Prassi e uffici
a cura di Rinaldo D'Alonzo
Questa sezione della Rivista cura la pubblicazione ragionata di tutti i documenti organizzativi e operativi (circolari, protocolli, ordini di servizio) che gli Uffici giudiziari, ma non solo (Ordini professionali, Organismi di composizione della crisi, ecc.) adottano in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Ogni atto viene introdotto da un titolo e da un abstract in cui, con la massima sintesi, ne viene riassunto lo scopo ed il contenuto.
Trib. Padova, 4 giugno 2026, Linee guida
La Presidenza del Tribunale rende noto che in tema di esercizio delle azioni di responsabilità è stata recentemente apportata una modifica all’art. 2394 bis c.c. ad opera dell’art. 9 del D.Lgs. n. 47/2026 - pubblicato nella G.U. del 14.4.2026 ed entrato in vigore il 29.4.2026.Muovendo dal testo della norma, la nota osserva che in mancanza di disciplina transitoria la nuova disciplina delle azioni di responsabilità trova applicazione in relazione alle procedure aperte a decorrere dal 29.4.2026, cioè dalla sua entrata in vigore.Si richiama quindi l’attenzione dei professionisti in ordine alla necessità di attivarsi tempestivamente al fine di esercitare, in presenza dei necessari presupposti, l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali entro il termine decadenziale di due anni previsto dal novellato art. 2394 bis c.c.
Trib. Piacenza, 26 maggio 2026, Circolare
Il provvedimento, muovendo dalla modifica dell'articolo 2394 bis c.c. ad opera del D.Lgs n. 47/2026, a mente del quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, raccomanda ai curatori di intraprendere eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci entro due anni dall'apertura della procedura concorsuale.
Trib. Torino, 22 maggio 2026, Circolare
La sezione procedure concorsuali del Tribunale di Torino con la presente circolare offre una prima lettura del novellato art. 2394 bis c.c., (secondo il quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza) e detta disposizioni operative in tema di: ambito di applicazione della norma, decadenza, costituzione di parte civile nel processo penale, riacquisto del libero esercizio dell’azione da parte dei creditori dopo la decadenza, diritto transitorio.
ODCEC Roma, 15 maggio 2026, Vademecum
Trattasi del vademecum attraverso il quale, periodicamente, l’OCC Roma fornisce indicazioni operative ai gestori della crisi da sovraindebitamento.
Trib. Treviso, 15 maggio 2026, Circolare
Il Tribunale, dopo aver offerto ai professionisti indicazioni interpretative sul novellato disposto dell'articolo 2394 bis c.c., (secondo il quale le azioni di responsabilità devono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza): puntualizza che il termine è di decadenza e non già di prescrizione; rappresenta che non è prevista una disciplina transitoria; invita i curatori a considerare, quale termine finale per l'esercizio dell'azione, il biennio antecedente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale anche nelle procedure pendenti; a valutare tempestivamente, sin dalle fasi iniziali della procedura, la sussistenza di profili di responsabilità, programmando le eventuali azioni di merito in modo compatibile con il termine decadenziale.
Trib. Bolzano, 8 maggio 2026, Circolare
Con la circolare in oggetto il tribunale detta istruzioni operative relative all'apertura dei conti correnti intestati alle procedure, alla riscossione di somme da parte del curatore, ed alla emissione dei mandati di pagamento, distinguendo a tale proposito quelli che richiedono una previa autorizzazione o un previo provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, da quelli che invece prescindono dall'adozione di un previo decreto da parte del giudice delegato. Specifiche indicazioni vengono fornite anche in materia di pagamenti da eseguirsi in esecuzione dei piani di riparto parziali o finali.