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Cass., Sez. 5 Pen., 13 febbraio 2020, n. 15403, Pres. Sabeone, Est. Calaselice

FALLIMENTO – Bancarotta fraudolenta - Bene ricevuto in "leasing" - Risoluzione del contratto dopo la dichiarazione di fallimento - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Configurabilità - Ragioni.

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Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare.
 
Massima Ufficiale
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art. 216 L. fall