Tornando al principale filo conduttore, occorre ora valutare l’esito della trattativa rispetto al tempo di deposito della domanda, qualora essa sia successiva alla scadenza della composizione negoziata.
In un contesto dove la valutazione dell’esito favorevole, o meno, della composizione negoziata sembrerebbe prima facie misurarsi con il deposito dello strumento ritenuto maggiormente consono alla condizione dell’impresa, nel tempo massimo stabilito dalla norma (180 giorni replicabili per il medesimo periodo e, pertanto, per un orizzonte temporale limitato all’annualità), occorre comprendere se tra gli “esiti favorevoli” possano rientrare anche il deposito di accordi, recati dal comma 2 dell’art. 23 CCII, confezionati dopo la conclusione della composizione negoziata, stabilendo, in tal caso, anche il limite di ultrattività.
La soluzione del quesito è di rilievo posto che impatta in maniera determinante sul programma di lavoro dell’imprenditore, il quale è tenuto a conoscere se il suo obiettivo finale, una volta esclusi gli strumenti del comma 1 dell’art. 23 CCII, possa essere realizzato anche dopo la relazione finale dell’Esperto; e che, va ad incidere anche sull’attività di quest’ultimo, chiamato a comprendere il suo “grado di partecipazione” alla formulazione degli accordi del comma 2 dell’art. 23 CCII.
Quanto al primo aspetto in esame non pare revocabile in dubbio che la conclusione degli accordi possa intervenire anche a composizione esaurita, quantomeno con riferimento agli accordi di ristrutturazione ex art. 57 e 61 CCII.
Milita in tale direzione il chiaro tenore del Decreto Dirigenziale che, nell’esaminare i contenuti della relazione finale dell’Esperto, considera, quanto all’art. 23, comma 2, sia l’ipotesi in cui la relazione dia conto di un accordo che sia stato già perfezionato e attestato dal professionista indipendente, sia anche il caso in cui all’esito delle trattative l’accordo non sia del tutto maturo, essendo previsto, in tal caso, che l’esperto dia conto dell’eventuale term sheet sul quale si è manifestato il consenso (e ciò anche e soprattutto per consentire al Tribunale la valutazione delle percentuali necessarie al raggiungimento dell’accordo ad efficacia estesa ex art. 61 CCII) [6].
È, allora, vero che l’accordo di ristrutturazione può trovare il suo sottostante in trattative condotte dinanzi all’esperto (il che fa maturare, nell’ipotesi di accordo ad efficacia estesa, il beneficio della ridotta percentuale del 60%), ma ben potrebbe concretizzarsi per effetto di nuove trattative poste in essere dopo la conclusione della negoziazione (ed in tal caso il beneficio non opera).
Ciò stante, sarà, allora, determinante l’interpretazione e la puntuazione che l’Esperto effettuerà nella sua relazione finale, sia in ottica di vincolatività degli accordi già raggiunti con uno o più creditori, sia anche, come si vedrà in seguito, in punto di prospettive di deposito della domanda[7].
Se ciò accade, ovvero se la presentazione della domanda postuma si fonda sulle trattative concluse con la maggioranza limitata dell’art. 61 CCII, è ben possibile ritenere che la composizione negoziata si sia conclusa con “esito favorevole”, dando così rilevo primario non tanto al tempo di deposito dell’accordo, quanto piuttosto al risultato ottenuto con le “trattative” condotte.
E che questo sia un esito fausto ne è prova anche la disposizione dell’art. 25 ter, comma 6, CCII che prevede l’aumento del 100% del compenso se, “anche successivamente alla redazione della relazione finale”, di cui all’articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).
Su queste basi si prospettano alcune decise criticità.
In primo luogo, per la valutazione del compenso è necessario monitorare gli effetti successivi, il che impatta anche sulla determinazione del valore delle prededuzioni di piano.
Di più, esiste una potenziale sovrapposizione tra l’accordo che potrebbe prognosticamente concludersi oltre il termine della composizione negoziata e la domanda di concordato semplificato.
Qui, a ben vedere, l’Esperto si trova di fronte ad un guado: o certifica l’eventuale “esito positivo” delle trattative con alcuni creditori, anche nei termini di cui all’art. 61 CCII, ed opera così una prognosi favorevole ad un successivo accordo (di fatto, però, negando il presupposto tipico di accesso al concordato semplificato, che vuole, tra le condizioni di accesso, una precisa certificazione del fallimento delle trattative[8]); oppure, chiamato a pronunciarsi ex art. 25 sexies CCII, certifica il mancato accordo con tutti i creditori necessari e l’“impraticabilità” delle “soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b)”, creando, ovviamente laddove sia attestata la buona fede e correttezza dell’imprenditore nello svolgimento delle trattative e nei rapporti intrattenuti con l’Esperto, i presupposti per l’accesso al concordato semplificato.
Ma vi è di più.
Quand’anche potesse superarsi tale impasse (ad esempio dando atto l’Esperto che le trattative si sono concluse solo con un certo numero di creditori [9] e che all’atto della redazione la soluzione non è praticabile, magari perché manca l’attestazione o perché le maggioranze in assoluto non risultano, a quel momento, raggiunte) resta aperta una problematica di tempistica che deve indurre l’imprenditore a depositare l’accordo, o meglio ancora, ad ottenere l’omologazione, nel termine di 60 giorni dal deposito della relazione finale, precludendosi, in difetto, la richiesta di apertura del concordato semplificato, stante l’impossibilità di coesistenza dei due diversi ed alternativi strumenti .
Un ultimo rilievo attiene l’individuazione del termine entro il quale l’accordo deve essere stipulato e la domanda di omologazione depositata perché possa dirsi che sia effettivamente realizzato l’”esito favorevole” della composizione negoziata, anche al fine di non lasciare “sine die” la conclusione ed il monitoraggio del percorso. La norma attuale nulla dispone e, nell’incertezza, potrebbe ritenersi congruo quel termine dei 60 giorni già introdotto ex art. 25 sexies CCII per il deposito della proposta di concordato semplificato; soluzione che, a ben vedere, contribuirebbe ad evitare la già segnalata sovrapposizione degli strumenti. In tal senso milita, ove confermata la bozza, l’atteso decreto correttivo che, al comma 2 lett. b) dell’art. 23 CCII, introduce la disposizione secondo la quale “La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8”[10].