionisti l'entrata in vigore dell'art. 9 del D.Lgs. n. 47/2026 che ha aggiunto al testo dell’art. 2394 bis c.c. (“Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali”) un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza per la proposizione delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.
Trib. Ascoli Piceno, 20 marzo 2026, Linee guida
Con la nota in oggetto il tribunale ricorda che nelle procedure di liquidazione del patrimonio per le quali siano decorsi quattro anni dal deposito della domanda i redditi da lavoro non devono essere più appresi alla massa attiva della procedura a far data dal completamento del quarto anno successivo al deposito della domanda. Conseguentemente i liquidatori devono adoperarsi presso i debitori affinché la trattenuta sia interrotta per il futuro, fermo restando che le attività di liquidazione in corso proseguono oltre.
Trib. Busto Arsizio, 20 marzo 2026, Circolare
I Magistrati della Seconda Sezione ritengono utile richiamare le considerazioni emerse all’esito dell’incontro tenutosi in data 19 gennaio 2026 – question time – con riferimento ad alcuni aspetti evidenziati come “problematici” dagli stessi professionisti nella gestione delle procedure concorsuali, in materia di: · Applicabilità delle novità introdotte dalla normativa antiriciclaggio nelle vendite concorsuali; · Rapporti tra liquidazione giudiziale e procedure esecutive immobiliari; · Rapporti con i Legali della procedura; · Garanzia statale negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza; · Effetti della consecuzione il percorso di Composizione Negoziata e la successiva Liquidazione Giudiziale; · Danno ambientale e procedure concorsuali; · Rapporti dei Curatori con gli Uffici UNEP per accesso alle banche dati; · Liquidazione beni immobili in ambito concorsuale; · Domande ultra-tardive di ammissione al passivo; · Prededuzione del canone di locazione; · Gestione applicativi Fallco e trattamento delle spese sostenute dalla procedura;· Riparti parziali;· Raccordo tra chiusura della procedura concorsuale ed esdebitazione delle persone fisiche.
Trib. Pescara, 20 marzo 2026, Linee guida
Il provvedimento indica le modalità attraverso cui il curatore nominato in una procedura di liquidazione giudiziale può acquisire il contenuto del fascicolo del ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale.