Sommario:
Premessa
1 . La nozione di crisi e il ruolo dell’adeguatezza degli assetti organizzativi
2 . L’abrogazione delle misure di allerta a composizione della crisi
3 . Il concordato preventivo e gli altri strumenti per la ristrutturazione
4 . I tempi delle procedure
5 . Brevi riflessioni conclusive
Premessa
L’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza D.Lgs. n. 14/2019 - inizialmente prevista per l’1/09/2021 e poi rinviata al 16/05/2022 dal D.L. 118/2021 (conv. nella L 147/2021)- è stata ora ulteriormente rinviata al 15/07/2022 dal D.L. 36/2022, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”.
Giova anche ricordare che in sede di conversione del predetto D.L. 118, per l’entrata in vigore del titolo II, nella parte relativa alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, si stabiliva la data del 31/12/2023 (comma poi abrogato dal D.L. 36/2022).
Le motivazioni alla base di tali interventi - e in particolare di quello oggetto del citato D.L. 118/2021- vengono riportate testualmente qui di seguito, così come indicate nella relazione illustrativa.
“A fronte dunque di una situazione in cui le possibili alternative per affrontare i dirompenti effetti prodotti dalla crisi economica in atto sono rappresentate dal codice della crisi d’impresa o dagli istituti della legge fallimentare, è necessario intervenire, in via d’urgenza, con una disciplina che rinvii temporaneamente l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14/2019 fornendo, nel contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno costosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.
La data individuata per l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, il 16 maggio 2022, tiene conto sia del termine entro il quale va recepita la direttiva summenzionata ma anche del disposto dell’articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Si tratta dunque del tempo necessario per la modifica di alcuni istituti ritenuti poco flessibili - che potrebbero portare a difficoltà applicative -, soprattutto nell’attuale congiuntura economica- e per esercitare la delega conferita con la legge n. 53/2021 per il recepimento della disciplina comunitaria sui quadri di ristrutturazione.
In relazione al Titolo II del codice della crisi d’impresa, concernente le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all’OCRI, il rinvio è fissato al 31/12/2023 per poter sperimentare l’efficienza e l’efficacia della composizione negoziata istituita con il predetto decreto, rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa e per allineare l’entrata in vigore dell’allerta esterna ai tempi di rinvio disposti con la modifica dell’articolo 15 dello stesso codice disposta con il citato decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021”.
Si ricorda infine che in data 17/03/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di D.Lgs. che modifica il codice della crisi e dell’insolvenza in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019. Ed è appena il caso di aggiungere che la struttura della riforma e la necessità della sua urgente applicazione discendono dagli impegni assunti dal Governo col PNRR, strumento di precipua rilevanza per il nostro paese, specie in un momento come quello attuale, nel quale la congiuntura economica provocata dalla nota pandemia di Covid risulta aggravata dalle conseguenze del conflitto russo ucraino, in uno scenario, interno e internazionale, che trova termini di paragone solo nel secondo dopoguerra del secolo scorso.
In tale contesto, molte voci si sono levate per offrire un contributo di riflessione sia sul contesto della riforma che sui tempi della sua entrata in vigore. In particolare, fra le ultime, Assonime, che per il tramite del suo vicedirettore generale, dott.ssa Margherita Bianchini, ha presentato il 23/05/2022, in sede di audizione presso il Ministero della Giustizia, un documento dal titolo “Proposte di modifica del codice della crisi di impresa e di insolvenza”, che si articola in quattro punti, rispettivamente relativi: alla nozione di crisi; all’abrogazione delle misure di allerta; al concordato preventivo, in una con gli altri strumenti per la ristrutturazione; e ai tempi delle procedure.
E tale documento, appunto, qui forma oggetto di sintetico esame.
1) La nozione di crisi e il ruolo dell’adeguatezza degli assetti organizzativi
Dopo aver ricordato la nuova nozione di crisi quale ”stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, il quale si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei 12 mesi successivi”, Assonime indaga il tema dell’adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi (art. 2086 cc) evidenziando come l’art. 3 dello schema di D.Lgs. “completi il disegno originario sotteso alle modifiche del codice civile introdotte dal codice della crisi, in vigore dal marzo 2019 rafforzando ulteriormente la rilevanza dell’organizzazione aziendale quale strumento principe per la realizzazione dell’obiettivo della assunzione tempestiva della crisi”. Sottolineando che “i parametri per la rilevazione della crisi in atto appaiono più rigorosi rispetto a quelli previsti nell’originaria versione del codice nel contesto degli strumenti di allerta”. E argomentandone “la conseguenza di impegnare gli amministratori e l’organo di controllo delle società a doveri più stringenti”.
“Tale approccio -continua Assonime- a nostro avviso è condivisibile purché sia attuato nel mutato contesto normativo, promosso dallo schema di decreto, in cui le misure di allerta sono effettivamente delineate -in linea coi principi europei- come strumento di ausilio dell’impresa, e dove gli strumenti per la ristrutturazione sono resi più flessibili e maggiormente accessibili”.
A parere di chi scrive, il mutato contesto normativo in riferimento non può riguardare che il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi previsto dallo schema di D.Lgs. in sostituzione degli strumenti di allerta.
Ma se è vero -e non può non esserlo, non risultando introdotte altre modifiche normative- l’argomentare di Assonime non sembra conciliabile con quanto sub 2) forma oggetto della seconda proposta.
2) L’abrogazione delle misure di allerta a composizione della crisi
Ed invero l’intervento di Assonime suscita perplessità laddove -dopo aver preso atto dell’abrogazione della parte prima del titolo II del codice della crisi e dell’insolvenza e del differimento al 31/12/2023 dell’entrata in vigore delle misure di allerta e di composizione della crisi- lamenta che il nuovo istituto “composizione negoziata”, a sei mesi dalla sua entrata in vigore, “non mostri ancora un impiego significativo” ed auspica, per incentivarne l’uso, un cambiamento culturale, accompagnato dal rafforzamento degli strumenti normativi atti a veicolare gli accordi fra debitore e creditore. Quandoque bonus?
3) Il concordato preventivo e gli altri strumenti per la ristrutturazione
La proposta di Assonime, dopo aver passato in rassegna le varie tipologie di concordato preventivo e sottolineato come dallo schema del D.Lgs. in oggetto emerga con chiarezza la volontà di rafforzare il ruolo dell’autonomina privata e favorire la tipologia in continuità, sottolinea che “…. sul piano procedurale è da rilevare come le nuove norme incrementino ulteriormente il già articolato e complesso novero degli strumenti a disposizione del debitore per affrontare la crisi, quale comprende ora: la composizione negoziata della crisi; il piano attestato di risanamento; gli accordi di ristrutturazione ordinari, ad efficacia estesa e semplificati; il concordato preventivo liquidatorio; il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; il concordato con continuità aziendale; il concordato in bianco; la convenzione di moratoria; il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, la liquidazione giudiziale e il concordato fallimentare. Questa moltiplicazione costante delle procedure, cui si assiste a partire dalla prima riforma della legge fallimentare del 2005 – 2007, pur essendone condivisibili gli obiettivi sostanziali, rischia di comportare sovrapposizioni fra gli istituiti e difficoltà per gli operatori di individuare i presupposti e le opportunità specifici di accesso all’uno piuttosto che all’altro degli istituti, orientando le scelte non sempre verso le soluzioni più adeguate allo stato di difficoltà in cui questi versano e le prospettive di risanamento.
La complessità e l’incertezza delle regole costituiscono, inoltre, un freno agli investimenti e pregiudicano il corretto equilibrio tra interessi dei creditori e tutela dell’impresa, ostacolando la ripresa del sistema economico. Occorrerebbe, dunque, una radicale razionalizzazione del sistema che dia efficienza e competitività alle procedure concorsuali e consenta di guardare con fiducia alle nuove sfide imposte dall’attuale contesto di crisi generalizzata”.
Sul punto l’intervento in esame, ben argomentato, e ancorato a innegabili dati di fatto, merita senz’altro d’essere condiviso, specie laddove trae dallo schema l’esigenza e l’invito a una maggiore semplificazione.
4) I tempi delle procedure
Dopo avere evidenziato i non brevi tempi di durata delle procedure concorsuali e sottolineato come l’obiettivo della riforma delineata nel PNRR sia appunto la loro riduzione, Assonime auspica che “l’introduzione dei nuovi istituti della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, unitamente al miglioramento delle regole per la ristrutturazione e la salvaguardia della continuità aziendale, una volta a regime, potranno condurre ad una significativa riduzione dei tempi delle procedure”.
E a chiusura dell’intervento sottolinea condivisibilmente le “carenze organizzative e digitali interne agli uffici giudiziali”.
5) Brevi riflessioni conclusive
Il codice della crisi e dell’insolvenza, di prossima entrata in vigore, costituisce, senza dubbio, un intervento nell’ambito del diritto della crisi di grande rilievo; a parere di chi scrive le proposte avanzate da Assonime, considerato il grave momento dell’economia già incisa dalla crisi pandemica ed ora dalle incertezze legate alla crisi Russia/Ucraina, sembrano poco incisive.