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Cass., Sez. 5 Pen., 25 febbraio 2020, n. 12945, Pres. Palla, Est. Riccardi

FALLIMENTO - Fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. – Operazioni dolose – Significato – Distinzione con le ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale – Indicazione.

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La fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), L. fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.
 
Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 216 L. fall
art. 223 L. fall.